Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2003, n. 16976
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Sentenza 11 novembre 2003

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Costituisce comportamento lesivo del diritto sindacale di informativa preventiva spettante al sindacato di polizia il mancato rispetto, da parte dell'ente datore di lavoro, dell'obbligo informativo a cadenza trimestrale desumibile, oltre che dal D.Lgs. 12.5.1995, n. 195, e dall'art. 25, lett. d), del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, dall'Accordo Nazionale quadro del 12.6.1997, il cui mancato rispetto è atto a limitare l'esercizio dell'attività sindacale concernente la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo e dei turni di reperibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2003, n. 16976
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16976
    Data del deposito : 11 novembre 2003

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