Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice
unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10535/2019 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.”;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Ventimiglia, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. CP_1
P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA
all'udienza del 25 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2 luglio 2019, Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e CP_1
“Lucio Dalla”, in . CP_1
In tali circostanze di tempo e di luogo l'attrice, a suo dire, giunta per assistere ad una rappresentazione teatrale nelle ore serali, seguendo il percorso prestabilito, a causa scarsa illuminazione, rovinava dai gradoni destinati a sedute riportando “frattura emipiatto tibiale interno sx”, come da documentazione medica in atti.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 29.11.2019 si è costituito l'ente convenuto contestando la fondatezza della pretesa ritenuta illogica e infondata oltreché eccessiva nella quantificazione.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. tecnica e medico-legale, con provvedimento del 25 marzo 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel merito, infatti, la presente controversia deve essere sussunta nel disposto dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, invero,
ha natura oggettiva in quanto è fondata non sulla colpa del custode bensì
sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno.
In tali ipotesi, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il predetto e la res in custodia, mentre grava una presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da “caso fortuito” inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso eziologico e da solo sufficiente a determinare il danno, che, peraltro,
può anche coincidere con la condotta colposa della stessa vittima.
Giova ancora rilevare che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza si è più volte uniformata
(v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019,
n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, avendo ricevuto di recente anche l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. civ. S.U. n. 20943/2022).
Orbene, in applicazione dei suesposti canoni, non può negarsi che l'ente pubblico convenuto, che mai ha smentito la verificazione dell'evento dannoso, assume la qualità di custode del teatro oggetto di causa rappresentando l'unico soggetto, in assenza di prova contraria, in grado di esplicare un potere di sorveglianza, vigilanza e manutenzione che implica, altresì, l'adozione di tutte le misure necessarie affinché la res custodita non presenti anomalie e/o inadeguati strumenti di prevenzione e protezione.
Sul punto, in ordine all'an della pretesa, va evidenziato come dalle dichiarazioni testimoniali di , escusso all'udienza del Testimone_1
24.3.2022, è emerso che la arrivata in teatro a spettacolo già Parte_1
iniziato, provenendo dall'ingresso dell'anfiteatro cadeva dai gradoni che costituiscono i sedili. Nello specifico, ha asserito che:” L'attrice si trovava a metà percorso del primo gradone che costituisce il primo sedile. Preciso che l'area antistante ai gradoni era in penombra. Non mi ricordo che le scalinate erano illuminate ma penso di no. Lo
spettacolo era gratuito e non vi era personale addetto al pubblico”.
Ed ancora, il teste di parte convenuta, , tecnico del Testimone_2
comune di , escusso alla medesima udienza, ha asserito: “le CP_1
scalinate di accesso sono munite di luci segnaposto che stanno sempre
accese, appena fa buio, perché sono alimentate da pannello
fotovoltaico e quindi si accendono automaticamente al crepuscolo e
restano accese tutta la notte. Talvolta si guastano e vanno sostituite, ogni 3 /4 anni circa. Non posso ricordare se la sera dell'infortunio le luci in questione fossero tutte funzionanti o meno… non ho visto la sig.ra , ho visto però le persone che si assembravano e delle Parte_1
grida. Io mi trovavo da un'altra parte, di fronte ai gradoni, di lato al palcoscenico, vicino all'ingresso per portare le attrezzature nel palcoscenico”.
Infine, la testimone, esaminata all'udienza del Testimone_3
30.4.2024, ha riferito: “mi giravo e vedevo la arrivare a Parte_1
spettacolo iniziato e la vedevo cadere. Le scalinate erano buie;
vi erano
delle luci dietro, ma le scale erano buie. È vero che la è Parte_1
caduta ed è intervenuta il 118. Preciso che la cadeva dai Parte_1
gradoni che si trovavano a pavimento”. Dopo il riconoscimento delle riproduzioni fotografiche afferenti allo stato dei luoghi, la teste ha precisato che l'attrice è caduta dai gradoni che appunto si trovano in continuazione alla pavimentazione.
Orbene, le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice risultano connotate da chiarezza, coerenza e logicità, e risultano credibili proprio perché provenienti da soggetti presenti sui luoghi al momento del sinistro in quanto attendevano l'arrivo dell'attrice per seguire insieme lo spettacolo teatrale.
Di contro le dichiarazioni espresse da nulla Testimone_2
aggiungono rispetto alla dinamica del sinistro descritto in citazione giacché lo stesso, pur presente sui luoghi, non si avvedeva della caduta dell'attrice dalla quale era distante, trovandosi più vicino al palcoscenico per ragioni di servizio e non ricordando la circostanza relativa al corretto funzionamento di tutte le luci ivi posizionate.
Peraltro, l'oggetto del contendere non è riconducibile all'illuminazione delle scalinate di accesso giacché è emerso che l'attrice cadeva dal primo gradone, che si trovava in continuazione con la pavimentazione dell'ingresso, e da lì rovinava verso giù, essendo, quindi, irrilevante l'illuminazione delle scalinate laterali.
Di contro, non è emersa, a seguito dell'espletata istruttoria, la prova del caso fortuito fondamentale per l'amministrazione al fine di sottrarsi alla presunzione di responsabilità né, parimenti, la prova della proficua adozione di ogni precauzione o attività volta a prevenire l'evento dannoso o a ridurne le conseguenze (strisce antiscivolo e/o corrimano e/o parapetto, in modo da segnalare l'inizio dei gradoni, e/o impiego di personale a presidio dell'incolumità del pubblico): e proprio la continuazione tra il gradone e la pavimentazione, senza alcuna segnaletica, di certo costituisce un pericolo occulto per le persone che entravano a spettacolo iniziato, in una situazione di penombra, anche considerato il fatto che non vi era alcun personale che in qualche modo indirizzasse le persone a utilizzare un percorso alternativo.
Non è emersa, ancora, la prova di qualunque comportamento colpevole della danneggiata idoneo a elidere il nesso causale tra danno e evento ovvero incidere sullo stesso e, pertanto, va ritenuto che nessuna violazione delle regole di condotta, prudenza e diligenza possa alla stessa imputarsi.
Qualche considerazione merita, infine, l'elaborato peritale redatto a firma dell'arch. , la quale dopo avere verificato lo stato dei Per_1
luoghi e descritto la struttura teatrale ha accertato, quanto all'impianto di illuminazione, che lo stesso è collocato principalmente lungo la zona perimetrale della gradinata nonché disposto intorno all'ingresso del teatro e alla scena.
Rispetto all'illuminazione posta in prossimità della biglietteria costituita da due fari a led, il ctu asserisce che gli stessi hanno funzione di emergenza giacché risultano collegati al gruppo di continuità che entra in azione per ovviare repentine anomalie della fornitura di elettricità normalmente utilizzata ossia si accendono automaticamente per sopperire all'assenza di luce. È emerso ancora che durante le rappresentazioni teatrali le luci dei pali perimetrali vengono spente in corrispondenza del perimetro di gradoni mentre restano accesi i pali ubicati all'entrata, nella zona biglietteria, quelli vicini alla scena e quelli posizionati lungo il vialetto che conduce al parcheggio del teatro così
come anche le luci segnapasso poste in corrispondenza delle alzate dei gradini delle scalinate.
Tuttavia, innanzitutto le condizioni di regolarità accertate dal CTU
e descritte nell'elaborato peritale a pagg. 7, 9, 10, 12, 13 e 15, nulla provano in relazione al corretto funzionamento dell'impianto elettrico proprio alla data del sinistro in oggetto ed ancora, a volere ammettere la corretta condizione di illuminazione delle scalinate di accesso, ciò è irrilevante perché l'attrice cadeva sol perché il primo gradone, senza soluzione di continuità, si confondeva con la pavimentazione e,
pertanto, credeva di dover ancora continuare a camminare, mentre, all'improvviso, trovava il vuoto.
È dunque possibile affermare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Ciò chiarito, mette conto rilevare che, dalla relazione di consulenza tecnica espletata nel presente procedimento a firma del dott. , Per_2
le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, risulta che: “A seguito dell'evento occorso, si è verificata la frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti. Le lesioni
hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di
giorni 10 (dieci), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75%
di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di giorni 20 (venti), un periodo di inabilità temporanea parziale
al 25% di giorni 20 (venti).
Ed ancora si legge: “A seguito dell'evento occorso sono residuati
postumi permanenti -quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura piatto tibiale del ginocchio sinistro osteosintetizzata”, valutabili nella misura del 5% (cinque per cento) - (sulla base della
“Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” E.
, ” (pag. 9 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
relazione c.t.u.).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, a cui non sono state mosse osservazioni di sorta, vanno giudicate condivisibili giacché prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale con la documentazione medica depositata (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione).
Ai fini della chiesta liquidazione occorre fare applicazione delle
Tabelle di Milano, che costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per le valutazioni in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli.
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, va liquidato in favore dell'attrice, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 53), alla percentuale di invalidità
permanente (5%) il complessivo importo di euro 11.906,50, di cui
6.444,00 per il danno biologico permanente ((il punto del danno biologico 1.741,60,00, abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età della danneggiata di 0,740%, è pari ad euro 1.288,784), euro 1.150,00
(euro 115,00 per 10 giorni) per I.T.A. assoluta (giorni 10), euro
2.587,50 per I.T.P. al 75% (euro 115,00 x 75% per giorni 30), euro
1.150,00 per I.T.P. al 50% (euro 115,00 x 50% x giorni 20) ed euro
575,00 per I.T.P. al 25% (euro 115,00 x 25% per giorni 20).
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico.
Sono dovuti alla parte attrice anche gli interessi c.d.
“compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale, ma non sulla somma come sopra liquidata, bensì sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT, quanto a quella di cui al danno per invalidità temporanea, alla data dell'incidente (30.7.2013) e, poi, rivalutata anno per anno sempre secondo gli indici ISTAT fino alla presente sentenza, e, quanto alla somma di cui al danno per invalidità permanente, alla fine dell'invalidità temporanea (19 ottobre 2013, cioè 80 giorni dopo l'incidente) e sempre, poi, rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT fino alla presente sentenza. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto,
poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n.
1287/98 e Cass. n. 11781/02).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità
aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento e dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi (Cass. n.
11190/98 e Cass. n. 5845/97).
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo (cfr. in questo senso Cass. n. 13508/91, Cass. n.
8465/94, Cass. n. 83/96 e Cass. n. 9648/96).
Quanto al chiesto danno morale, secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, per ottenere il risarcimento del danno morale è
necessario che la vittima alleghi situazioni circostanziate e dimostri la presenza di conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi simili. In mancanza di specifiche allegazioni e mezzi istruttori sulla sofferenza giustificativa del danno morale, non è possibile liquidare autonomamente tale danno.
In altri termini, il danno morale non può essere considerato in re
ipsa; deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, dando rilevanza a dei parametri di riferimento, che possano in qualche modo dare rilevanza ad un danno psicologico.
Nella fattispecie in esame la parte attrice non ha dedotto alcunché
al fine di dimostrare la sussistenza del danno morale, che, quindi, non può essere riconosciuto.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro 2.349,91, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti.
Indi, va rimborsata la detta somma, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso (a differenza della liquidazione del danno anatomo-funzionale questa somma è liquidata alla data dell'esborso) fino alla data della presente sentenza e agli interessi legali non sull'intera somma rivalutata, bensì sulla somma originaria di euro 2.349,91 rivalutata anno per anno fino alla data della presente decisione, secondo lo stesso criterio di cui sopra.
A tal proposito va rilevato che anche se la lesione patrimoniale consiste nella erogazione di una determinata somma di denaro (come nella specie con le spese), l'obbligazione non si trasforma in debito di valuta e l'integrale ripristino del patrimonio del danneggiato, cui il risarcimento è predisposto, può essere conseguito solo computando la svalutazione intervenuta fra il momento della erogazione della somma e quello della liquidazione del danno.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta con la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni liquidati come sopra.
Le spese processuali, unitamente a quelle delle consulenze di ufficio come liquidate in atti, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10535/2019 R.G.:
dichiara la responsabilità del in ordine alla CP_1
causazione del sinistro occorso all'attrice in data 30 luglio 2013 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle seguenti somme: - euro 11.906,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutata alla data della presente decisione, oltre agli interessi al tasso legale nei termini di cui alla motivazione;
- euro 2.349,91, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
oltre agli interessi legali nei termini di cui alla motivazione.
Condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1
al pagamento, in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00
per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro
1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.710,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di parte convenuta le spese delle due consulenze tecniche di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)