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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16703/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 16703/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Papacino 2, TORINO presso lo studio dell'avv. GAUDIO
ISABELLA e dell'avv. SANTUCCI CAMILLA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 09/07/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa di Viale dei Mughetti n. 5, di proprietà del sig. Parte_2
alla sig.ra quale residenza della stessa unitamente alla figlia .
[...] Parte_1 Persona_1
DISPONE l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Torino Viale dei Mughetti n. 5.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità attualmente praticate, ogni pomeriggio dalle 16 alle 19.30, o altro orario previamente concordato, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, che sarà stabilito in base agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi che saranno assunti dalla figlia in ragione della sua crescita;
nelle vacanze scolastiche estive 15 giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio;
ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua in periodo equivalente con la madre, comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'angelo; nelle altre festività, compresi i c.d. “ponti” o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno ad anni alterni, così come compleanni e ricorrenze familiari.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo alla Persona_1 madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale, somma annualmente rivalutata secondo la variazione dell'indice ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà integralmente percepito dal sig. . Parte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 16703/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Papacino 2, TORINO presso lo studio dell'avv. GAUDIO
ISABELLA e dell'avv. SANTUCCI CAMILLA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 09/07/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa di Viale dei Mughetti n. 5, di proprietà del sig. Parte_2
alla sig.ra quale residenza della stessa unitamente alla figlia .
[...] Parte_1 Persona_1
DISPONE l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Torino Viale dei Mughetti n. 5.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità attualmente praticate, ogni pomeriggio dalle 16 alle 19.30, o altro orario previamente concordato, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, che sarà stabilito in base agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi che saranno assunti dalla figlia in ragione della sua crescita;
nelle vacanze scolastiche estive 15 giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 maggio;
ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua in periodo equivalente con la madre, comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'angelo; nelle altre festività, compresi i c.d. “ponti” o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno ad anni alterni, così come compleanni e ricorrenze familiari.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo alla Persona_1 madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale, somma annualmente rivalutata secondo la variazione dell'indice ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà integralmente percepito dal sig. . Parte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.