Sentenza 15 luglio 1986
Massime • 1
La domanda diretta ad insorgere avverso la mancata assunzione, in qualità di dipendente di un ente pubblico economico, mediante la denuncia degli Atti relativi all'espletamento del concorso bandito per tale assunzione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, atteso che la discrezionalità valutativa che contrassegna le operazioni di scelta dell'ente, o della commissione giudicatrice, in detto concorso, come nell'analogo caso del concorso per promozione fra dipendenti, non è riferibile all'Esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ancorché il concorso stesso sia stato bandito in attuazione del regolamento del personale, ma configura Esercizio di attività imprenditoriale privatistica ovvero si caratterizza come prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal predetto giudice ordinario tanto sotto il profilo dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, quanto sotto il profilo dell'osservanza del principio generale della correttezza, di cui all'art. 1175 cod. civ. ( V 1279/83, mass n 426064; ( V 1753/82, mass n 419599; ( V 755/82, mass n 418576; ( V 1/80, mass n 403357; ( V 1/80, mass n 403358; ( V 5688/79, mass n 402286; ( Conf 1/81, mass n 410382).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1986, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1986 |
Testo completo
La domanda diretta ad insorgere avverso la mancata assunzione, in qualità di dipendente di un ente pubblico economico, mediante la denuncia degli Atti relativi all'espletamento del concorso bandito per tale assunzione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, atteso che la discrezionalità valutativa che contrassegna le operazioni di scelta dell'ente, o della commissione giudicatrice, in detto concorso, come nell'analogo caso del concorso per promozione fra dipendenti, non è riferibile all'Esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ancorché il concorso stesso sia stato bandito in attuazione del regolamento del personale, ma configura Esercizio di attività imprenditoriale privatistica ovvero si caratterizza come prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal predetto giudice ordinario tanto sotto il profilo dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, quanto sotto il profilo dell'osservanza del principio generale della correttezza, di cui all'art. 1175 cod. civ. ( V 1279/83, mass n 426064; ( V 1753/82, mass n 419599; ( V 755/82, mass n 418576; ( V 1/80, mass n 403357; ( V 1/80, mass n 403358; ( V 5688/79, mass n 402286; ( Conf 1/81, mass n 410382).*