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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
PROMOSSA DA
(c.f. Controparte_1 [...]
), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
(PZ) alla Via Annunziata n. 5 int. 1; e 2) Controparte_2
(c.f. ), nata a [...] il giorno 08-11-1974 CodiceFiscale_2
e domiciliata in Lauria al Vico III Manzipoli n. 5, quest'ultima nella qualità di procuratrice generale e, quindi, in nome e per conto della di
(c.f. ), nata a [...] il CP_3 CodiceFiscale_3
04-05-1950 e domiciliata in Lauria (PZ) alla Via Annunziata n. 5, giusta procura generale per atto del Notaio del 22-09-2016 Persona_1
Repertorio n. 5105, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliati come in atti
attori/opponenti
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in viale Europa Controparte_4 P.IVA_1
n.190, 00144 Roma-Eur, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Stefano Pesante e
Giacomo Riefolo ed elettivamente domiciliata come in atti
Pag. 1 convenuta/opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato, sul presupposto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare
Tribunale di Lagonegro R.G.E. 79/2016, gli opponenti evocavano in giudizio per sentir accertare e dichiarare Controparte_4
l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata ai danni degli attori opponenti e, di conseguenza, dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci il pignoramento e tutta la procedura esecutiva intrapresa.
A sostegno dell'opposizione eccepivano la violazione degli artt. 1 e 2
D.P.R. 24.06.1998 n. 260 con conseguente insussistenza assoluta del diritto a procedere ad esecuzione forzata, la violazione dell'art. 189 c.c. essendo stata l'esecuzione forzata indebitamente attivata in violazione del principio di sussidiarietà e del beneficio di preventiva escussione,
l'insussistenza parziale del diritto a promuovere l'esecuzione forzata per erroneo ed indebito calcolo delle somme portate nel precetto notificato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che contestava i motivi di opposizione ed evidenziava come gli articoli 1 e 2 D.P.R. 24.06.1998 n.
260 fossero stati abrogati dall'art. 4, comma 1, lett. f), dell'allegato 3 al
D. Lgs. n. 174/2016, che alcuna violazione del dettato dell'art. 189 c.c. risulta compiuta e che la somma precettata risultava corretta. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed effettuato il deposito delle memorie, il giudice riteneva di non ammettere i mezzi istruttori richiesti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiamo per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 2 In via preliminare occorre osservare che, come eccepito da parte opposta, gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.06.1998, n. 260 risultano essere stati abrogati dall'art. 4, comma 1, lett. f), dell'allegato 3 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n.
174, a decorrere dal 7 ottobre 2016. Ne deriva che, anche tenuto conto della natura giuridica assunta nelle more da , legittimo Controparte_4
risulta il ricorso al pignoramento immobiliare e alla relativa procedura esecutiva immobiliare sui beni: 1) locale sito a piano terra in Lauria alla
Via Largo Plebiscito n. 163 riportato in NCEU del detto Comune al foglio n. 106 particella n. 586 sub 1; 2) casa di abitazione sita a piano terra e primo in Lauria al Vico An nunziata n. 5 riportata in NCEU del detto Comune al foglio 106 particelle nn. 586 sub 3 e 587 sub 2.
La legittimità del pignoramento e della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 79/2016 Tribunale di Lagonegro è da riconoscere anche in relazione al secondo motivo di opposizione, ovvero quello della violazione del dettato dell'art. 189 c.c..
Innanzitutto, il creditore procedente può aggredire il patrimonio comune dopo aver dimostrato l'insufficienza del patrimonio personale del proprio debitore. In questo caso, l'opposta ha dimostrato, anche a tenore dell'importo del credito e del soddisfo parziale realizzato al momento dell'azione esecutiva oggetto di opposizione, detto presupposto, né parte opponente ha dato prova diversa. Infatti, non ha indicato, facendo valere il beneficio dell'escussione, quali fossero i cespiti personali su cui il creditore potesse in primo luogo procedere, salvo aver indicato i ratei pensionistici già oggetto di azione recuperatoria insufficiente.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene
(o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà (ex multis, Cass., n. 2047/2019; Cass., n. 1647/2023).
Pag. 3 Infine, non trova riscontro neanche la contestazione in ordine all'importo precettato. Al riguardo giova osservare preliminarmente che in tema di opposizione a precetto, la eventuale non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (ex multis, Cass., 22/07/2024, n. 20238).
Nel caso di specie, il calcolo effettuato dal creditore in ordine alla rivalutazione e agli interessi legali risulta corretto.
In particolare, il calcolo della rivalutazione non deve fermarsi alla data della sentenza di primo grado ed è stato correttamente calcolato fino alla data della decisione del gravame. Tanto per essere stata confermata la condanna per la somma di cui al primo grado e dopo che con il gravame ne era stata contestata la debenza.
Inoltre, la prova delle eventuali somme già erogate, a detta di parte opponente superiori a quella di €.48.824,70 indicata in precetto e sottratta da , andava data da parte opponente. La stessa parte Controparte_4
opponente, inoltre, era in grado di poter dimostrate e calcolare il quantum già trattenuto facendo ricorso ai cedolini di stipendio e/o pensione che vedono specificate le somme trattenute.
Né poteva soccorrere in questo caso il chiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. In particolare, lo stesso non risulta ammissibile in quanto difetta il requisito della necessità. Invero, la giurisprudenza tende ad interpretare il requisito della necessità in senso restrittivo, richiedendo che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcuna altra maniera, se non appunto mediante l'esibizione (ex multis, Cass., n. 34690/2023; Cass., n. 31251/2021; Cass.,
n. 19319/2016; Cass., n. 14656/2013).
Pag. 4 Ne deriva che parte opponente risultava in grado di fornire la prova dell'importo già trattenuto a mezzo di riscontro documentale ricavabile dai cedolini di stipendio e/o pensione.
Alla luce di tanto l'opposizione risulta non fondata e va disattesa.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della presenza di qualche minoritario orientamento giurisprudenziale contrastante in ordine ad alcune delle questioni e fattispecie trattate, sussistono idonee ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1260/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 26 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
PROMOSSA DA
(c.f. Controparte_1 [...]
), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
(PZ) alla Via Annunziata n. 5 int. 1; e 2) Controparte_2
(c.f. ), nata a [...] il giorno 08-11-1974 CodiceFiscale_2
e domiciliata in Lauria al Vico III Manzipoli n. 5, quest'ultima nella qualità di procuratrice generale e, quindi, in nome e per conto della di
(c.f. ), nata a [...] il CP_3 CodiceFiscale_3
04-05-1950 e domiciliata in Lauria (PZ) alla Via Annunziata n. 5, giusta procura generale per atto del Notaio del 22-09-2016 Persona_1
Repertorio n. 5105, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliati come in atti
attori/opponenti
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in viale Europa Controparte_4 P.IVA_1
n.190, 00144 Roma-Eur, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Stefano Pesante e
Giacomo Riefolo ed elettivamente domiciliata come in atti
Pag. 1 convenuta/opposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato, sul presupposto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare
Tribunale di Lagonegro R.G.E. 79/2016, gli opponenti evocavano in giudizio per sentir accertare e dichiarare Controparte_4
l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata ai danni degli attori opponenti e, di conseguenza, dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci il pignoramento e tutta la procedura esecutiva intrapresa.
A sostegno dell'opposizione eccepivano la violazione degli artt. 1 e 2
D.P.R. 24.06.1998 n. 260 con conseguente insussistenza assoluta del diritto a procedere ad esecuzione forzata, la violazione dell'art. 189 c.c. essendo stata l'esecuzione forzata indebitamente attivata in violazione del principio di sussidiarietà e del beneficio di preventiva escussione,
l'insussistenza parziale del diritto a promuovere l'esecuzione forzata per erroneo ed indebito calcolo delle somme portate nel precetto notificato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che contestava i motivi di opposizione ed evidenziava come gli articoli 1 e 2 D.P.R. 24.06.1998 n.
260 fossero stati abrogati dall'art. 4, comma 1, lett. f), dell'allegato 3 al
D. Lgs. n. 174/2016, che alcuna violazione del dettato dell'art. 189 c.c. risulta compiuta e che la somma precettata risultava corretta. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed effettuato il deposito delle memorie, il giudice riteneva di non ammettere i mezzi istruttori richiesti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiamo per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 2 In via preliminare occorre osservare che, come eccepito da parte opposta, gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.06.1998, n. 260 risultano essere stati abrogati dall'art. 4, comma 1, lett. f), dell'allegato 3 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n.
174, a decorrere dal 7 ottobre 2016. Ne deriva che, anche tenuto conto della natura giuridica assunta nelle more da , legittimo Controparte_4
risulta il ricorso al pignoramento immobiliare e alla relativa procedura esecutiva immobiliare sui beni: 1) locale sito a piano terra in Lauria alla
Via Largo Plebiscito n. 163 riportato in NCEU del detto Comune al foglio n. 106 particella n. 586 sub 1; 2) casa di abitazione sita a piano terra e primo in Lauria al Vico An nunziata n. 5 riportata in NCEU del detto Comune al foglio 106 particelle nn. 586 sub 3 e 587 sub 2.
La legittimità del pignoramento e della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 79/2016 Tribunale di Lagonegro è da riconoscere anche in relazione al secondo motivo di opposizione, ovvero quello della violazione del dettato dell'art. 189 c.c..
Innanzitutto, il creditore procedente può aggredire il patrimonio comune dopo aver dimostrato l'insufficienza del patrimonio personale del proprio debitore. In questo caso, l'opposta ha dimostrato, anche a tenore dell'importo del credito e del soddisfo parziale realizzato al momento dell'azione esecutiva oggetto di opposizione, detto presupposto, né parte opponente ha dato prova diversa. Infatti, non ha indicato, facendo valere il beneficio dell'escussione, quali fossero i cespiti personali su cui il creditore potesse in primo luogo procedere, salvo aver indicato i ratei pensionistici già oggetto di azione recuperatoria insufficiente.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene
(o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà (ex multis, Cass., n. 2047/2019; Cass., n. 1647/2023).
Pag. 3 Infine, non trova riscontro neanche la contestazione in ordine all'importo precettato. Al riguardo giova osservare preliminarmente che in tema di opposizione a precetto, la eventuale non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (ex multis, Cass., 22/07/2024, n. 20238).
Nel caso di specie, il calcolo effettuato dal creditore in ordine alla rivalutazione e agli interessi legali risulta corretto.
In particolare, il calcolo della rivalutazione non deve fermarsi alla data della sentenza di primo grado ed è stato correttamente calcolato fino alla data della decisione del gravame. Tanto per essere stata confermata la condanna per la somma di cui al primo grado e dopo che con il gravame ne era stata contestata la debenza.
Inoltre, la prova delle eventuali somme già erogate, a detta di parte opponente superiori a quella di €.48.824,70 indicata in precetto e sottratta da , andava data da parte opponente. La stessa parte Controparte_4
opponente, inoltre, era in grado di poter dimostrate e calcolare il quantum già trattenuto facendo ricorso ai cedolini di stipendio e/o pensione che vedono specificate le somme trattenute.
Né poteva soccorrere in questo caso il chiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. In particolare, lo stesso non risulta ammissibile in quanto difetta il requisito della necessità. Invero, la giurisprudenza tende ad interpretare il requisito della necessità in senso restrittivo, richiedendo che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcuna altra maniera, se non appunto mediante l'esibizione (ex multis, Cass., n. 34690/2023; Cass., n. 31251/2021; Cass.,
n. 19319/2016; Cass., n. 14656/2013).
Pag. 4 Ne deriva che parte opponente risultava in grado di fornire la prova dell'importo già trattenuto a mezzo di riscontro documentale ricavabile dai cedolini di stipendio e/o pensione.
Alla luce di tanto l'opposizione risulta non fondata e va disattesa.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della presenza di qualche minoritario orientamento giurisprudenziale contrastante in ordine ad alcune delle questioni e fattispecie trattate, sussistono idonee ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1260/2017, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 26 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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