Versione
22 maggio 1951
22 maggio 1951
Art. 29. (Cause di dispensa dall'ufficio).
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall' art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall' art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.
Commentario • 1
- 1. Quanti gradi ci sono in un processo penale?Avv. Giuseppina Sgrò · https://www.dequo.it/articoli/ · 6 luglio 2026 · 15.661377
[…] artt. 568-592 c.p.p.- impugnazioni in generale e disciplina dell'appello; artt. 593-605 c.p.p.- disciplina specifica del giudizio di appello; artt. 606-628 c.p.p.- ricorso per Cassazione e motivi di impugnazione; artt. 29-33 Legge 287/1951- ordinamento della Corte d'Assise e composizione del collegio giudicante; art. 111 Cost. – principio del giusto processo e diritto al contraddittorio. […]
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