Articolo 6 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1201
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 novembre 1960
Art. 6.
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1960-1961 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 , lire 100.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , lire 1.370.000.000, di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589, e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , lire 135.000.000, destinate, per lire 67.500.000, all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dello art. 9 della citata legge n. 589, lire 5.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dello art. 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 400.000.000 destinate, per lire 200.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell' art. 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e nell' art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 , lire 700.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle localita' di cui all' art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell' art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , modificato dall' art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 20.000.000;
g) per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550 , lire 50.000.000.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960