TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2025; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3335/2023 R.G.A.C., promossa da:
, nato in [...], il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppa Suraci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. sito in Reggio
Calabria, Via Reggio Campi I Tronco n. 159
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici in Via del Plebiscito n.
15
-resistente- oggetto: ricorso in riassunzione avverso decreto di espulsione del Prefetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso in riassunzione depositato in data 27.12.2023 da , nato in [...], il Parte_1
17.11.1990, avverso il decreto di espulsione Prot. A11/2023/ Imm/121 emesso in data 21.09.2023 dal
Prefetto di Reggio Calabria e notificato in pari data;
vista la costituzione dell'Amministrazione; udita la relazione del Giudice delegato;
preso atto della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, formulata dal difensore del ricorrente mediante deposito telematico in data 01.10.2024, in ragione del sopravvenuto decreto di revoca del provvedimento di espulsione Prot. A11/2023/Imm/121, adottato a seguito dell'emersione della circostanza che è genitore di un minore di anni tre, Parte_1
1 attualmente residente a [...]insieme alla madre, sua ex compagna, la quale ha confermato che lo stesso provvede al mantenimento economico del figlio;
rilevato che la cessazione della materia del contendere è pronunciata quando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti od ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione;
visto che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento;
ritenuto di non doversi fare luogo alla liquidazione delle spese, dal momento che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione materia del contendere;
- nulla in punto spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Reggio Calabria, 28.01.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Liborio Fazzi Dott. Flavio Tovani
2
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2025; udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3335/2023 R.G.A.C., promossa da:
, nato in [...], il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppa Suraci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. sito in Reggio
Calabria, Via Reggio Campi I Tronco n. 159
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici in Via del Plebiscito n.
15
-resistente- oggetto: ricorso in riassunzione avverso decreto di espulsione del Prefetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso in riassunzione depositato in data 27.12.2023 da , nato in [...], il Parte_1
17.11.1990, avverso il decreto di espulsione Prot. A11/2023/ Imm/121 emesso in data 21.09.2023 dal
Prefetto di Reggio Calabria e notificato in pari data;
vista la costituzione dell'Amministrazione; udita la relazione del Giudice delegato;
preso atto della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, formulata dal difensore del ricorrente mediante deposito telematico in data 01.10.2024, in ragione del sopravvenuto decreto di revoca del provvedimento di espulsione Prot. A11/2023/Imm/121, adottato a seguito dell'emersione della circostanza che è genitore di un minore di anni tre, Parte_1
1 attualmente residente a [...]insieme alla madre, sua ex compagna, la quale ha confermato che lo stesso provvede al mantenimento economico del figlio;
rilevato che la cessazione della materia del contendere è pronunciata quando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti od ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione;
visto che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento;
ritenuto di non doversi fare luogo alla liquidazione delle spese, dal momento che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione materia del contendere;
- nulla in punto spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Reggio Calabria, 28.01.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Liborio Fazzi Dott. Flavio Tovani
2