Art. 29. (Cause di dispensa dall'ufficio).
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall' art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall' art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.