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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5482 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25373/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Sabina Pingaro, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Fruttaldo, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 22.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 2.5.2022, ha convenuto in CP_1
giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
1 07120229002866354000 notificata il 5.4.2022, limitatamente alle sei cartelle esattoriali n. 07120160046132502000 dell'importo di € 159,40, n.
07120170032198047000 dell'importo di € 175,44, n.
07120180020295545000 dell'importo di € 341,78, n.
07120180068805759000 dell'importo di € 302,22, n.
07120190075475862000 dell'importo di € 179,88, n.
07120190112425671000 dell'importo di € 958,71, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate da vari enti impositori, eccependo la loro omessa notifica con la conseguente estinzione della pretesa creditoria per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981.
Con la sentenza n. 22411/2023 pubblicata il 2.5.2023, il Giudice di
Pace ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione cd.
preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della notifica delle sei cartelle impugnate, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito da esse portato, dichiarando l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: a) l'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori;
b) l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace in favore del Tribunale trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; c) l'avvenuta regolare notifica delle sei cartelle impugnate, impeditiva del dedotto effetto estintivo;
d) la propria carenza di legittimazione.
2 ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il CP_1
rigetto.
2. Va anzitutto osservato quanto segue, in ordine all'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori.
Una volta notificata l'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione è passivamente legittimato a tutte le azioni promosse dal privato debitore e concernenti le somme delle quali è stato incaricato, a prescindere dall'eventuale imputabilità dei vizi da questo rilevati a condotta dell'ente impositore;
il concessionario ha infatti dato causa, con la notificazione della richiesta di pagamento, alla reazione del preteso obbligato e restano irrilevanti, sul versante, per così dire, esterno, i suoi rapporti interni con il creditore, salva la sua facoltà di chiamarlo in causa a scopo di manleva, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/99 (v. Cass., Sez. V-VI, n. 2570/17).
Va quindi ribadito il seguente principio affermato dalla S.C., dal quale non vi è motivo di discostarsi: “Nelle cause di opposizione all'esecuzione
forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste
litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio
di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la
regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito,
poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale
accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione,
la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente
creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che
non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi
e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo
3 procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo
schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (v. Cass., Sez. VI-III, n. 29798/18).
Nel caso di specie, essendo stata contestata la sola attività di notifica delle cartelle esattoriali, con le sue ricadute sulla prescrizione del credito, la legittimazione passiva rispetto a tale opposizione, non recuperatoria,
compete certamente all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. III, n.
3870/24), salva la sua facoltà, in concreto non esercitata, di chiamare in causa l'ente titolare del credito.
Ne consegue che le esaminate doglianze vanno disattese
3. Quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica della domanda e all'incompetenza funzionale del Giudice di Pace, va osservato che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha chiaramente eccepito l'omessa od irregolare notifica delle cartelle presupposte al fine di far valere la prescrizione del credito litigioso.
Egli, quindi, ha dedotto l'esistenza di un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo dal quale sarebbe derivata l'estinzione della pretesa creditoria.
La domanda, pertanto, è stata correttamente qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
Anche tale doglianza dell'appellante va disattesa.
4. Circa la notifica delle sei cartelle impugnate, va osservato quanto segue.
Per la cartella n. 07120160046132502000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 24.8.2016, constatata nuovamente la temporanea assenza
4 del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di Contrada Pisciarelli, n. 46, Pozzuoli (ossia l'indirizzo di residenza dell'opponente, come dalla stessa dichiarato in atti), ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Vi è prova del deposito, in pari data, della cartella presso il ma non vi è Controparte_2
prova dell'effettiva spedizione dell'avviso tramite lettera raccomandata e della sua consegna. Pertanto, la notifica non può dirsi perfezionata. In
considerazione del fatto che, come risulta dall'estratto di ruolo esattoriale in atti, il verbale di accertamento presupposto alla cartella era stato notificato in data 4.4.2013, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito al 5.4.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Per la cartella n. 07120170032198047000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 13.4.2018, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 29.5.2018 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 4.6.2018 con lettera raccomandata n. 573037674910, restituita al mittente per compiuta giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 8.6.2018. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 14.6.2018 e nessuna prescrizione
5 successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120180020295545000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 16.1.2019, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 25.1.2019 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 4.2.2019 con lettera raccomandata n. 573155679869, restituita al mittente per compiuta giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 7.2.2018. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 14.2.2019 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120180068805759000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 15.2.2019, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 27.2.2019 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 5.3.2019 con lettera raccomandata n. 573125421921, restituita al mittente per compiuta
6 giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 8.3.2019. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 15.3.2019 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120190075475862000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 8.8.2019, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 12.8.2019 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 29.8.2019 con lettera raccomandata n. 573268291200, restituita al mittente per compiuta giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 4.9.2019. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 9.9.2019 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120190112425671000, dalla relazione di notifica si evince che essa è stata consegnata, in data 18.10.2019, a persona qualificatasi figlia convivente del destinatario, a cui poi è stato inviato l'avviso di avvenuta notifica con lettera raccomandata semplice n. 573294851224
spedita il 26.10.2019. Pertanto, la cartella è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 che richiama l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973
7 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
5. In definitiva, l'appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente alle cinque cartelle n. 07120170032198047000, n.
07120180020295545000, n. 07120180068805759000, n.
07120190075475862000, n. 07120190112425671000, mentre va rigettato per la cartella n. 07120160046132502000, con conseguente parziale accoglimento della domanda dell'attore.
4. L'accoglimento solo parziale della domanda attorea, peraltro per una sola cartella rispetto al totale di sei cartelle impugnate, giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di , per la riforma della Parte_1 CP_1
sentenza n. 22411/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda proposta da limitatamente alla cartella n. CP_1
cartella n. 07120160046132502000;
2. compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 30.5.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25373/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Sabina Pingaro, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Fruttaldo, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 22.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 2.5.2022, ha convenuto in CP_1
giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
1 07120229002866354000 notificata il 5.4.2022, limitatamente alle sei cartelle esattoriali n. 07120160046132502000 dell'importo di € 159,40, n.
07120170032198047000 dell'importo di € 175,44, n.
07120180020295545000 dell'importo di € 341,78, n.
07120180068805759000 dell'importo di € 302,22, n.
07120190075475862000 dell'importo di € 179,88, n.
07120190112425671000 dell'importo di € 958,71, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate da vari enti impositori, eccependo la loro omessa notifica con la conseguente estinzione della pretesa creditoria per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981.
Con la sentenza n. 22411/2023 pubblicata il 2.5.2023, il Giudice di
Pace ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione cd.
preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della notifica delle sei cartelle impugnate, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito da esse portato, dichiarando l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: a) l'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori;
b) l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace in favore del Tribunale trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; c) l'avvenuta regolare notifica delle sei cartelle impugnate, impeditiva del dedotto effetto estintivo;
d) la propria carenza di legittimazione.
2 ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il CP_1
rigetto.
2. Va anzitutto osservato quanto segue, in ordine all'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori.
Una volta notificata l'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione è passivamente legittimato a tutte le azioni promosse dal privato debitore e concernenti le somme delle quali è stato incaricato, a prescindere dall'eventuale imputabilità dei vizi da questo rilevati a condotta dell'ente impositore;
il concessionario ha infatti dato causa, con la notificazione della richiesta di pagamento, alla reazione del preteso obbligato e restano irrilevanti, sul versante, per così dire, esterno, i suoi rapporti interni con il creditore, salva la sua facoltà di chiamarlo in causa a scopo di manleva, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/99 (v. Cass., Sez. V-VI, n. 2570/17).
Va quindi ribadito il seguente principio affermato dalla S.C., dal quale non vi è motivo di discostarsi: “Nelle cause di opposizione all'esecuzione
forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste
litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio
di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la
regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito,
poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale
accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione,
la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente
creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che
non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi
e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo
3 procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo
schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (v. Cass., Sez. VI-III, n. 29798/18).
Nel caso di specie, essendo stata contestata la sola attività di notifica delle cartelle esattoriali, con le sue ricadute sulla prescrizione del credito, la legittimazione passiva rispetto a tale opposizione, non recuperatoria,
compete certamente all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. III, n.
3870/24), salva la sua facoltà, in concreto non esercitata, di chiamare in causa l'ente titolare del credito.
Ne consegue che le esaminate doglianze vanno disattese
3. Quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica della domanda e all'incompetenza funzionale del Giudice di Pace, va osservato che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha chiaramente eccepito l'omessa od irregolare notifica delle cartelle presupposte al fine di far valere la prescrizione del credito litigioso.
Egli, quindi, ha dedotto l'esistenza di un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo dal quale sarebbe derivata l'estinzione della pretesa creditoria.
La domanda, pertanto, è stata correttamente qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
Anche tale doglianza dell'appellante va disattesa.
4. Circa la notifica delle sei cartelle impugnate, va osservato quanto segue.
Per la cartella n. 07120160046132502000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 24.8.2016, constatata nuovamente la temporanea assenza
4 del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di Contrada Pisciarelli, n. 46, Pozzuoli (ossia l'indirizzo di residenza dell'opponente, come dalla stessa dichiarato in atti), ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Vi è prova del deposito, in pari data, della cartella presso il ma non vi è Controparte_2
prova dell'effettiva spedizione dell'avviso tramite lettera raccomandata e della sua consegna. Pertanto, la notifica non può dirsi perfezionata. In
considerazione del fatto che, come risulta dall'estratto di ruolo esattoriale in atti, il verbale di accertamento presupposto alla cartella era stato notificato in data 4.4.2013, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito al 5.4.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Per la cartella n. 07120170032198047000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 13.4.2018, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 29.5.2018 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 4.6.2018 con lettera raccomandata n. 573037674910, restituita al mittente per compiuta giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 8.6.2018. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 14.6.2018 e nessuna prescrizione
5 successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120180020295545000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 16.1.2019, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 25.1.2019 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 4.2.2019 con lettera raccomandata n. 573155679869, restituita al mittente per compiuta giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 7.2.2018. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 14.2.2019 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120180068805759000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 15.2.2019, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 27.2.2019 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 5.3.2019 con lettera raccomandata n. 573125421921, restituita al mittente per compiuta
6 giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 8.3.2019. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 15.3.2019 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120190075475862000, dalla relazione di notifica si evince che, dopo un precedente tentativo di consegna infruttuoso, il messo notificatore, in data 8.8.2019, constatata nuovamente la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha attestato di aver depositato l'atto presso la casa comunale e di averne dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, inoltre, che la cartella impugnata sia stata depositata presso il in Controparte_3
data 12.8.2019 e che il relativo avviso sia stato spedito in data 29.8.2019 con lettera raccomandata n. 573268291200, restituita al mittente per compiuta giacenza dopo che ne era stato tentato il recapito in data 4.9.2019. Pertanto,
la cartella è stata regolarmente notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 ed art. 140 c.p.c., in data 9.9.2019 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
Per la cartella n. 07120190112425671000, dalla relazione di notifica si evince che essa è stata consegnata, in data 18.10.2019, a persona qualificatasi figlia convivente del destinatario, a cui poi è stato inviato l'avviso di avvenuta notifica con lettera raccomandata semplice n. 573294851224
spedita il 26.10.2019. Pertanto, la cartella è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 che richiama l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973
7 e nessuna prescrizione successiva del credito può dirsi maturata fino alla notifica dell'intimazione opposta.
5. In definitiva, l'appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente alle cinque cartelle n. 07120170032198047000, n.
07120180020295545000, n. 07120180068805759000, n.
07120190075475862000, n. 07120190112425671000, mentre va rigettato per la cartella n. 07120160046132502000, con conseguente parziale accoglimento della domanda dell'attore.
4. L'accoglimento solo parziale della domanda attorea, peraltro per una sola cartella rispetto al totale di sei cartelle impugnate, giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di , per la riforma della Parte_1 CP_1
sentenza n. 22411/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda proposta da limitatamente alla cartella n. CP_1
cartella n. 07120160046132502000;
2. compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 30.5.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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