Articolo 29 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 28Articolo 30
Versione
22 maggio 1951
Art. 29. (Cause di dispensa dall'ufficio).

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall' art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951