CA
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 05/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 42/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante Sig.
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. Danilo Griffo
- appellante -
contro
c.f. in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso agli avv.ti
SFORZELLINI IACOPO e BARDELLI PAOLA, giusta procura in atti
1 - appellata -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Si insta l'Ill.ma Corte d'Appello adita affinché
Voglia
In via preliminare: respingere le eccezioni di inammissibilità
avversarie sollevate su entrambi i motivi di appello perché
completamente pretestuose, infondate sia in fatto sia in diritto e comunque generiche (soprattutto quelle attinenti al secondo motivo).
In via ulteriormente preliminare: rigettare la domanda di appello incidentale condizionato proposta dall'appellata perché
parimenti priva di pregio in fatto e in diritto, oltre che non argomentata.
In via istruttoria: Rimettere la causa sul ruolo ammettendo in rinnovazione le offerte di prova:
- per interrogatorio formale del legale rappresentante della società ; CP_1
- e per testimoni;
sulle circostanze di fatto allegate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, previa deduzione di appositi capitoli di prova che si chiede di poter formulare.
2 - Ammettere in rinnovazione CTU per la verificazione della idoneità della documentazione doganale e certificativa,
trasmessa da a (Cfr. doc.ti 39.1– 39.9 e CP_2 CP_1
doc. 40 con allegati A-I), ai fini dell'importazione in Italia della predetta merce e la sua commercializzazione in Italia ed UE,
con indicazione dei seguenti quesiti:
“Verifichi il CTU se il carteggio documentale offerto da a CP_2
, versato in produzione, sia conforme a quanto CP_1
prescritto in sede contrattuale, tenuto conto delle regole
disciplinanti il regime incoterm prescelto dalle parti”;
“Verifichi il CTU se il predetto e superiore carteggio sia idoneo
allo sdoganamento ed alla commercializzazione in Italia e nel
Mercato Unico Europeo dei beni oggetto di compravendita fra le
parti, se del caso acquisendo il parere delle autorità nazionali per
lo sdoganamento e nazionalizzazione di giudizio di prodotti
consimili e fungibili a quelli oggetto di giudizio”.
Nel merito: Concedere i termini per le comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. per replicare in modo approfondito alle eccezioni avversarie.
In ogni caso: Con vittoria di spese oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto Difensore
che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
del procuratore di parte appellante:
si chiede che codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Voglia respingere
3 l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.14/2023 del Tribunale di Bolzano, perché inammissibile e/o infondato previo, se del caso, accoglimento dell'appello incidentale condizionato, per tutte le ragioni esposte da questa difesa nel proprio atto di costituzione in giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado,
applicando i valori previsti dalla tabella per lo scaglione di riferimento (da € 520.000 ad € 1.000.000).,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale di primo grado è bene riassunta nella impugnata sentenza e può quindi essere qui riportata:
Con atto di citazione in opposizione notificato il 01.02.2021,
l'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 1981/2020 d.d. 23.12.2020, con cui il Tribunale di
Bolzano le ha ordinato di pagare all'odierna convenuta
la somma di € 830.000,00, oltre interessi e NTroparte_1
spese, sulla base di quanto previsto dal punto 6 del contratto di
transazione d.d. 11.12.2020.
L'opponente espone, in particolare, che:
- in qualità di venditrice, e in Parte_3 NTroparte_1
qualità di acquirente, avrebbero stipulato il contratto d.d.
27.07.2020, relativo alla compravendita di 100.000 confezioni di
guanti in nitrile al prezzo complessivo di € 830.000,00;
- la merce compravenduta, secondo le previsioni contrattuali,
avrebbe dovuto essere consegnata in Vietnam con formula
4 “FOB”, ovvero “free on board”, entro 20 giorni lavorativi
dall'integrale pagamento del prezzo;
- essendo stato corrisposto il prezzo con i due bonifici del
13.08.2020 e del 26.08.2020, la consegna avrebbe dovuto avere
luogo entro il 22.09.2020;
- avrebbe tuttavia messo in discussione le NTroparte_1
modalità di consegna previamente pattuite e dichiarato di essere
incorsa in errore quanto all'oggetto del contratto, intendendo
acquistare, in luogo dei guanti ordinati, guanti muniti di
certificazione idonea all'uso medicale;
- le parti avrebbero quindi concluso il contratto di transazione
d.d. 04.11.2020, che però non sarebbe stato eseguito da
NTroparte_1
- in data 11.12.2020 sarebbe stata sottoscritta l'”integrazione
novativa” alla “scrittura di transazione” del 04.11.2020;
- a mente di tale ultimo accordo, la consegna avrebbe dovuto
essere effettuata entro il 15.12.2020 con modalità “FCA”, vale a
dire “free carrier” o franco vettore;
nello specifico, la società
avrebbe dovuto consegnare la merce, in nome NTroparte_3
e per conto di presso i magazzini in Ho Chi Minh Parte_3
City indicati da incaricata della ricezione da CP_4
NTroparte_1
- in data 14.12.2020 il sig. di avrebbe Persona_1 CP_4
peraltro comunicato al sig. NY SA di di NTroparte_3
non poter ricevere la merce in consegna, non essendo stato dato
5 alcun preavviso;
- detto preavviso sarebbe stato in realtà regolarmente comunicato
ed esulerebbe comunque dagli incombenti convenuti tra le parti;
- dovendosi imputare la mancata consegna interamente a
difetterebbe di fondamento la sua NTroparte_1
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa di cui al punto 6 del contratto di transazione d.d.
11.12.2020 e la conseguente pretesa di restituzione del prezzo
corrisposto;
- mancando un titolo idoneo a fondamento del decreto ingiuntivo
richiesto ed ottenuto dall'opposta, lo stesso dovrebbe essere
dichiarato inammissibile, nullo o inefficace.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.04.2021,
ha contestato la fondatezza dell'opposizione, NTroparte_1
chiedendone la reiezione, previa concessione della provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, l'opposta nega che, con il messaggio di posta
elettronica del sig. del 14.12.2020, si sarebbe Persona_1
invitata controparte a non effettuare la consegna ovvero si
sarebbe rifiutata ex ante la stessa. La comunicazione avrebbe
infatti avuto l'unico scopo di precisare che, per esigenze
organizzative, occorreva conoscere la tempistica di arrivo nella
giornata del 15.12.2020, la quantità di colli presenti su ogni
camion, i documenti di esportazione ed ogni altro dato tecnico
utile, alla luce del considerevole quantitativo di merce. Quanto
6 precede troverebbe conferma nell'e-mail inviata il 15.12.2020 a
vettore scelto da da parte di CP_5 NTroparte_1
ove quest'ultima avrebbe dichiarato di essere in attesa CP_4
della consegna della merce. Inoltre, già il 10.12.2020 CP_3
avrebbe comunicato a di essere pronta ad
[...] CP_4
effettuare la consegna e di essere in attesa di istruzioni dal
proprio committente Secondo la prospettazione Parte_3
dell'opposta, la mancata consegna sarebbe pertanto interamente
addebitabile all'opponente. Del tutto legittimamente
avrebbe quindi comunicato la volontà di NTroparte_1
risolvere il contratto de quo ed avrebbe chiesto ed ottenuto il
decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo all'offerta formale per intimazione ex art. 1209 c.c.
d.d. 28.12.2020, la medesima sarebbe stata immediatamente
contestata da in quanto notificata in assenza NTroparte_1
dei presupposti a tal fine previsti ed in modo irrituale.
I contatti successivamente intercorsi tra le parti, a detta
dell'opposta, non avrebbero condotto ad una definizione della
vertenza e sarebbe anzi emersa la difformità della merce
venduta rispetto ai requisiti per la commercializzazione
nell'Unione Europea.
Con ordinanza d.d. 21.05.2021, il G.I. ha dichiarato la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha
assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza d.d. 01.06.2021, il G.I. ha poi rigettato l'istanza
7 attorea di sospensione della precedente ordinanza del
21.05.2021.
Giusta variazione tabellare d.d. 27.09.2021 la causa è stata
assegnata a questo Giudice, che, ritenuta la stessa matura per la
decisione sulla base dei documenti in atti, ha fissato l'udienza
per la precisazione delle conclusioni del 29.09.2022.
All'udienza del 29.09.2022, le parti hanno rassegnato le
conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in
decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti
il 19.12.2022.”
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha respinto l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ha di conseguenza condannato l'opponente alla rifusione delle spese in favore dell'opposta.
La sentenza è impugnata da che nei motivi di Parte_3
gravame deduce sostanzialmente il superamento degli accordi del 11.12.2020 da altri sopravvenuti accordi/convenzioni perfezionatisi tra le parti in data 12.01.2021 la cui esecuzione sarebbe stata impedita da NTroparte_1
L'appellata si è costituita in questo grado del NTroparte_1
giudizio ed ha preso compiuta posizione sui motivi di gravame avversario e chiedendo la reiezione dell'appello proposto da ha avanzato appello incidentale condizionato con il CP_2
quale ha riproposto le eccezioni in relazione alle preclusioni
8 assertive già sollevate in primo grado, per avere l'opponente con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. addotto per la prima volta che gli accordi novativi del dicembre 2020 sarebbero stati superati da successive convenzioni pattizie intercorse fra le parti nel gennaio 2021, eccezioni dal primo giudice non scrutinate, ma ritenute infondate nel merito.
All'udienza del 31/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello avanzato da è infondato e va respinto. CP_2
Come si evince dai motivi di gravame avanzati, le censure riguardano la statuizione del primo giudice relativa alla prospettazione formulata da nella memoria ex art. 186 c. CP_2
6 n. 2 c.p.c. di un accordo intervenuto tra le parti in data
12.01.2021 che avrebbe sostituito la precedente transazione dell'11.12.2020, nonché la motivazione in ordine alla efficacia della clausola risolutiva espressa contenuta in tale convenzione.
L'appello, infatti, si articola in due motivi , il primo relativo alle vicende contrattuali successive all'accordo del 12.01.2021 ed il secondo relativo ai fatti attorno alla consegna della merce in data del 15.12.2020 stabilita nella scrittura di transazione dell'11.12.2020.
2. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che l'accordo concluso tra le parti in data 11/12/2020 (scrittura privata di transazione –
9 integrazione novativa) volto alla definizione delle controversie insorte in relazione all'esecuzione di diversi contratti di fornitura, tra cui il contratto del 27/07/2020 integrato in data
26.08.2020 avente ad oggetto la fornitura di 100.000 guanti in nitrile, preveda all'art.6 una clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.; che di tale previsione contrattuale si era avvalsa con l'invio in data 15.12.2020 della CP_1
comunicazione PEC nella quale dichiarava di voler risolvere il contratto;
che sussistevano i presupposti per l'operatività di una risoluzione di diritto stante l'inadempimento di parte opponente all'obbligazione di consegna della merce entro CP_2
il termine del 15.12.2020 pattuito con l'accordo transattivo dell'11.12.2020; che il motivo della mancata consegna della merce addotto da parte opponente consistente nel rifiuto di
, e per lei della transitaria di ricevere la CP_1 CP_4
merce, non era dimostrato;
che al contrario in base alla corrispondenza via mail intervenuta tra , NTroparte_3
fornitore di e quest'ultima non aveva formulato CP_2 CP_4
alcun rifiuto, bensì richiesto informazioni aggiuntive in ordine alla consegna e che ad ogni modo non aveva provato di CP_2
aver effettuato il tentativo di consegna entro il termine previsto dagli accordi;
che essendo quindi intervenuta la risoluzione del contratto, non poteva riconoscersi alcun effetto all'offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. notificata dall'opponente in data
28.12.2020. Quanto alla prospettazione di parte opponente,
10 formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art.183
c. 6 c.p.c., per cui le pattuizioni contenute nell'accordo del
11.12.2020 sarebbero state superate da successive intese in forza delle quali la data di consegna sarebbe stata differita al
02/02/2021, il Primo Giudice ha ritenuto che il susseguirsi di proposte e controproposte contenute nella corrispondenza via mail intervenuta tra i legali delle parti, non sia confluito in un'accettazione e non si sia tradotto in un nuovo contratto,
essendo, in particolare, mancato un reciproco consenso in ordine alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto. Pertanto,
sulla scorta di tali considerazioni, il contratto dd. 27.07.2020,
integrato in data 11.12.2020, doveva ritenersi risolto con diritto di alla restituzione del prezzo corrisposto. CP_1
3. Un tanto premesso può quindi procedersi all'esamina dei motivi di gravame avanzati da CP_2
Il primo mezzo verte “Sulla conclamata esistenza dell'accordo del
12/01/2021 emergente dalla documentazione di primo grado;
sulla grave violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. commesse dal Tribunale di primo grado;
sulla evidente
erroneità della motivazione rassegnata in sentenza. Violazione e
falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.”
3.1 L'appellante assume che gli accordi di cui alla transazione novativa del 11.12.2020 sono stati resi inefficaci da successivi accordi/convenzioni perfezionatisi tra le parti in data
12/01/2021, la cui esecuzione sarebbe stata reiteratamente
11 impedita dalla condotta di . Ne deriverebbe il CP_1
superamento del titolo azionato dal decreto ingiuntivo, ossia della scrittura di transazione dell'11.12.2020 con conseguente inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art.6
della predetta transazione.
Critica l'appellante il passaggio motivazionale della impugnata sentenza relativo al mancato reciproco consenso in ordine alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che tale rinuncia sia stata raggiunta per fatti concludenti, non avendo le parti interrotto la dialettica e non avendo rinunciato alla data di consegna, risultando pertanto la volontà dei contraenti a proseguire il rapporto nonché la volontà di di accettare CP_2
che la rinuncia al decreto ingiuntivo avvenisse dopo lo sdoganamento della merce.
In sostanza, secondo la prospettiva dell'appellante, le parti avrebbero raggiunto un accordo già in data 12.01.2021 avente ad oggetto nuova data e modalità di consegna, precedentemente prevista per il 15.12.2020, come dimostrerebbe la successiva corrispondenza fra i loro legali. Tale volontà delle parti avrebbe superato gli accordi del dicembre 2020 neutralizzando gli effetti del decreto ingiuntivo opposto.
La stessa appellante afferma, inoltre , che, pur ritenendo CP_2
di aver adempiuto alle proprie obbligazioni nascenti dalla transazione dell'11.12.2020 con offerta reale formulata in data
28.01.2020, avrebbe acconsentito alla consegna della merce
12 alla nuova data del 02.02.2021, dovendosi intendere tale nuova data di consegna come un'integrazione del precedente accordo del 11/12/2020. Ad ogni modo le parti sarebbero addivenute ad un accordo di rinuncia al decreto ingiuntivo postergata al momento della consegna della merce.
Sulla scorta di tali argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione, l'appellante, dunque, afferma il superamento degli accordi di transazione del dicembre 2020 per intervenuta nuova convenzione tra le parti in data 12 gennaio 2021 parti,
pur ritenendo che tali nuovi accordi costituiscano una mera integrazione di quelli precedenti.
3.2 Occorre allora chiarire che non è in atti alcun documento sottoscritto dalle parti relativo ad accordi successivi a quelli contenuti nella “scrittura di transazione” dell'11.12.2020,
risultando dalla corrispondenza via mail intrattenuta dai legali delle parti in data 12.01.2021 ( doc. 30 opponente) che in seguito all'intervento della troupe di “striscia la notizia” le parti hanno trovato un accordo in ordine alla fornitura di 100.000
scatole di guanti già oggetto della precedente transazione.
Tale accordo giunge a valle dalla comunicazione PEC di data
15.12.2020 con la quale ha comunicato di CP_1
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.6 della transazione dell'11.12.2020 e dell'emissione del decreto ingiuntivo dd. 23.12.2020 qui opposto su istanza di depositata in data 17.12.2020, e dopo CP_1
13 l'intimazione ad adempiere avanzata da parte di nei CP_2
confronti di 28.12.2020, notificata in data NTroparte_6
08.01.2020.
Infatti, nella mail inviata dall'avv. Bertollo in nome e per conto di in data 12.01.2021 a e al suo legale avv. CP_1 CP_2
Cannarozzo (doc. 31 opponente e doc. 34 opposta), viene precisato che vi è la volontà da parte dell'opposta di giungere ad un nuovo accordo relativo alla consegna dei guanti, ma che tale nuovo accordo non è in esecuzione all'intimazione ex art.1209
c.c. dd. 28.12.2020 formulata da poiché già con pec del CP_2
15 e del 16 dicembre 2020 ha risolto il contratto per CP_1
Vostra inadempienza”, che l'accordo prevede la consegna della merce di cui alla intimazione ad adempiere di notificata CP_2
l'08.01.2021, nel magazzino indicato da in CP_1
Vietnam, provvedendo ad indicare entro 48 ore CP_7
indirizzo e data della consegna;
che provvederà a CP_1
mezzo di proprio incaricato alla verifica della quantità delle scatole di guanti al momento della consegna e che CP_2
provvederà a fornire almeno 48 prima della consegna la documentazione necessaria per l'esportazione e commercializzazione dei guanti in UE;
che le parti si riservano di agire in giudizio per i danni in relazione a inadempimenti di controparte.
A tale mail ha risposto l'avv. Cannarozzo per ( doc. 31 CP_2
opponente) prendendo atto che a consegna CP_1
14 avvenuta ma con impegno assunto sin d'ora rinuncerà
espressamente e per iscritto al decreto ingiuntivo.
Con mail del 14.01.2021 l'avv. Bertollo (doc.32 opponente) ha rilevato la sussistenza delle contrapposte posizioni delle parti,
laddove ritiene inadempiente e chiede la CP_1 CP_2
risoluzione del contratto con inefficacia della diffida ad adempiere, mentre non accetta la risoluzione ritenendo CP_2
inadempiente. Dopo aver comunicato le modalità CP_1
della consegna, di cui richiede un preavviso di 4 giorni lavorativi, il legale precisa che “si impegna a CP_1
rinunciare al decreto ingiuntivo ottenuto solo nel momento in cui
la merce verrà scaricata in Italia e una volta che tutte le
operazioni doganali siano state espletate correttamente e i guanti
vegano dichiarati commercializzabili in EU.” Ferme restano le eventuali azioni di danno da esercitare in separato apposito giudizio.
L'avv. Cannarozzo ha riscontrato la missiva di controparte dd.
14.01.2021 con mail del 18.01.2021 (doc.33 opponente)
comunicando il luogo ed indicando la data di consegna del
02.02.2021; ha ribadito la necessità di espressa rinuncia scritta da parte di , a consegna avvenuta, al decreto CP_1
ingiuntivo azionato oltre al pagamento residuo di una precedente fornitura.
3.3 Ora appare in primo luogo chiaro che i nuovi accordi non costituiscono novazione della precedente “scrittura di
15 transazione” del dicembre 2020, trattandosi di accordi relativi alle modalità di esecuzione dell'obbligazione di consegna della merce e quindi di un'obbligazione accessoria. La stessa corrispondenza intervenuta fra i legali non consente, a prescindere da ogni considerazione in ordine ai limiti che incontra il mandato al difensore al potere di disporre del diritto sostanziale della parte, di individuare la volontà delle parti di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche e quindi di estinguere l'originaria obbligazione. La novazione postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall'aliquid novi, ma anche dall'animus
novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo)( cfr. Cass. n.12083/2015).
3.4 Nella fattispecie difetta in primo luogo del tutto un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione che resta,
appunto, la fornitura di 100.000 scatole di guanti, come da accordi del 11.12.2020, avendo le parti semplicemente regolato pattiziamente le modalità di svolgimento della fornitura e quindi della preesistente prestazione;
in secondo luogo manca,
l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune
intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria
obbligazione, sostituendola con una nuova, perché è dimostrato
16 proprio il contrario. Nella corrispondenza con l'avv. Cannarozzo,
l'avv. Bertollo per , ha sempre mantenuto ferma la CP_1
propria posizione in relazione al preteso inadempimento di all'obbligazione di consegna della merce entro il CP_2
15.12.2020 assunta con l'atto di transazione del 11.12.2020
respingendo l'intimazione ad adempiere formulata in data
28.12.2020 dalla stessa in relazione a quella prestazione CP_2
ed impegnandosi a rinunciare al decreto ingiuntivo opposto,
una volta consegnata la merce in Italia, esaurite le operazioni doganali e dichiarata commerciabile in UE.
4. Non si rinviene dunque alcuna volontà novativa delle parti,
nel senso sopra indicato. Del resto, la stessa difesa dell'appellante sostiene che gli accordi successivi alla mancata consegna del 15.12.2020 debbano essere intesi come un'integrazione del precedente accordo (pag.17 atto di citazione).
Ed allora, non è dato comprendere come tali nuovi accordi che la stessa appallante assume riguardare unicamente le nuove modalità di consegna della merce, possano “superare e
neutralizzare” l'atto di transazione del 11.12.2020 e conseguentemente togliere efficacia alla clausola risolutiva espressa ivi contenuta ed azionata da con il CP_1
decreto ingiuntivo opposto.
E' chiaro che gli accordi successivi si siano limitati ad aspetti di esecuzione della prestazione, fermo restando ogni altro effetto
17 della precedente pattuizione, come espressamente precisato da
. CP_1
L'asserzione di parte appellante per cui dalla condotta di parte appellata sia emersa la volontà di rinunziare all'effetto risolutivo, meramente subordinata all'inveramento di una
condizione, ossia lo sdoganamento in Italia della merce,
accettata per facta concludentia, risulta smentita proprio dalla corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti, sopra riportata,
nella quale ha sempre sottolineato la operatività CP_1
della clausola risolutiva espressa mantenendo ferma la risoluzione del contratto dell'11/04/2020, impegnandosi unicamente alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, una volta arrivata in Italia la merce e verificatane la commerciabilità.
4.1 Si pone, a questo punto, al di là delle superiori considerazioni in ordine alla mancanza di una evidenza probatoria della conclusione di un accordo successivo a quello del dicembre 2020 in sostituzione dello stesso con l'effetto di estinguere le pattuizioni in esso contenute, la questione di una valida manifestazione di volontà della parte alla rinuncia al diritto sostanziale portato dal decreto ingiuntivo.
Infatti, come noto, ai sensi dell'art.84 c.p.c., la procura alle liti non consente al difensore di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, come rinuncia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del
18 convenuto, rinunzia agli atti del giudizio, per i quali occorre una procura speciale.
Una rinuncia al diritto sostanziale azionato con il decreto ingiuntivo opposto comporta atto di disposizione del dritto che avrebbe richiesto l'assenso manifestato dalla parte non essendo sufficiente una affermazione di “volontà” del procuratore.
Nella fattispecie , in mancanza di mandato speciale al difensore di in tale senso, resta esclusa ogni valida CP_1
rinuncia al diritto fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto.
4.2 Un tanto premesso e fermo restando che gli accordi intervenuti tra le parti non possono considerarsi novativi della transazione dell'11.12.2020 che quindi non risultano superati da successive pattuizioni, bensì semmai integrati da accordi relativi all'esecuzione della fornitura oggetto delle precedenti convenzioni contrattuali, resta fermo ogni effetto risolutivo conseguente alla clausola contrattuale contenuta nell'accordo integrativo dell'11.12.2021 sul quale fonda il decreto ingiuntivo azionato da . Ne discende che ai fini della CP_1
estinzione di ogni effetto risolutivo del contratto originario, resta irrilevante qualsiasi prospettazione circa l'inadempimento di a tali accordi meramente organizzativi. CP_1
5. Tale conclusione, per quanto sin qui esposto, non viene scalfita dalla prospettazione di parte appellante (punto 1.2
dell'atto di appello) che attribuisce alla contestazione di di cui alla missiva del 29.01.2021 di non perfetto CP_1
19 adempimento di valore confermativo della sussistenza di CP_2
accordi bilaterali convenuti fra le parti.
Invero, gli accordi del gennaio 2021 riguardano, come detto,
aspetti organizzativi della consegna della merce, ma non possono considerarsi sostitutivi dell'accordo transattivo dell'11.12.2020 difettando un punto di accordo comune sugli effetti risolutivi del contratto e sulla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, con la conseguenza che anche un'eventuale responsabilità di per la mancata consegna della CP_1
merce non può comportare alcun effetto estintivo della clausola di risoluzione espressa contenuta nell'accordo dell'11.12.2020
sulla quale fonda il decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di quanto esposto si rivelano inconferenti le argomentazioni addotte dall'appellante in ordine alla responsabilità di per la mancata consegna della CP_1
merce alla nuova data convenuta del 02.02.2021 e le doglianze in ordine alla mancata ammissione della ctu volta a dimostrare l'adempimento di CP_2
5.1 Qui valga unicamente accennare che come si desume dalla corrispondenza intercorsa, le parti si sono accordate sui termini della consegna della merce, nel senso che avrebbe CP_1
provveduto ad indicare entro 48 ore indirizzo e data della consegna e al momento della consegna, a mezzo di proprio incaricato, alla verifica della quantità delle scatole di guanti,
mentre avrebbe provveduto a fornire almeno 48 ore CP_2
20 prima della consegna la documentazione necessaria per l'esportazione e commercializzazione dei guanti in UE;
che di fronte alla contestazione di sulla conformità della CP_1
documentazione ai fini della commercializzazione dei guanti, e alla sua richiesta di fornire garanzia in ordine alla rispondenza della documentazione alla normativa europea e delle certificazioni di conformità e dei test report, rispondeva, CP_2
ritenendosi adempiente con richiamo alla propria offerta di intimazione ex art.1209 c.c. dd. 28.12.2020, rilevando che in base agli accordi le verifiche circa la natura qualità e corrispondenza della merce dovevano essere fatte esclusivamente in sede di consegna ( doc. 31, 34, 36
opponente).
In tale contesto, viene inviata dal legale dell'opposta la mail del
29.01.2021 (doc.37 opponente) in cui si ribadiscono i termini dell'accordo riassunti nella missiva del 12.01.2021, in particolare il termine per di almeno 48 ore prima della CP_2
consegna della merce per inoltrare la documentazione necessaria all'esportazione e alla commercializzazione in UE
della merce, non rispettato da e viene contestata la CP_2
completezza ed idoneità della documentazione inviata confermando la risoluzione del contratto di fornitura de quo e successive integrazione ed accordi.
L'appellante assume (punto 1.2 dell'atto di citazione) la erroneità della decisione impugnata che avrebbe ritenuto la
21 contestazione contenuta in tale missiva impeditiva di un accordo in realtà già perfezionatosi. In sostanza, la contestazione di non adempimento di andrebbe riferita a CP_2
clausole e fatti “pacificamente già convenuti fra le parti, e non
invece innanzi al mancato incontro delle reciproche volontà
rispetto alle condizioni dell'accordo stesso”.
Anche qui, le argomentazioni dell'appellante si fondano su un preteso superamento dell'accordo di transazione del
11.12.2020.
5.2 In realtà, correttamente il primo giudice ha rilevato come dalla cronologia delle comunicazioni sopra riportata, non può
desumersi che vi sia stato tra le parti un accordo novativo rispetto alle convenzioni contrattuali pregresse, in particolare che vi sia mai stato un reciproco consenso in ordine alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, rinuncia che si era impegnata ad effettuare solo dopo l'arrivo CP_1
della merce in Italia e una volta accertata la sua commerciabilità in Italia ed in UE.
La reiezione del motivo rende superflua la trattazione dell'appello incidentale condizionato avanzato da . CP_1
Qui basti rilevare che i fatti dedotti da nella memoria ex CP_2
art.183 c. 6 n. 2 c.p.c. non riguardano un accordo successivo che estingue quelli precedenti, trattandosi solo di eccezioni modificative e/o estintive del diritto fatto valere.
6. Il secondo motivo di impugnazione è intitolato:
2. Fatti di
22 causa (e vicende contrattuali) successivi all'accordo del
11/12/2020 (aventi come data ultima di consegna il
15/12/2020). Sul grave inadempimento contrattuale
dell'appellata e/o impedimento a permettere l'adempimento
dell'obbligazione dell'appellante; sull'inefficacia della clausola
risolutiva espressa azionata nel giudizio monitorio;
sull'inammissibilità del decreto ingiuntivo emesso per violazione
degli artt. 633, c. 1, n. 1) e 634 c. 1, n. 1) c.p.c.
6.1 Con tale mezzo l'appellante ripropone il tema dell'inadempimento di a ricevere la merce da CP_1
per il tramite di , basando tale suo CP_2 CP_8
assunto sulla comunicazione di (per mezzo di CP_4 Per_1
, transitaria di , inviata il 14.12.2020 a
[...] CP_1
NY Passut (per , transitaria di (doc.26 CP_3 CP_2
opposta) dal seguente tenore: “Hi NY, the video does not show
all the packages I guess? The amount shown is not enough to fill
6x40' ISO container. Anyway what is your plan for delivery to
our warehouse? We need truck arrival times, amount of cartons
per truck and export documents. You cannot just deliver without
any pre advice!”.( “Ciao NY, il video non rappresenta tutti i
pacchi immagino? La quantità mostrata non è sufficiente a
riempire il container ISO 6x40. Comunque, qual è il tuo piano per
la consegna al nostro magazzino? Abbiamo bisogno dei tempi di
arrivo dei camion, della quantità di cartoni per camion e dei
documenti di esportazione. Non puoi semplicemente consegnare
23 senza alcun preavviso!”)
Secondo la difesa di parte appellante tale comunicazione sarebbe stata interpretata legittimamente e in tutta buona fede da come un rifiuto da parte di a ricevere la CP_2 CP_1
merce alla data concordata del 15/12/2020, poiché la consegna
– così veniva inteso – non avrebbe potuto essere effettuata senza un preavviso.
6.2 Senonché la sequenza delle comunicazioni fra le due transitarie incaricate dalle parti e quindi NY SA per
NT
e per , che precede la predetta CP_3 Persona_1
missiva del 14.12.2020 smentisce la correttezza di siffatta interpretazione. Infatti, la predetta mail, è preceduta da mail inviate nella giornata del 10/12/2020, ( doc. 24 opponente) tra
NT per e NY SA per con le quali Persona_1 CP_3
NT
chiede se è tutto pronto e comunica un nuovo indirizzo di consegna ove la merce potrà essere depositata fino all'imbarco in quanto non è ancora noto quando il carico sarà consegnato (
For now, please note that we nominate a new warehouse. This is
necessary as we have absolutely no idea when you are going to
deliver the cargo. So we now rely on a long term sorage
warehouse that can hold the cargo untili t is shipped.)
A tale richiesta NY SA risponde lo stesso 10.12.2020 ore
11.53 che è tutto pronto da parte loro e che si coordineranno con il loro “instructor” per essere sicuri di poter consegnare la merce;
che la consegna molto probabilmente avverrà il
24 15.12.2020 e che terrà controparte aggiornata. Al messaggio viene allegato il video per le 100.000 scatole ripreso presso il magazzino in data 26.11.2020 ( Please note that everything is
ready from our part and we were coordinating with our instructor
to make sure we can release the goods. The delivery will most
likely happen starting Tuesday 15-12-2020. I will keep you
updated. Attached – for your refernce- you can find the video for
the 100k boxes when they were at the warehouse on 26-11-
2020) .
E' dunque in risposta a tale mail che NTroparte_9
comunica che il video inviato da NY SA ( ) CP_3
evidentemente non rappresenta tutta la merce e chiede nuovamente quale è il programma per la consegna evidenziando la necessità di conoscere orario d'arrivo dei camion, numeri di imballaggi per camion e documenti di esportazione;
spiegando che non è possibile la consegna senza preavviso.
In atti è stata prodotta da parte appellante/opponente la risposta A tale comunicazione NY SA ha risposto con mail del 15/12/2020 (doc. 27 parte opponente) nella quale si ribadisce quanto già comunicato il 10.12.2020, ossia che tutto
è pronto per la consegna che dovrebbe avvenire molto probabilmente lo stesso giorno, avvertendo di tenersi pronti perchè i camion sono in partenza nelle prossime ore. (Please
note as written on December 10th, that everything is ready from
our part. You find atached the packing list as sent in the days
25 before and trucks. We coordinated everything and sent the with
our instructor to make sure we can release the goods. The
delivery will most likely happen today, 13 trucks and mostly
finish at the end of the day. Be ready they are leaving in the next
hour. Keep me updated when the truss arrive at your site and
you begin the quality check. Remember to sign the letter for each
truck. Attached find the documents as mentioned above.)
Parte opposta /appellata afferma di non aver ricevuto né
direttamente né tramite i propri intermediari e i propri vettori
( tale mail. CP_5
A prescindere da tale osservazione, la comunicazione non è
sicuramente idonea a suffragare la tesi dell'appellante,
considerato che nessun camion si è presentato il 15.12.2020
presso i magazzini indicati da come risulta dalla CP_1
mail del 15.12.2020 inviata da ad Persona_1 [...]
alle ore 11.45 ora locale ( Vietnam). Parte_4 CP_5
Ed ancora, va evidenziata la contraddittorietà della linea difensiva di che affermando di non aver consegnato la CP_2
merce per aver legittimamente ed in buona fede interpretato la mail del 14.12.2020 di come rifiuto a riceverla, Persona_1
in un secondo momento, con memoria ex art.183 c. 6 n.1 ,
afferma di aver tentato la consegna previo invio della mail del
15.12.2020 (che controparte nega di aver ricevuto), consegna rifiutata in quanto il convoglio di sarebbe stato CP_3
rimandato indietro dagli addetti al magazzino che non avevano
26 predisposto le misure necessarie ad accogliere la merce. Del
resto, l'appellante non ha fornito la prova né ha chiesto di dimostrare tale circostanza.
NT 6.3 Comunque sia, non è dimostrato un rifiuto da parte di a ricevere la merce, mentre dalle mail scambiate tra i transitari nei giorni precedenti al 15.12.2020 risultano richieste da parte di a NY SA di fornire indicazioni sulle Per_1 CP_10
modalità di consegna ( what is your plan for delivery at our
warehouse?) e sul preciso orario di arrivo dei camion;
informazioni di cui l'intermediario necessitava in anticipo rispetto alla consegna della merce per intuibili motivi organizzativi;
ed in questo senso va intesa evidentemente l'affermazione che non era possibile la consegna senza preavviso.
Del resto, fornire tali indicazioni organizzative rientrava indubbiamente nell'obbligo di collaborazione della parte alla esecuzione del contratto ed incombeva quindi a per CP_2
mezzo del suo intermediario, assicurarsi che chi doveva organizzare la ricezione della merce disponesse di tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle operazioni di presa in consegna. Considerato i trascorsi eventi, buona fede avrebbe consigliato di accertarsi di aver compreso CP_2
correttamente il tenore della mail del 14.12.2020 della transitaria di , attenzionando, se del caso la CP_1
stessa . CP_1
27 6.4 Deve quindi convenirsi con il Primo Giudice che l'inadempimento dell'obbligo di consegna della merce va attribuito interamente a CP_2
Ne consegue che la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 6 dell'accordo transattivo d.d. 11.12.2020, unitamente alla missiva d.d. 15.12.2020 con la quale dichiara CP_1
di avvalersi della medesima, comporta la risoluzione del rapporto negoziale nascente dal contratto di compravendita d.d.
27.07.2020, come successivamente integrato, con riferimento alla data 15.12.2020.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della operatività della predetta clausola risolutiva espressa e su tale titolo si fonda.
6.5 Per le sin qui esposte argomentazioni, l'appello avanzato da va respinto, confermata l'impugnata sentenza. CP_2
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte appellante in forza del principio di soccombenza (art.91 c.p.c.) e vengono liquidate in base ai criteri di cui al DM 147/2022, valore di causa da € 520.001 a € 1.000.000.-, valori medi ad eccezione della fase di trattazione tenuto conto della limitata attività
processuale espletata nella fase.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma
28 del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da in persona Parte_3
del legale rappresentante p.t. nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la
[...]
sentenza n. 14/2023 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 10.01.2023,
respinge
l'appello
condanna
in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_3
rifondere a le spese del presente grado di NTroparte_1
giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi €
25.682,95.- di cui € 5.706,00.- per la fase di studio, €
3.318,00.- per la fase introduttiva, € 3.822,00.- per la fase si trattazione ed € 9.487,00.- per la fase decisionale, oltre €
3.349,95.- per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cap
come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
29 Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, cosi deciso il 26 marzo 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 42/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante Sig.
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. Danilo Griffo
- appellante -
contro
c.f. in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso agli avv.ti
SFORZELLINI IACOPO e BARDELLI PAOLA, giusta procura in atti
1 - appellata -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Si insta l'Ill.ma Corte d'Appello adita affinché
Voglia
In via preliminare: respingere le eccezioni di inammissibilità
avversarie sollevate su entrambi i motivi di appello perché
completamente pretestuose, infondate sia in fatto sia in diritto e comunque generiche (soprattutto quelle attinenti al secondo motivo).
In via ulteriormente preliminare: rigettare la domanda di appello incidentale condizionato proposta dall'appellata perché
parimenti priva di pregio in fatto e in diritto, oltre che non argomentata.
In via istruttoria: Rimettere la causa sul ruolo ammettendo in rinnovazione le offerte di prova:
- per interrogatorio formale del legale rappresentante della società ; CP_1
- e per testimoni;
sulle circostanze di fatto allegate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, previa deduzione di appositi capitoli di prova che si chiede di poter formulare.
2 - Ammettere in rinnovazione CTU per la verificazione della idoneità della documentazione doganale e certificativa,
trasmessa da a (Cfr. doc.ti 39.1– 39.9 e CP_2 CP_1
doc. 40 con allegati A-I), ai fini dell'importazione in Italia della predetta merce e la sua commercializzazione in Italia ed UE,
con indicazione dei seguenti quesiti:
“Verifichi il CTU se il carteggio documentale offerto da a CP_2
, versato in produzione, sia conforme a quanto CP_1
prescritto in sede contrattuale, tenuto conto delle regole
disciplinanti il regime incoterm prescelto dalle parti”;
“Verifichi il CTU se il predetto e superiore carteggio sia idoneo
allo sdoganamento ed alla commercializzazione in Italia e nel
Mercato Unico Europeo dei beni oggetto di compravendita fra le
parti, se del caso acquisendo il parere delle autorità nazionali per
lo sdoganamento e nazionalizzazione di giudizio di prodotti
consimili e fungibili a quelli oggetto di giudizio”.
Nel merito: Concedere i termini per le comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. per replicare in modo approfondito alle eccezioni avversarie.
In ogni caso: Con vittoria di spese oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto Difensore
che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
del procuratore di parte appellante:
si chiede che codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Voglia respingere
3 l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.14/2023 del Tribunale di Bolzano, perché inammissibile e/o infondato previo, se del caso, accoglimento dell'appello incidentale condizionato, per tutte le ragioni esposte da questa difesa nel proprio atto di costituzione in giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado,
applicando i valori previsti dalla tabella per lo scaglione di riferimento (da € 520.000 ad € 1.000.000).,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale di primo grado è bene riassunta nella impugnata sentenza e può quindi essere qui riportata:
Con atto di citazione in opposizione notificato il 01.02.2021,
l'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 1981/2020 d.d. 23.12.2020, con cui il Tribunale di
Bolzano le ha ordinato di pagare all'odierna convenuta
la somma di € 830.000,00, oltre interessi e NTroparte_1
spese, sulla base di quanto previsto dal punto 6 del contratto di
transazione d.d. 11.12.2020.
L'opponente espone, in particolare, che:
- in qualità di venditrice, e in Parte_3 NTroparte_1
qualità di acquirente, avrebbero stipulato il contratto d.d.
27.07.2020, relativo alla compravendita di 100.000 confezioni di
guanti in nitrile al prezzo complessivo di € 830.000,00;
- la merce compravenduta, secondo le previsioni contrattuali,
avrebbe dovuto essere consegnata in Vietnam con formula
4 “FOB”, ovvero “free on board”, entro 20 giorni lavorativi
dall'integrale pagamento del prezzo;
- essendo stato corrisposto il prezzo con i due bonifici del
13.08.2020 e del 26.08.2020, la consegna avrebbe dovuto avere
luogo entro il 22.09.2020;
- avrebbe tuttavia messo in discussione le NTroparte_1
modalità di consegna previamente pattuite e dichiarato di essere
incorsa in errore quanto all'oggetto del contratto, intendendo
acquistare, in luogo dei guanti ordinati, guanti muniti di
certificazione idonea all'uso medicale;
- le parti avrebbero quindi concluso il contratto di transazione
d.d. 04.11.2020, che però non sarebbe stato eseguito da
NTroparte_1
- in data 11.12.2020 sarebbe stata sottoscritta l'”integrazione
novativa” alla “scrittura di transazione” del 04.11.2020;
- a mente di tale ultimo accordo, la consegna avrebbe dovuto
essere effettuata entro il 15.12.2020 con modalità “FCA”, vale a
dire “free carrier” o franco vettore;
nello specifico, la società
avrebbe dovuto consegnare la merce, in nome NTroparte_3
e per conto di presso i magazzini in Ho Chi Minh Parte_3
City indicati da incaricata della ricezione da CP_4
NTroparte_1
- in data 14.12.2020 il sig. di avrebbe Persona_1 CP_4
peraltro comunicato al sig. NY SA di di NTroparte_3
non poter ricevere la merce in consegna, non essendo stato dato
5 alcun preavviso;
- detto preavviso sarebbe stato in realtà regolarmente comunicato
ed esulerebbe comunque dagli incombenti convenuti tra le parti;
- dovendosi imputare la mancata consegna interamente a
difetterebbe di fondamento la sua NTroparte_1
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa di cui al punto 6 del contratto di transazione d.d.
11.12.2020 e la conseguente pretesa di restituzione del prezzo
corrisposto;
- mancando un titolo idoneo a fondamento del decreto ingiuntivo
richiesto ed ottenuto dall'opposta, lo stesso dovrebbe essere
dichiarato inammissibile, nullo o inefficace.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30.04.2021,
ha contestato la fondatezza dell'opposizione, NTroparte_1
chiedendone la reiezione, previa concessione della provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, l'opposta nega che, con il messaggio di posta
elettronica del sig. del 14.12.2020, si sarebbe Persona_1
invitata controparte a non effettuare la consegna ovvero si
sarebbe rifiutata ex ante la stessa. La comunicazione avrebbe
infatti avuto l'unico scopo di precisare che, per esigenze
organizzative, occorreva conoscere la tempistica di arrivo nella
giornata del 15.12.2020, la quantità di colli presenti su ogni
camion, i documenti di esportazione ed ogni altro dato tecnico
utile, alla luce del considerevole quantitativo di merce. Quanto
6 precede troverebbe conferma nell'e-mail inviata il 15.12.2020 a
vettore scelto da da parte di CP_5 NTroparte_1
ove quest'ultima avrebbe dichiarato di essere in attesa CP_4
della consegna della merce. Inoltre, già il 10.12.2020 CP_3
avrebbe comunicato a di essere pronta ad
[...] CP_4
effettuare la consegna e di essere in attesa di istruzioni dal
proprio committente Secondo la prospettazione Parte_3
dell'opposta, la mancata consegna sarebbe pertanto interamente
addebitabile all'opponente. Del tutto legittimamente
avrebbe quindi comunicato la volontà di NTroparte_1
risolvere il contratto de quo ed avrebbe chiesto ed ottenuto il
decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo all'offerta formale per intimazione ex art. 1209 c.c.
d.d. 28.12.2020, la medesima sarebbe stata immediatamente
contestata da in quanto notificata in assenza NTroparte_1
dei presupposti a tal fine previsti ed in modo irrituale.
I contatti successivamente intercorsi tra le parti, a detta
dell'opposta, non avrebbero condotto ad una definizione della
vertenza e sarebbe anzi emersa la difformità della merce
venduta rispetto ai requisiti per la commercializzazione
nell'Unione Europea.
Con ordinanza d.d. 21.05.2021, il G.I. ha dichiarato la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha
assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza d.d. 01.06.2021, il G.I. ha poi rigettato l'istanza
7 attorea di sospensione della precedente ordinanza del
21.05.2021.
Giusta variazione tabellare d.d. 27.09.2021 la causa è stata
assegnata a questo Giudice, che, ritenuta la stessa matura per la
decisione sulla base dei documenti in atti, ha fissato l'udienza
per la precisazione delle conclusioni del 29.09.2022.
All'udienza del 29.09.2022, le parti hanno rassegnato le
conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in
decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti
il 19.12.2022.”
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha respinto l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ha di conseguenza condannato l'opponente alla rifusione delle spese in favore dell'opposta.
La sentenza è impugnata da che nei motivi di Parte_3
gravame deduce sostanzialmente il superamento degli accordi del 11.12.2020 da altri sopravvenuti accordi/convenzioni perfezionatisi tra le parti in data 12.01.2021 la cui esecuzione sarebbe stata impedita da NTroparte_1
L'appellata si è costituita in questo grado del NTroparte_1
giudizio ed ha preso compiuta posizione sui motivi di gravame avversario e chiedendo la reiezione dell'appello proposto da ha avanzato appello incidentale condizionato con il CP_2
quale ha riproposto le eccezioni in relazione alle preclusioni
8 assertive già sollevate in primo grado, per avere l'opponente con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. addotto per la prima volta che gli accordi novativi del dicembre 2020 sarebbero stati superati da successive convenzioni pattizie intercorse fra le parti nel gennaio 2021, eccezioni dal primo giudice non scrutinate, ma ritenute infondate nel merito.
All'udienza del 31/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello avanzato da è infondato e va respinto. CP_2
Come si evince dai motivi di gravame avanzati, le censure riguardano la statuizione del primo giudice relativa alla prospettazione formulata da nella memoria ex art. 186 c. CP_2
6 n. 2 c.p.c. di un accordo intervenuto tra le parti in data
12.01.2021 che avrebbe sostituito la precedente transazione dell'11.12.2020, nonché la motivazione in ordine alla efficacia della clausola risolutiva espressa contenuta in tale convenzione.
L'appello, infatti, si articola in due motivi , il primo relativo alle vicende contrattuali successive all'accordo del 12.01.2021 ed il secondo relativo ai fatti attorno alla consegna della merce in data del 15.12.2020 stabilita nella scrittura di transazione dell'11.12.2020.
2. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che l'accordo concluso tra le parti in data 11/12/2020 (scrittura privata di transazione –
9 integrazione novativa) volto alla definizione delle controversie insorte in relazione all'esecuzione di diversi contratti di fornitura, tra cui il contratto del 27/07/2020 integrato in data
26.08.2020 avente ad oggetto la fornitura di 100.000 guanti in nitrile, preveda all'art.6 una clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.; che di tale previsione contrattuale si era avvalsa con l'invio in data 15.12.2020 della CP_1
comunicazione PEC nella quale dichiarava di voler risolvere il contratto;
che sussistevano i presupposti per l'operatività di una risoluzione di diritto stante l'inadempimento di parte opponente all'obbligazione di consegna della merce entro CP_2
il termine del 15.12.2020 pattuito con l'accordo transattivo dell'11.12.2020; che il motivo della mancata consegna della merce addotto da parte opponente consistente nel rifiuto di
, e per lei della transitaria di ricevere la CP_1 CP_4
merce, non era dimostrato;
che al contrario in base alla corrispondenza via mail intervenuta tra , NTroparte_3
fornitore di e quest'ultima non aveva formulato CP_2 CP_4
alcun rifiuto, bensì richiesto informazioni aggiuntive in ordine alla consegna e che ad ogni modo non aveva provato di CP_2
aver effettuato il tentativo di consegna entro il termine previsto dagli accordi;
che essendo quindi intervenuta la risoluzione del contratto, non poteva riconoscersi alcun effetto all'offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. notificata dall'opponente in data
28.12.2020. Quanto alla prospettazione di parte opponente,
10 formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art.183
c. 6 c.p.c., per cui le pattuizioni contenute nell'accordo del
11.12.2020 sarebbero state superate da successive intese in forza delle quali la data di consegna sarebbe stata differita al
02/02/2021, il Primo Giudice ha ritenuto che il susseguirsi di proposte e controproposte contenute nella corrispondenza via mail intervenuta tra i legali delle parti, non sia confluito in un'accettazione e non si sia tradotto in un nuovo contratto,
essendo, in particolare, mancato un reciproco consenso in ordine alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto. Pertanto,
sulla scorta di tali considerazioni, il contratto dd. 27.07.2020,
integrato in data 11.12.2020, doveva ritenersi risolto con diritto di alla restituzione del prezzo corrisposto. CP_1
3. Un tanto premesso può quindi procedersi all'esamina dei motivi di gravame avanzati da CP_2
Il primo mezzo verte “Sulla conclamata esistenza dell'accordo del
12/01/2021 emergente dalla documentazione di primo grado;
sulla grave violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. commesse dal Tribunale di primo grado;
sulla evidente
erroneità della motivazione rassegnata in sentenza. Violazione e
falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.”
3.1 L'appellante assume che gli accordi di cui alla transazione novativa del 11.12.2020 sono stati resi inefficaci da successivi accordi/convenzioni perfezionatisi tra le parti in data
12/01/2021, la cui esecuzione sarebbe stata reiteratamente
11 impedita dalla condotta di . Ne deriverebbe il CP_1
superamento del titolo azionato dal decreto ingiuntivo, ossia della scrittura di transazione dell'11.12.2020 con conseguente inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art.6
della predetta transazione.
Critica l'appellante il passaggio motivazionale della impugnata sentenza relativo al mancato reciproco consenso in ordine alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che tale rinuncia sia stata raggiunta per fatti concludenti, non avendo le parti interrotto la dialettica e non avendo rinunciato alla data di consegna, risultando pertanto la volontà dei contraenti a proseguire il rapporto nonché la volontà di di accettare CP_2
che la rinuncia al decreto ingiuntivo avvenisse dopo lo sdoganamento della merce.
In sostanza, secondo la prospettiva dell'appellante, le parti avrebbero raggiunto un accordo già in data 12.01.2021 avente ad oggetto nuova data e modalità di consegna, precedentemente prevista per il 15.12.2020, come dimostrerebbe la successiva corrispondenza fra i loro legali. Tale volontà delle parti avrebbe superato gli accordi del dicembre 2020 neutralizzando gli effetti del decreto ingiuntivo opposto.
La stessa appellante afferma, inoltre , che, pur ritenendo CP_2
di aver adempiuto alle proprie obbligazioni nascenti dalla transazione dell'11.12.2020 con offerta reale formulata in data
28.01.2020, avrebbe acconsentito alla consegna della merce
12 alla nuova data del 02.02.2021, dovendosi intendere tale nuova data di consegna come un'integrazione del precedente accordo del 11/12/2020. Ad ogni modo le parti sarebbero addivenute ad un accordo di rinuncia al decreto ingiuntivo postergata al momento della consegna della merce.
Sulla scorta di tali argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione, l'appellante, dunque, afferma il superamento degli accordi di transazione del dicembre 2020 per intervenuta nuova convenzione tra le parti in data 12 gennaio 2021 parti,
pur ritenendo che tali nuovi accordi costituiscano una mera integrazione di quelli precedenti.
3.2 Occorre allora chiarire che non è in atti alcun documento sottoscritto dalle parti relativo ad accordi successivi a quelli contenuti nella “scrittura di transazione” dell'11.12.2020,
risultando dalla corrispondenza via mail intrattenuta dai legali delle parti in data 12.01.2021 ( doc. 30 opponente) che in seguito all'intervento della troupe di “striscia la notizia” le parti hanno trovato un accordo in ordine alla fornitura di 100.000
scatole di guanti già oggetto della precedente transazione.
Tale accordo giunge a valle dalla comunicazione PEC di data
15.12.2020 con la quale ha comunicato di CP_1
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.6 della transazione dell'11.12.2020 e dell'emissione del decreto ingiuntivo dd. 23.12.2020 qui opposto su istanza di depositata in data 17.12.2020, e dopo CP_1
13 l'intimazione ad adempiere avanzata da parte di nei CP_2
confronti di 28.12.2020, notificata in data NTroparte_6
08.01.2020.
Infatti, nella mail inviata dall'avv. Bertollo in nome e per conto di in data 12.01.2021 a e al suo legale avv. CP_1 CP_2
Cannarozzo (doc. 31 opponente e doc. 34 opposta), viene precisato che vi è la volontà da parte dell'opposta di giungere ad un nuovo accordo relativo alla consegna dei guanti, ma che tale nuovo accordo non è in esecuzione all'intimazione ex art.1209
c.c. dd. 28.12.2020 formulata da poiché già con pec del CP_2
15 e del 16 dicembre 2020 ha risolto il contratto per CP_1
Vostra inadempienza”, che l'accordo prevede la consegna della merce di cui alla intimazione ad adempiere di notificata CP_2
l'08.01.2021, nel magazzino indicato da in CP_1
Vietnam, provvedendo ad indicare entro 48 ore CP_7
indirizzo e data della consegna;
che provvederà a CP_1
mezzo di proprio incaricato alla verifica della quantità delle scatole di guanti al momento della consegna e che CP_2
provvederà a fornire almeno 48 prima della consegna la documentazione necessaria per l'esportazione e commercializzazione dei guanti in UE;
che le parti si riservano di agire in giudizio per i danni in relazione a inadempimenti di controparte.
A tale mail ha risposto l'avv. Cannarozzo per ( doc. 31 CP_2
opponente) prendendo atto che a consegna CP_1
14 avvenuta ma con impegno assunto sin d'ora rinuncerà
espressamente e per iscritto al decreto ingiuntivo.
Con mail del 14.01.2021 l'avv. Bertollo (doc.32 opponente) ha rilevato la sussistenza delle contrapposte posizioni delle parti,
laddove ritiene inadempiente e chiede la CP_1 CP_2
risoluzione del contratto con inefficacia della diffida ad adempiere, mentre non accetta la risoluzione ritenendo CP_2
inadempiente. Dopo aver comunicato le modalità CP_1
della consegna, di cui richiede un preavviso di 4 giorni lavorativi, il legale precisa che “si impegna a CP_1
rinunciare al decreto ingiuntivo ottenuto solo nel momento in cui
la merce verrà scaricata in Italia e una volta che tutte le
operazioni doganali siano state espletate correttamente e i guanti
vegano dichiarati commercializzabili in EU.” Ferme restano le eventuali azioni di danno da esercitare in separato apposito giudizio.
L'avv. Cannarozzo ha riscontrato la missiva di controparte dd.
14.01.2021 con mail del 18.01.2021 (doc.33 opponente)
comunicando il luogo ed indicando la data di consegna del
02.02.2021; ha ribadito la necessità di espressa rinuncia scritta da parte di , a consegna avvenuta, al decreto CP_1
ingiuntivo azionato oltre al pagamento residuo di una precedente fornitura.
3.3 Ora appare in primo luogo chiaro che i nuovi accordi non costituiscono novazione della precedente “scrittura di
15 transazione” del dicembre 2020, trattandosi di accordi relativi alle modalità di esecuzione dell'obbligazione di consegna della merce e quindi di un'obbligazione accessoria. La stessa corrispondenza intervenuta fra i legali non consente, a prescindere da ogni considerazione in ordine ai limiti che incontra il mandato al difensore al potere di disporre del diritto sostanziale della parte, di individuare la volontà delle parti di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche e quindi di estinguere l'originaria obbligazione. La novazione postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall'aliquid novi, ma anche dall'animus
novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo)( cfr. Cass. n.12083/2015).
3.4 Nella fattispecie difetta in primo luogo del tutto un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione che resta,
appunto, la fornitura di 100.000 scatole di guanti, come da accordi del 11.12.2020, avendo le parti semplicemente regolato pattiziamente le modalità di svolgimento della fornitura e quindi della preesistente prestazione;
in secondo luogo manca,
l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune
intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria
obbligazione, sostituendola con una nuova, perché è dimostrato
16 proprio il contrario. Nella corrispondenza con l'avv. Cannarozzo,
l'avv. Bertollo per , ha sempre mantenuto ferma la CP_1
propria posizione in relazione al preteso inadempimento di all'obbligazione di consegna della merce entro il CP_2
15.12.2020 assunta con l'atto di transazione del 11.12.2020
respingendo l'intimazione ad adempiere formulata in data
28.12.2020 dalla stessa in relazione a quella prestazione CP_2
ed impegnandosi a rinunciare al decreto ingiuntivo opposto,
una volta consegnata la merce in Italia, esaurite le operazioni doganali e dichiarata commerciabile in UE.
4. Non si rinviene dunque alcuna volontà novativa delle parti,
nel senso sopra indicato. Del resto, la stessa difesa dell'appellante sostiene che gli accordi successivi alla mancata consegna del 15.12.2020 debbano essere intesi come un'integrazione del precedente accordo (pag.17 atto di citazione).
Ed allora, non è dato comprendere come tali nuovi accordi che la stessa appallante assume riguardare unicamente le nuove modalità di consegna della merce, possano “superare e
neutralizzare” l'atto di transazione del 11.12.2020 e conseguentemente togliere efficacia alla clausola risolutiva espressa ivi contenuta ed azionata da con il CP_1
decreto ingiuntivo opposto.
E' chiaro che gli accordi successivi si siano limitati ad aspetti di esecuzione della prestazione, fermo restando ogni altro effetto
17 della precedente pattuizione, come espressamente precisato da
. CP_1
L'asserzione di parte appellante per cui dalla condotta di parte appellata sia emersa la volontà di rinunziare all'effetto risolutivo, meramente subordinata all'inveramento di una
condizione, ossia lo sdoganamento in Italia della merce,
accettata per facta concludentia, risulta smentita proprio dalla corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti, sopra riportata,
nella quale ha sempre sottolineato la operatività CP_1
della clausola risolutiva espressa mantenendo ferma la risoluzione del contratto dell'11/04/2020, impegnandosi unicamente alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, una volta arrivata in Italia la merce e verificatane la commerciabilità.
4.1 Si pone, a questo punto, al di là delle superiori considerazioni in ordine alla mancanza di una evidenza probatoria della conclusione di un accordo successivo a quello del dicembre 2020 in sostituzione dello stesso con l'effetto di estinguere le pattuizioni in esso contenute, la questione di una valida manifestazione di volontà della parte alla rinuncia al diritto sostanziale portato dal decreto ingiuntivo.
Infatti, come noto, ai sensi dell'art.84 c.p.c., la procura alle liti non consente al difensore di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, come rinuncia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del
18 convenuto, rinunzia agli atti del giudizio, per i quali occorre una procura speciale.
Una rinuncia al diritto sostanziale azionato con il decreto ingiuntivo opposto comporta atto di disposizione del dritto che avrebbe richiesto l'assenso manifestato dalla parte non essendo sufficiente una affermazione di “volontà” del procuratore.
Nella fattispecie , in mancanza di mandato speciale al difensore di in tale senso, resta esclusa ogni valida CP_1
rinuncia al diritto fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto.
4.2 Un tanto premesso e fermo restando che gli accordi intervenuti tra le parti non possono considerarsi novativi della transazione dell'11.12.2020 che quindi non risultano superati da successive pattuizioni, bensì semmai integrati da accordi relativi all'esecuzione della fornitura oggetto delle precedenti convenzioni contrattuali, resta fermo ogni effetto risolutivo conseguente alla clausola contrattuale contenuta nell'accordo integrativo dell'11.12.2021 sul quale fonda il decreto ingiuntivo azionato da . Ne discende che ai fini della CP_1
estinzione di ogni effetto risolutivo del contratto originario, resta irrilevante qualsiasi prospettazione circa l'inadempimento di a tali accordi meramente organizzativi. CP_1
5. Tale conclusione, per quanto sin qui esposto, non viene scalfita dalla prospettazione di parte appellante (punto 1.2
dell'atto di appello) che attribuisce alla contestazione di di cui alla missiva del 29.01.2021 di non perfetto CP_1
19 adempimento di valore confermativo della sussistenza di CP_2
accordi bilaterali convenuti fra le parti.
Invero, gli accordi del gennaio 2021 riguardano, come detto,
aspetti organizzativi della consegna della merce, ma non possono considerarsi sostitutivi dell'accordo transattivo dell'11.12.2020 difettando un punto di accordo comune sugli effetti risolutivi del contratto e sulla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, con la conseguenza che anche un'eventuale responsabilità di per la mancata consegna della CP_1
merce non può comportare alcun effetto estintivo della clausola di risoluzione espressa contenuta nell'accordo dell'11.12.2020
sulla quale fonda il decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di quanto esposto si rivelano inconferenti le argomentazioni addotte dall'appellante in ordine alla responsabilità di per la mancata consegna della CP_1
merce alla nuova data convenuta del 02.02.2021 e le doglianze in ordine alla mancata ammissione della ctu volta a dimostrare l'adempimento di CP_2
5.1 Qui valga unicamente accennare che come si desume dalla corrispondenza intercorsa, le parti si sono accordate sui termini della consegna della merce, nel senso che avrebbe CP_1
provveduto ad indicare entro 48 ore indirizzo e data della consegna e al momento della consegna, a mezzo di proprio incaricato, alla verifica della quantità delle scatole di guanti,
mentre avrebbe provveduto a fornire almeno 48 ore CP_2
20 prima della consegna la documentazione necessaria per l'esportazione e commercializzazione dei guanti in UE;
che di fronte alla contestazione di sulla conformità della CP_1
documentazione ai fini della commercializzazione dei guanti, e alla sua richiesta di fornire garanzia in ordine alla rispondenza della documentazione alla normativa europea e delle certificazioni di conformità e dei test report, rispondeva, CP_2
ritenendosi adempiente con richiamo alla propria offerta di intimazione ex art.1209 c.c. dd. 28.12.2020, rilevando che in base agli accordi le verifiche circa la natura qualità e corrispondenza della merce dovevano essere fatte esclusivamente in sede di consegna ( doc. 31, 34, 36
opponente).
In tale contesto, viene inviata dal legale dell'opposta la mail del
29.01.2021 (doc.37 opponente) in cui si ribadiscono i termini dell'accordo riassunti nella missiva del 12.01.2021, in particolare il termine per di almeno 48 ore prima della CP_2
consegna della merce per inoltrare la documentazione necessaria all'esportazione e alla commercializzazione in UE
della merce, non rispettato da e viene contestata la CP_2
completezza ed idoneità della documentazione inviata confermando la risoluzione del contratto di fornitura de quo e successive integrazione ed accordi.
L'appellante assume (punto 1.2 dell'atto di citazione) la erroneità della decisione impugnata che avrebbe ritenuto la
21 contestazione contenuta in tale missiva impeditiva di un accordo in realtà già perfezionatosi. In sostanza, la contestazione di non adempimento di andrebbe riferita a CP_2
clausole e fatti “pacificamente già convenuti fra le parti, e non
invece innanzi al mancato incontro delle reciproche volontà
rispetto alle condizioni dell'accordo stesso”.
Anche qui, le argomentazioni dell'appellante si fondano su un preteso superamento dell'accordo di transazione del
11.12.2020.
5.2 In realtà, correttamente il primo giudice ha rilevato come dalla cronologia delle comunicazioni sopra riportata, non può
desumersi che vi sia stato tra le parti un accordo novativo rispetto alle convenzioni contrattuali pregresse, in particolare che vi sia mai stato un reciproco consenso in ordine alla rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, rinuncia che si era impegnata ad effettuare solo dopo l'arrivo CP_1
della merce in Italia e una volta accertata la sua commerciabilità in Italia ed in UE.
La reiezione del motivo rende superflua la trattazione dell'appello incidentale condizionato avanzato da . CP_1
Qui basti rilevare che i fatti dedotti da nella memoria ex CP_2
art.183 c. 6 n. 2 c.p.c. non riguardano un accordo successivo che estingue quelli precedenti, trattandosi solo di eccezioni modificative e/o estintive del diritto fatto valere.
6. Il secondo motivo di impugnazione è intitolato:
2. Fatti di
22 causa (e vicende contrattuali) successivi all'accordo del
11/12/2020 (aventi come data ultima di consegna il
15/12/2020). Sul grave inadempimento contrattuale
dell'appellata e/o impedimento a permettere l'adempimento
dell'obbligazione dell'appellante; sull'inefficacia della clausola
risolutiva espressa azionata nel giudizio monitorio;
sull'inammissibilità del decreto ingiuntivo emesso per violazione
degli artt. 633, c. 1, n. 1) e 634 c. 1, n. 1) c.p.c.
6.1 Con tale mezzo l'appellante ripropone il tema dell'inadempimento di a ricevere la merce da CP_1
per il tramite di , basando tale suo CP_2 CP_8
assunto sulla comunicazione di (per mezzo di CP_4 Per_1
, transitaria di , inviata il 14.12.2020 a
[...] CP_1
NY Passut (per , transitaria di (doc.26 CP_3 CP_2
opposta) dal seguente tenore: “Hi NY, the video does not show
all the packages I guess? The amount shown is not enough to fill
6x40' ISO container. Anyway what is your plan for delivery to
our warehouse? We need truck arrival times, amount of cartons
per truck and export documents. You cannot just deliver without
any pre advice!”.( “Ciao NY, il video non rappresenta tutti i
pacchi immagino? La quantità mostrata non è sufficiente a
riempire il container ISO 6x40. Comunque, qual è il tuo piano per
la consegna al nostro magazzino? Abbiamo bisogno dei tempi di
arrivo dei camion, della quantità di cartoni per camion e dei
documenti di esportazione. Non puoi semplicemente consegnare
23 senza alcun preavviso!”)
Secondo la difesa di parte appellante tale comunicazione sarebbe stata interpretata legittimamente e in tutta buona fede da come un rifiuto da parte di a ricevere la CP_2 CP_1
merce alla data concordata del 15/12/2020, poiché la consegna
– così veniva inteso – non avrebbe potuto essere effettuata senza un preavviso.
6.2 Senonché la sequenza delle comunicazioni fra le due transitarie incaricate dalle parti e quindi NY SA per
NT
e per , che precede la predetta CP_3 Persona_1
missiva del 14.12.2020 smentisce la correttezza di siffatta interpretazione. Infatti, la predetta mail, è preceduta da mail inviate nella giornata del 10/12/2020, ( doc. 24 opponente) tra
NT per e NY SA per con le quali Persona_1 CP_3
NT
chiede se è tutto pronto e comunica un nuovo indirizzo di consegna ove la merce potrà essere depositata fino all'imbarco in quanto non è ancora noto quando il carico sarà consegnato (
For now, please note that we nominate a new warehouse. This is
necessary as we have absolutely no idea when you are going to
deliver the cargo. So we now rely on a long term sorage
warehouse that can hold the cargo untili t is shipped.)
A tale richiesta NY SA risponde lo stesso 10.12.2020 ore
11.53 che è tutto pronto da parte loro e che si coordineranno con il loro “instructor” per essere sicuri di poter consegnare la merce;
che la consegna molto probabilmente avverrà il
24 15.12.2020 e che terrà controparte aggiornata. Al messaggio viene allegato il video per le 100.000 scatole ripreso presso il magazzino in data 26.11.2020 ( Please note that everything is
ready from our part and we were coordinating with our instructor
to make sure we can release the goods. The delivery will most
likely happen starting Tuesday 15-12-2020. I will keep you
updated. Attached – for your refernce- you can find the video for
the 100k boxes when they were at the warehouse on 26-11-
2020) .
E' dunque in risposta a tale mail che NTroparte_9
comunica che il video inviato da NY SA ( ) CP_3
evidentemente non rappresenta tutta la merce e chiede nuovamente quale è il programma per la consegna evidenziando la necessità di conoscere orario d'arrivo dei camion, numeri di imballaggi per camion e documenti di esportazione;
spiegando che non è possibile la consegna senza preavviso.
In atti è stata prodotta da parte appellante/opponente la risposta A tale comunicazione NY SA ha risposto con mail del 15/12/2020 (doc. 27 parte opponente) nella quale si ribadisce quanto già comunicato il 10.12.2020, ossia che tutto
è pronto per la consegna che dovrebbe avvenire molto probabilmente lo stesso giorno, avvertendo di tenersi pronti perchè i camion sono in partenza nelle prossime ore. (Please
note as written on December 10th, that everything is ready from
our part. You find atached the packing list as sent in the days
25 before and trucks. We coordinated everything and sent the with
our instructor to make sure we can release the goods. The
delivery will most likely happen today, 13 trucks and mostly
finish at the end of the day. Be ready they are leaving in the next
hour. Keep me updated when the truss arrive at your site and
you begin the quality check. Remember to sign the letter for each
truck. Attached find the documents as mentioned above.)
Parte opposta /appellata afferma di non aver ricevuto né
direttamente né tramite i propri intermediari e i propri vettori
( tale mail. CP_5
A prescindere da tale osservazione, la comunicazione non è
sicuramente idonea a suffragare la tesi dell'appellante,
considerato che nessun camion si è presentato il 15.12.2020
presso i magazzini indicati da come risulta dalla CP_1
mail del 15.12.2020 inviata da ad Persona_1 [...]
alle ore 11.45 ora locale ( Vietnam). Parte_4 CP_5
Ed ancora, va evidenziata la contraddittorietà della linea difensiva di che affermando di non aver consegnato la CP_2
merce per aver legittimamente ed in buona fede interpretato la mail del 14.12.2020 di come rifiuto a riceverla, Persona_1
in un secondo momento, con memoria ex art.183 c. 6 n.1 ,
afferma di aver tentato la consegna previo invio della mail del
15.12.2020 (che controparte nega di aver ricevuto), consegna rifiutata in quanto il convoglio di sarebbe stato CP_3
rimandato indietro dagli addetti al magazzino che non avevano
26 predisposto le misure necessarie ad accogliere la merce. Del
resto, l'appellante non ha fornito la prova né ha chiesto di dimostrare tale circostanza.
NT 6.3 Comunque sia, non è dimostrato un rifiuto da parte di a ricevere la merce, mentre dalle mail scambiate tra i transitari nei giorni precedenti al 15.12.2020 risultano richieste da parte di a NY SA di fornire indicazioni sulle Per_1 CP_10
modalità di consegna ( what is your plan for delivery at our
warehouse?) e sul preciso orario di arrivo dei camion;
informazioni di cui l'intermediario necessitava in anticipo rispetto alla consegna della merce per intuibili motivi organizzativi;
ed in questo senso va intesa evidentemente l'affermazione che non era possibile la consegna senza preavviso.
Del resto, fornire tali indicazioni organizzative rientrava indubbiamente nell'obbligo di collaborazione della parte alla esecuzione del contratto ed incombeva quindi a per CP_2
mezzo del suo intermediario, assicurarsi che chi doveva organizzare la ricezione della merce disponesse di tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle operazioni di presa in consegna. Considerato i trascorsi eventi, buona fede avrebbe consigliato di accertarsi di aver compreso CP_2
correttamente il tenore della mail del 14.12.2020 della transitaria di , attenzionando, se del caso la CP_1
stessa . CP_1
27 6.4 Deve quindi convenirsi con il Primo Giudice che l'inadempimento dell'obbligo di consegna della merce va attribuito interamente a CP_2
Ne consegue che la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 6 dell'accordo transattivo d.d. 11.12.2020, unitamente alla missiva d.d. 15.12.2020 con la quale dichiara CP_1
di avvalersi della medesima, comporta la risoluzione del rapporto negoziale nascente dal contratto di compravendita d.d.
27.07.2020, come successivamente integrato, con riferimento alla data 15.12.2020.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della operatività della predetta clausola risolutiva espressa e su tale titolo si fonda.
6.5 Per le sin qui esposte argomentazioni, l'appello avanzato da va respinto, confermata l'impugnata sentenza. CP_2
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte appellante in forza del principio di soccombenza (art.91 c.p.c.) e vengono liquidate in base ai criteri di cui al DM 147/2022, valore di causa da € 520.001 a € 1.000.000.-, valori medi ad eccezione della fase di trattazione tenuto conto della limitata attività
processuale espletata nella fase.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma
28 del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da in persona Parte_3
del legale rappresentante p.t. nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la
[...]
sentenza n. 14/2023 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 10.01.2023,
respinge
l'appello
condanna
in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_3
rifondere a le spese del presente grado di NTroparte_1
giudizio che si liquidano per l'intero in complessivi €
25.682,95.- di cui € 5.706,00.- per la fase di studio, €
3.318,00.- per la fase introduttiva, € 3.822,00.- per la fase si trattazione ed € 9.487,00.- per la fase decisionale, oltre €
3.349,95.- per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cap
come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
29 Dispone che, per il caso di pubblicazione/riproduzione o diffusione del presente provvedimento, vengano omessi i dati personali e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 196/2003.
Bolzano, cosi deciso il 26 marzo 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
30