Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1467/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 23.09.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad oggetto lesione personale, e vertente
TRA
, C.F. , nata il [...] ad Parte_1 C.F._1
Avellino ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli alla Via Napoli 255/K, presso lo studio dell'Avv. Daniela Migliaccio, nonché in Avellino alla Via Tripoli n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Alfio Galdieri, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
, C.F. con sede in Avellino alla Piazza del Controparte_1 P.IVA_1
Popolo n 1, presso la Casa Comunale, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
R.G. n° 1467/2021 - sentenza
- 1 -
tempore, Dott. , elettivamente domiciliato in Bari alla Via Beata Elia di Parte_2
San Clemente n. 204, presso lo studio dell'Avv. Antonio Rosario Trocino, del Foro di
Matera, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello ed in virtù di
Determinazione del Dirigente Comunale n. 600 del 06.10.2021, in atti;
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2019, l'odierna appellante citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il odierno appellato, per sentire CP_1
accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso, nella causazione del sinistro avvenuto in data 31.08.2018, alle ore 21,30 circa, allorquando in Avellino, alla Via F.lli Del Gaudio, rovinava al suolo riportando lesioni personali, a causa di una mattonella male assestata, non visibile e non segnalata, presente sul manto stradale, apparentemente integra, che, con il calpestio, si spostava dalla sua sede naturale.
A sostegno della domanda risarcitoria, l'attrice aveva dedotto che stava percorrendo a piedi la suddetta via, in direzione Viale Italia, quando la mattonella, facente parte del manto stradale del marciapiede, solo apparentemente bene allocata, si spostava, cosicché riportava la frattura articolare pluriframmentaria radio distale destra scomposta, come da certificazione medica;
deduceva che la responsabilità era del per Controparte_1
l'omesso assolvimento dell'obbligo di vigilanza e custodia, deducendo altresì il carattere insidioso della disconnessione, che non era né visibile, né segnalata.
2. Costituitosi in giudizio, il aveva contestato le suddette circostanze, Controparte_1
assumendo che la visibilità, in una serata estiva, doveva considerarsi buona e che, pertanto, non poteva ipotizzarsi alcuna insidia.
3. Con sentenza n. 230/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, pubblicata il
16.02.2021 e notificata in data 23.02.2021, a definizione della causa R.G. n. 2347/2019, il
Tribunale di Avellino, provvedendo sulla domanda proposta dall'odierna appellante, la rigettava, condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 30,00 per esborsi ed euro 4.034,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione, in favore dell'Avv. Antonio Rosario Trocino.
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Segnatamente, il Giudice di prime cure, dopo aver rigettato l'istanza di ammissione delle prove testimoniali articolate, osservava con la pronuncia in questa sede impugnata che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, sottesi alla narrazione, e che nell'atto introduttivo non erano state indicate le due persone che avrebbero dovuto testimoniare sulla caduta accidentale, e cioè i due testi, e Tes_1
che poi erano stati indicati nella memoria istruttoria. Testimone_2
A dire del primo Giudice, nel caso di ammissione della prova orale - a fronte di un atto di citazione la cui struttura interna era “estremamente debole o fragile” - le dichiarazioni testimoniali sarebbero state rese da soggetti che non si sapeva se stessero accompagnando l'attrice, o se l'avessero soccorsa o accompagnata al Pronto Soccorso, o altro.
Reputava pertanto necessario - pur accadendo spesso, a fronte di avvenimenti repentini e subitanei, che le persone presenti vengano identificate solo in un momento successivo - che della presenza storica delle stesse sul luogo del sinistro si desse atto in sede di citazione, residuando, in caso contrario, un dubbio in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali in ipotesi rese, ostativo ad una qualsivoglia pronuncia di accoglimento.
Da ciò l'affermata esistenza di “forti dubbi e perplessità” sulla prova testimoniale che avrebbe dovuto sorreggere l'intero impianto introduttivo, da cui non risultava la presenza di qualsivoglia soggetto al momento della verificazione del sinistro, con “la ambigua circostanza” di soggetti chiamati “a confermare -senza alcuna specificazione in ordine al ruolo e alla posizione-quanto richiesto in citazione”.
4. Avverso tale pronuncia, ha spiegato appello deducendo a sostegno Parte_1
due motivi.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile la prova orale, affermando che i testi, indicati nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., non erano stati indicati nell'atto di citazione.
L'appellante ha dedotto che i fatti generativi del sinistro erano stati ampiamente esposti nell'atto introduttivo, essendosi l'istante riservato di articolare la prova orale, con l'indicazione dei testi, nei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; articolazione a cui poi aveva provveduto, mediante la formulazione di separati capitoli, ai sensi dell'art. 244
c.p.c., nell'apposita memoria istruttoria.
Ha inoltre protestato che il Tribunale aveva anche espresso un giudizio di inattendibilità, per non essere stati i testimoni indicati nell'atto introduttivo, e che per converso eventuali dubbi
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sull'attendibilità o meno dei testi avrebbero potuto essere espressi solo dopo la loro escussione, nel corso della quale, inoltre, avrebbero potuto emergere le circostanze, relative alla loro presenza sul luogo del sinistro e all'eventuale trasporto dell'attrice in
Ospedale, di cui il primo Giudice aveva ravvisato la carenza.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la sentenza impugnata per l'erronea liquidazione delle competenze legali, che sarebbero eccessive e sproporzionate rispetto all'attività svolta.
Ha, dunque, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, l'ammissione dei mezzi istruttori, articolati nella propria memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., ed in particolare della prova orale sui capi articolati e con le testi ivi indicate;
dell'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del sui relativi capi articolati;
della Controparte_1
C.T.U. medico legale per determinare la natura e l'entità delle lesioni riportate in seguito al sinistro;
della C.T.U. tecnica per accertare la proprietà del sul Controparte_1
marciapiede, oggetto del sinistro. Nel merito, ha concluso per la condanna del CP_1
appellato al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da determinarsi in corso di causa, con C.T.U. medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.10.2021, si è costituito in giudizio il , che ha resistito al gravame eccependone, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha concluso per rigetto dell'impugnazione, con il favore delle spese del grado .
6. L'atto di appello veniva notificato in data 22.03.2021 al , Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Antonio Rosario
Trocino. Il Comune appellato era convenuto per il giorno 30.10.2021 dinanzi a Codesta
Corte. Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 01.04.2021.
7. Con ordinanza depositata in data 18.10.2022, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale con riferimento alle circostanze di fatto indicate ai capi da 1) a 7) della memoria istruttoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., depositata da in data Parte_1
02.01.2020, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e ammessa la prova testimoniale;
all'udienza del 15.03.2023 venivano, pertanto, escusse le testi e Testimone_2 Tes_1
.
[...]
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Con ordinanza del 12.04.2023, veniva poi disposta c.t.u. medico legale e nominato quale ausiliario il dott. , poi revocato, non avendo lo stesso accettato l'incarico, Persona_1
prestando giuramento nel termine assegnatogli;
ne veniva, pertanto, disposta la sostituzione con il Dott. , a sua volta sostituito con il dott. con Controparte_2 Controparte_3
decreto 04.12.2023, per l'avvenuta cancellazione dall'Albo dei C.T.U.
In data 18.07.2024, veniva depositava la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal dott. Controparte_3
8. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 22.03.2021, al Comune appellato, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, il 23.02.2021.
9. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità.
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei
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punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
10. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è evidentemente fondata e merita pertanto di essere accolta.
I rilievi svolti dall'appellante, nel denunciare l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, escludendo l'ammissibilità della prova testimoniale - pacificamente articolata nel termine assegnato per le deduzioni istruttorie, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, 2° termine,
c.p.c. – in ragione dell'omessa indicazione dei testi da escutere fin dall'atto introduttivo del giudizio, colgono indubitabilmente nel segno.
L'iter logico seguito dal Tribunale, nel pervenire a tale conclusione, infatti, si pone in netto contrasto con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie delineato dalla disciplina applicabile ratione temporis, con particolare riguardo, per quanto rileva nel presente giudizio, alla norma di cui all'art. 183, 6° comma, 2° termine c.p.c.
Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 163, n. 5) c.p.c., l'atto di citazione deve contenere
“l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”, una tale indicazione non risulta prevista a pena di decadenza, decadenza invece normativamente correlata, per la prova diretta, al mancato rispetto del secondo termine perentorio, di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., assegnato, tra l'altro, “per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
Parimenti condivisibile è, poi, l'ulteriore argomento speso dalla parte impugnante, nell'osservare che una valutazione di inattendibilità dei testimoni avrebbe potuto essere ponderatamente operata solo dopo la relativa escussione, da cui sarebbe potuta emergere ogni utile circostanza, anche in ordine alle modalità di apprensione dell'accaduto.
In ragione di quanto precede, questa Corte ha dunque ritenuto, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata nell'atto di gravame, di dover ammettere la prova
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testimoniale con riferimento alle circostanze di fatto indicate ai capi da 1) a 7) della memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, secondo termine, tempestivamente depositata dall'odierna parte appellante in data 2 gennaio 2020, istanza istruttoria che era stata ribadita, nel giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note di trattazione scritta depositate il 5 febbraio 2021, con cui la difesa di domandava la Parte_1 revoca dell'ordinanza dell'8.11.2020, con cui erano state disattese le istanze istruttorie).
Tanto debitamente premesso, questa Corte distrettuale ritiene, sulla scorta di una complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, come riferita dai testi escussi nel presente grado, e , Testimone_2 Tes_1
pienamente provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta.
Giova premettere che, sulla scorta della stessa prospettazione attorea, che, pur deducendo il carattere insidioso della disconnessione stradale, ha altresì invocato, già nel giudizio di prime cure, la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione alla strada de qua, la domanda introdotta si presta ad essere ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., qualificazione che non è in alcun modo preclusa nel presente giudizio di appello ( Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11805 del 09/06/2016).
Orbene, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (Cass. sez. 3, sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
In particolare, già nel 2018 la Suprema Corte operò un intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici.
Nell'anno 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità.
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Sulla scorta di tali recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato dalla Corte di Cassazione con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data
1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
All'affermazione di tale principio di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
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d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo
– la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
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Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto -
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato
(trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze
10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è
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infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che “praevideri non potest”.
(così, Cass. n. 25837/2017).
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile (così, Cass. n.
25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, fosse da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn.
2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” Cass. sez. 3 -, ordinanza n. 2481 del
01/02/2018).
Nel caso di specie, a fronte della prova dei fatti costitutivi della domanda forniti dalla parte attrice, il convenuto, quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha, CP_1
invece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito».
Infatti, secondo quanto riferito dalle testi escusse, e , che Testimone_2 Tes_1
hanno entrambe personalmente assistito al sinistro, la caduta della si verificava Pt_3
allorquando la stessa percorreva, in Avellino, il marciapiede della via del Gaudio, in direzione del Viale dei Platani, per raggiungere l'autovettura del teste che si trovava Tes_1
ivi parcheggiata, inciampando in una disconnessione della pavimentazione del marciapiede, integrata da una mattonella che apparentemente era integra e ben assestata ma che, al calpestio, si sollevava, provocando la caduta dell'appellante sul lato destro che, per l'effetto, accusava dolore al polso destro. Tali testi hanno pure riferito che tale disconnessione non era in alcun modo segnalata.
I rilievi fotografici versati in atti dalla parte appellante, ed in particolare la seconda, quinta e sesta fotografia - che ritraggono la mattonella in questione ed uno stato dei luoghi insicuro per il difetto di omogeneità della pavimentazione del marciapiede - sono stati oggetto di specifico riconoscimento ad opera del teste , che ha altresì dichiarato di aver Tes_1
accompagnato la al pronto soccorso con la sua macchina. Parte_1
La causa del danno (disconnessione della pavimentazione stradale) va pertanto rinvenuta, nel caso di specie, in un fattore intrinseco alla struttura del bene, non risultando in alcun modo provato l'intervento di un fattore causale esterno, imprevedibile ed imprevenibile, tale da integrare caso fortuito, nei termini finora precisati.
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Né, a voler investigare l'ulteriore potenziale profilo di integrazione del caso fortuito sopra richiamato, l'interruzione del nesso causale con la res sottoposta in custodia può essere, nella fattispecie, imputata alla condotta della danneggiata, la quale, secondo le risultanze istruttorie, si è limitata a fare un uso normale della strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile. Delresto le circostanze di fatto nelle quali si verificava l'evento, secondo i dettagli del racconto forniti dai testi, ampiamente riscontrati dai rilievi fotografici versati in atti, inducono ad escludere che la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile, con le normali cautele e che il danno sia, quindi, avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima (arg. Cass. Civ. 15375/2011).
Dal racconto dei testi escussi è emerso infatti che il sinistro si verificava in orario serale – la sera del 31 agosto verso le 21,00- 21,30- in condizioni di limitata visibilità e che l'attrice indossava scarpe basse come d'abitudine, elementi tutti che concorrono ad escludere l'addebitabilità del fatto dannoso alla parte attrice.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità dell'ente locale convenuto, in qualità di proprietario della strada in cui si verificava il sinistro, nella causazione dei danni oggetto di causa. Responsabilità che, sulla scorta delle univoche risultanze istruttorie di cui si è sinora dato conto, nel caso di specie va affermata sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia nella prospettiva di cui all'art. 2043 c.c., pure dedotta in citazione, avendo i testi riferito di una vera e propria insidia, non segnalata, in cui incorse la danneggiata.
In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato nel presente grado, dott. perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e CP_3
rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della e della documentazione Parte_1
medica fornita dalla stessa.
L'ausiliario, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'appellante riportava per effetto del sinistro avvenuto in data 31 agosto 2018 una “frattura scomposta pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio”, e cioè lesioni che hanno comportato all'odierna appellante una invalidità temporanea totale di giorni 6 (sei), ed un periodo di invalidità temporanea parziale, di giorni 20 (venti) al 75% e giorni 60
(sessanta), mediamente al 50%. Dalle lesioni riportate, sono residuati postumi invalidanti permanenti, incidenti sull'integrità psicofisica del soggetto, valutabili intorno al 5-6 %.
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Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i più recenti parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
La più recente versione delle tabelle – nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - gennaio 2021, che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164;
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 04/08/2022, n. 24227).
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In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo dell'incidente (anni
65, essendo nata il [...]): € 6.891,00 per il danno biologico permanente (anni 65 e punti di invalidità in una misura intermedia tra il 5% e il 6%, range individuato dall'ausiliario) ed € 5.865,00 per il danno biologico temporaneo, per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad € 12.756,00.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico. Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n.
883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici
ISTAT sino al giorno del sinistro, 31.8.2018 (per un importo pari ad € 10.837,72) e poi su tale somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.
Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata la somma complessiva di € 13.999,81 (di cui € 1.243,81 per interessi legali); il CP_1
appellato deve essere pertanto condannato al pagamento del predetto importo a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi.
Non si ravvisa, invece, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale.
Il riconoscimento del danno morale, infatti, non può seguire in via automatica all'accertamento del danno biologico, atteso che, se la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale, a tale procedimento presuntivo deve riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di
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invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale, evenienza senz'altro ravvisabile nella fattispecie in esame. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023)
Al riguardo, sembra anche opportuno richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi”
(Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
Sulle somme così come sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
11. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado – con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame, teso appunto a denunciare la liquidazione in misura “eccessiva e sproporzionata”, rispetto all'attività realmente svolta, dei compensi professionali - che seguono la soccombenza del appellato e si liquidano come da dispositivo che CP_1
segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014 - come aggiornati dal DM n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 – nella misura minima, in considerazione dell'entità delle questioni e dell'attività difensiva svolta, tenuto conto delle fasi effettivamente celebrate e determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta, con attribuzione all'avv. Alfio
Galdieri, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino n. 230/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante Parte_1
a titolo risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma di
[...]
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€ 13.999,81, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Condanna l'appellato , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare in favore dell'appellante le spese del Parte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in €
264,00 per spese ed € 1.698,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 382,50 per esborsi e di € 2.904,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alfio Galdieri, dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del . Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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