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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7307 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
(CF: in proprio e quale Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di (CF: Persona_1 C.F._2
), con l'avvocato Francesco Caroppo, nel cui studio in Roma via
[...] Panama 16 sono elettivamente domiciliati
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_1 Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 426 pubblicata l'11/4/2023 del Tribunale di Tivoli.
pag. 1 di 10 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione,
e hanno proposto opposizione a precetto ai Parte_1 Persona_1 sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., convenendo, dinanzi all'intestato Tribunale, la e Controparte_2 deducendo: a) la nullità dell'azionato mutuo fondiario del 19.3.2009 per mancata erogazione delle somme concesse e la conseguente inidoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo;
b) la nullità del mutuo per superamento dell'80% del valore reale dell'immobile ipotecato;
c) la violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative, nonché degli obblighi di chiarezza e trasparenza;
d) il superamento del tasso soglia con conseguente “nullità originaria” del mutuo;
e) la nullità del piano di ammortamento alla francese. Con “domanda riconvenzionale”, gli odierni attori hanno altresì chiesto: 1) la dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo fondiario n. 17806 del 31.10.2006 e 5143 del 28.5.2002 “per le medesime violazioni esposte in narrativa”; 2) la condanna della al CP_2 risarcimento del danno, pari ad euro 25.000,00, od alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale da parte dell'istituto di credito;
3) la restituzione dell'importo di euro 18.000,00, o della somma maggiore o minore accertata in corso del giudizio, per gli interessi incassati relativamente ai contratti di mutuo fondiario non azionati nell'atto di precetto opposto;
4) la condanna della al risarcimento di euro CP_2 200.000,00, a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito da alla propria salute quale conseguenza del comportamento Persona_1 illecito posto in essere dalla Si è costituita la CP_2 [...]
, contestando quanto dedotto da Controparte_2 parte attrice ed articolando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo, in quanto priva di requisiti ed infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare integralmente, per i motivi di cui sopra, l'opposizione promossa dai sigg.ri e per Parte_1 Persona_1 essere la stessa infondata in fatto ed in diritto e comunque assolutamente non provata;
3) in ogni caso dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande riconvenzionali promosse dai sigg.ri e Parte_1 Per_1
, per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto e comunque non
[...] provate;
4) ritenere e dichiarare comunque prescritto alla data del 23.09.2009 il diritto -se ritenuto esercitato- alla ripetizione di quanto addebitato per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per gli interessi ultralegali ritenuti usurari, per altri oneri ritenuti non dovuti, relativi ai contratti di mutuo del 28.05.2002 e del 31.10.2006, nel periodo pag. 2 di 10 antecedente il decennio precedente alla notifica della citazione di cui è causa;
5) in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi venisse accertata la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite finanziabile ex art. 38 II comma TUB, convertire ai sensi e per gli effetti dell'art. 1424 c.c. il contratto de quo in contratto di mutuo ipotecario avendo i requisiti di sostanza e di forma di tale tipologia di finanziamento;
6) condannare i sigg.ri e al pagamento Parte_1 Persona_1 delle spese di lite tutte.”. Con ordinanza del 24.10.2022, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “1. respinge l'opposizione;
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna
[...]
e in solido al pagamento, in favore della Parte_1 Persona_1 [...]
, delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi euro 22.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “1. Non merita anzitutto condivisione quanto dedotto dagli odierni attori circa la mancata disponibilità delle somme mutuate dall'istituto bancario convenuto e circa l'inidoneità del titolo esecutivo azionato. Ebbene, consta in copia in atti il contratto di mutuo fondiario del 19 marzo 2009, posto a base dell'intimato precetto, stipulato a ministero del notaio in Roma (rep. 6800, racc. 4625). Persona_2 Emerge dall'art. 1 del suddetto contratto che, dinanzi al pubblico ufficiale rogante, e , parte mutuataria, hanno Persona_1 Parte_1 accettato e rilasciato quietanza con riguardo alla somma concessa in mutuo dalla società odierna convenuta, pari ad euro 150.000,00. Alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità, “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901 - 01). L'istituto di credito convenuto ha poi depositato copia dell'estratto del conto corrente intestato a
[...]
e , da cui risulta l'erogazione del mutuo in data 19 Parte_1 Persona_1 marzo 2009, data di stipulazione del predetto contratto di mutuo e di rilascio della quietanza. A fronte delle menzionate risultanze documentali, gli odierni attori non hanno dimostrato di aver restituito la somma mutuata pag. 3 di 10 né la sussistenza di altri fatti estintivi. Peraltro, la circostanza che Per_1
e abbiano costituito in deposito cauzionale le
[...] Parte_1 somme mutuate non vale a far traguardare quello stipulato dalle parti in mutuo di scopo, considerato peraltro il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui in tale ultimo caso “In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72).” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 9838 del 2021).
2. Quanto alla dedotta nullità del mutuo fondiario per “supero dell'80% del valore reale dell'immobile concesso in ipoteca”, il Tribunale osserva quanto segue. In primo luogo, all'art. 6 del contratto di mutuo de quo si afferma quanto segue: “Ai fini del presente atto le Parti attribuiscono all'immobile dato in garanzia il valore complessivo di euro 210.000,00 (duecentodiecimila)”. Risulta mera asserzione di parte attrice, non dimostrata, la deduzione secondo cui il valore reale dell'immobile nell'anno 2009 sarebbe stato pari, al massimo, ad euro 135.000,00. Merita peraltro rammentare, in ogni caso, come il vizio della nullità che parte attrice riconnette al carattere eccedentario del mutuo non sia conforme al condivisibile orientamento di legittimità, recentemente enunziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, alla cui stregua: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, Rv. 666194 - 01), nonché “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.” (cfr.
pag. 4 di 10 Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, Rv. 666194 - 02). Le doglianze attoree non meritano pertanto sul punto accoglimento.
3. Quanto alla asserita convenzione di interessi usurari, osserva il Tribunale che la parte attrice non può limitarsi ad una generica deduzione, dovendo invece precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Si è infatti condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine occorre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Tribunale Roma, 3869/19). Detto onere di specifica allegazione non potrebbe ritenersi assolto neppure demandando l'allegazione degli elementi de quibus a perizia tecnico contabile. Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, "la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, sì che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio" (cfr. Corte di cassazione n. 16552/15). Rileva inoltre il Tribunale, per quanto concerne la doglianza circa l'applicazione da parte della società opposta di interessi usurari, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con noto intervento nomofilattico, hanno affermato sul punto che: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815,
pag. 5 di 10 comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 – 01). Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, d'altra parte, dando atto che anche gli interessi moratori sono assoggettati al divieto di superamento della soglia usuraria al momento della loro pattuizione o stipulazione, non implica che gli stessi a tal fine possano essere sommati agli interessi corrispettivi. Deve infatti affermarsi che la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori fa impropriamente confluire in un'unica categoria interessi che hanno genesi e funzioni completamente diverse e che vanno computati con modalità differenti. Gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono calcolati su importi diversi: i corrispettivi, indefettibilmente dovuti per l'operazione negoziale, servono per calcolare la quota di interessi di ogni canone e si calcolano sul capitale complessivo residuo mentre i moratori, la cui debenza è meramente eventuale, si calcolano solo sui canoni pagati in ritardo. Una sommatoria dei due tassi, dunque, non appare corretta sotto il profilo logico e matematico prima ancora che giuridico. Devesi poi rilevare che l'atto introduttivo del presente giudizio, pur contenendo una ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale dei lineamenti dell'usura, già in via di allegazione non contempla una prospettazione specifica degli elementi richiamati al principio del presente capo, a fortiori non dimostrati dalla parte attrice. Né, peraltro, tale specifica prospettazione è stata formulata nelle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., richieste ma non depositate da parte attrice. Osserva poi il Tribunale che le suddette carenze sul piano allegatorio ed asseverativo non possono beninteso essere superate attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, la quale altrimenti si risolverebbe in uno strumento per pervenire alla indebita “relevatio ab onere probandi” della parte che agisce e su cui detto onere incombe.
4. Quanto alla dedotta sussistenza di interessi anatocistici per illegittima applicazione dell'ammortamento cosiddetto "alla francese", è infondata l'affermazione di principio della illiceità dal piano di ammortamento costante (c.d. alla francese) in quanto contrario al divieto di anatocismo: il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi pag. 6 di 10 già scaduti) è via via decrescente (v. anche Cass. Sez. I, 11400/2014: "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia"). Quanto alla maggiore o minor convenienza, sotto il profilo del complessivo importo a titolo di interessi che sarà corrisposto dal mutuatario all'esito del rientro, di un piano di ammortamento a rate costanti rispetto ad un piano a rate variabili, essa rientra fra le valutazioni discrezionali che orientano nella scelta fra i vari mutui offerti dal mercato (anche secondo il valore che ciascuno attribuisce all'utilità di assicurarsi rate mensili non soggette a vistose oscillazioni), e non dipende invece da surrettizio maggior costo rispetto a quello dichiarato per effetto di anatocismo implicito.
5. In ordine a quanto dedotto con riguardo all'asserita violazione dell'obbligo di buona fede e dei principi di chiarezza e trasparenza, si osserva quanto segue. Merita anzitutto ribadirsi la distinzione tra regole di validità e regole di condotta, rilevanti queste ultime sul piano della responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e/o il risarcimento del danno), come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016; Cassazione civile, sez. I, n. 3914/2018). Osserva poi il Tribunale che le deduzioni attoree, ove si inferisce la nullità
o l'annullabilità del contratto in conseguenza della violazione dei suddetti obblighi di correttezza, sono aspecifiche e perplesse già in via di allegazione, oltre che non dimostrate, sostanzialmente - al di là dell'ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinaria offerta - reiterando la parte attrice, sub specie di violazione del canone di buona fede, le doglianze già svolte circa il limite di finanziabilità e l'adozione del cosiddetto ammortamento “alla francese”, esaminate supra e ritenute infondate. Non sono dunque state dimostrate, né specificamente prospettate, le deduzioni attoree con riguardo all'asserita violazione delle “regole di buona fede, chiarezza e trasparenza” da parte dell'istituto di credito convenuto.
6. Sono poi infondate le “domande riconvenzionali” articolate da Parte_1 e , alla stregua delle seguenti considerazioni. Per quanto Persona_1 concerne i contratti di mutuo n. 17806 del 31 ottobre 2006 e n. 5143 del 28 maggio 2002, in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, gli odierni attori si limitano a reiterare genericamente le medesime doglianze pag. 7 di 10 formulate con riguardo al contratto del 19 marzo 2009. Le deduzioni attoree, con riguardo ai contratti suindicati, ulteriori rispetto a quello posto a base del precetto opposto, sono aspecifiche e perplesse già in via di allegazione, oltre che del tutto indimostrate, per le stesse a fortiori trovando applicazione quanto supra osservato con riguardo al contrato del 19 marzo 2009. Devono dunque essere disattese le domande di nullità, restituzione di somme e risarcimento del danno. Per quanto concerne, da ultimo, l'ulteriore domanda di risarcimento del danno alla salute di , Persona_1 osserva il Tribunale che la domanda attorea, oltre a non essere asseverata, è ictu oculi difettante di specifica allegazione con riguardo agli stessi elementi costitutivi del fatto illecito lamentato e, nella specie, del nesso di causalità tra gli eventi narrati e la condotta dell'istituto di credito convenuto.
7. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata dagli odierni attori deve essere respinta, così come ogni altra domanda dagli stessi proposta nel presente giudizio. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e calcolate sul petitum, seguono la soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello in proprio e quale Parte_1 amministratore di sostegno di rassegnando le seguenti Persona_1 conclusioni: “Voglia la ECC.MA Corte d'Appello di Roma in riforma della sentenza impugnata avversa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione che tutte si impugnano e sconoscono così appreso pronunciare : - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 426/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli Sezione Civile, Giudice Dott. Francesco Maria Ciaralli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4145/2019, repertorio n. 1464 , depositata in cancelleria in data 11/04/2023, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado per quanto esposto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto Condannare la Controparte_2
società partecipante al Gruppo IVA
[...] [...]
Cod. fisc. e Iscr. Reg. Imprese di Roma n. Controparte_3
, società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria ai P.IVA_2 P.IVA_ sensi dell'art. 106 del D.lgs. 385/93 – ABI – Iscritta all'Albo delle banche al n. 4516 e aderente al Controparte_3 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 218 in data 04/03/2019 con P.I , Iscritta Controparte_4 P.IVA_4 all'Albo delle Società Cooperative al n. A149122 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in persona pag. 8 di 10 del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in 00187 CP_2
– Via Sardegna, n. 129 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado nell'atto di citazione e segnatamente nell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della
[...]
ed alla prova testimoniale con il teste Controparte_2 indicato sig. nato a [...] il [...]. Testimone_1 sulle circostanze di fatto che qui vengono riproposte: 1) “ Vero che la di Roma con il contratto di mutuo del CP_2 Controparte_2 19/03/2009 estingueva più posizioni debitorie che gli attori avevano con l'istituto di credito;
2) “ Vero che per il contratto di mutuo del 19/03/2009 la di Roma imponeva solo il metodo di Controparte_2 ammortamento francese ed ometteva di proporre il metodo di ammortamento italiano perché meno redditizio per la in termini di CP_2 interessi incassati”; 3) “ Vero che il metodo di ammortamento francese si sviluppa applicando una formula matematico finanziaria composta che garantisce oltre ai maggiori interessi, prima la restituzione di questi e poi del capitale;
4) “ Vero che l'estinzione anticipata del mutuo nei primi anni danneggia il mutuatario perché la quota di capitale restituita è esigua rispetto agli interessi rimborsati”; 5) “ Vero che alla data del 19/03/2009 i mutuatari avevano una situazione debitoria complessiva disallineata con il criterio di prudenzialità nell'erogazione del credito”, 6) “ Vero che l'immobile concesso in garanzia ipotecaria alla data del 19/03/2009 aveva un valore di €uro 135.000,00”; 7) “ Vero che la perizia di stima sull'immobile concesso in ipoteca veniva fatta eseguire dalla Banca da un tecnico di propria fiducia dalla stessa nominato;
Si insiste nell'ammissione della chiesta CTU per la rideterminazione degli interessi con il metodo di ammortamento italiano, per l'accertamento del TAEG in concreto applicato dalla Banca e per la usurarietà del tasso, nonché CTU per la determinazione del valore dell'immobile concesso in ipoteca alla data del 19/03/2009 e CTU medico legale sullo stato di salute di .”. Persona_1
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…chiedendo altresì che vengano mantenuti tutti gli atti e i documenti già depositati e senza richiedere l'estromissione della cedente.”
§ 2. – Con istanza del 9/10/2025 le parti rinunciavano agli atti del giudizio di appello, accettando la rinuncia e chiedendo declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese di lite, sul presupposto che nelle more della definizione del giudizio avessero raggiunto un accordo transattivo, e non avessero più interesse alla prosecuzione.
La Corte prende atto della congiunta dichiarazione delle parti che determina, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio.
pag. 9 di 10 Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e quale amministratore di sostegno di Parte_1 Persona_1 nei confronti di contro la sentenza n. 426 Controparte_1 pubblicata l'11/4/2023 del Tribunale di Tivoli, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RC IO UI CI NE ZO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
(CF: in proprio e quale Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di (CF: Persona_1 C.F._2
), con l'avvocato Francesco Caroppo, nel cui studio in Roma via
[...] Panama 16 sono elettivamente domiciliati
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_1 Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 426 pubblicata l'11/4/2023 del Tribunale di Tivoli.
pag. 1 di 10 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione,
e hanno proposto opposizione a precetto ai Parte_1 Persona_1 sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., convenendo, dinanzi all'intestato Tribunale, la e Controparte_2 deducendo: a) la nullità dell'azionato mutuo fondiario del 19.3.2009 per mancata erogazione delle somme concesse e la conseguente inidoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo;
b) la nullità del mutuo per superamento dell'80% del valore reale dell'immobile ipotecato;
c) la violazione dell'obbligo di buona fede nelle trattative, nonché degli obblighi di chiarezza e trasparenza;
d) il superamento del tasso soglia con conseguente “nullità originaria” del mutuo;
e) la nullità del piano di ammortamento alla francese. Con “domanda riconvenzionale”, gli odierni attori hanno altresì chiesto: 1) la dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo fondiario n. 17806 del 31.10.2006 e 5143 del 28.5.2002 “per le medesime violazioni esposte in narrativa”; 2) la condanna della al CP_2 risarcimento del danno, pari ad euro 25.000,00, od alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale da parte dell'istituto di credito;
3) la restituzione dell'importo di euro 18.000,00, o della somma maggiore o minore accertata in corso del giudizio, per gli interessi incassati relativamente ai contratti di mutuo fondiario non azionati nell'atto di precetto opposto;
4) la condanna della al risarcimento di euro CP_2 200.000,00, a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito da alla propria salute quale conseguenza del comportamento Persona_1 illecito posto in essere dalla Si è costituita la CP_2 [...]
, contestando quanto dedotto da Controparte_2 parte attrice ed articolando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo, in quanto priva di requisiti ed infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare integralmente, per i motivi di cui sopra, l'opposizione promossa dai sigg.ri e per Parte_1 Persona_1 essere la stessa infondata in fatto ed in diritto e comunque assolutamente non provata;
3) in ogni caso dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande riconvenzionali promosse dai sigg.ri e Parte_1 Per_1
, per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto e comunque non
[...] provate;
4) ritenere e dichiarare comunque prescritto alla data del 23.09.2009 il diritto -se ritenuto esercitato- alla ripetizione di quanto addebitato per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per gli interessi ultralegali ritenuti usurari, per altri oneri ritenuti non dovuti, relativi ai contratti di mutuo del 28.05.2002 e del 31.10.2006, nel periodo pag. 2 di 10 antecedente il decennio precedente alla notifica della citazione di cui è causa;
5) in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi venisse accertata la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite finanziabile ex art. 38 II comma TUB, convertire ai sensi e per gli effetti dell'art. 1424 c.c. il contratto de quo in contratto di mutuo ipotecario avendo i requisiti di sostanza e di forma di tale tipologia di finanziamento;
6) condannare i sigg.ri e al pagamento Parte_1 Persona_1 delle spese di lite tutte.”. Con ordinanza del 24.10.2022, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “1. respinge l'opposizione;
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna
[...]
e in solido al pagamento, in favore della Parte_1 Persona_1 [...]
, delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi euro 22.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “1. Non merita anzitutto condivisione quanto dedotto dagli odierni attori circa la mancata disponibilità delle somme mutuate dall'istituto bancario convenuto e circa l'inidoneità del titolo esecutivo azionato. Ebbene, consta in copia in atti il contratto di mutuo fondiario del 19 marzo 2009, posto a base dell'intimato precetto, stipulato a ministero del notaio in Roma (rep. 6800, racc. 4625). Persona_2 Emerge dall'art. 1 del suddetto contratto che, dinanzi al pubblico ufficiale rogante, e , parte mutuataria, hanno Persona_1 Parte_1 accettato e rilasciato quietanza con riguardo alla somma concessa in mutuo dalla società odierna convenuta, pari ad euro 150.000,00. Alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità, “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901 - 01). L'istituto di credito convenuto ha poi depositato copia dell'estratto del conto corrente intestato a
[...]
e , da cui risulta l'erogazione del mutuo in data 19 Parte_1 Persona_1 marzo 2009, data di stipulazione del predetto contratto di mutuo e di rilascio della quietanza. A fronte delle menzionate risultanze documentali, gli odierni attori non hanno dimostrato di aver restituito la somma mutuata pag. 3 di 10 né la sussistenza di altri fatti estintivi. Peraltro, la circostanza che Per_1
e abbiano costituito in deposito cauzionale le
[...] Parte_1 somme mutuate non vale a far traguardare quello stipulato dalle parti in mutuo di scopo, considerato peraltro il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui in tale ultimo caso “In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72).” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 9838 del 2021).
2. Quanto alla dedotta nullità del mutuo fondiario per “supero dell'80% del valore reale dell'immobile concesso in ipoteca”, il Tribunale osserva quanto segue. In primo luogo, all'art. 6 del contratto di mutuo de quo si afferma quanto segue: “Ai fini del presente atto le Parti attribuiscono all'immobile dato in garanzia il valore complessivo di euro 210.000,00 (duecentodiecimila)”. Risulta mera asserzione di parte attrice, non dimostrata, la deduzione secondo cui il valore reale dell'immobile nell'anno 2009 sarebbe stato pari, al massimo, ad euro 135.000,00. Merita peraltro rammentare, in ogni caso, come il vizio della nullità che parte attrice riconnette al carattere eccedentario del mutuo non sia conforme al condivisibile orientamento di legittimità, recentemente enunziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, alla cui stregua: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, Rv. 666194 - 01), nonché “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.” (cfr.
pag. 4 di 10 Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, Rv. 666194 - 02). Le doglianze attoree non meritano pertanto sul punto accoglimento.
3. Quanto alla asserita convenzione di interessi usurari, osserva il Tribunale che la parte attrice non può limitarsi ad una generica deduzione, dovendo invece precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Si è infatti condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine occorre indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Tribunale Roma, 3869/19). Detto onere di specifica allegazione non potrebbe ritenersi assolto neppure demandando l'allegazione degli elementi de quibus a perizia tecnico contabile. Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, "la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, sì che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio" (cfr. Corte di cassazione n. 16552/15). Rileva inoltre il Tribunale, per quanto concerne la doglianza circa l'applicazione da parte della società opposta di interessi usurari, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con noto intervento nomofilattico, hanno affermato sul punto che: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815,
pag. 5 di 10 comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 – 01). Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, d'altra parte, dando atto che anche gli interessi moratori sono assoggettati al divieto di superamento della soglia usuraria al momento della loro pattuizione o stipulazione, non implica che gli stessi a tal fine possano essere sommati agli interessi corrispettivi. Deve infatti affermarsi che la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori fa impropriamente confluire in un'unica categoria interessi che hanno genesi e funzioni completamente diverse e che vanno computati con modalità differenti. Gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono calcolati su importi diversi: i corrispettivi, indefettibilmente dovuti per l'operazione negoziale, servono per calcolare la quota di interessi di ogni canone e si calcolano sul capitale complessivo residuo mentre i moratori, la cui debenza è meramente eventuale, si calcolano solo sui canoni pagati in ritardo. Una sommatoria dei due tassi, dunque, non appare corretta sotto il profilo logico e matematico prima ancora che giuridico. Devesi poi rilevare che l'atto introduttivo del presente giudizio, pur contenendo una ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale dei lineamenti dell'usura, già in via di allegazione non contempla una prospettazione specifica degli elementi richiamati al principio del presente capo, a fortiori non dimostrati dalla parte attrice. Né, peraltro, tale specifica prospettazione è stata formulata nelle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., richieste ma non depositate da parte attrice. Osserva poi il Tribunale che le suddette carenze sul piano allegatorio ed asseverativo non possono beninteso essere superate attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, la quale altrimenti si risolverebbe in uno strumento per pervenire alla indebita “relevatio ab onere probandi” della parte che agisce e su cui detto onere incombe.
4. Quanto alla dedotta sussistenza di interessi anatocistici per illegittima applicazione dell'ammortamento cosiddetto "alla francese", è infondata l'affermazione di principio della illiceità dal piano di ammortamento costante (c.d. alla francese) in quanto contrario al divieto di anatocismo: il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi pag. 6 di 10 già scaduti) è via via decrescente (v. anche Cass. Sez. I, 11400/2014: "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia"). Quanto alla maggiore o minor convenienza, sotto il profilo del complessivo importo a titolo di interessi che sarà corrisposto dal mutuatario all'esito del rientro, di un piano di ammortamento a rate costanti rispetto ad un piano a rate variabili, essa rientra fra le valutazioni discrezionali che orientano nella scelta fra i vari mutui offerti dal mercato (anche secondo il valore che ciascuno attribuisce all'utilità di assicurarsi rate mensili non soggette a vistose oscillazioni), e non dipende invece da surrettizio maggior costo rispetto a quello dichiarato per effetto di anatocismo implicito.
5. In ordine a quanto dedotto con riguardo all'asserita violazione dell'obbligo di buona fede e dei principi di chiarezza e trasparenza, si osserva quanto segue. Merita anzitutto ribadirsi la distinzione tra regole di validità e regole di condotta, rilevanti queste ultime sul piano della responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e/o il risarcimento del danno), come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016; Cassazione civile, sez. I, n. 3914/2018). Osserva poi il Tribunale che le deduzioni attoree, ove si inferisce la nullità
o l'annullabilità del contratto in conseguenza della violazione dei suddetti obblighi di correttezza, sono aspecifiche e perplesse già in via di allegazione, oltre che non dimostrate, sostanzialmente - al di là dell'ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinaria offerta - reiterando la parte attrice, sub specie di violazione del canone di buona fede, le doglianze già svolte circa il limite di finanziabilità e l'adozione del cosiddetto ammortamento “alla francese”, esaminate supra e ritenute infondate. Non sono dunque state dimostrate, né specificamente prospettate, le deduzioni attoree con riguardo all'asserita violazione delle “regole di buona fede, chiarezza e trasparenza” da parte dell'istituto di credito convenuto.
6. Sono poi infondate le “domande riconvenzionali” articolate da Parte_1 e , alla stregua delle seguenti considerazioni. Per quanto Persona_1 concerne i contratti di mutuo n. 17806 del 31 ottobre 2006 e n. 5143 del 28 maggio 2002, in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, gli odierni attori si limitano a reiterare genericamente le medesime doglianze pag. 7 di 10 formulate con riguardo al contratto del 19 marzo 2009. Le deduzioni attoree, con riguardo ai contratti suindicati, ulteriori rispetto a quello posto a base del precetto opposto, sono aspecifiche e perplesse già in via di allegazione, oltre che del tutto indimostrate, per le stesse a fortiori trovando applicazione quanto supra osservato con riguardo al contrato del 19 marzo 2009. Devono dunque essere disattese le domande di nullità, restituzione di somme e risarcimento del danno. Per quanto concerne, da ultimo, l'ulteriore domanda di risarcimento del danno alla salute di , Persona_1 osserva il Tribunale che la domanda attorea, oltre a non essere asseverata, è ictu oculi difettante di specifica allegazione con riguardo agli stessi elementi costitutivi del fatto illecito lamentato e, nella specie, del nesso di causalità tra gli eventi narrati e la condotta dell'istituto di credito convenuto.
7. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata dagli odierni attori deve essere respinta, così come ogni altra domanda dagli stessi proposta nel presente giudizio. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e calcolate sul petitum, seguono la soccombenza.”.
§ 3. – Ha proposto appello in proprio e quale Parte_1 amministratore di sostegno di rassegnando le seguenti Persona_1 conclusioni: “Voglia la ECC.MA Corte d'Appello di Roma in riforma della sentenza impugnata avversa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione che tutte si impugnano e sconoscono così appreso pronunciare : - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 426/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli Sezione Civile, Giudice Dott. Francesco Maria Ciaralli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4145/2019, repertorio n. 1464 , depositata in cancelleria in data 11/04/2023, mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado per quanto esposto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto Condannare la Controparte_2
società partecipante al Gruppo IVA
[...] [...]
Cod. fisc. e Iscr. Reg. Imprese di Roma n. Controparte_3
, società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria ai P.IVA_2 P.IVA_ sensi dell'art. 106 del D.lgs. 385/93 – ABI – Iscritta all'Albo delle banche al n. 4516 e aderente al Controparte_3 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 218 in data 04/03/2019 con P.I , Iscritta Controparte_4 P.IVA_4 all'Albo delle Società Cooperative al n. A149122 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in persona pag. 8 di 10 del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in 00187 CP_2
– Via Sardegna, n. 129 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado nell'atto di citazione e segnatamente nell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della
[...]
ed alla prova testimoniale con il teste Controparte_2 indicato sig. nato a [...] il [...]. Testimone_1 sulle circostanze di fatto che qui vengono riproposte: 1) “ Vero che la di Roma con il contratto di mutuo del CP_2 Controparte_2 19/03/2009 estingueva più posizioni debitorie che gli attori avevano con l'istituto di credito;
2) “ Vero che per il contratto di mutuo del 19/03/2009 la di Roma imponeva solo il metodo di Controparte_2 ammortamento francese ed ometteva di proporre il metodo di ammortamento italiano perché meno redditizio per la in termini di CP_2 interessi incassati”; 3) “ Vero che il metodo di ammortamento francese si sviluppa applicando una formula matematico finanziaria composta che garantisce oltre ai maggiori interessi, prima la restituzione di questi e poi del capitale;
4) “ Vero che l'estinzione anticipata del mutuo nei primi anni danneggia il mutuatario perché la quota di capitale restituita è esigua rispetto agli interessi rimborsati”; 5) “ Vero che alla data del 19/03/2009 i mutuatari avevano una situazione debitoria complessiva disallineata con il criterio di prudenzialità nell'erogazione del credito”, 6) “ Vero che l'immobile concesso in garanzia ipotecaria alla data del 19/03/2009 aveva un valore di €uro 135.000,00”; 7) “ Vero che la perizia di stima sull'immobile concesso in ipoteca veniva fatta eseguire dalla Banca da un tecnico di propria fiducia dalla stessa nominato;
Si insiste nell'ammissione della chiesta CTU per la rideterminazione degli interessi con il metodo di ammortamento italiano, per l'accertamento del TAEG in concreto applicato dalla Banca e per la usurarietà del tasso, nonché CTU per la determinazione del valore dell'immobile concesso in ipoteca alla data del 19/03/2009 e CTU medico legale sullo stato di salute di .”. Persona_1
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…chiedendo altresì che vengano mantenuti tutti gli atti e i documenti già depositati e senza richiedere l'estromissione della cedente.”
§ 2. – Con istanza del 9/10/2025 le parti rinunciavano agli atti del giudizio di appello, accettando la rinuncia e chiedendo declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese di lite, sul presupposto che nelle more della definizione del giudizio avessero raggiunto un accordo transattivo, e non avessero più interesse alla prosecuzione.
La Corte prende atto della congiunta dichiarazione delle parti che determina, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio.
pag. 9 di 10 Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e quale amministratore di sostegno di Parte_1 Persona_1 nei confronti di contro la sentenza n. 426 Controparte_1 pubblicata l'11/4/2023 del Tribunale di Tivoli, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RC IO UI CI NE ZO
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