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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2282/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 19 giugno Parte_1 C.F._1
1961, residente in [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], Frazione Didoli n.3; rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Casaschi del Foro di Alessandria, presso lo studio della quale, in
Tortona (AL), sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 11 ottobre 2024, con il quale le odierne parti hanno domandato la separazione nel matrimonio contratto in Galliate, il 22 agosto 1981; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 31 ottobre 2024, con le quali le odierne parti hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, alla seguente condizione: “1) CP_1
pagina 1 di 3 continuerà a corrispondere a a titolo di partecipazione al mantenimento CP_1 Parte_1 la somma mensile di euro 250,00 , rivalutabile secondo gli indici ISTAT”; vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono a Galliate il 22 agosto 1981 e che dall'unione è nato il figlio (ad Per_1
Asolo, il 18 marzo 1981), maggiorenne ed indipendente economicamente;
b) che il Tribunale di Venezia, con decreto del 23 settembre 2011, omologava la separazione tra i coniugi, così che risulta essere procedibile la domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970;
c) che, nel caso di specie, non è data ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come emerso dall'atto introduttivo e dalla memoria contenente le conclusioni congiunte;
d) che le condizioni raggiunte tra le parti non contrastano con norme imperative e che non risultano esservi figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
d) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3 n. 2 lett. b) e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Frauenfeld (Svizzera) il 19 giugno 1961, residente in [...], e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], Frazione Didoli n.3, contratto a Galliate (NO) il 22 agosto 1981; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galliate (NO) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Nr. 11 – Parte I – Serie –
Anno 1981 -); omologa
pagina 2 di 3 la seguente condizione concordata tra le parti:
1) continuerà a corrispondere a a titolo di partecipazione al Controparte_1 Parte_1
mantenimento la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Così deciso in Alessandria, lì ____
Il Presidente Estensore dott. Giuseppe Bersani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2282/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 19 giugno Parte_1 C.F._1
1961, residente in [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], Frazione Didoli n.3; rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Casaschi del Foro di Alessandria, presso lo studio della quale, in
Tortona (AL), sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 11 ottobre 2024, con il quale le odierne parti hanno domandato la separazione nel matrimonio contratto in Galliate, il 22 agosto 1981; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 31 ottobre 2024, con le quali le odierne parti hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, alla seguente condizione: “1) CP_1
pagina 1 di 3 continuerà a corrispondere a a titolo di partecipazione al mantenimento CP_1 Parte_1 la somma mensile di euro 250,00 , rivalutabile secondo gli indici ISTAT”; vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono a Galliate il 22 agosto 1981 e che dall'unione è nato il figlio (ad Per_1
Asolo, il 18 marzo 1981), maggiorenne ed indipendente economicamente;
b) che il Tribunale di Venezia, con decreto del 23 settembre 2011, omologava la separazione tra i coniugi, così che risulta essere procedibile la domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970;
c) che, nel caso di specie, non è data ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come emerso dall'atto introduttivo e dalla memoria contenente le conclusioni congiunte;
d) che le condizioni raggiunte tra le parti non contrastano con norme imperative e che non risultano esservi figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
d) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3 n. 2 lett. b) e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Frauenfeld (Svizzera) il 19 giugno 1961, residente in [...], e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...], Frazione Didoli n.3, contratto a Galliate (NO) il 22 agosto 1981; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galliate (NO) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Nr. 11 – Parte I – Serie –
Anno 1981 -); omologa
pagina 2 di 3 la seguente condizione concordata tra le parti:
1) continuerà a corrispondere a a titolo di partecipazione al Controparte_1 Parte_1
mantenimento la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2024
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Così deciso in Alessandria, lì ____
Il Presidente Estensore dott. Giuseppe Bersani
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