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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. dott. Angela Casalini Giudice nel giudizio n. 164/2024 reg. P.U. per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex artt. 57 e 61 CCII promosso da: ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MICHELE MAROCCHI
( ) elettivamente domiciliata in Parma, Strada della Repubblica n. 56, C.F._1
presso lo studio del difensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: omologazione accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex artt. 57 e
61 CCII visto il ricorso con cui ha domandato all'intestato Tribunale ai. Parte_1
sensi degli artt. 48, comma IV, e 57 CCII l'omologazione degli accordi raggiunti all'esito della
Composizione Negoziata della chiedendo, altresì che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione Pt_2
vengano estesi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 CCII, anche nei confronti dei creditori non aderenti di cui all'Allegato U del Piano, ai quali il Piano verrà notificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, secondo comma lett. e) CCII”;
premesso che: pagina 1 di 10 - l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (Cass. 12064/2019; Cass. 1182/18, Cass. n. 9087/18, Cass. n.
16347/18);
-in coerenza con quanto chiarito dalla Suprema Corte in merito all'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario (Cass. 13224/2021; Cass.
4790/2018 ; Cass. 23315/2018; Cass. n. 5825/18, Cass. 21175/18; Cass. n. 9071/17), deve ribadirsi il principio secondo cui il controllo del tribunale in sede di omologa non può ritenersi limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla legge, ma deve estendersi a tutti gli aspetti di legalità sostanziale ivi compresi quelli inerenti l'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge;
-tale verifica deve essere effettuata in termini di plausibilità e ragionevolezza, dovendosi negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini ( Cass. 12064/2019);
rilevato che :
− l'intestato Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la ricorrente ha il centro dei propri interessi nel circondario di Parma;
− la ricorrente è imprenditore commerciale e non è impresa minore ex art 2 comma I lett d)
CCII;
-l'accordo di ristrutturazione è stato pubblicato ex art 40 comma IV CCII nel Registro delle
Imprese ;
- i creditori che hanno aderito all'accordo sono pari al 68,23% (67,42% conteggiando anche i fondi rischi e spese), ovvero: il 49,12% rappresentati dai crediti tributari oggetto di proposta di transazione accolta dall'Agenzia delle
Entrate; il 15,91% rappresentati da banche con crediti chirografari;
il 3,20% da fornitori chirografari;
l'indebitamento nei confronti dei creditori chirografari rappresenta una porzione inferiore al 50% dell'indebitamente complessivo della società.
pagina 2 di 10 - l'accordo contiene l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione;
- il piano risulta redatto in conformità al disposto dell'art. 56 CCII;
-il piano risulta corredato della documentazione di cui all'art. 39 comma I e III ( richiamato dall'art 57 CCII) nonché dalla relazione di un professionista indipendente, designato dalla stessa ricorrente;
− la relazione del professionista designato dott risulta Persona_1
sufficientemente motivata, non evidenzia elementi di contraddittorietà ed attesta la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sotteso al piano predisposto, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art 57 comma III CCII indicati in 30 giorni dall'omologa ovvero dalla scadenza rispetto ai debiti non ancora scaduti;
− nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione presso il
Registro delle Imprese non risulta che i creditori della ricorrente, o altro interessato, abbiano proposto opposizione ex art. 48 comma IV CCII;
considerato che:
l'accordo rappresenta gli elementi essenziali del piano finalizzato al risanamento dell'impresa mediante il trasferimento del ramo d'azienda e la dismissione del patrimonio mobiliare;
ripercorre le attività svolte sia prima che nel corso della composizione negoziata della crisi, evidenzia l' indebitamento complessivo pari ad € 836.181.52 (al netto dei fondi rischi e spese)
e l'indebitamento riferito alle varie categorie di creditori, precisando i tempi e le modalità di soddisfacimento;
in particolare si precisa quanto segue:
- l' “Indebitamento Creditori Sorti in CNC”, pari a complessivi € 82.385,87 (comprensivo di €
5.000,00 quale fondo spese), verrà soddisfatto nella misura del 100% dell'ammontare del relativi crediti indiacti al par. 7.1, a pagina 69, del piano (art. 5 dell'accordo);
- l' “Indebitamento Creditori Privilegiati” pari ad un ammontare complessivo di € 190.771,72
(somma comprensiva di: € 29.200,81, corrispondente al credito a cui rinunceranno Pt_3
e condizionatamente all'omologa dell'accordo; € 5.000,00
[...] Parte_4
pagina 3 di 10 quale fondo spese), verrà soddisfatto nella misura del 100% dell'ammontare dei relativi crediti indicati al par. 7.1, a pag. 70, del piano (art. 6 dell'accordo);
- l' “Indebitamento Creditori in transazione fiscale” pari a un ammontare complessivo di €
410.766,78, come meglio precisato al par. 7.1, a pagina 70, del piano, verrà soddisfatto parzialmente riconoscendo all'Erario la percentuale del 21,08%, nel rispetto di quanto indicato nella proposta di transazione fiscale approvata dall'Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 2024 e trasfusa nell'accordo di transazione, alla data della proposta di accordo in corso di sottoscrizione (art. 7 dell' accordo);
- l' “Indebitamento Creditori Chirografari” pari ad un ammontare complessivo di € 162.257,15, verrà soddisfatto nel rispetto delle percentuali previste nel piano, e dunque riconoscendo ai creditori la percentuale del 15,41% dell'ammontare dei relativi crediti ivi indicati al par. 7.1, a pagina 71 (art. 8 dell'accordo), con la precisazione che in ragione dell'effetto espansivo di cui all'art. 61 CCII, la percentuale anzidetta verrà riconosciuta anche ai creditori non aderenti
(art. 8 accordo);
-viene altresì precisato che tutti i creditori delle suddette categorie verranno soddisfatti entro il trentesimo giorno dall'avveramento dell'ultima condizione sospensiva di cui all'articolo 17
(Condizioni di Efficacia) e che sui relativi crediti (compresi i crediti sorti in CNC e/o privilegiati) non matureranno interessi a far tempo dalla data di riferimento;
è indicato all'art. 10 (apporto di terzi), in aggiunta all'impegno del socio amministratore di versare Parte_5
l'importo di € 25.000,00, che le socie e con atto Parte_3 Parte_4
sottoscritto in data 15 ottobre 2023 (allegato 10.1 dell'accordo), hanno dichiarato di rinunciare ai propri crediti, pari rispettivamente ad € 9.729,89 ed ad € 19.470,93, e così per complessivi
€ 29.200,82; tali impegni sono tutti condizionati al buon esito della procedura. Infine, in relazione a due garanzie rilasciate da UNICREDIT SPA per conto di Parte_1
è evidenziato quanto segue: a) l'originale della garanzia n. 460011728552 di euro 20.000,00 emessa in data 13 marzo 2020 a favore di già restituita da quest'ultima, Controparte_1
verrà riconsegnata alla banca al momento di sottoscrizione dell' ; b) la fideiussione Pt_6
bancaria n. 460011743197 del 27 novembre 2011 emessa fino a concorrenza dell'importo massimo di € 9.000,00 a favore dei locatori del negozio di Parma, via Farini, verrà da questi pagina 4 di 10 riconsegnata a seguito del soddisfacimento del loro credito, come da dichiarazione di liberazione allegata (all. T). A tal riguardo la ricorrente, in sede di istanza di omologa, ha precisato che le condizioni sospensive, ad eccezione dell'omologa, si sono positivamente verificate ed, a riprova, ha allegato la seguente documentazione: (a) certificato di cancelleria riportante l'assenza di procedure esecutive (doc. 35); (b) copia della decisione dell'assemblea dei soci che approva i termini e le condizioni dell' accordo (doc. 36); (c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'assenza di eventi rilevanti e di effetti pregiudizievoli, nonché la veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 11 (doc.
37).
-la ricorrente ha domandato di estendere gli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti indicati in apposito prospetto;
in esito alle verifiche effettuate dall'Ausiliario l'estensione degli effetti dell'accordo riguarda tuttavia esclusivamente i creditori chirografari
[...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , EB BH, TIM e CP_5 Controparte_6 CP_1
(quest'ultima per in credito pari ad € 1.226,27);
-risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art 61 comma II CCII in quanto:
a) il piano su cui si fondano gli accordi di ristrutturazione del debito, è stato redatto nel contesto della composizione negoziata della crisi, nel cui ambito i creditori sono stati informati dell'avvio delle trattative per la conclusione dell'accordo e sono stati messi in condizioni di parteciparvi in buona fede, ricevendo complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria della ricorrente, nonché sul piano, e sull'accordo di ristrutturazione e sui suoi effetti. Nel corso della procedura l'Esperto ha convocato i creditori del ceto bancario, i fornitori, i dipendenti, INPS ed AGENZIA
ENTRATE per partecipare a riunioni in videoconferenza, alla presenza anche dell' advisor della ricorrente;
come emerge dai verbali (del 7 e 13 marzo 2023, dell' 11 aprile 2023, del 7 giugno 2023 e del 25 settembre 2023), nel corso degli incontri sono state rese informative in ordine agli sviluppi della procedura, alle attività svolte per la valorizzazione e la cessione degli assets patrimoniali, alle trattative in corso, alla situazione patrimoniale, economico e finanziaria della società, nonché agli effetti degli accordi in corso di definizione. Inoltre, ai creditori è pagina 5 di 10 stato consentito di accedere alla piattaforma ministeriale prevista ex lege, sulla quale è stata caricata progressivamente la documentazione relativa alla procedura;
b) l'accordo si fonda sull'esecuzione del piano, più volte richiamato nel testo dell'accordo, che nelle varie versioni fino alla formulazione definitiva prevede(va) la cessione del ramo d'azienda, all'epoca condotto in affitto da in forza di contratto stipulato in data 11 CP_7
novembre 2022 con firme autenticate dal notaio Dott. (rep. n. 4357- Persona_2
racc. n. 2657). Sulla base delle condizioni indicate nel suddetto contratto, in forza di autorizzazione emessa dal Tribunale di Parma in data 20 luglio 2023, Parte_1
ha ceduto a l'anzidetto ramo d'azienda, con atto autenticato nelle firme a ministero CP_7
Notaio dott. n data 27 dicembre 2023 (rep. n. 5585-racc. n. 3311); per Persona_2
l'effetto, si è determinata la prosecuzione dell'attività d'impresa in via indiretta ai sensi dell'art. 84 comma 2 CCII;
c) l'art. 23, comma II CCII, dispone che la percentuale di cui all'art. 61, comma II lett. c), è ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto (o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, comma VIII); nel caso di specie, il raggiungimento dell'accordo con i creditori risulta indicato nella relazione finale dell'Esperto; nel ricorso per l'omologa dell'accordo, così come nel piano, i debiti nei confronti di AGENZIA ENTRATE, oggetto di transazione fiscale ex art. 63 CCII, sono stati indicati distintamente nella categoria “Indebitamento Creditori in Transazione Fiscale” per un ammontare complessivo di € 410.776,78. Con riguardo ai crediti chirografari, oggetto dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 e 61 CCII, nell'istanza, al capitolo 5 punto IV (pag. 12), viene precisato che il relativo indebitamento è “suddiviso in (i) debito chirografario nei confronti degli Istituti Finanziari (ii) debito chirografario nei confronti dei fornitori
(“Indebitamento Creditori Chirografari”), pari ad un ammontare complessivo Euro 162.257,15==, di cui meglio al Paragrafo 7.1, pagina 71 del Piano”. Nella pagina successiva si legge: (ii) i creditori titolari dell'Indebitamento Creditori Chirografari rappresentano posizione giuridica e interessi economici omogenei, tali da costituire una categoria unitaria di creditori e, comunque, anche se si volessero considerare quali due categorie distinte, per ciascuna di esse risulta raggiunta la percentuale del 60% di aderenti”; per quanto risulta agli atti: 1) i crediti bancari non sono assistiti da garanzie accessorie (nulla emerge pagina 6 di 10 nemmeno dalla Centrale Rischi del 1 novembre 2023); 2) il creditore che Pt_7
beneficiava di garanzia autonoma a prima richiesta emessa da UNICREDIT SPA per un importo massimo di € 20.000,00 ha restituito la garanzia a 3) l'unico Parte_1
creditore che ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (non provvisoriamente esecutivo)
è , che peraltro ha poi aderito all' accordo accettando la sorte satisfattiva comune;
CP_8
avuto riguardo alla categoria dei creditori chirografari, la percentuale dei creditori aderenti risulta pari al 98,47% della categoria;
d) alla data della domanda di omologazione (data alla quale fare riferimento per l'ipotetica apertura della liquidazione giudiziale) gli assets aziendali e i valori dell'attivo risultano già interamente liquidati e realizzati, ad eccezione del credito IRES di cui alla dichiarazione dei redditi relativa al 2023, da porre in compensazione con i maggiori crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria;
inoltre, all'esito dei riparti a favore dei professionisti maturerebbe un credito IVA formato dall'imposta esposta nelle fatture emesse al momento del pagamento;
detto credito (che in realtà si è già formato in parte a seguito delle fatture emesse dai professionisti a dicembre 2024), originato da prestazioni professionali effettuate ante procedura, non sarebbe comunque rimborsabile ex art. 30 comma 1 D.p.r. 633/72, in quanto l ne eccepirebbe la compensazione alla richiesta di rimborso. Le somme CP_9
realizzate risultano depositate su due conti correnti intestati alla ricorrente e accesi rispettivamente su INTESA SANPAOLO SPA e . Al fine di Controparte_10
verificare la soddisfazione che i creditori non aderenti riceverebbero in ipotesi di liquidazione giudiziale, occorre tener conto che : 1) gli impegni assunti da apporto Parte_5
di € 25.000,00) e da e (rinuncia ai loro crediti per Parte_3 Parte_4
complessivi € 29.200,82) verrebbero meno, in quanto condizionati al buon esito dell'accordo;
2) in ipotesi di liquidazione verrebbero meno il compenso aggiuntivo di cui all'art. 25-ter, comma 6 CCII, spettante all'Esperto della composizione negoziata e il compenso dell'Ausiliario; i professionisti che hanno assistito la ricorrente non godrebbero della prededucibilità, riconosciuta nei limiti del 75%, ex art. 6 CCII, a condizione che l'accordo venga omologato;
inoltre, non essendo la C.N.C. una procedura concorsuale, tutte le spese sostenute durante tale “percorso” non rientrerebbero fra le spese prededucibili ex art. 6 CCII pagina 7 di 10 (le uniche eccezioni sono previste dagli artt. 22 e 25-ter CCII), come ha recentemente disposto il Tribunale di Milano con decreto ex art. 207 CCII emesso in data 28 marzo 2024; nondimeno, l'eventuale apertura di una procedura liquidatoria comporterebbe ulteriori costi prededucibili quali, in particolare, il compenso del curatore;
3) in ordine a potenziali azioni giudiziali esperibili dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale, l'avv.
, nel parere reso all'Esperto, non ha ravvisato la sussistenza Controparte_11
dei presupposti per esperire azioni revocatorie né situazioni idonee a giustificare azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. In caso di liquidazione giudiziale i creditori chirografari non aderenti, in relazione ai quali è richiesta l'estensione degli effetti dell'accordo, non troverebbero alcuna soddisfazione, come del resto non troverebbe soddisfazione alcun creditore chirografario;
infatti, le risorse a disposizione non consentirebbero nemmeno di soddisfare integralmente tutti i creditori privilegiati;
per l'effetto, la percentuale di soddisfazione del 15,41% proposta nel piano e indicata fra le obbligazioni della nei confronti dei creditori chirografari, aderenti e non aderenti (capo Parte_1
8 dell'accordo), risulta evidentemente più vantaggiosa (non inferiore) rispetto a quanto riceverebbero in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologa.
e) la ricorrente ha notificato l'accordo di ristrutturazione, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori di cui al doc. 38 allegato alla domanda di omologa, e precisamente a:
1. c.f. );
2. c.f. CP_12 P.IVA_2 Controparte_2
); 3. (c.f. ); 4. P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 Controparte_13
(c.f. ); 5. (c.f.
[...] P.IVA_5 Controparte_4
); 6. (c.f. ; 7. P.IVA_6 Controparte_14 P.IVA_7
(c.f. ); 8. (c.f. ); 9. Controparte_6 P.IVA_8 CP_15 P.IVA_9
(c.f. ); 10. (c.f. ); 11. Parte_8 P.IVA_10 CP_16 P.IVA_11 [...]
( c.f. ); 12. (c.f. Controparte_17 P.IVA_12 CP_18
); 13. (p.i. ); P.IVA_13 CP_5 P.IVA_14
ritenuto che: pagina 8 di 10 -debba essere condiviso il parere dell'Ausiliario dott. - nominato dal Persona_3
Tribunale con decreto dell11 dicembre 2024– in merito alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità dell'accordo;
-il piano prospettato, si fondi su previsioni concrete supportate dalle operazioni effettuate nel corso della CNC e risulti pertanto idoneo, sulla base di una valutazione prognostica condotta in termini di ragionevolezza, al realizzo delle somme necessarie per soddisfare i creditori aderenti - nella misura, alle condizioni e nei termini di cui agli accordi stipulati – ed ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall'art. 57 CCII;
-sussistano le condizioni per estendere gli effetti dell'accordo al creditore non aderenti :
[...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , EB BH , e CP_5 Controparte_6 Pt_8 CP_1
. applicando ad essi il trattamento previsto per la categoria dei creditori chirografari
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
( ); P.IVA_1
2) ESTENDE , ai sensi dell'art. 61 CCII, gli effetti del suddetto accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti dei creditori non aderenti , Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, EB BH, e applicando ad essi CP_6 CP_6 Pt_8 CP_1 CP_1
il trattamento previsto per la categoria dei creditori chirografari,
3) MANDA alla Cancelleria affinché provveda alla pubblicazione della presente sentenza nel
Registro delle Imprese e per gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Giudice rel Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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