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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc definitiva nella causa n. R.G. 877/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. con l'avv. ALESSANDRO BILLO C.F._1
-attore-
Contro on sede principale in Dublino 2 (Irlanda), One Molesworth Controparte_1
Street, e sede secondaria in Milano, Via Broletto n. 4, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA R.E.A. n. 253671 con gli avv.ti FRANCESCA P.IVA_1
ANDREA CANTONE e LUCA TIEGHI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione citava in giudizio la Banca convenuta chiedendo Parte_1
“via preliminare: Autorizzare l'attore alla chiamata in causa di
[...]
con Socio Unico - Iscr. Controparte_2
Albo Imprese Ass. n° 1.00142 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - - Controparte_2
C.F. - P.IVA – con sede Via Cassinis, 21 20139 Milano per la stretta P.IVA_2 P.IVA_3
connessione con la vicenda de quo e per rispondere del mancato pagamento del debito contratto dal sig. erso la Banca e per l'effetto fissare i termini per la notifica della citazione in causa del Pt_1
terzo; in via pregiudiziale: Dichiarare di sospendere la procedura esecutiva nr. 1010/2022 R.G. Es pendente presso il Tribunale di Rovigo – Giudice dott. Nicola ROMANIN sino all'esito del presente pagina 1 di 7 procedimento; in via principale: Dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo per eccessiva onerosità, ex art. 1467 c.c. e per l'effetto obbligare la compagnia a risarcire la banca per la CP_2
somma residuale reclamata come da contratto di assicurazione in essere liberando da ogni obbligo il sig. erso l'odierna convenuta” Pt_1
Deduceva a supporto delle proprie richieste:
“1.In data 09/12/2009 il sig. (di seguito attore) contraeva con la Banca Barclay, Parte_1
odierna convenuta, un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della casa sita in via Arginelli 918/A nel Comune di Canaro (RO).
2.La banca erogava la somma complessiva di € 160.000,00 e a garanzia del corretto pagamento veniva richiesta l'iscrizione volontaria di ipoteca sull'immobile acquistato ( rep. 11670 Reg. Gen. E
2723) – vincolando di fatto l'esistenza dell'immobile stesso con le sorti del credito garantito;
3.La banca, ad ulteriore garanzia sul corretto adempimento dell'obbligazione contratta, richiedeva la stipula di un contratto di assicurazione con la compagnia – compagnia imposta dalla CP_2
convenuta - siglato in data 09/12/2009 contestualmente alla stipula del Mutuo fondiario;
4.la copertura assicurativa garantiva i danni materiali e diretti “[…] omissis compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoti …”;
5.in data 20 maggio 2012 l'area del ed Emilia Romagna sono state colpite da un evento Pt_2 sismico di magnitudo 5,9 causando gravi danni nell'area e provocando crolli di numerosi edifici. Nel caso di specie il sig. è stato leggermente fortunato poiché l'immobile, acquistato con il Pt_1
mutuo di cui al punto 2, è stato gravemente lesionato rendendolo di fatto inagibile;
6.A seguito dell'inagibilità il sig. dovette liberare immediatamente l'immobile e trovare Pt_1 un'altra sistemazione in quanto la permanenza all'interno dello stesso esponeva il proprietario, e la di lui famiglia, al rischio concreto di crollo delle strutture, tant'è che l'immobile è stato dichiarato inagibile dal Comune di Canaro;
7.I danni subiti dal terremoto sono stati parzialmente risarciti dalla compagnia assicurativa la quale ha esborsato, a favore della Banca la somma complessiva di € 41.300,00 a titolo di completo ristoro dei danni subiti, tuttavia la situazione reale ha, viceversa, minato profondamente la già precaria situazione patrimoniale del il quale si è trovato dalla sera alla mattina privo di immobile;
Pt_1
onerato di una rata di un mutuo per un bene dichiarato inagibile, le spese di ripristino del bene che sono quantificate in € 316.000,00 e il pagamento di una pigione di affitti per la casa assunta in locazione sita in via Mazzini 733 in Canaro (RO);
8.La banca, consapevole della situazione economica del non esitò a pignorare la casa e Pt_1 procedere esecutivamente per la vendita all'incanto; vendita non ancora effettuata stante la reale
pagina 2 di 7 situazione del bene, e a sottoporre a pignoramento del quinto dello stipendio (proc. 1010/2022 R.G. Es pendente presso il Tribunale di Rovigo – Giudice dott. Nicola ROMANIN), per il recupero della somma residuale ammontante ad € 112.000,00 circa – somma irrecuperabile stante l'esiguità del pignoramento rispetto alla somma da incassare. Viceversa non a mai stato richiesto alla compagnia assicurativa, che aveva l'obbligo di intervenire e manlevare il dall'obbligo di rimborso del Pt_1
credito , il pagamento della somma residuale come emerge dalle clausole contrattuali;
9.La condotta assunta dalla Banca oltre ad essere alquanto dubbia, poiché sottende una complicità con la compagnia assicuratrice, è illegittima in quanto ignora che la compagnia assicuratrice, per disposizioni contrattuali, ha l'obbligo di rimborsare la somma residuale - incasso certo – privilegiando invece un percorso perilioso e incerto nell'escussione del debitore principale al quale è stato pignorato, per una piccola somma, la sua busta paga e rendendo ancora più difficile l'esistenza del della di lui famiglia;
” Pt_1
Riteneva, pertanto, l'attore che il contratto dovesse intendersi risolto per eccessiva onerosità.
Eccepiva inoltre che la BANCA convenuta non aveva attivato la copertura assicurativa accesa in relazione al mutuo.
Si costituiva la BANCA convenuta la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Deduceva BANCA convenuta che la citazione in oggetto, seguiva la proposizione di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Eccepiva che la notifica della citazione era stata effettuata presso un indirizzo riferibile a CP_1
, ma non presso l'indirizzo PEC registrato e idoneo a ricevere gli atti giudiziari.
[...]
Inoltre, considerato che l'attore nell'atto di citazione non fa cenno ad alcuna opposizione, menziona l'esistenza della procedura esecutiva solo per richiederne la sospensione, e non produce alcun atto esecutivo o relativo alla precedente fase di opposizione, chiedeva se la causa così introdotta dovesse qualificarsi quale opposizione alla esecuzione o meno.
Certo è, per BANCA convenuta, che l'atto di citazione così proposto in assenza di chiarezza era da considerarsi nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma 4 cpc.
In ogni caso ripercorreva così le vicende relative al mutuo:
-accensione dello stesso in data 09.12.2009 quale mutuo fondiario non di scopo con ipoteca di primo grado sui beni identificati come di seguito, siti nel Comune di Canaro (RO) (di seguito, gli
“IMMOBILI”; DOC. 3). Catasto Fabbricati: • foglio 19, mappale 171, sub. 1 (oggi sub. 4), cat. A4 (di seguito, l'“APPARTAMENTO”); • foglio 19, mappale 171, sub. 2 (oggi sub. 5, graffata alla part. 172 sub. 1), cat. C6 (di seguito, il ”); • foglio 19, mappale 171, sub. 3 – bene Controparte_3 non censibile comune ai subb. 1 e 2. Catasto Terreni: • foglio 19, mappale 173; • foglio 19, mappale pagina 3 di 7 209.
-sospensione del pagamento delle rate del mutuo con scadenza tra il 14 giugno 2012 e il 14 novembre
2012 a seguito degli eventi sismici avvenuti nel 2012 in Emilia – Romagna e;
Pt_2
-ricezione da parte di della somma di euro 41.300,00 a Parte_3
liquidazione e saldo dei danni causati dal sinistro, somma imputata a rimborso parziale del capitale erogato;
-dal 2013 l'attore si rendeva gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, non versando più alcuna rata del mutuo, con ultimo pagamento il 15.03.2013;
-la BANCA risolveva il contratto di mutuo con decadenza del beneficio del termine;
-in data 04.07.2014 BANCA chiedeva il pagamento di quanto dovuto all'attore debitore;
-veniva avviata la azione esecutiva con atto di precetto dell'importo di euro 112.276,60;
-la procedura esecutiva così discendente portante il numero 242/2017 RGE – Tribunale di Rovigo, veniva poi anche riunita con la 293/2018 RGE Tribunale di Rovigo;
-oggetto dell'esecuzione sono gli immobili sopra indicati per un valore da perizia di euro 138.826,17;
-alla data del 16 giugno 2023 il prezzo d'asta è indicato in euro 23.360,00;
cedeva a il credito di cui al contratto CP_1 CP_1 Controparte_1
di mutuo;
-BANCA convenuta provvedeva, stante incapienza della esecuzione immobiliare, a instaurare procedura esecutiva presso terzi portante il n. 1010/2022 RGE Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto il pignoramento dello stipendio dell'attore;
-tale procedimento si concludeva con provvedimento di assegnazione di data 21.04.2023;
-in tale ambito l'attore promuoveva opposizione all'esecuzione con formulazione di conclusioni analoghe a quelle oggi indicate in atto di citazione;
-l'opposizione si concludeva con provvedimento di rigetto di data 13.02.2023, con termine di due mesi alla parte interessata di introdurre il merito;
-l'atto di citazione veniva notificato in data 10.04.2013.
In merito alla richiesta di risoluzione per eccessività sopravvenuta, BANCA convenuta osservava come da un lato il mutuo è già stato risolto per inadempimento nel 2014 e dall'altro che le vicende che hanno riguardato gli immobili non rilevano con riferimento a tale contratto di mutuo come già affermato dal
Giudice dell'Esecuzione in sede di opposizione ex art. 615 cpc.
In ogni caso la domanda sarebbe anche prescritta, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data dell'evento (il terremoto indicato in citazione al 20.05.2012, e la proposizione dell'opposizione
22.11.2022.
pagina 4 di 7 Né a detta di BANCA convenuta l'attore ha provato l'inagibilità assoluta degli immobili.
Concludeva chiedendo:
“In via preliminare • dichiarare la nullità dell'Atto di citazione per le ragioni esposte in atti;
In via preliminare, in subordine • dichiarare la prescrizione della domanda attorea di risoluzione del contratto di mutuo per eccessiva onerosità sopravvenuta;
Nel merito in via principale • respingere tutte le domande del in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_4 atti;
• condannare il ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. In ogni caso: • con vittoria di spese Parte_4
e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
*
Con provvedimento in data 26 aprile 2023, il Giudice dott.ssa GANCITANO “rilevato che: - Il giudice istruttore non ha potere di sospendere un procedimento pendente dinnanzi altro magistrato;
- L'attore può essere legittimato alla chiamata in causa del terzo solo quando il suo interesse alla chiamata non sia originario, bensì conseguente alle difese del convenuto, posto che egli avrebbe dovuto convenire in giudizio anche il terzo di cui chiede l'autorizzazione alla chiamata”, rigettava le istanze proposte dall'attore.
In data 5 maggio 2023, parte attrice depositava un reclamo avverso il provvedimento di cui al punto che precede.
Anche tale impugnazione veniva successivamente rigettata.
Al termine dell'udienza celebratasi in data 5 ottobre 2023 il Giudice si riservava e, con successiva
Ordinanza, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2024, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive sino a cinque giorni prima dell'udienza.
Solo parte convenuta depositava note conclusive.
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero pagina 5 di 7 superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso si ritiene che le domande attoree sono totalmente infondate e vanno rigettate per quanto sotto indicato
IN MERITO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA'
SOPRAVVENUTA – INFONDATEZZA – PRESCRIZIONE – INSUSSISTENZA
La domanda è infondata.
Il contratto di mutuo è stato già risolto per inadempimento nel 2014 (si veda doc. 5 di BANCA convenuta)
Inoltre, le vicende che hanno riguardato gli immobili non rilevano con riferimento al contratto di mutuo.
Come ha evidenziato il Giudice dell'Esecuzione in sede di opposizione ex art. 615 cpc e “dal mutuo ipotecario è sorto l'obbligo per il debitore di pagare le rate mensili per l'estinzione dello stesso, senza che possa determinarsi alcun collegamento tra le sorti del contratto di mutuo ed il bene acquistato con
i mezzi finanziari erogati dall'istituto di credito” (si veda doc. E).
Ed ancora ammessa e non concessa, la domanda di risoluzione per eccessiva sopravvenuta onerosità sarebbe prescritta, in quanto sono trascorsi più di dieci anni dai fatti (terremoto del maggio 2012 – 20 maggio 2021) e la proposizione dell'opposizione dell'esecuzione.
Inoltre parte attrice nulla ha allegato, né provato, in merito alla presunta e pretesa onerosità del mutuo in merito alle condizioni contrattuali dello stesso.
Neppure è provato che gli eventi sismici avrebbero reso inagibili gli immobili, né che il terremoto gli avrebbe resi un cumulo di macerie.
Il certificato dimesso da parte attrice attesta la inagibilità del solo magazzino/deposito e non dell'appartamento.
Il perito nell'ambito della procedura esecutiva ha al riguardo rilevato per lo stesso solo un “piccolo dissesto” che “riguarda alcune finestre con l'apparire di fessurazioni sulla muratura in senso orizzontale in posizioni sottostanti il serramento, provocando fessurazioni anche passanti nella muratura;
porte, tra ambienti diversi nei punti terminali degli elementi strutturali che reggono la parte di muratura soprastante l'apertura. Le fessurazioni, mediamente diffuse, necessitano, per il normale utilizzo decisi interventi manutentivi” (pag. 15 della perizia, datata 12 marzo 2019).
Anche la dichiarazione di inagibilità prodotta da parte attrice attesa che lo stato precario dell'immobile
è “dovuto alla scarsa manutenzione e alla vetustà dell'immobile stesso”.
IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
pagina 6 di 7 Si concorda con quanto già affermato dal Giudice dell'Esecuzione in merito alla distinzione fra assicurazione in caso di insolvenza del debitore e copertura assicurativa per danneggiamento dell'immobile.
E' pacifico che parte attrice ha ottenuto l'indennizzo proporzionato al danno subito dall'immobile.
IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96 comma 3 cpc
Non si ravvisa mala fede o colpa grave in capo a parte attrice e pertanto non risultano sussistere i presupposti per la condanna ex comma 3° dell'art. 96 cpc.
SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e dunque vanno a carico di parte attrice e in favore di parte convenuta e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 in relazione alla fascia da 52.001,00 euro a 260.000,00 euro con i parametri MEDI avuto riguardo all'oggetto della stessa e trattandosi di causa istruita solo documentalmente con esclusione della fase ISTRUTTORIA, e dunque complessivamente euro 8.433,00 così risultante Fase Studio euro 2.522,00, Fase Introduttiva euro 1.628,00, Fase Decisionale euro 4.253,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA 4% e
IVA se effettivamente dovuta),
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
-RIGETTA tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
-CONDANNA pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate come sopra in € 8.433,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A. (se effettivamente dovuta), oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 21 gennaio 2025
Il GOP Antonio Bortoluzzi
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc definitiva nella causa n. R.G. 877/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. con l'avv. ALESSANDRO BILLO C.F._1
-attore-
Contro on sede principale in Dublino 2 (Irlanda), One Molesworth Controparte_1
Street, e sede secondaria in Milano, Via Broletto n. 4, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA R.E.A. n. 253671 con gli avv.ti FRANCESCA P.IVA_1
ANDREA CANTONE e LUCA TIEGHI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione citava in giudizio la Banca convenuta chiedendo Parte_1
“via preliminare: Autorizzare l'attore alla chiamata in causa di
[...]
con Socio Unico - Iscr. Controparte_2
Albo Imprese Ass. n° 1.00142 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - - Controparte_2
C.F. - P.IVA – con sede Via Cassinis, 21 20139 Milano per la stretta P.IVA_2 P.IVA_3
connessione con la vicenda de quo e per rispondere del mancato pagamento del debito contratto dal sig. erso la Banca e per l'effetto fissare i termini per la notifica della citazione in causa del Pt_1
terzo; in via pregiudiziale: Dichiarare di sospendere la procedura esecutiva nr. 1010/2022 R.G. Es pendente presso il Tribunale di Rovigo – Giudice dott. Nicola ROMANIN sino all'esito del presente pagina 1 di 7 procedimento; in via principale: Dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo per eccessiva onerosità, ex art. 1467 c.c. e per l'effetto obbligare la compagnia a risarcire la banca per la CP_2
somma residuale reclamata come da contratto di assicurazione in essere liberando da ogni obbligo il sig. erso l'odierna convenuta” Pt_1
Deduceva a supporto delle proprie richieste:
“1.In data 09/12/2009 il sig. (di seguito attore) contraeva con la Banca Barclay, Parte_1
odierna convenuta, un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della casa sita in via Arginelli 918/A nel Comune di Canaro (RO).
2.La banca erogava la somma complessiva di € 160.000,00 e a garanzia del corretto pagamento veniva richiesta l'iscrizione volontaria di ipoteca sull'immobile acquistato ( rep. 11670 Reg. Gen. E
2723) – vincolando di fatto l'esistenza dell'immobile stesso con le sorti del credito garantito;
3.La banca, ad ulteriore garanzia sul corretto adempimento dell'obbligazione contratta, richiedeva la stipula di un contratto di assicurazione con la compagnia – compagnia imposta dalla CP_2
convenuta - siglato in data 09/12/2009 contestualmente alla stipula del Mutuo fondiario;
4.la copertura assicurativa garantiva i danni materiali e diretti “[…] omissis compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoti …”;
5.in data 20 maggio 2012 l'area del ed Emilia Romagna sono state colpite da un evento Pt_2 sismico di magnitudo 5,9 causando gravi danni nell'area e provocando crolli di numerosi edifici. Nel caso di specie il sig. è stato leggermente fortunato poiché l'immobile, acquistato con il Pt_1
mutuo di cui al punto 2, è stato gravemente lesionato rendendolo di fatto inagibile;
6.A seguito dell'inagibilità il sig. dovette liberare immediatamente l'immobile e trovare Pt_1 un'altra sistemazione in quanto la permanenza all'interno dello stesso esponeva il proprietario, e la di lui famiglia, al rischio concreto di crollo delle strutture, tant'è che l'immobile è stato dichiarato inagibile dal Comune di Canaro;
7.I danni subiti dal terremoto sono stati parzialmente risarciti dalla compagnia assicurativa la quale ha esborsato, a favore della Banca la somma complessiva di € 41.300,00 a titolo di completo ristoro dei danni subiti, tuttavia la situazione reale ha, viceversa, minato profondamente la già precaria situazione patrimoniale del il quale si è trovato dalla sera alla mattina privo di immobile;
Pt_1
onerato di una rata di un mutuo per un bene dichiarato inagibile, le spese di ripristino del bene che sono quantificate in € 316.000,00 e il pagamento di una pigione di affitti per la casa assunta in locazione sita in via Mazzini 733 in Canaro (RO);
8.La banca, consapevole della situazione economica del non esitò a pignorare la casa e Pt_1 procedere esecutivamente per la vendita all'incanto; vendita non ancora effettuata stante la reale
pagina 2 di 7 situazione del bene, e a sottoporre a pignoramento del quinto dello stipendio (proc. 1010/2022 R.G. Es pendente presso il Tribunale di Rovigo – Giudice dott. Nicola ROMANIN), per il recupero della somma residuale ammontante ad € 112.000,00 circa – somma irrecuperabile stante l'esiguità del pignoramento rispetto alla somma da incassare. Viceversa non a mai stato richiesto alla compagnia assicurativa, che aveva l'obbligo di intervenire e manlevare il dall'obbligo di rimborso del Pt_1
credito , il pagamento della somma residuale come emerge dalle clausole contrattuali;
9.La condotta assunta dalla Banca oltre ad essere alquanto dubbia, poiché sottende una complicità con la compagnia assicuratrice, è illegittima in quanto ignora che la compagnia assicuratrice, per disposizioni contrattuali, ha l'obbligo di rimborsare la somma residuale - incasso certo – privilegiando invece un percorso perilioso e incerto nell'escussione del debitore principale al quale è stato pignorato, per una piccola somma, la sua busta paga e rendendo ancora più difficile l'esistenza del della di lui famiglia;
” Pt_1
Riteneva, pertanto, l'attore che il contratto dovesse intendersi risolto per eccessiva onerosità.
Eccepiva inoltre che la BANCA convenuta non aveva attivato la copertura assicurativa accesa in relazione al mutuo.
Si costituiva la BANCA convenuta la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Deduceva BANCA convenuta che la citazione in oggetto, seguiva la proposizione di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Eccepiva che la notifica della citazione era stata effettuata presso un indirizzo riferibile a CP_1
, ma non presso l'indirizzo PEC registrato e idoneo a ricevere gli atti giudiziari.
[...]
Inoltre, considerato che l'attore nell'atto di citazione non fa cenno ad alcuna opposizione, menziona l'esistenza della procedura esecutiva solo per richiederne la sospensione, e non produce alcun atto esecutivo o relativo alla precedente fase di opposizione, chiedeva se la causa così introdotta dovesse qualificarsi quale opposizione alla esecuzione o meno.
Certo è, per BANCA convenuta, che l'atto di citazione così proposto in assenza di chiarezza era da considerarsi nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma 4 cpc.
In ogni caso ripercorreva così le vicende relative al mutuo:
-accensione dello stesso in data 09.12.2009 quale mutuo fondiario non di scopo con ipoteca di primo grado sui beni identificati come di seguito, siti nel Comune di Canaro (RO) (di seguito, gli
“IMMOBILI”; DOC. 3). Catasto Fabbricati: • foglio 19, mappale 171, sub. 1 (oggi sub. 4), cat. A4 (di seguito, l'“APPARTAMENTO”); • foglio 19, mappale 171, sub. 2 (oggi sub. 5, graffata alla part. 172 sub. 1), cat. C6 (di seguito, il ”); • foglio 19, mappale 171, sub. 3 – bene Controparte_3 non censibile comune ai subb. 1 e 2. Catasto Terreni: • foglio 19, mappale 173; • foglio 19, mappale pagina 3 di 7 209.
-sospensione del pagamento delle rate del mutuo con scadenza tra il 14 giugno 2012 e il 14 novembre
2012 a seguito degli eventi sismici avvenuti nel 2012 in Emilia – Romagna e;
Pt_2
-ricezione da parte di della somma di euro 41.300,00 a Parte_3
liquidazione e saldo dei danni causati dal sinistro, somma imputata a rimborso parziale del capitale erogato;
-dal 2013 l'attore si rendeva gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, non versando più alcuna rata del mutuo, con ultimo pagamento il 15.03.2013;
-la BANCA risolveva il contratto di mutuo con decadenza del beneficio del termine;
-in data 04.07.2014 BANCA chiedeva il pagamento di quanto dovuto all'attore debitore;
-veniva avviata la azione esecutiva con atto di precetto dell'importo di euro 112.276,60;
-la procedura esecutiva così discendente portante il numero 242/2017 RGE – Tribunale di Rovigo, veniva poi anche riunita con la 293/2018 RGE Tribunale di Rovigo;
-oggetto dell'esecuzione sono gli immobili sopra indicati per un valore da perizia di euro 138.826,17;
-alla data del 16 giugno 2023 il prezzo d'asta è indicato in euro 23.360,00;
cedeva a il credito di cui al contratto CP_1 CP_1 Controparte_1
di mutuo;
-BANCA convenuta provvedeva, stante incapienza della esecuzione immobiliare, a instaurare procedura esecutiva presso terzi portante il n. 1010/2022 RGE Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto il pignoramento dello stipendio dell'attore;
-tale procedimento si concludeva con provvedimento di assegnazione di data 21.04.2023;
-in tale ambito l'attore promuoveva opposizione all'esecuzione con formulazione di conclusioni analoghe a quelle oggi indicate in atto di citazione;
-l'opposizione si concludeva con provvedimento di rigetto di data 13.02.2023, con termine di due mesi alla parte interessata di introdurre il merito;
-l'atto di citazione veniva notificato in data 10.04.2013.
In merito alla richiesta di risoluzione per eccessività sopravvenuta, BANCA convenuta osservava come da un lato il mutuo è già stato risolto per inadempimento nel 2014 e dall'altro che le vicende che hanno riguardato gli immobili non rilevano con riferimento a tale contratto di mutuo come già affermato dal
Giudice dell'Esecuzione in sede di opposizione ex art. 615 cpc.
In ogni caso la domanda sarebbe anche prescritta, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data dell'evento (il terremoto indicato in citazione al 20.05.2012, e la proposizione dell'opposizione
22.11.2022.
pagina 4 di 7 Né a detta di BANCA convenuta l'attore ha provato l'inagibilità assoluta degli immobili.
Concludeva chiedendo:
“In via preliminare • dichiarare la nullità dell'Atto di citazione per le ragioni esposte in atti;
In via preliminare, in subordine • dichiarare la prescrizione della domanda attorea di risoluzione del contratto di mutuo per eccessiva onerosità sopravvenuta;
Nel merito in via principale • respingere tutte le domande del in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_4 atti;
• condannare il ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. In ogni caso: • con vittoria di spese Parte_4
e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
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Con provvedimento in data 26 aprile 2023, il Giudice dott.ssa GANCITANO “rilevato che: - Il giudice istruttore non ha potere di sospendere un procedimento pendente dinnanzi altro magistrato;
- L'attore può essere legittimato alla chiamata in causa del terzo solo quando il suo interesse alla chiamata non sia originario, bensì conseguente alle difese del convenuto, posto che egli avrebbe dovuto convenire in giudizio anche il terzo di cui chiede l'autorizzazione alla chiamata”, rigettava le istanze proposte dall'attore.
In data 5 maggio 2023, parte attrice depositava un reclamo avverso il provvedimento di cui al punto che precede.
Anche tale impugnazione veniva successivamente rigettata.
Al termine dell'udienza celebratasi in data 5 ottobre 2023 il Giudice si riservava e, con successiva
Ordinanza, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2024, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive sino a cinque giorni prima dell'udienza.
Solo parte convenuta depositava note conclusive.
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero pagina 5 di 7 superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso si ritiene che le domande attoree sono totalmente infondate e vanno rigettate per quanto sotto indicato
IN MERITO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA'
SOPRAVVENUTA – INFONDATEZZA – PRESCRIZIONE – INSUSSISTENZA
La domanda è infondata.
Il contratto di mutuo è stato già risolto per inadempimento nel 2014 (si veda doc. 5 di BANCA convenuta)
Inoltre, le vicende che hanno riguardato gli immobili non rilevano con riferimento al contratto di mutuo.
Come ha evidenziato il Giudice dell'Esecuzione in sede di opposizione ex art. 615 cpc e “dal mutuo ipotecario è sorto l'obbligo per il debitore di pagare le rate mensili per l'estinzione dello stesso, senza che possa determinarsi alcun collegamento tra le sorti del contratto di mutuo ed il bene acquistato con
i mezzi finanziari erogati dall'istituto di credito” (si veda doc. E).
Ed ancora ammessa e non concessa, la domanda di risoluzione per eccessiva sopravvenuta onerosità sarebbe prescritta, in quanto sono trascorsi più di dieci anni dai fatti (terremoto del maggio 2012 – 20 maggio 2021) e la proposizione dell'opposizione dell'esecuzione.
Inoltre parte attrice nulla ha allegato, né provato, in merito alla presunta e pretesa onerosità del mutuo in merito alle condizioni contrattuali dello stesso.
Neppure è provato che gli eventi sismici avrebbero reso inagibili gli immobili, né che il terremoto gli avrebbe resi un cumulo di macerie.
Il certificato dimesso da parte attrice attesta la inagibilità del solo magazzino/deposito e non dell'appartamento.
Il perito nell'ambito della procedura esecutiva ha al riguardo rilevato per lo stesso solo un “piccolo dissesto” che “riguarda alcune finestre con l'apparire di fessurazioni sulla muratura in senso orizzontale in posizioni sottostanti il serramento, provocando fessurazioni anche passanti nella muratura;
porte, tra ambienti diversi nei punti terminali degli elementi strutturali che reggono la parte di muratura soprastante l'apertura. Le fessurazioni, mediamente diffuse, necessitano, per il normale utilizzo decisi interventi manutentivi” (pag. 15 della perizia, datata 12 marzo 2019).
Anche la dichiarazione di inagibilità prodotta da parte attrice attesa che lo stato precario dell'immobile
è “dovuto alla scarsa manutenzione e alla vetustà dell'immobile stesso”.
IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
pagina 6 di 7 Si concorda con quanto già affermato dal Giudice dell'Esecuzione in merito alla distinzione fra assicurazione in caso di insolvenza del debitore e copertura assicurativa per danneggiamento dell'immobile.
E' pacifico che parte attrice ha ottenuto l'indennizzo proporzionato al danno subito dall'immobile.
IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96 comma 3 cpc
Non si ravvisa mala fede o colpa grave in capo a parte attrice e pertanto non risultano sussistere i presupposti per la condanna ex comma 3° dell'art. 96 cpc.
SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e dunque vanno a carico di parte attrice e in favore di parte convenuta e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 in relazione alla fascia da 52.001,00 euro a 260.000,00 euro con i parametri MEDI avuto riguardo all'oggetto della stessa e trattandosi di causa istruita solo documentalmente con esclusione della fase ISTRUTTORIA, e dunque complessivamente euro 8.433,00 così risultante Fase Studio euro 2.522,00, Fase Introduttiva euro 1.628,00, Fase Decisionale euro 4.253,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA 4% e
IVA se effettivamente dovuta),
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
-RIGETTA tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
-CONDANNA pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate come sopra in € 8.433,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A. (se effettivamente dovuta), oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 21 gennaio 2025
Il GOP Antonio Bortoluzzi
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