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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2194/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2194 /2025 V.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata in [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Perugia Corso Vannucci n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Longo che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2025, i ricorrenti – premesso che in data 27.12.2010 in Piedimonte San Germano (FR) hanno contratto matrimonio civile;
che dalla loro unione è nata la figlia (l'8.08.2009); che, con decreto del Tribunale di Cassino n. 8274/2014, è stata Per_1 omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate;
che la convivenza non è mai ripresa - hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
l'obbligo di mantenimento a favore della figlia di euro mensili 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre. ***
2. Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
17.12.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.12.2010 in Piedimonte San Germano
(FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte San Germano (FR) dell'anno 2010 al n. 9 Parte I alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza cartolare del 17.12.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte San Germano (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Cassino, 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2194 /2025 V.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata in [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Perugia Corso Vannucci n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Longo che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2025, i ricorrenti – premesso che in data 27.12.2010 in Piedimonte San Germano (FR) hanno contratto matrimonio civile;
che dalla loro unione è nata la figlia (l'8.08.2009); che, con decreto del Tribunale di Cassino n. 8274/2014, è stata Per_1 omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate;
che la convivenza non è mai ripresa - hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
l'obbligo di mantenimento a favore della figlia di euro mensili 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre. ***
2. Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
17.12.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.12.2010 in Piedimonte San Germano
(FR) tra le parti, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte San Germano (FR) dell'anno 2010 al n. 9 Parte I alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza cartolare del 17.12.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte San Germano (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Cassino, 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi