CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 51/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 51 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], quale erede di Persona_1
deceduta il 3 ottobre 2016, vedova ed erede di deceduto il 13 Persona_2 Persona_3
novembre 2012, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia
Atzeri, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE, APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
All'esito della udienza collegiale del 19 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di Persona_1
La Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1) Respinga l'interposto appello.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
2) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore di la rendita per silicosi con CP_1 Persona_3
decorrenza dalla domanda amministrativa del 12/06/08 nella misura del 40% o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa con condanna al pagamento in favore dell'erede degli imprti maturati oltre agli interessi legali o rivalutazione, se superiore, maturati e maturandi fino al saldo.
3) Condanni l' alla rifusione delle spese del presente giudizio oltre che del giudizio d'appello CP_1
e del giudizio nanti la Corte di Cassazione oltre alle spese generali e al rimborso dell'importo del contributo unificato per il ricorso in Cassazione pari a € 474,00 con distrazione in favore degli avvocati anticipatari.
Nell'interesse dell' CP_1
La Corte di Appello adita voglia
1) in via principale rigettare la domanda proposta da;
Persona_3
2) in via subordinata, previo rinnovo delle operazioni peritali, qualora venisse riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare, procedere al ricalcolo dell'indennizzo ai sensi dei principi indicati dalla sentenza della Corte di cassazione – sez. lavoro - n. 41278/21.
Spese secondo legge, anche per il giudizio in Cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari l'11 dicembre 2008, Persona_3
dopo avere allegato di aver lavorato come minatore in sottosuolo dal 1939 al 1940, dal 1946 al
1948 e dal 1951 al 1952 presso la miniera CU OC in Villacidro in seguito come sabbiatore in fonderia di ghisa dal 1959 al 1961 presso la impresa Milano Pracchi ed ancora dal 1967 al 1972, con le stesse mansioni, presso la in Parabiago (MI) ha chiesto la Parte_1
condanna dell' al riconoscimento, già infruttuosamente domandato in via amministrativa, CP_1
dell'indennizzo previsto dalla legge lamentando di aver contratto la silicosi a cagione della esposizione a rischio tecnopatico nella pregressa attività lavorativa.
2 L' si è costituito in giudizio ed ha resistito deducendo la titolarità in capo al di CP_1 Per_3
un indennizzo in rendita ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, correlato ad una percentuale di inabilità pari infine al 45 % per Broncopneumopatia ed escludendo il prospettato viraggio di tale affezione in silicosi, per la quale non vi erano adeguate evidenze cliniche.
Ha in ogni caso escluso la ricorrenza del rischio silicotigeno, essendo il in quiescenza Per_3
fin dal lontano 1972, sostenendo in ogni caso che in caso di riconoscimento del danno lamentato in ricorso la prestazione pregressa sarebbe dovuta immediatamente cessare non potendo la prestazione rivendicata in causa, regolata dal D.lgs. n. 38/2000, coesistere con quella in godimento disciplinata dal T.U. del 1965.
1.2. Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di una c.t.u. medico legale, con la sentenza n. 1933/2012 ha ritenuto fondata la domanda proposta dal e l'ha accolta. Per_3
In particolare ha accertato che egli aveva diritto a percepire un indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi polmonare (con associata broncopneumopatia cronica ad impronta ostruttiva con enfisema polmonare) nella misura complessiva del 35%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12 giugno 2008.
Il Tribunale dunque, aderendo al giudizio espresso dal consulente tecnico dell'ufficio, ha ritenuto che la affezione dell'apparato respiratorio lamentata in ricorso rinvenisse nella pregressa attività lavorativa la sua probabile origine e, come tale, fosse meritevole di ristoro nella misura indicata.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' formulando un CP_1
unico articolato motivo.
In particolare l' ha nell'ordine lamentato: che il giudice di prime cure dopo aver affermato CP_1
di condividere le conclusioni del c.t.u. laddove aveva accertato un deficit alla capacità lavorativa del e non un danno biologico, se ne è poi discostato, avendo riconosciuto proprio tale Per_3
tipologia di pregiudizio e non piuttosto un aggravamento della riduzione dell'attitudine al lavoro;
che lo stesso giudice non ha operato lo scorporo tra il danno riferibile alla broncopneumopatia e quello correlato alla silicosi polmonare quantificando il pregiudizio complessivo in ragione del valore unitario del 35 % in tal modo violando il disposto dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 che non consente la unificazione dei postumi che riguardano eventi che si collocano temporalmente il regime del D.P.R. n. 1124/1965 rispetto a quelli regolati dal predetto decreto legislativo;
che il
3 giudicante di primo grado non ha adoperato un criterio interpretativo di tipo sistematico al momento di individuare il quadro normativo che regola la fattispecie controversa posto che tale criterio, se debitamente utilizzato, avrebbe condotto a non tener conto delle preesistenze, secondo quanto prescrive l'art. 13 comma 6 del D.lgs. n. 38/2000 ed avrebbe quindi evitato l'errore in cui è incorso il giudicante, consistente nella indebita duplicazione dell'indennizzo riconoscibile per patologie concorrenti consentendo dunque di liquidare correttamente per la silicosi un danno biologico depurato dalla quota di danno biologico virtualmente riferibile alla patologia pregressa.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda proposta dal chiedendo, in subordine, Per_3
la rinnovazione delle operazioni peritali con eventuale scorporo del danno da silicosi, ove accertata, rispetto a quello già indennizzato per broncopneumopatia.
Si è costituita quale erede del nelle more deceduto, la quale ha resistito Per_3 Persona_2
chiedendo il rigetto dell'avverso atto di appello proponendo a sua volta appello incidentale con cui ha censurato gli esiti della c.t.u. disposta in prime cure.
A tal riguardo per un verso ha lamentato che l'Ausiliare aveva valutato il danno da silicosi in termini di inabilità lavorativa anzichè come danno biologico e, per altro verso, ha sostenuto che la percentuale del danno riconoscibile era comunque insufficiente rispetto alla effettiva gravità del quadro clinico.
2.1. La Corte D'Appello di Cagliari, previo rinnovo della C.T.U., con la sentenza n. 164/2015, resa il 18 marzo 2015, ha accertato che il in vita era affetto da una fibrosi polmonare Per_3
silicotica in assenza di contemporanea broncopatia, circostanza questa che rende superflua la questione relativa al quantum del danno rispettivamente ascrivibile a ciascuna delle due patologie.
La silicosi, secondo la Corte, era pertanto responsabile di un danno biologico pari al 40 % mentre per quanto riguarda la doglianza volta ad ottenere lo scorporo del danno da inabilità lavorativa per il quale il era titolare di una rendita dal danno biologico da ultimo accertato, la stessa Per_3
Corte, in parziale accoglimento della prospettazione offerta dall'Istituto appellante, ha ritenuto che dall'indennizzo in rendita dovuto al commisurato ad un danno biologico pari, come Per_3
visto, al 40 %, dovesse essere detratto dai singoli ratei via via maturati l'importo riconosciuto in regime di T.U. per la broncopnemopatia.
La Corte D'Appello, in definitiva, ha valutato la impossibilità di imputare le alterazioni polmonari all'una o all'altra malattia professionale ed ha escluso, diversamente da quanto richiesto
4 sul punto dall' , la possibilità di procedere allo scorporo del danno da broncopneumopatia CP_1
dal danno biologico conseguente alla silicosi previa valutazione di tali pregiudizi con la tabella del danno biologico così da avere grandezze omogenee.
Ha invece accertato, accogliendo in parte le doglianze dell'appellante, il diritto del alla Per_3
percezione della rendita per danno biologico, previa però detrazione dall'importo dovuto a tal titolo dei ratei spettanti per la rendita preesistente ed ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l' sulla scorta di due CP_1
motivi cui ha resistito erede del con ricorso incidentale cui ha fatto seguito Persona_2 Per_3
un controricorso dell'Istituto ricorrente principale volto a contrastare le avverse difese.
3.1. Con un primo motivo di doglianza l' ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 6 CP_1
del D.lgs. n. 38/2000 posto che la sentenza impugnata, in presenza di postumi relativi ad eventi disciplinati dal T.U. n. 1124/1965 e di eventi disciplinati dal D.lgs. n. 38/2000, aveva erroneamente affermato che l'unico scorporo possibile per evitare la duplicazione dell'indennizzo fosse quello effettuato sulle basi monetarie, mentre per il resto aveva ribadito l'impermeabilità dei due sistemi di indennizzo e l'obiettiva impossibilità di una valutazione complessiva di postumi permanenti disomogenei.
Il secondo giudice, ha soggiunto l' ha trascurato di procedere secondo un criterio di CP_1
interpretazione sistematica omettendo di dare rilievo all'ulteriore principio secondo cui l'evento lesivo non può essere fonte di lucro per l'assicurato.
In virtù di tale criterio valutativo la Corte territoriale avrebbe dovuto scorporare dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata.
D'altra parte, ha proseguito sempre l'Istituto ricorrente, la locuzione “senza tenere conto delle preesistenze”, contenuta nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 13 citato, nell'ipotesi in cui gli eventi lesivi incidano sullo stesso organo o apparato e le menomazioni siano valutate con criteri legali disomogenei, non poteva che essere interpretata nel senso della inapplicabilità al secondo evento lesivo, laddove il primo fosse stato già indennizzato, della cd. formula LI.
3.2. Con il secondo motivo di doglianza l'Istituto assicurativo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e la violazione dell'art. 137 del T.U. n. 1124/1965.
5 In sintesi ha sostenuto che la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta del fatto che, fondando in fatto la propria decisione sul presupposto che il fosse sempre stato affetto da silicosi e Per_3
non da broncopneumopatia, avrebbe dovuto fare applicazione non dell'art. 13 del predetto decreto legislativo, che concerne le sole malattie e/o infortuni denunciati a partire dal luglio 2000, bensì del richiamato art. 137, dettato in tema di revisione della rendita stante l'aggravamento della malattia professionale per il quale era da riconoscere un maggior grado di riduzione dell'attitudine e non invece una rendita ex novo.
3.3. Con il primo motivo del ricorso incidentale ha dedotto la violazione dell'art. 13 Persona_2
d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 114 c.p.c. posto che la Corte territoriale ha disposto la riduzione della rendita per danno biologico da silicosi in forza di un criterio equitativo contrastante con l'espressa previsione di legge.
Pers
3.4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la a invece censurato, siccome adottata in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio sostenendo che difettasse la complessità e novità delle questioni trattate e che dovesse, di contro, essere valorizzata la circostanza concernente l'accertamento del diritto del de cuius all'indennizzo per danno biologico, profilo questo che l' aveva invece trascurato di CP_1
prendere in considerazione.
4. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41278/2021, depositata il 3 novembre 2021 - 22 dicembre 2021, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo in parte i motivi di ricorso proposti dalle parti, ed ha rinviato a questa Corte per le conseguenti statuizioni, anche in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4.1 La Suprema Corte ha in particolare disposto come segue con riguardo ai motivi proposti dalle parti col ricorso principale, con quello incidentale ed ancora col controricorso avanzato dall'
[...]
: CP_3
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 13 comma 6 d.lgs.
38/00, per non avere la corte territoriale scorporato l'invalidità preesistente e di fatto unificando i postumi di malattie eterogenee sottoposte a diverso regime.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 13 e 137 testo unico infortuni, per non aver la corte territoriale applicato le norme sulla revisione, sebbene il CTU avesse rilevato la silicosi quale unica malattia sin dall'origine.
6 Con il ricorso incidentale si deduce al primo motivo la violazione dell'articolo 13 comma 6 e 114
c.p.c., per avere la corte territoriale decurtato la rendita del danno biologico con l'importo percepito dalla rendita della broncopneumopatia.
Con il secondo motivo si lamenta la compensazione delle spese in violazione dell'articolo 92
c.p.c.
Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati insieme per la loro connessione.
La Corte, pronunciando nell'ambito di tali motivi, rileva che, con la sentenza 63 del 2021 la
Corte Costituzionale ha dichiarato) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
All'esito della pronuncia della Corte costituzionale diviene operazione necessaria l'applicazione della cosiddetta formula del mentre deve escludersi il c.d. scorporo monetario, non CP_4
previsto da alcuna norma.
Va invece rigettato il secondo motivo del ricorso principale, non potendo ravvisarsi nella specie un'unica malattia, posto che -essendo intervenuta la valutazione peritale operata in causa con riferimento allo stato di salute del lavoratore all'epoca dell'accertamento peritale, al più si ha la cessazione nel detto momento della vecchia malattia -riscontrata in passato ed indennizzata ed il riscontro di una nuova diversa malattia.
Resta invece assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione al fine di rivalutare la situazione alla luce del quadro normativo risultante dalla sentenza costituzionale.
5. Con ricorso ai sensi dell'art. 392 c.p.c., depositato il 18 marzo 2022, quale Persona_1
erede di deceduta il 3 ottobre 2016, ha introdotto il presente giudizio di rinvio. Persona_2
7 Il ricorrente, dopo aver ripercorso l'articolato svolgimento del processo e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ha concluso nei termini sopra riportati ossia per il rigetto dell'appello proposto dall' e per la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese del CP_1
presente procedimento e del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione ed ancora, in accoglimento dell'appello incidentale, per l'accertamento del diritto del de cuius alla costituzione della rendita per silicosi nella misura del 40 % o in quell'altra misura, maggiore o minore, accertanda in causa, con conseguente condanna dell' pagamento in suo favore dei ratei CP_1
maturati dalla data della domanda amministrativa fino alla data di decesso del oltre Per_3
accessori fino al saldo e spese.
L' si è ritualmente costituito ed ha chiesto in via principale il rigetto della domanda CP_1
originariamente proposta da ed in via subordinata, ove venisse accertato che Persona_3
quest'ultimo era affetto da silicosi polmonare, che la Corte adita decida la controversia applicando i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella predetta sentenza n. 41278 del 3 novembre
2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo Persona_3
grado è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio, fondata nei termini e per le ragioni che si passa ad esporre.
§.1 Sussistenza della silicosi, natura associata della cardiopatia, pregiudizi determinati dalla silicosi laddove valutati ai sensi del D.lgs. n. 38/2000.
La Corte D'Appello di Cagliari, all'esito del secondo grado di giudizio, aveva confermato la sussistenza, a carico del sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa Per_3
del 12 giugno 2008, della silicosi di natura professionale ed aveva individuato nel valore percentuale del 40 % la misura del danno biologico indennizzabile siccome calcolato ai sensi del
D.lgs. n. 38/2000, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa.
Ha quindi condannato l' a costituire, in favore dello stesso la relativa rendita CP_1 Per_3
di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, nella misura e con decorrenza di legge ed al pagamento, in considerazione della preesistente broncopneumopatia, dell'eventuale differenza tra i ratei relativi alla rendita di nuova costituzione e i ratei relativi alla rendita già in godimento.
8 L' ha impugnato detta statuizione dinanzi alla Corte di Cassazione per avere il secondo CP_1
giudice nell'ordine: indennizzato la silicosi ai sensi del D.lgs. n. 38/2000 invece che secondo il
T.U. del 1965; effettuato lo scorporo unicamente su base monetaria piuttosto che mediante la sottrazione dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi della quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata;
escluso l'applicazione dell'art. 137 del T.U. n.
1124/1965 in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, pur avendo fondato la propria decisione sul presupposto che il fosse Per_3
sempre stato affetto da silicosi e mai da broncopneumopatia.
L' quindi, seppur soccombente rispetto a tali profili non aveva, invece, specificamente CP_1
contestato, dinanzi al Supremo Collegio, l'accertamento in fatto della Corte territoriale concernente la sussistenza, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del giugno 2008 della silicosi professionale, né l'accertamento, segnatamente nella misura del 40 % di danno biologico, dei pregiudizi derivanti dalla indicata patologia, calcolati ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, laddove rapportati all'integrità psicofisica completa.
Si tratta, pertanto, di questioni definitivamente accertate che non possono più essere messe in discussione nella presente fase del giudizio.
§.2 Eccezione di prescrizione.
Analoghe considerazioni valgono per la eccezione di prescrizione formulata, seppur con modalità non particolarmente esplicite, dall' in primo grado e ribadita in appello, visto che la CP_1
stessa, rigettata in via implicita dal primo giudice ed invece vagliata e rigettata espressamente dalla
Corte territoriale, non è stata riproposta dall' nel giudizio di Cassazione. CP_1
Anche in tal caso detto profilo ricompreso nelle originarie ragioni di doglianza, per le anzidette considerazioni, non può quindi essere ulteriormente discusso nella presente fase del giudizio.
§.3 Rapporti tra patologia preesistente e silicosi e indennizzo spettante al per Per_3
quest'ultima patologia.
Sul punto, in coerenza con lo ius superveniens costituito dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla richiamata sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale e dei conseguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 41278/2021, deve ritenersi che a spettasse in vita, oltre alla rendita già riconosciutagli per la Persona_3
broncopneumopatia in regime di T.U. n. 1124/1965, anche l'indennizzo per il danno biologico
9 correlato alla silicosi professionale che egli aveva richiesto in via amministrativa fin dal giugno
2008.
Tale prestazione va calcolata previo rapporto con l'integrità psicofisica ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, mediante utilizzo della c.d. formula come prevista nel primo CP_4
periodo del comma 6 dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000.
In particolare la Corte di Cassazione, pronunciando in relazione ad una controversia sostanzialmente sovrapponibile a quella in disamina, stante la identità della causa petendi in ordine ai rapporti tra la broncopneumopatia già indennizzata e la silicosi oggetto del presente procedimento, nel richiamare le motivazioni utilizzate dal giudice delle leggi nella pronuncia sopra indicata ha evidenziato che il capitale liquidato in passato dall' o, in alternativa, la CP_1
persistente erogazione della precedente rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u. infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia aggravata dalla preesistenza (cfr. Cass. sent. n. 2315/2022);
Né assume rilievo nella presente fattispecie la riconosciuta identità affermata dal giudice di secondo grado, tra la patologia lamentata dal nella vigenza del T.U. n. 1124/1965 e la Per_3
patologia dallo stesso denunciata nella vigenza del D.lgs. n. 38/2000, da identificarsi sul piano clinico sempre con la silicosi.
Difatti la pregressa broncopneumopatia era già indennizzata in forza di una precedente sentenza passata in giudicato e come tale non è più suscettibile di accertamento giudiziale.
Con riferimento, invece, alle modalità di indennizzo della patologia denunciata sotto la vigenza del d.lgs. n. 38/2000, il Supremo Collegio nel richiamato precedente del 2022, sempre mutuando le argomentazioni esposte della Corte costituzionale, ha posto in luce come, per un verso, la sussistenza di patologie preesistenti determini una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli delle patologie concorrenti sopravvenute ed ancora, per altro verso, come l'applicazione della metodologia indicata nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 consenta una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa.
10 Come precisato dalla Corte costituzionale, in tali casi, “il medico legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
§.4 Applicazione della cd. formula LI nella presente fattispecie.
Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di applicare, nella presente fattispecie, la cd. formula LI alla valutazione del danno derivato dalla silicosi ha provveduto all'espletamento di apposita C.T.U. medico legale, sottoponendo all'ausiliare il seguente quesito come da conforme ordinanza resa il 19 giugno 2024: “……ritenuto necessario determinare il danno alla patologia in contestazione sulla base dei criteri di cui all'art. 13, 6° comma, 1° periodo
D.Lgs. 38-2000, alla luce della pronuncia n.
3-2021 della Corte Costituzionale”, “effettui” il
C.T.U. “il calcolo di cui sopra, calcolando virtualmente il danno da broncopneumopatia già indennizzato col regime precedente in termini di danno biologico ed applicando la formula
“LI” per calcolare il danno in contestazione”.
Il c.t.u.nominato, all'esito dell'espletamento dell'incarico, dopo avere dato atto di non avere rinvenuto né nel fascicolo telematico nè in quello cartaceo la documentazione sanitaria relativa alla broncopneumopatia valutata all'epoca del precedente indennizzo, ha ritenuto di utilizzare, al fine di trasformare il 45 % complessivo per broncopneumopatia ex T.U. in termini di danno biologico ex D.Lgs. n. 38/2000, un percorso valutativo finalizzato a comprendere in termini generali il rapporto esistente tra la quantificazione dei danni come operata ai sensi del T.U. e la quantificazione dei danni analoghi come operata nel D.Lgs. n. 38/2000.
Ha correttamente aggiunto lo stesso c.t.u. che dal punto di vista pratico: qualora l'assicurato abbia avuto due eventi indennizzabili concorrenti, ed il primo sia stato valutato secondo Testo
Unico ed il successivo secondo Danno Biologico, si dovrà trasformare la prima valutazione in termini di Danno Biologico e successivamente sommare le due menomazioni con l'utilizzo della formula di CP_4
Considerata, pertanto, per la broncopneumopatia preesistente, pari al 40 % la percentuale di danno biologico valutata ex d.lgs. 38/2000, corrispondente al 29 % di danno da incapacità lavorativa valutato ex T.U., il consulente dell'ufficio ha, quindi, impostato la cd. formula LI
11 ponendo nel denominatore della frazione il numero 71 (ossia 100 - 29), pari al grado di integrità psicofisica preesistente e nel numeratore il numero 40, pari alla differenza (71 - 31) tra l'integrità psicofisica preesistente (100 - 29 = 71) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100 - 29 - 40 = 31).
Il risultato del rapporto così impostato, moltiplicato per 100, è risultato pari a (40/71)*100 =
56,338.
Il c.t.u. ha, quindi, così concluso: Il sig. era in vita affetto da Persona_3
broncopneumopatia da silicati e calcari e da silicosi di natura professionale. Per tali tecnopatie, applicando quanto disposto dalla sentenza n. 63 del 25 febbraio-13 aprile 2021 della Corte
Costituzionale, deve essere riconosciuto un danno biologico di 56 (cinquantasei) punti percentuali.
Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. scontano sul piano terminologico alcuni profili di imprecisione che possono essere agevolmente rettificati posto che il danno biologico da accertarsi in questa sede, infine quantificato in ragione del 56 %, riguarda la sola silicosi.
Di contro resta intatta, siccome non interessata dall'accertamento condotto in questa sede, in coerenza col percorso interpretativo indicato dalla anzidetta pronuncia resa dalla Corte di
Cassazione sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata, l'erogazione della prestazione già riconosciuta ex T.U. per la broncopneumopatia nei limiti in cui il relativo diritto è rimasto nella sfera giuridica del Per_3
D'altra parte la Corte Costituzionale, nella medesima sentenza n. 63/2021, ha ben spiegato che,
“come sempre avviene in applicazione del primo periodo” dell'art. 13, comma 6, d.lgs. 38/2000, nell'applicare la formula“ il medico-legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
Tanto chiarito non resta che recepire, con le precisazioni testè indicate, le condivisibili conclusioni cui il consulente è giunto, peraltro esenti da specifiche ed argomentate osservazioni critiche ad opera delle parti ovvero dei rispettivi consulenti.
L'Ausiliare ha infatti dato coerente applicazione a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in relazione al richiamato decisum della Corte Costituzionale avendo utilizzato un criterio di
12 trasformazione, in termini di danno biologico, della percentuale di danno da incapacità lavorativa riferibile alla broncopneumopatia che fa salvo il giudicato formatosi in ordine alla valutazione della gravità di tale ultima patologia, il quale, come già osservato, non avrebbe consentito l'effettuazione di valutazioni ex novo della medesima.
§.5 Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, premesso che già nel giudizio di appello, con statuizioni come visto ormai passate in giudicato, era stato accertato che era Persona_3
affetto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12 giugno 2008, da silicosi di natura professionale responsabile di un danno biologico pari al 40 %, deve dichiararsi che il medesimo, oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. 1124/1965, aveva diritto alla costituzione, fin dalla data della domanda amministrativa, di una rendita correlata ad un danno biologico da silicosi in ragione di un valore percentuale pari al 56 %.
Tale è il valore percentuale che si ottiene, come già evidenziato al §.4 sopra indicato, rapportando il danno medesimo all'integrità psicofisica già ridotta per effetto della preesistente broncopneumopatia nei termini e con le modalità ivi meglio esplicitate.
L' deve, in conclusione, essere condannato al pagamento in favore di CP_1 Persona_1
nella qualità meglio dettagliata in epigrafe, dei ratei maturati sino al decesso dello stesso Per_3
nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo.
In considerazione della intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio di cassazione, della più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova norma da applicarsi nella fattispecie, ritiene questa Corte, in continuità con altro recente pronunciamento vertente su questioni analoghe (cfr. Corte di Appello di Cagliari, sent. n. 37/2025. est. Coinu), che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ai primi tre gradi di giudizio.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 delle tabelle relative ai giudizi innanzi alla Corte di Appello, devono essere poste a carico dell' con CP_1
distrazione in favore dei difensori del dichiaratisi antistatari. Per_1
13
P.Q.M.
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Fermi gli accertamenti coperti dal giudicato, come meglio richiamati in motivazione cui si rinvia;
2. Dichiara che oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. n. Persona_3
1124/1965, aveva diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
12 giugno 2008, alla costituzione di una rendita correlata ad un danno biologico da silicosi quantificabile nella misura percentuale del 56 %;
3. Condanna per l'effetto l' al pagamento in favore di costituitosi nella CP_1 Persona_1
presente fase del giudizio nella sua richiamata qualità, dei ratei maturati sino al decesso dello stesso nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra Persona_3
interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo;
4. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ai primi tre gradi di giudizio e condanna l' al rimborso, in favore di delle spese della presente fase del CP_1 Persona_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari il 23 giugno 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 51 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], quale erede di Persona_1
deceduta il 3 ottobre 2016, vedova ed erede di deceduto il 13 Persona_2 Persona_3
novembre 2012, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia
Atzeri, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE, APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
All'esito della udienza collegiale del 19 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di Persona_1
La Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1) Respinga l'interposto appello.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
2) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore di la rendita per silicosi con CP_1 Persona_3
decorrenza dalla domanda amministrativa del 12/06/08 nella misura del 40% o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa con condanna al pagamento in favore dell'erede degli imprti maturati oltre agli interessi legali o rivalutazione, se superiore, maturati e maturandi fino al saldo.
3) Condanni l' alla rifusione delle spese del presente giudizio oltre che del giudizio d'appello CP_1
e del giudizio nanti la Corte di Cassazione oltre alle spese generali e al rimborso dell'importo del contributo unificato per il ricorso in Cassazione pari a € 474,00 con distrazione in favore degli avvocati anticipatari.
Nell'interesse dell' CP_1
La Corte di Appello adita voglia
1) in via principale rigettare la domanda proposta da;
Persona_3
2) in via subordinata, previo rinnovo delle operazioni peritali, qualora venisse riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare, procedere al ricalcolo dell'indennizzo ai sensi dei principi indicati dalla sentenza della Corte di cassazione – sez. lavoro - n. 41278/21.
Spese secondo legge, anche per il giudizio in Cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari l'11 dicembre 2008, Persona_3
dopo avere allegato di aver lavorato come minatore in sottosuolo dal 1939 al 1940, dal 1946 al
1948 e dal 1951 al 1952 presso la miniera CU OC in Villacidro in seguito come sabbiatore in fonderia di ghisa dal 1959 al 1961 presso la impresa Milano Pracchi ed ancora dal 1967 al 1972, con le stesse mansioni, presso la in Parabiago (MI) ha chiesto la Parte_1
condanna dell' al riconoscimento, già infruttuosamente domandato in via amministrativa, CP_1
dell'indennizzo previsto dalla legge lamentando di aver contratto la silicosi a cagione della esposizione a rischio tecnopatico nella pregressa attività lavorativa.
2 L' si è costituito in giudizio ed ha resistito deducendo la titolarità in capo al di CP_1 Per_3
un indennizzo in rendita ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, correlato ad una percentuale di inabilità pari infine al 45 % per Broncopneumopatia ed escludendo il prospettato viraggio di tale affezione in silicosi, per la quale non vi erano adeguate evidenze cliniche.
Ha in ogni caso escluso la ricorrenza del rischio silicotigeno, essendo il in quiescenza Per_3
fin dal lontano 1972, sostenendo in ogni caso che in caso di riconoscimento del danno lamentato in ricorso la prestazione pregressa sarebbe dovuta immediatamente cessare non potendo la prestazione rivendicata in causa, regolata dal D.lgs. n. 38/2000, coesistere con quella in godimento disciplinata dal T.U. del 1965.
1.2. Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di una c.t.u. medico legale, con la sentenza n. 1933/2012 ha ritenuto fondata la domanda proposta dal e l'ha accolta. Per_3
In particolare ha accertato che egli aveva diritto a percepire un indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi polmonare (con associata broncopneumopatia cronica ad impronta ostruttiva con enfisema polmonare) nella misura complessiva del 35%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12 giugno 2008.
Il Tribunale dunque, aderendo al giudizio espresso dal consulente tecnico dell'ufficio, ha ritenuto che la affezione dell'apparato respiratorio lamentata in ricorso rinvenisse nella pregressa attività lavorativa la sua probabile origine e, come tale, fosse meritevole di ristoro nella misura indicata.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' formulando un CP_1
unico articolato motivo.
In particolare l' ha nell'ordine lamentato: che il giudice di prime cure dopo aver affermato CP_1
di condividere le conclusioni del c.t.u. laddove aveva accertato un deficit alla capacità lavorativa del e non un danno biologico, se ne è poi discostato, avendo riconosciuto proprio tale Per_3
tipologia di pregiudizio e non piuttosto un aggravamento della riduzione dell'attitudine al lavoro;
che lo stesso giudice non ha operato lo scorporo tra il danno riferibile alla broncopneumopatia e quello correlato alla silicosi polmonare quantificando il pregiudizio complessivo in ragione del valore unitario del 35 % in tal modo violando il disposto dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 che non consente la unificazione dei postumi che riguardano eventi che si collocano temporalmente il regime del D.P.R. n. 1124/1965 rispetto a quelli regolati dal predetto decreto legislativo;
che il
3 giudicante di primo grado non ha adoperato un criterio interpretativo di tipo sistematico al momento di individuare il quadro normativo che regola la fattispecie controversa posto che tale criterio, se debitamente utilizzato, avrebbe condotto a non tener conto delle preesistenze, secondo quanto prescrive l'art. 13 comma 6 del D.lgs. n. 38/2000 ed avrebbe quindi evitato l'errore in cui è incorso il giudicante, consistente nella indebita duplicazione dell'indennizzo riconoscibile per patologie concorrenti consentendo dunque di liquidare correttamente per la silicosi un danno biologico depurato dalla quota di danno biologico virtualmente riferibile alla patologia pregressa.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda proposta dal chiedendo, in subordine, Per_3
la rinnovazione delle operazioni peritali con eventuale scorporo del danno da silicosi, ove accertata, rispetto a quello già indennizzato per broncopneumopatia.
Si è costituita quale erede del nelle more deceduto, la quale ha resistito Per_3 Persona_2
chiedendo il rigetto dell'avverso atto di appello proponendo a sua volta appello incidentale con cui ha censurato gli esiti della c.t.u. disposta in prime cure.
A tal riguardo per un verso ha lamentato che l'Ausiliare aveva valutato il danno da silicosi in termini di inabilità lavorativa anzichè come danno biologico e, per altro verso, ha sostenuto che la percentuale del danno riconoscibile era comunque insufficiente rispetto alla effettiva gravità del quadro clinico.
2.1. La Corte D'Appello di Cagliari, previo rinnovo della C.T.U., con la sentenza n. 164/2015, resa il 18 marzo 2015, ha accertato che il in vita era affetto da una fibrosi polmonare Per_3
silicotica in assenza di contemporanea broncopatia, circostanza questa che rende superflua la questione relativa al quantum del danno rispettivamente ascrivibile a ciascuna delle due patologie.
La silicosi, secondo la Corte, era pertanto responsabile di un danno biologico pari al 40 % mentre per quanto riguarda la doglianza volta ad ottenere lo scorporo del danno da inabilità lavorativa per il quale il era titolare di una rendita dal danno biologico da ultimo accertato, la stessa Per_3
Corte, in parziale accoglimento della prospettazione offerta dall'Istituto appellante, ha ritenuto che dall'indennizzo in rendita dovuto al commisurato ad un danno biologico pari, come Per_3
visto, al 40 %, dovesse essere detratto dai singoli ratei via via maturati l'importo riconosciuto in regime di T.U. per la broncopnemopatia.
La Corte D'Appello, in definitiva, ha valutato la impossibilità di imputare le alterazioni polmonari all'una o all'altra malattia professionale ed ha escluso, diversamente da quanto richiesto
4 sul punto dall' , la possibilità di procedere allo scorporo del danno da broncopneumopatia CP_1
dal danno biologico conseguente alla silicosi previa valutazione di tali pregiudizi con la tabella del danno biologico così da avere grandezze omogenee.
Ha invece accertato, accogliendo in parte le doglianze dell'appellante, il diritto del alla Per_3
percezione della rendita per danno biologico, previa però detrazione dall'importo dovuto a tal titolo dei ratei spettanti per la rendita preesistente ed ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l' sulla scorta di due CP_1
motivi cui ha resistito erede del con ricorso incidentale cui ha fatto seguito Persona_2 Per_3
un controricorso dell'Istituto ricorrente principale volto a contrastare le avverse difese.
3.1. Con un primo motivo di doglianza l' ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 6 CP_1
del D.lgs. n. 38/2000 posto che la sentenza impugnata, in presenza di postumi relativi ad eventi disciplinati dal T.U. n. 1124/1965 e di eventi disciplinati dal D.lgs. n. 38/2000, aveva erroneamente affermato che l'unico scorporo possibile per evitare la duplicazione dell'indennizzo fosse quello effettuato sulle basi monetarie, mentre per il resto aveva ribadito l'impermeabilità dei due sistemi di indennizzo e l'obiettiva impossibilità di una valutazione complessiva di postumi permanenti disomogenei.
Il secondo giudice, ha soggiunto l' ha trascurato di procedere secondo un criterio di CP_1
interpretazione sistematica omettendo di dare rilievo all'ulteriore principio secondo cui l'evento lesivo non può essere fonte di lucro per l'assicurato.
In virtù di tale criterio valutativo la Corte territoriale avrebbe dovuto scorporare dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata.
D'altra parte, ha proseguito sempre l'Istituto ricorrente, la locuzione “senza tenere conto delle preesistenze”, contenuta nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 13 citato, nell'ipotesi in cui gli eventi lesivi incidano sullo stesso organo o apparato e le menomazioni siano valutate con criteri legali disomogenei, non poteva che essere interpretata nel senso della inapplicabilità al secondo evento lesivo, laddove il primo fosse stato già indennizzato, della cd. formula LI.
3.2. Con il secondo motivo di doglianza l'Istituto assicurativo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e la violazione dell'art. 137 del T.U. n. 1124/1965.
5 In sintesi ha sostenuto che la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta del fatto che, fondando in fatto la propria decisione sul presupposto che il fosse sempre stato affetto da silicosi e Per_3
non da broncopneumopatia, avrebbe dovuto fare applicazione non dell'art. 13 del predetto decreto legislativo, che concerne le sole malattie e/o infortuni denunciati a partire dal luglio 2000, bensì del richiamato art. 137, dettato in tema di revisione della rendita stante l'aggravamento della malattia professionale per il quale era da riconoscere un maggior grado di riduzione dell'attitudine e non invece una rendita ex novo.
3.3. Con il primo motivo del ricorso incidentale ha dedotto la violazione dell'art. 13 Persona_2
d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 114 c.p.c. posto che la Corte territoriale ha disposto la riduzione della rendita per danno biologico da silicosi in forza di un criterio equitativo contrastante con l'espressa previsione di legge.
Pers
3.4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la a invece censurato, siccome adottata in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio sostenendo che difettasse la complessità e novità delle questioni trattate e che dovesse, di contro, essere valorizzata la circostanza concernente l'accertamento del diritto del de cuius all'indennizzo per danno biologico, profilo questo che l' aveva invece trascurato di CP_1
prendere in considerazione.
4. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41278/2021, depositata il 3 novembre 2021 - 22 dicembre 2021, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo in parte i motivi di ricorso proposti dalle parti, ed ha rinviato a questa Corte per le conseguenti statuizioni, anche in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4.1 La Suprema Corte ha in particolare disposto come segue con riguardo ai motivi proposti dalle parti col ricorso principale, con quello incidentale ed ancora col controricorso avanzato dall'
[...]
: CP_3
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 13 comma 6 d.lgs.
38/00, per non avere la corte territoriale scorporato l'invalidità preesistente e di fatto unificando i postumi di malattie eterogenee sottoposte a diverso regime.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 13 e 137 testo unico infortuni, per non aver la corte territoriale applicato le norme sulla revisione, sebbene il CTU avesse rilevato la silicosi quale unica malattia sin dall'origine.
6 Con il ricorso incidentale si deduce al primo motivo la violazione dell'articolo 13 comma 6 e 114
c.p.c., per avere la corte territoriale decurtato la rendita del danno biologico con l'importo percepito dalla rendita della broncopneumopatia.
Con il secondo motivo si lamenta la compensazione delle spese in violazione dell'articolo 92
c.p.c.
Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati insieme per la loro connessione.
La Corte, pronunciando nell'ambito di tali motivi, rileva che, con la sentenza 63 del 2021 la
Corte Costituzionale ha dichiarato) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
All'esito della pronuncia della Corte costituzionale diviene operazione necessaria l'applicazione della cosiddetta formula del mentre deve escludersi il c.d. scorporo monetario, non CP_4
previsto da alcuna norma.
Va invece rigettato il secondo motivo del ricorso principale, non potendo ravvisarsi nella specie un'unica malattia, posto che -essendo intervenuta la valutazione peritale operata in causa con riferimento allo stato di salute del lavoratore all'epoca dell'accertamento peritale, al più si ha la cessazione nel detto momento della vecchia malattia -riscontrata in passato ed indennizzata ed il riscontro di una nuova diversa malattia.
Resta invece assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione al fine di rivalutare la situazione alla luce del quadro normativo risultante dalla sentenza costituzionale.
5. Con ricorso ai sensi dell'art. 392 c.p.c., depositato il 18 marzo 2022, quale Persona_1
erede di deceduta il 3 ottobre 2016, ha introdotto il presente giudizio di rinvio. Persona_2
7 Il ricorrente, dopo aver ripercorso l'articolato svolgimento del processo e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ha concluso nei termini sopra riportati ossia per il rigetto dell'appello proposto dall' e per la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese del CP_1
presente procedimento e del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione ed ancora, in accoglimento dell'appello incidentale, per l'accertamento del diritto del de cuius alla costituzione della rendita per silicosi nella misura del 40 % o in quell'altra misura, maggiore o minore, accertanda in causa, con conseguente condanna dell' pagamento in suo favore dei ratei CP_1
maturati dalla data della domanda amministrativa fino alla data di decesso del oltre Per_3
accessori fino al saldo e spese.
L' si è ritualmente costituito ed ha chiesto in via principale il rigetto della domanda CP_1
originariamente proposta da ed in via subordinata, ove venisse accertato che Persona_3
quest'ultimo era affetto da silicosi polmonare, che la Corte adita decida la controversia applicando i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella predetta sentenza n. 41278 del 3 novembre
2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo Persona_3
grado è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio, fondata nei termini e per le ragioni che si passa ad esporre.
§.1 Sussistenza della silicosi, natura associata della cardiopatia, pregiudizi determinati dalla silicosi laddove valutati ai sensi del D.lgs. n. 38/2000.
La Corte D'Appello di Cagliari, all'esito del secondo grado di giudizio, aveva confermato la sussistenza, a carico del sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa Per_3
del 12 giugno 2008, della silicosi di natura professionale ed aveva individuato nel valore percentuale del 40 % la misura del danno biologico indennizzabile siccome calcolato ai sensi del
D.lgs. n. 38/2000, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa.
Ha quindi condannato l' a costituire, in favore dello stesso la relativa rendita CP_1 Per_3
di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, nella misura e con decorrenza di legge ed al pagamento, in considerazione della preesistente broncopneumopatia, dell'eventuale differenza tra i ratei relativi alla rendita di nuova costituzione e i ratei relativi alla rendita già in godimento.
8 L' ha impugnato detta statuizione dinanzi alla Corte di Cassazione per avere il secondo CP_1
giudice nell'ordine: indennizzato la silicosi ai sensi del D.lgs. n. 38/2000 invece che secondo il
T.U. del 1965; effettuato lo scorporo unicamente su base monetaria piuttosto che mediante la sottrazione dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi della quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata;
escluso l'applicazione dell'art. 137 del T.U. n.
1124/1965 in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, pur avendo fondato la propria decisione sul presupposto che il fosse Per_3
sempre stato affetto da silicosi e mai da broncopneumopatia.
L' quindi, seppur soccombente rispetto a tali profili non aveva, invece, specificamente CP_1
contestato, dinanzi al Supremo Collegio, l'accertamento in fatto della Corte territoriale concernente la sussistenza, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del giugno 2008 della silicosi professionale, né l'accertamento, segnatamente nella misura del 40 % di danno biologico, dei pregiudizi derivanti dalla indicata patologia, calcolati ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, laddove rapportati all'integrità psicofisica completa.
Si tratta, pertanto, di questioni definitivamente accertate che non possono più essere messe in discussione nella presente fase del giudizio.
§.2 Eccezione di prescrizione.
Analoghe considerazioni valgono per la eccezione di prescrizione formulata, seppur con modalità non particolarmente esplicite, dall' in primo grado e ribadita in appello, visto che la CP_1
stessa, rigettata in via implicita dal primo giudice ed invece vagliata e rigettata espressamente dalla
Corte territoriale, non è stata riproposta dall' nel giudizio di Cassazione. CP_1
Anche in tal caso detto profilo ricompreso nelle originarie ragioni di doglianza, per le anzidette considerazioni, non può quindi essere ulteriormente discusso nella presente fase del giudizio.
§.3 Rapporti tra patologia preesistente e silicosi e indennizzo spettante al per Per_3
quest'ultima patologia.
Sul punto, in coerenza con lo ius superveniens costituito dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla richiamata sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale e dei conseguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 41278/2021, deve ritenersi che a spettasse in vita, oltre alla rendita già riconosciutagli per la Persona_3
broncopneumopatia in regime di T.U. n. 1124/1965, anche l'indennizzo per il danno biologico
9 correlato alla silicosi professionale che egli aveva richiesto in via amministrativa fin dal giugno
2008.
Tale prestazione va calcolata previo rapporto con l'integrità psicofisica ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, mediante utilizzo della c.d. formula come prevista nel primo CP_4
periodo del comma 6 dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000.
In particolare la Corte di Cassazione, pronunciando in relazione ad una controversia sostanzialmente sovrapponibile a quella in disamina, stante la identità della causa petendi in ordine ai rapporti tra la broncopneumopatia già indennizzata e la silicosi oggetto del presente procedimento, nel richiamare le motivazioni utilizzate dal giudice delle leggi nella pronuncia sopra indicata ha evidenziato che il capitale liquidato in passato dall' o, in alternativa, la CP_1
persistente erogazione della precedente rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u. infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia aggravata dalla preesistenza (cfr. Cass. sent. n. 2315/2022);
Né assume rilievo nella presente fattispecie la riconosciuta identità affermata dal giudice di secondo grado, tra la patologia lamentata dal nella vigenza del T.U. n. 1124/1965 e la Per_3
patologia dallo stesso denunciata nella vigenza del D.lgs. n. 38/2000, da identificarsi sul piano clinico sempre con la silicosi.
Difatti la pregressa broncopneumopatia era già indennizzata in forza di una precedente sentenza passata in giudicato e come tale non è più suscettibile di accertamento giudiziale.
Con riferimento, invece, alle modalità di indennizzo della patologia denunciata sotto la vigenza del d.lgs. n. 38/2000, il Supremo Collegio nel richiamato precedente del 2022, sempre mutuando le argomentazioni esposte della Corte costituzionale, ha posto in luce come, per un verso, la sussistenza di patologie preesistenti determini una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli delle patologie concorrenti sopravvenute ed ancora, per altro verso, come l'applicazione della metodologia indicata nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 consenta una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa.
10 Come precisato dalla Corte costituzionale, in tali casi, “il medico legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
§.4 Applicazione della cd. formula LI nella presente fattispecie.
Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di applicare, nella presente fattispecie, la cd. formula LI alla valutazione del danno derivato dalla silicosi ha provveduto all'espletamento di apposita C.T.U. medico legale, sottoponendo all'ausiliare il seguente quesito come da conforme ordinanza resa il 19 giugno 2024: “……ritenuto necessario determinare il danno alla patologia in contestazione sulla base dei criteri di cui all'art. 13, 6° comma, 1° periodo
D.Lgs. 38-2000, alla luce della pronuncia n.
3-2021 della Corte Costituzionale”, “effettui” il
C.T.U. “il calcolo di cui sopra, calcolando virtualmente il danno da broncopneumopatia già indennizzato col regime precedente in termini di danno biologico ed applicando la formula
“LI” per calcolare il danno in contestazione”.
Il c.t.u.nominato, all'esito dell'espletamento dell'incarico, dopo avere dato atto di non avere rinvenuto né nel fascicolo telematico nè in quello cartaceo la documentazione sanitaria relativa alla broncopneumopatia valutata all'epoca del precedente indennizzo, ha ritenuto di utilizzare, al fine di trasformare il 45 % complessivo per broncopneumopatia ex T.U. in termini di danno biologico ex D.Lgs. n. 38/2000, un percorso valutativo finalizzato a comprendere in termini generali il rapporto esistente tra la quantificazione dei danni come operata ai sensi del T.U. e la quantificazione dei danni analoghi come operata nel D.Lgs. n. 38/2000.
Ha correttamente aggiunto lo stesso c.t.u. che dal punto di vista pratico: qualora l'assicurato abbia avuto due eventi indennizzabili concorrenti, ed il primo sia stato valutato secondo Testo
Unico ed il successivo secondo Danno Biologico, si dovrà trasformare la prima valutazione in termini di Danno Biologico e successivamente sommare le due menomazioni con l'utilizzo della formula di CP_4
Considerata, pertanto, per la broncopneumopatia preesistente, pari al 40 % la percentuale di danno biologico valutata ex d.lgs. 38/2000, corrispondente al 29 % di danno da incapacità lavorativa valutato ex T.U., il consulente dell'ufficio ha, quindi, impostato la cd. formula LI
11 ponendo nel denominatore della frazione il numero 71 (ossia 100 - 29), pari al grado di integrità psicofisica preesistente e nel numeratore il numero 40, pari alla differenza (71 - 31) tra l'integrità psicofisica preesistente (100 - 29 = 71) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100 - 29 - 40 = 31).
Il risultato del rapporto così impostato, moltiplicato per 100, è risultato pari a (40/71)*100 =
56,338.
Il c.t.u. ha, quindi, così concluso: Il sig. era in vita affetto da Persona_3
broncopneumopatia da silicati e calcari e da silicosi di natura professionale. Per tali tecnopatie, applicando quanto disposto dalla sentenza n. 63 del 25 febbraio-13 aprile 2021 della Corte
Costituzionale, deve essere riconosciuto un danno biologico di 56 (cinquantasei) punti percentuali.
Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. scontano sul piano terminologico alcuni profili di imprecisione che possono essere agevolmente rettificati posto che il danno biologico da accertarsi in questa sede, infine quantificato in ragione del 56 %, riguarda la sola silicosi.
Di contro resta intatta, siccome non interessata dall'accertamento condotto in questa sede, in coerenza col percorso interpretativo indicato dalla anzidetta pronuncia resa dalla Corte di
Cassazione sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata, l'erogazione della prestazione già riconosciuta ex T.U. per la broncopneumopatia nei limiti in cui il relativo diritto è rimasto nella sfera giuridica del Per_3
D'altra parte la Corte Costituzionale, nella medesima sentenza n. 63/2021, ha ben spiegato che,
“come sempre avviene in applicazione del primo periodo” dell'art. 13, comma 6, d.lgs. 38/2000, nell'applicare la formula“ il medico-legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
Tanto chiarito non resta che recepire, con le precisazioni testè indicate, le condivisibili conclusioni cui il consulente è giunto, peraltro esenti da specifiche ed argomentate osservazioni critiche ad opera delle parti ovvero dei rispettivi consulenti.
L'Ausiliare ha infatti dato coerente applicazione a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in relazione al richiamato decisum della Corte Costituzionale avendo utilizzato un criterio di
12 trasformazione, in termini di danno biologico, della percentuale di danno da incapacità lavorativa riferibile alla broncopneumopatia che fa salvo il giudicato formatosi in ordine alla valutazione della gravità di tale ultima patologia, il quale, come già osservato, non avrebbe consentito l'effettuazione di valutazioni ex novo della medesima.
§.5 Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, premesso che già nel giudizio di appello, con statuizioni come visto ormai passate in giudicato, era stato accertato che era Persona_3
affetto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12 giugno 2008, da silicosi di natura professionale responsabile di un danno biologico pari al 40 %, deve dichiararsi che il medesimo, oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. 1124/1965, aveva diritto alla costituzione, fin dalla data della domanda amministrativa, di una rendita correlata ad un danno biologico da silicosi in ragione di un valore percentuale pari al 56 %.
Tale è il valore percentuale che si ottiene, come già evidenziato al §.4 sopra indicato, rapportando il danno medesimo all'integrità psicofisica già ridotta per effetto della preesistente broncopneumopatia nei termini e con le modalità ivi meglio esplicitate.
L' deve, in conclusione, essere condannato al pagamento in favore di CP_1 Persona_1
nella qualità meglio dettagliata in epigrafe, dei ratei maturati sino al decesso dello stesso Per_3
nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo.
In considerazione della intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio di cassazione, della più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova norma da applicarsi nella fattispecie, ritiene questa Corte, in continuità con altro recente pronunciamento vertente su questioni analoghe (cfr. Corte di Appello di Cagliari, sent. n. 37/2025. est. Coinu), che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ai primi tre gradi di giudizio.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 delle tabelle relative ai giudizi innanzi alla Corte di Appello, devono essere poste a carico dell' con CP_1
distrazione in favore dei difensori del dichiaratisi antistatari. Per_1
13
P.Q.M.
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Fermi gli accertamenti coperti dal giudicato, come meglio richiamati in motivazione cui si rinvia;
2. Dichiara che oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. n. Persona_3
1124/1965, aveva diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
12 giugno 2008, alla costituzione di una rendita correlata ad un danno biologico da silicosi quantificabile nella misura percentuale del 56 %;
3. Condanna per l'effetto l' al pagamento in favore di costituitosi nella CP_1 Persona_1
presente fase del giudizio nella sua richiamata qualità, dei ratei maturati sino al decesso dello stesso nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra Persona_3
interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo;
4. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ai primi tre gradi di giudizio e condanna l' al rimborso, in favore di delle spese della presente fase del CP_1 Persona_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari il 23 giugno 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
14