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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4302/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2
dell'Avv. GIBERTONI MARIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 5 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 21/10/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data
10/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 113/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Modena.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di
fissare la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a reciproche pretese di mantenimento personale, dichiarandosi autosufficienti sotto il profilo economico.
4. Le spese del presente giudizio si intendono compensate.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
pagina 3 di 5 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in FIRENZE il
02/05/2015 fra , nata a [...] il Parte_1
07/10/1982 e , nato a [...] il Parte_2
01/07/1987 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIRENZE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2015 Atto n. 143
Parte I Serie -
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
pagina 4 di 5 Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4302/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2
dell'Avv. GIBERTONI MARIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 5 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 21/10/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data
10/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 113/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 5 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Modena.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di
fissare la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a reciproche pretese di mantenimento personale, dichiarandosi autosufficienti sotto il profilo economico.
4. Le spese del presente giudizio si intendono compensate.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
pagina 3 di 5 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in FIRENZE il
02/05/2015 fra , nata a [...] il Parte_1
07/10/1982 e , nato a [...] il Parte_2
01/07/1987 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIRENZE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2015 Atto n. 143
Parte I Serie -
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
pagina 4 di 5 Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5