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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Consiglia Invitto - Presidente rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Dott. Pietro Merlo - Giudice ausiliario
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 202 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
ora - (P.I. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Gabriella Ciancetta, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Desenzano del Garda, Via Garibaldi, n. 94
appellante
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Onofrio Nacci, mandato allegato all'atto di C.F._2 costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Ostuni, Corso Vittorio Emanuele II, n. 223
appellati
nonché
, CP_3
Controparte_4
1 appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale dell' 8.10.2024
**********
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 1575/2022, pubblicata il 18.11.2022, il Tribunale di Brindisi, accogliendo la domanda proposta da e pronunciava lo scioglimento della comunione pro- CP_1 Controparte_2 indiviso tra questi ultimi, da una parte, e , dall'altra, relativa ai seguenti beni: abitazione sita in CP_3
Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano 1, identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 7, A/2; abitazione sita in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano 1, identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 8, A/2; locale garage sito in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano terra, identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg.
113, p.lla 1150, sub. 10, C/6 e locale garage sito in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano terra, identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 11, C/6; 2; per l'effetto, disponeva che la divisione avvenisse mediante attribuzione in favore degli attori della piena ed esclusiva proprietà dell'abitazione sita in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano 1, identificata in catasto al fg. 113, p.lla 1150, sub. 7, A/2 e del locale garage, al piano terra, identificato in catasto al fg.
113, p.lla 1150, sub. 10, C/6 e mediante attribuzione in favore di della piena ed esclusiva CP_3 proprietà dell'abitazione identificata in catasto al fg. 113, p.lla 1150, sub. 8, A/2 e del locale garage identificato in catasto al fg. 113, p.lla 1150, sub. 11, C/6, con conseguente concentrazione sui beni attribuiti in proprietà piena ed esclusiva a . Da ultimo, il Tribunale ordinava al Conservatore CP_3 dei Registri Immobiliari di Brindisi di provvedere alle opportune variazioni e la cancellazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell'ipoteca iscritta sulla quota indivisa.
Ed invero.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2019 e convenivano in giudizio, CP_1 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Brindisi, , in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_1 pro tempore, e Agenzia delle Entrate – Riscossione affinché venisse accertato e dichiarato lo scioglimento
2 della comunione pro-indiviso relativamente ai beni immobili sopra meglio specificati. A sostegno delle proprie ragioni, gli attori deducevano che in data 01.02.1996 i germani e , CP_1 CP_5 entrambi coniugati in regime di comunione dei beni, avevano acquistato il locale sito in Ostuni alla
Contrada SC (in catasto nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla p.lla 10454, fg. 113, mappale
1150), della superficie di 1000 mq e con destinazione d'uso di opificio, dal quale ricavarono, mediante lavori di edificazione, due distinte unità abitative, entrambe di cat. A/2, e due garages, entrambi di cat.
C/6. Nel dettaglio, l'unità abitativa sub. 7 ed il garage sub. 10 erano sempre stati posseduti dai coniugi e mentre l'unità abitativa sub. 8 ed il garage sub. 10 erano sempre stati CP_1 Controparte_2 posseduti dai coniugi e ceduti successivamente in favore CP_5 Controparte_6 della figlia . Gli attori deducevano altresì che stante la condizione debitoria di , CP_3 CP_5 venivano iscritte sull'intera proprietà ipoteche da parte di (ipoteca giudiziale n. 1593, Parte_1 reg. part. del 14.08.2017 di 20.000,00 €, a fronte di un debito di 15.362,47 €) e dell'Agenzia delle Entrate
– Riscossione (ipoteca amministrativa n. 103, reg. part. del 25.01.2019 di 64.692,62 €, a fronte di un credito di 32.346,31€). Pertanto, al fine di concentrare le ipoteche unicamente sui beni di proprietà di
[...]
CP
avente causa dei coniugi e , gli attori, esperita negativamente la procedura di CP_3 CP_6 mediazione a causa della mancata adesione di tutte le parti, chiedevano lo scioglimento della comunione pro-indiviso mediante la formazione di due lotti: il primo da attribuire alla proprietà degli attori, composto dall'abitazione identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 7 e dal locale garage identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 10; il secondo composto dall'abitazione identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113,
p.lla 1150, sub. 8 e dal locale identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla
1150, sub. 11, con conseguente concentrazione sui beni attribuiti in proprietà piena ed esclusiva a
[...]
CP_3
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione pro-indiviso, sostenendo che essa avrebbe potuto comportare la riduzione delle garanzie a favore dei creditori procedenti, non essendovi in atti documentazione attestante il reale valore dell'immobile; chiedeva altresì la condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio.
In seguito al deposito da parte degli attori di perizia giurata attestante lo stato ottimale degli immobili oggetto di causa, i recenti lavori di ristrutturazione e la relativa stima del valore commerciale, con memoria di replica ex art. 183, c. 6, c.p.c., Agenzia delle Entrate – Riscossione dichiarava di non opporsi all'accoglimento della domanda attorea.
Nel corso del giudizio veniva dichiarata la contumacia di e CP_3 Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova documentale.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, rilevando che gli attori, in regime di comunione dei beni, avevano dimostrato di essere ciascuno proprietario della quota del 25% e della complessiva
3 quota del 50% dell'intero immobile oggetto di causa e che, con atto pubblico del 20.03.2019 per Notar
i coniugi e avevano ceduto la propria quota in Per_1 CP_5 Controparte_6 favore della figlia . Il Tribunale rilevava altresì che l'immobile oggetto di causa, già diviso tra i CP_3 rispettivi proprietari in due distinte unità immobiliari, era comodamente divisibile in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, come confermato da perizia giurata a firma del geom. Parini depositata da parte attrice. Da ultimo, il giudice di prime cure evidenziava che tale perizia giurata aveva dimostrato altresì che la quantificazione dei cespiti da attribuire in favore di risultava capiente rispetto alle CP_3 ipoteche iscritte da e Agenzia delle Entrate – Riscossione. Parte_1
Le spese di lite venivano definite secondo soccombenza e poste a carico dei convenuti, costituti e/o contumaci.
->>>
Con atto di citazione notificato il 27.02.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1575/2022, affidandosi ad un unico motivo di gravame, deducendone la erroneità nella regolamentazione delle spese: il Tribunale ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza, erroneamente avendo ritenuto fosse controparte degli attori sebbene la stessa era evocata in lite quale creditore iscritto e come tale aveva un ruolo neutro nei giudizi di divisione. L'appellante deduce altresì di aver deciso di non partecipare al giudizio non avendone interesse e di essersi limitata a proporre un'istanza di visibilità degli atti del giudizio al fine di controllare il corretto andamento del processo.
Ritualmente costituiti, e eccepiscono, in via preliminare, CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello. Nel merito, gli appellati concludono per il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nel presente giudizio non si sono costituiti e Agenzia delle Entrate – Riscossione, rimanendo CP_3 contumaci.
Con ordinanza del 16.06.2023, depositata il 19.06.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante.
Quindi, alla udienza dell'08.10.2024 sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa, dopo breve discussione, è stata trattenuta per la decisione.
->>>
Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, sollevata dagli appellati costituiti. La inammissibilità deriverebbe dalla omessa specifica contestazione del passaggio motivazionale della sentenza che concerne il regime delle spese di lite. Tale assunto non ha pregio, considerato che l'unico vulnus della sentenza, dedotto in gravame, attiene alla decisione assunta in
4 relazione alla regolamentazione delle spese di lite. L'appellante, invero, a fonte di un iter argomentativo basato sulla soccombenza della parte, ancorchè rimasta contumace, ha esaustivamente specificato sia i
'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata, sia le circostanze da cui deriva la dedotta violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, giustapponendo un diverso ordine di argomentazioni a quello contenuto in sentenza, tale che l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017).
->>>
L'appello è nel merito fondato.
In linea generale, vertendo il giudizio in materia di divisione della comunione, va considerato che l'art. 1116 cc dispone che a detta divisione si applichino le norme della divisione ereditaria. La domanda di divisione ha ad oggetto il diritto potestativo di richiedere la cessazione della comproprietà per quote indivise su un bene, sostituendola con una proprietà indivisa per porzioni o con l'attribuzione dell'equivalente monetario. Quanto alle spese di lite le stesse – in analogia con la divisione ereditaria - non vanno definite sul principio di soccombenza, perché secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione,
“vanno poste a carico della massa” , in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, residuando, invece, applicazione il principio della soccombenza e/o la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 22903/2013, Cass. 1635/2020). In altri termini, la regola della soccombenza è applicabile, dovendosi però avere riguardo non tanto al profilo oggettivo (l'accoglimento o il rigetto della richiesta), quanto a quello soggettivo, della lite, cioè se eventuali condotte o istanze endoprocedimentali configurino un ingiustificato e ostruzionistico comportamento della parte.
Nel caso di specie, non ricorrono le condizioni che giustificano l'applicazione del criterio di soccombenza, anche perché è rimasta contumace sicché pacificamente non può aver assunto Parte_1 condotte endoprocedimentali ingiustificatamente ostruzionistiche. Né tali condotte possono essere rintracciate, come assunto dagli appellanti, per giustificare la condanna in scrutinio con riferimento a comportamenti delle parti successivi alla pronuncia della sentenza, che avranno rilievo semmai in sede esecutiva, ma non già in questa sede di cognizione, esulando del tutto dal petitum del giudizio.
Per tali motivi, ricorrevano giusti motivi per disporre quantomeno l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra gli attori, comproprietari, ed i convenuti.
Si osserva peraltro ad abundantiam che, quand'anche si fosse fatta applicazione della regola della soccombenza, l'eventuale condanna alle spese non avrebbe potuto in ogni caso riguardare i convenuti chiamati in giudizio solo in quanto creditori iscritti, perché la regolamentazione delle spese in tale ipotesi
5 peculiare non può seguire il principio del comune interesse dei condividenti, trattandosi non già di comproprietario, bensì di parte necessaria ex art. 1113 comma 3° c.c. nella causa di divisione, ai fini dell'efficacia delle operazioni divisionali, la stessa non può certo essere tenuta a sopportare le spese del giudizio.
Giova ricordare che, in particolare, effettivamente la regolamentazione delle spese di lite sostenute dal creditore iscritto, chiamato a partecipare o intervenuto nel giudizio di divisione, deroga al principio del comune interesse dei condividenti, trattandosi di una parte necessaria alla causa di divisione ex art. 1113 comma 3° c.c., sicché questa – tanto che vi partecipi tanto che rimanga contumace - non deve perciò solo essere tenuta a sopportarne le relative spese, che conseguentemente, ove necessarie alla divisione
(consulenza tecnica d'ufficio, vendita, compenso al delegato) devono porsi a carico della massa dei condividenti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, con esclusione dunque dei creditori iscritti, che siano intervenuti ovvero che siano rimasti contumaci.
L'appello è fondato e va pertanto accolto, sicché va esclusa la condanna di oggi Controparte_7 denominata al pagamento delle spese di lite, in solido con Parte_2 Controparte_8
e di , come disposta in sentenza. CP_3
Va precisato che con riferimento alla condanna solidale alle spese di costoro, ai quali possono riferirsi le medesime considerazioni, la mancata impugnazione della sentenza sul punto impedisce una analoga riforma della stessa in loro favore, posto che la pronuncia è nei loro confronti ormai passata in giudicato in difetto di appello. L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa - comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati ( così Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, n.24728).
Le spese del presente grado –riguardando il gravame unicamente il regime delle spese - vanno invece definite secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'entità delle spese liquidate in primo grado ai fini del valore e dell'esito del presente giudizio.
Nulla va disposto, invece, quanto alle spese con riferimento alle parti rimaste contumaci in questo grado.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ora Parte_1 denominata in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_2 notificato il 27.02.2023 nei confronti di , , nonché Agenzia CP_3 CP_1 Controparte_2 delle Entrate - Riscossione, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1575/2022 pubblicata in data
18.11.2022, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa integralmente le spese di lite di primo grado fra gli attori - e CP_1
- e ora denominata Controparte_2 Parte_1 Parte_2
b) Condanna e alla refusione in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 ora denominata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 3000,00 Parte_2 oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
c) Nulla per le spese delle parti contumaci in questo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Consiglia Invitto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Consiglia Invitto - Presidente rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Dott. Pietro Merlo - Giudice ausiliario
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 202 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
ora - (P.I. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Gabriella Ciancetta, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Desenzano del Garda, Via Garibaldi, n. 94
appellante
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Onofrio Nacci, mandato allegato all'atto di C.F._2 costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Ostuni, Corso Vittorio Emanuele II, n. 223
appellati
nonché
, CP_3
Controparte_4
1 appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale dell' 8.10.2024
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MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 1575/2022, pubblicata il 18.11.2022, il Tribunale di Brindisi, accogliendo la domanda proposta da e pronunciava lo scioglimento della comunione pro- CP_1 Controparte_2 indiviso tra questi ultimi, da una parte, e , dall'altra, relativa ai seguenti beni: abitazione sita in CP_3
Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano 1, identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 7, A/2; abitazione sita in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano 1, identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 8, A/2; locale garage sito in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano terra, identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg.
113, p.lla 1150, sub. 10, C/6 e locale garage sito in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano terra, identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 11, C/6; 2; per l'effetto, disponeva che la divisione avvenisse mediante attribuzione in favore degli attori della piena ed esclusiva proprietà dell'abitazione sita in Ostuni alla via San Giovanni Bosco, piano 1, identificata in catasto al fg. 113, p.lla 1150, sub. 7, A/2 e del locale garage, al piano terra, identificato in catasto al fg.
113, p.lla 1150, sub. 10, C/6 e mediante attribuzione in favore di della piena ed esclusiva CP_3 proprietà dell'abitazione identificata in catasto al fg. 113, p.lla 1150, sub. 8, A/2 e del locale garage identificato in catasto al fg. 113, p.lla 1150, sub. 11, C/6, con conseguente concentrazione sui beni attribuiti in proprietà piena ed esclusiva a . Da ultimo, il Tribunale ordinava al Conservatore CP_3 dei Registri Immobiliari di Brindisi di provvedere alle opportune variazioni e la cancellazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell'ipoteca iscritta sulla quota indivisa.
Ed invero.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2019 e convenivano in giudizio, CP_1 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Brindisi, , in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_1 pro tempore, e Agenzia delle Entrate – Riscossione affinché venisse accertato e dichiarato lo scioglimento
2 della comunione pro-indiviso relativamente ai beni immobili sopra meglio specificati. A sostegno delle proprie ragioni, gli attori deducevano che in data 01.02.1996 i germani e , CP_1 CP_5 entrambi coniugati in regime di comunione dei beni, avevano acquistato il locale sito in Ostuni alla
Contrada SC (in catasto nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla p.lla 10454, fg. 113, mappale
1150), della superficie di 1000 mq e con destinazione d'uso di opificio, dal quale ricavarono, mediante lavori di edificazione, due distinte unità abitative, entrambe di cat. A/2, e due garages, entrambi di cat.
C/6. Nel dettaglio, l'unità abitativa sub. 7 ed il garage sub. 10 erano sempre stati posseduti dai coniugi e mentre l'unità abitativa sub. 8 ed il garage sub. 10 erano sempre stati CP_1 Controparte_2 posseduti dai coniugi e ceduti successivamente in favore CP_5 Controparte_6 della figlia . Gli attori deducevano altresì che stante la condizione debitoria di , CP_3 CP_5 venivano iscritte sull'intera proprietà ipoteche da parte di (ipoteca giudiziale n. 1593, Parte_1 reg. part. del 14.08.2017 di 20.000,00 €, a fronte di un debito di 15.362,47 €) e dell'Agenzia delle Entrate
– Riscossione (ipoteca amministrativa n. 103, reg. part. del 25.01.2019 di 64.692,62 €, a fronte di un credito di 32.346,31€). Pertanto, al fine di concentrare le ipoteche unicamente sui beni di proprietà di
[...]
CP
avente causa dei coniugi e , gli attori, esperita negativamente la procedura di CP_3 CP_6 mediazione a causa della mancata adesione di tutte le parti, chiedevano lo scioglimento della comunione pro-indiviso mediante la formazione di due lotti: il primo da attribuire alla proprietà degli attori, composto dall'abitazione identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 7 e dal locale garage identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla 1150, sub. 10; il secondo composto dall'abitazione identificata in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113,
p.lla 1150, sub. 8 e dal locale identificato in catasto al N.C.E.U. del Comune di Ostuni al fg. 113, p.lla
1150, sub. 11, con conseguente concentrazione sui beni attribuiti in proprietà piena ed esclusiva a
[...]
CP_3
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione pro-indiviso, sostenendo che essa avrebbe potuto comportare la riduzione delle garanzie a favore dei creditori procedenti, non essendovi in atti documentazione attestante il reale valore dell'immobile; chiedeva altresì la condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio.
In seguito al deposito da parte degli attori di perizia giurata attestante lo stato ottimale degli immobili oggetto di causa, i recenti lavori di ristrutturazione e la relativa stima del valore commerciale, con memoria di replica ex art. 183, c. 6, c.p.c., Agenzia delle Entrate – Riscossione dichiarava di non opporsi all'accoglimento della domanda attorea.
Nel corso del giudizio veniva dichiarata la contumacia di e CP_3 Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova documentale.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, rilevando che gli attori, in regime di comunione dei beni, avevano dimostrato di essere ciascuno proprietario della quota del 25% e della complessiva
3 quota del 50% dell'intero immobile oggetto di causa e che, con atto pubblico del 20.03.2019 per Notar
i coniugi e avevano ceduto la propria quota in Per_1 CP_5 Controparte_6 favore della figlia . Il Tribunale rilevava altresì che l'immobile oggetto di causa, già diviso tra i CP_3 rispettivi proprietari in due distinte unità immobiliari, era comodamente divisibile in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, come confermato da perizia giurata a firma del geom. Parini depositata da parte attrice. Da ultimo, il giudice di prime cure evidenziava che tale perizia giurata aveva dimostrato altresì che la quantificazione dei cespiti da attribuire in favore di risultava capiente rispetto alle CP_3 ipoteche iscritte da e Agenzia delle Entrate – Riscossione. Parte_1
Le spese di lite venivano definite secondo soccombenza e poste a carico dei convenuti, costituti e/o contumaci.
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Con atto di citazione notificato il 27.02.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1575/2022, affidandosi ad un unico motivo di gravame, deducendone la erroneità nella regolamentazione delle spese: il Tribunale ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza, erroneamente avendo ritenuto fosse controparte degli attori sebbene la stessa era evocata in lite quale creditore iscritto e come tale aveva un ruolo neutro nei giudizi di divisione. L'appellante deduce altresì di aver deciso di non partecipare al giudizio non avendone interesse e di essersi limitata a proporre un'istanza di visibilità degli atti del giudizio al fine di controllare il corretto andamento del processo.
Ritualmente costituiti, e eccepiscono, in via preliminare, CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello. Nel merito, gli appellati concludono per il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nel presente giudizio non si sono costituiti e Agenzia delle Entrate – Riscossione, rimanendo CP_3 contumaci.
Con ordinanza del 16.06.2023, depositata il 19.06.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante.
Quindi, alla udienza dell'08.10.2024 sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa, dopo breve discussione, è stata trattenuta per la decisione.
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Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, sollevata dagli appellati costituiti. La inammissibilità deriverebbe dalla omessa specifica contestazione del passaggio motivazionale della sentenza che concerne il regime delle spese di lite. Tale assunto non ha pregio, considerato che l'unico vulnus della sentenza, dedotto in gravame, attiene alla decisione assunta in
4 relazione alla regolamentazione delle spese di lite. L'appellante, invero, a fonte di un iter argomentativo basato sulla soccombenza della parte, ancorchè rimasta contumace, ha esaustivamente specificato sia i
'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata, sia le circostanze da cui deriva la dedotta violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, giustapponendo un diverso ordine di argomentazioni a quello contenuto in sentenza, tale che l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017).
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L'appello è nel merito fondato.
In linea generale, vertendo il giudizio in materia di divisione della comunione, va considerato che l'art. 1116 cc dispone che a detta divisione si applichino le norme della divisione ereditaria. La domanda di divisione ha ad oggetto il diritto potestativo di richiedere la cessazione della comproprietà per quote indivise su un bene, sostituendola con una proprietà indivisa per porzioni o con l'attribuzione dell'equivalente monetario. Quanto alle spese di lite le stesse – in analogia con la divisione ereditaria - non vanno definite sul principio di soccombenza, perché secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione,
“vanno poste a carico della massa” , in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, residuando, invece, applicazione il principio della soccombenza e/o la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 22903/2013, Cass. 1635/2020). In altri termini, la regola della soccombenza è applicabile, dovendosi però avere riguardo non tanto al profilo oggettivo (l'accoglimento o il rigetto della richiesta), quanto a quello soggettivo, della lite, cioè se eventuali condotte o istanze endoprocedimentali configurino un ingiustificato e ostruzionistico comportamento della parte.
Nel caso di specie, non ricorrono le condizioni che giustificano l'applicazione del criterio di soccombenza, anche perché è rimasta contumace sicché pacificamente non può aver assunto Parte_1 condotte endoprocedimentali ingiustificatamente ostruzionistiche. Né tali condotte possono essere rintracciate, come assunto dagli appellanti, per giustificare la condanna in scrutinio con riferimento a comportamenti delle parti successivi alla pronuncia della sentenza, che avranno rilievo semmai in sede esecutiva, ma non già in questa sede di cognizione, esulando del tutto dal petitum del giudizio.
Per tali motivi, ricorrevano giusti motivi per disporre quantomeno l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra gli attori, comproprietari, ed i convenuti.
Si osserva peraltro ad abundantiam che, quand'anche si fosse fatta applicazione della regola della soccombenza, l'eventuale condanna alle spese non avrebbe potuto in ogni caso riguardare i convenuti chiamati in giudizio solo in quanto creditori iscritti, perché la regolamentazione delle spese in tale ipotesi
5 peculiare non può seguire il principio del comune interesse dei condividenti, trattandosi non già di comproprietario, bensì di parte necessaria ex art. 1113 comma 3° c.c. nella causa di divisione, ai fini dell'efficacia delle operazioni divisionali, la stessa non può certo essere tenuta a sopportare le spese del giudizio.
Giova ricordare che, in particolare, effettivamente la regolamentazione delle spese di lite sostenute dal creditore iscritto, chiamato a partecipare o intervenuto nel giudizio di divisione, deroga al principio del comune interesse dei condividenti, trattandosi di una parte necessaria alla causa di divisione ex art. 1113 comma 3° c.c., sicché questa – tanto che vi partecipi tanto che rimanga contumace - non deve perciò solo essere tenuta a sopportarne le relative spese, che conseguentemente, ove necessarie alla divisione
(consulenza tecnica d'ufficio, vendita, compenso al delegato) devono porsi a carico della massa dei condividenti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, con esclusione dunque dei creditori iscritti, che siano intervenuti ovvero che siano rimasti contumaci.
L'appello è fondato e va pertanto accolto, sicché va esclusa la condanna di oggi Controparte_7 denominata al pagamento delle spese di lite, in solido con Parte_2 Controparte_8
e di , come disposta in sentenza. CP_3
Va precisato che con riferimento alla condanna solidale alle spese di costoro, ai quali possono riferirsi le medesime considerazioni, la mancata impugnazione della sentenza sul punto impedisce una analoga riforma della stessa in loro favore, posto che la pronuncia è nei loro confronti ormai passata in giudicato in difetto di appello. L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa - comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati ( così Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, n.24728).
Le spese del presente grado –riguardando il gravame unicamente il regime delle spese - vanno invece definite secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'entità delle spese liquidate in primo grado ai fini del valore e dell'esito del presente giudizio.
Nulla va disposto, invece, quanto alle spese con riferimento alle parti rimaste contumaci in questo grado.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ora Parte_1 denominata in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_2 notificato il 27.02.2023 nei confronti di , , nonché Agenzia CP_3 CP_1 Controparte_2 delle Entrate - Riscossione, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1575/2022 pubblicata in data
18.11.2022, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa integralmente le spese di lite di primo grado fra gli attori - e CP_1
- e ora denominata Controparte_2 Parte_1 Parte_2
b) Condanna e alla refusione in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 ora denominata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 3000,00 Parte_2 oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
c) Nulla per le spese delle parti contumaci in questo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Consiglia Invitto
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