Sentenza 11 novembre 2003
Massime • 1
Costituisce comportamento lesivo del diritto sindacale di informativa preventiva spettante al sindacato di polizia il mancato rispetto, da parte dell'ente datore di lavoro, dell'obbligo informativo a cadenza trimestrale desumibile, oltre che dal D.Lgs. 12.5.1995, n. 195, e dall'art. 25, lett. d), del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, dall'Accordo Nazionale quadro del 12.6.1997, il cui mancato rispetto è atto a limitare l'esercizio dell'attività sindacale concernente la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo e dei turni di reperibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2003, n. 16976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16976 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- ricorrente -
contro
S.I.U.L.P. SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DELLA POLIZIA DI STATO, Segreteria Provinciale di NAPOLI, in persona del suo Segretario Generale ANTONIO ASCIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI FAGGELLA 4, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA PELLEGRINO COCCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO PELLEGRINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 362/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31 luglio 2000 - R.G.N. 323/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ROCCO PELLEGRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'11 giugno 1998 - emesso su ricorso del IU (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia di Stato) - il Pretore di Napoli dichiarava l'antisindacalità del comportamento del direttore della Polizia Postale - Compartimento Polposta di Napoli, dr. Francesco De LA - consistito nell'omissione della preventiva informazione di cui all'art. 25, lett. d), del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 sulla programmazione del lavoro straordinario, della reperibilità e del riposo compensativo per il personale in servizio presso quel Compartimento, Il Ministero dell'Interno proponeva opposizione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) avverso il decreto pretorile che veniva confermato dal
Tribunale di Napoli con sentenza del 12 novembre 1999. Il successivo appello dello stesso Ministero, resistente il IU, veniva respinto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 31 luglio 2000, notificata il 12 ottobre 2000. Per quanto qui interessa, osservava il Giudice del gravame che il comportamento della Polizia Postale si era incentrato su un'interpretazione restrittiva dell'art. 25, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 395 del 1995 in materia di informazione preventiva, come integrato dall'accordo quadro del 12 giugno 1997, e basata probabilmente su una formulazione non chiara della circolare applicativa del Ministero dell'interno.
In ogni caso, avendo rilievo, ai fini del giudizio, soltanto l'antisindacalità oggettiva del comportamento, la Corte di appello riteneva che la condotta del dr. De LA aveva leso reiteratamente il diritto all'informativa preventiva del sindacato, ledendone anche l'immagine e limitando, in concreto, l'esercizio dell'attività sindacale concernente, in particolare, la programmazione dello straordinario, dei turni di reperibilità, nonché dei riposi compensativi.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il sindacato intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 395 del 1995, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il Ministero ricorrente critica il ragionamento "poco convincente" seguito dalla Corte di appello la quale, "...per giustificare l'obbligo di informazione preventiva a cadenza trimestrale, è stata costretta a fare riferimento a disposizioni diverse dal citato art. 25, comma 1, nonché ad un presunto interesse del sindacato ad essere informato anche del non mutamento dei criteri generali per sollecitare una modifica dello "status quo ante". Il motivo non è fondato.
Il Tribunale di Napoli ha compiuto un'accurata ricostruzione del sistema di relazioni sindacali sviluppatosi all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quale risulta dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (art. 3, commi 3 e 7), dal D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (art. 25, comma 1, lett. b) nonché dal conseguente Accordo
Nazionale quadro del 12 giugno 1997.
In particolare, emerge chiaramente da queste fonti (art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 195 del 1995) che "nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello
Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere più costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) operanti presso le predette rispettive amministrazioni, in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda... ("omissis")." Il comma 3 dello stesso art. 3 precisa che per le materie appena indicate "l'informazione è preventiva", disciplinando poi dettagliatamente le fasi della procedura di informazione.
A sua volta, l'art. 25 del D.P.R. n. 395 del 1995, dopo aver individuato tre livelli nei quali si articola il sistema di relazioni sindacali: (... a) contrattazione collettiva nazionale, b) accordo nazionale quadro;
c) contrattazione decentrata), prevede, quale ulteriore modello di relazioni sindacali, "l'informazione preventiva" alla quale è tenuta ciascuna Amministrazione, inviando, con congruo anticipo, alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale recepito dal medesimo D.P.R., la documentazione necessaria relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti, tra l'altro, "la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio, l'applicazione del riposo compensativo e la programmazione di turni di reperibilità". Il comma 6 dell'art. 25 in esame precisa ulteriormente che "nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano con cadenza trimestrale con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale... per un confronto... sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità". L'art. 13 dell'Accordo Nazionale Quadro siglato il 12 giugno 1997 (e rinnovato il 15 febbraio 2000) prevede che la programmazione dello straordinario dev'essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre... Analoga procedura è prevista per il riposo compensativo e la reperibilità dai successivi artt. 14 e 15.
Da una tale disciplina - di fonte legale e collettiva - correttamente la sentenza della Corte di appello di Napoli ha tratto l'origine di precisi obblighi di comportamento, a carico dell'Amministrazione ricorrente, obblighi vincolanti di per sè, "indipendentemente dal risultato concreto cui poi la prestazione richiesta tenda", in quanto strettamente funzionali all'esercizio, in concreto, delle competenze e dei diritti di partecipazione riconosciute alle rappresentanze sindacali anche al fine di prevenire conflitti.
Trattandosi di istituti tipici di relazioni sindacali che trovano riconoscimento e promozione anche nella normativa europea (cfr. segnatamente, la direttiva Cee 12 giugno 1989, n. 391. art. 11 e la direttiva Cee 21 novembre 1993 n. 104, art. 1, c. 4 in materia di orario di lavoro) in funzione di tutela di interessi primari, quali quelli riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, appare del tutto conforme alla rilevanza di tali finalità, conferire una portata estensiva a tali istituti e, così, riconoscere l'operatività di quelle competenze sindacali rispettandone la cadenza "trimestrale" già predeterminata, prescindendo, così, dall'adozione di scelte modificative da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro (v. in proposito anche la Circolare 12 giugno 1997 n. 555/39/RS/0 1.11 3/2691). Ne consegue che la cadenza trimestrale prescritta dalla disciplina più sopra ricostruita non presuppone necessariamente - come vorrebbe l'Amministrazione ricorrente - una iniziativa innovativa della Pubblica Amministrazione, se e in quanto, adottata, in ordine alla programmazione dei turni di straordinario, ed alle altre materie contemplate dalla normativa sopra rievocata, ma risponde ad una esigenza di assicurare un confronto sindacale periodico in funzione di partecipazione e di corresponsabilizzazione delle strutture sindacali su temi centrali e sempre presenti dell'organizzazione del lavoro e della tutela di interessi primari dei lavoratori. In sostanza la disciplina in esame, resa ancor più dettagliata dall'art. 13 dell'Accordo quadro del 1996, prevedendo una programmazione trimestrale del lavoro straordinario e ribadendo che i programmi dei turni di lavoro straordinario debbono essere preventivamente comunicati ai sindacati, ha stabilito un obbligo informativo a cadenza trimestrale.
Appare pertanto corretta ed esente da censure di legittimità la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la condotta del dr. De LA - e quindi della amministrazione ricorrente - lesiva del diritto sindacale di informativa preventiva appartenente al sindacato resistente, segnatamente in ordine al confronto trimestrale avente per oggetto la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo, e dei turni di reperibilità.
Consegue al rigetto del ricorso, l'attribuzione a carico del Ministero ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del Ministero ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 16,10 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, da distrarsi a favore dell'avv. Rocco Pellegrino antistatario.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2003