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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
Proc. 747/2023
REPUBBLICA TANA IN NOME DEL POPOLO TANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai GNi Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente. rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 28.7.2023
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sabine Beringhelli, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio
APPELLANTE
nei confronti di nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marta Roggerini e Massimo Tanzariello, del Foro di Bergamo, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Tanzariello.
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione n. 1165/23 emessa dal Tribunale di Bergamo il 12.05.2023 e pubblicata il 26.05.2023, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 9217/2021
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Proc. 747/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E INDIFFERIBILE: accertare la gravità delle condotte perpetrate dal GN e stigmatizzate all'interno della sentenza passata in CP_1 giudicato del Tribunale di Bergamo, Sezionale Penale del Dibattimento, emessa in data 15.07.2021, n. 1845/21 Reg. Sent. e, per l'effetto, disporre immediatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.34, comma 3, c.p.c., l'allontanamento delle minori ed dall'abitazione del GN collocando le Per_1 Per_2 CP_1 medesime presso l'abitazione della madre che vi abiterà nella propria residenza attuale, sita in Gorlago (BG), via Roma n. 71, e che eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva. Disporre incontri protetti in spazio neutro tra il GN e le minori attraverso l'incarico agli assistenti sociali competenti, CP_1 attesa la pericolosità del medesimo ed il grave pericolo di pregiudizio che quest'ultimo può arrecare alle figlie. Stabilire a carico del GN un CP_1 contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 400,00= mensili, per ciascuna figlia, ossia euro 800,00= complessivamente, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI
. Disporsi altresì carico del GN il rimborso del 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie relative alle minori. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare la gravità delle condotte perpetrate dal GN e stigmatizzate all'interno della sentenza passata in giudicato del CP_1
Tribunale di Bergamo, Sezionale Penale del Dibattimento, emessa in data 15.07.2021, n. 1845/21 Reg. Sent. e, per l'effetto: - dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del GN sulle figlie minori ed e CP_1 Per_1 Per_2 disporre che il medesimo possa incontrare le medesime solo con modalità protetta ed in spazi neutri;
- collocare le figlie minori presso la madre che vi abiterà nella propria residenza attuale sita in Gorlago (BG), via Roma n. 71 e che eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera sia con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che con riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione;
- stabilire a carico del GN un contributo al mantenimento delle figlie
CP_1 minori pari ad euro 400,00= mensili per ciascuna figlia, ossia euro 800,00= complessivamente, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI , oppure la diversa Parte_1 somma che l'organo giudicante riterrà di giustizia. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
- disporre altresì a carico del GN il
CP_1 rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alle minori. IN VIA SUBORDINATA SEMPRE NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Organo giudicante non ritenesse opportuno dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del GN sulle figlie minori ed ,
CP_1 Per_1 Per_2 dichiarare la limitazione della responsabilità genitoriale del GN sulle
CP_1 figlie minori ed e disporre che il medesimo possa incontrare le figlie solo Per_1 Per_2
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con modalità protetta ed in spazi neutri. Ferme per il resto le ulteriori domande. Con riserva di contro dedurre in base al comportamento tenuto dalla Controparte. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU volta ad approfondire le problematiche trattate nel corpo del presente atto, con particolare riferimento al reato di violenza sessuale compiuto dal GN in danno a soggetto minorenne, alle CP_1 ripercussioni che tale condotta potrà avere nei confronti delle minori, al pericolo di recidiva, alle capacità genitoriale di ciascun genitore, e che miri conseguentemente a verificare quale sia la reale soluzione più adeguata per le minori […]. Spese di lite di entrambi i giudizi rifuse.
Per parte appellata CP_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare il proposto appello inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare le domande ex adverso formulate, confermando in ogni sua parte l'appellata sentenza n° 1165/2023 – R.G. 9217/2021 resa dal Tribunale Civile di Bergamo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio d'appello debitamente maggiorate per la pretestuosità dell'impugnazione e distrazione spese.
Per il P.G.
Chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.12.2021 - premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 8.7.2000 e che i Parte_1 coniugi avevano trasferito la residenza nell'appartamento messo gratuitamente a disposizione dai propri genitori, in via Degli Alpini n. 6 (Bg), complesso costituito da quattro locali ove vivevano pure i predetti genitori, e che dalla loro unione nascevano le figlie (28.1.2010) e (15.1.2016) - adiva il Tribunale di Bergamo Per_1 Per_2 affinché venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
gli venisse assegnata la casa coniugale di CO (Bg), via Degli Alpini n. 6, con tutti i mobili e arredi ivi esistenti per viverci unitamente alle figlie ed venisse ordinato alla Per_1 Per_2
di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre 30 giorni a far data Parte_1 dall'udienza Presidenziale di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; chiedeva che le figlie minori venissero affidate congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione presso di sé; che venisse disciplinato il diritto di visita madre figlie, compatibilmente con i futuri impegni educativi/scolastici delle stesse, un giorno infrasettimanale nonché a fine settimana alterni;
che la SI venisse onerata di versare a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori e la somma mensile Per_1 Per_2 pari ad € 400,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 800,00, oltre al 50% delle spese
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Proc. 747/2023 straordinarie;
che venisse disposto l'obbligo per entrambi i genitori di concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per quello delle minori. Deduceva che a far data dal 2018 il matrimonio era entrato in crisi e i coniugi, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto, svolgevano vite separate;
dal 2019, inoltre, la SI aveva iniziato ad assentarsi da casa anche per intere giornate;
Parte_1 aveva iniziato a mutare i suoi rapporti di lavoro rassegnando nel giro di pochi mesi le dimissioni da ciascuno di questi, il tutto senza comunicargli nulla e senza considerare come questo suo comportamento incidesse negativamente nella gestione familiare. Egli, dunque, si era trovato da solo ad accudire le figlie anche dal punto di vista economico. Deduceva altresì che egli svolgeva attività lavorativa di operaio presso la FK di Dalmine, con uno stipendio annuo pari in media ad € 24.500,00 CP_2 mentre la SI , dipendente presso la GM TA (FAREVA Parte_1
GROUP) di Almè, percepiva una contribuzione mensile nettamente superiore, pari quasi al doppio rispetto alla propria.
2. In data 8.4.2022 si costituiva in giudizio , la quale aderiva alle Parte_1 domande di separazione e di affidamento condiviso delle minori;
si opponeva alle restanti pretese chiedendo la collocazione delle minori presso di sé con diritto di visita del padre un giorno alla settimana e i weekend alternati;
l'assegnazione a sé della casa coniugale così da dimorarvi insieme alle figlie ed chiedeva di Per_1 Per_2 porre a carico del marito un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, pari a euro 400 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e che la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento del caratterizzato da atteggiamenti di violenza verbale e/o fisica nei propri CP_1 confronti a causa della sua gelosia che le impedivano qualsiasi relazione con parenti e amici. La situazione si era aggravata quando il era stato condannato, con sentenza CP_1 confermata dalla Corte di Appello di Bergamo, per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 609-novies, co.1 n.2 e co.2 c.p., per i comportamenti abusanti esercitati nei confronti della sorella , all'epoca dei fatti minorenne. Da quel Parte_2 momento, non solo il coniuge, il quale le aveva pure sottratto le chiavi di casa impedendole di fare ritorno, ma anche i genitori di lui, i quali abitavano nel medesimo complesso immobiliare, in più occasioni le avevano intimato di lasciare la casa coniugale, anche impedendole di accedervi e di muoversi liberamente.
Per questi motivi
, ella era stata costretta a trascorrere dei giorni altrove e principalmente presso i propri genitori. Ella, inoltre, si occupava quotidianamente delle figlie anche sotto il profilo economico e, in merito ai propri cambiamenti di lavoro, ogni decisione era stata presa di concerto con il marito.
3. All'udienza del 21.4.2022 il Presidente, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e, preso atto che le parti avevano
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fornito una versione diametralmente opposta dei fatti e rilevato che era agli atti un decreto definitivo1 emesso dal Tribunale per i Minorenni, con successivo provvedimento del 26.4.2022 incaricava i Servizi Sociali Tutela Minori Isola Bergamasca e di Ponte San Pietro di far pervenire in via Controparte_3
d'urgenza un breve aggiornamento sul nucleo familiare nonché sugli interventi attivati all'esito dell'incarico conferito dal Tribunale per i Minorenni di Brescia e sui risultati raggiunti, fornendo all'ufficio ogni elemento utile per valutare la capacità genitoriale delle parti e determinare il miglior regime di affido, collocamento e visite tra i genitori e le figlie;
disponeva l'audizione diretta della minore Persona_3 nata il [...] a [...] Con ordinanza del 18.5.2022, il Presidente, sentita la minore2 e acquisiti gli aggiornamenti richiesti, in via provvisoria ed urgente, affidava le figlie minorenni ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, al quale veniva assegnata la casa coniugale;
prevedeva il diritto di visita della madre secondo un calendario prestabilito;
poneva a carico della SI l'obbligo di Parte_1 contribuire alle spese straordinarie che si sarebbero rese necessarie per le figlie minori nella misura del 60%; disponeva che i Servizi Sociali provvedessero ad una nuova presa in carico del nucleo familiare, all'attivazione di monitoraggi sulle condizioni della famiglia e sullo stato psicofisico delle minori, all'attivazione di un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna volta ad appurare le dinamiche familiari e ad accertare la presenza di eventuali elementi di pregiudizio rispetto al regime di affido, collocamento e visite disposto col presente provvedimento;
che i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di propria competenza, attivassero, ricevutone l'assenso, un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di supporto psicologico per i 1 La famiglia era stata già posta infatti sotto l'attenzione dei Servizi sociali a Controparte_4 seguito del ricorso promosso dal Pubblico Ministero per vigilare sulla situazione della minore Per_1 in ragione della denuncia sporta dalla zia materna (all'epoca minorenne) per gli abusi sessuali commessi ai suoi danni dal e risalenti al mese di novembre 2013. L'indagine sociale CP_1 condotta aveva fatto emergere inaspettatamente un quadro di abusi intrafamiliari transgenerazionali atteso che la per la prima volta, in quella sede, aveva riferito di avere subito violenze Parte_1 sessuali da parte del padre, allorché minorenne. Il Tribunale per i Minorenni, pertanto, aveva incaricato i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e attivare gli opportuni interventi di vigilanza per almeno un anno, vietando libere frequentazioni tra i nonni materni e le minori essendo emersa una storia familiare di abusi del nonno nei confronti delle figlie, prescrivendo ai genitori di vigilare su tale divieto. 2 “[…] E' PA che mi segue negli allenamenti e da lui ho imparato a nuotare. Ho preso anche qualche medaglia;
prima del Covid siamo arrivati secondi al Trofeo di Bergamo. Con PA mi piace ogni sabato e domenica guardare dei film, mi fa sorridere quando sono giù, mi incoraggia in caso di interrogazioni e gare. Con la mamma non parlo molto, poiché non mi guarda tantissimo, ed io provvedo a guardare mia sorella più piccola;
non ricordo molto di momenti belli con lei e ho deciso di non parlare con lei. Anche se è a casa ed io vorrei passare del tempo con lei, prende delle scuse per fare altro. Ora non lavora ma sino a qualche tempo fa lei partiva per il lavoro quando io ancora dormivo e tornava tardi. In caso di problemi con i compiti chiedo spesso a mio PA;
la mamma non mi aiuta anche quando ho bisogno per l'inglese dove lei è più esperta, ma lei dice di essere occupata e di non avere tempo. […]” 5 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
Proc. 747/2023 coniugi per il tempo ritenuto necessario, nell'esclusivo interesse delle minori, invitando i Servizi Sociali a trasmettere una relazione in ordine a tutti gli elementi acquisiti.
4. In data 25.10.2022 perveniva la relazione dei Servizi Sociali nella quale veniva segnalato che non era stato possibile conoscere la mamma di e in quanto Per_1 Per_2 non rispondeva alle chiamate e ai messaggi e disertava gli incontri programmati;
il padre, invece, aveva un comportamento collaborativo;
si interessava personalmente e quotidianamente delle figlie dimostrando adeguate capacità genitoriali.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il GN precisava come da atto CP_1 introduttivo chiedendo altresì di disporre in capo alla SI il rimborso in Parte_1 proprio favore e in ragione del 60% di tutte le spese straordinarie relative alle figlie minori e che gli venisse attribuito integralmente l'assegno unico in quanto genitore prevalentemente collocatario;
la SI disertava il giudizio dopo Parte_1
l'instaurarsi della fase di merito, nonostante le fosse stato concesso un termine per costituirsi con un nuovo avvocato a seguito della revoca del mandato conferita al proprio legale. Pertanto, nei suoi confronti si richiamavano le conclusioni dalla stessa rassegnate in seno alla memoria integrativa nella quale, riportandosi alla memoria di costituzione, chiedeva altresì che le modalità di frequentazione padre-figlie avvenissero in forma protetta, escludendo il pernotto o, in subordine, secondo un calendario che prevedesse un giorno di visita infrasettimanale e fine settimana alternati. Con sentenza del 12.5.2023, il Tribunale di Bergamo così disponeva:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brembate l'8 Parte_1 luglio 2000;
• ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brembate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, n. 14, parte II, serie A;
• affida le figlie minori ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, co. 2 c.c., con esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione;
• dispone che le minori siano collocate prevalentemente presso il padre, al quale viene assegnata la casa coniugale;
• dispone che la madre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a weekend alterni dal sabato, con prelevamento all'uscita da scuola ovvero dalla casa paterna alle ore 10.00, fino alla domenica sera alle ore 20.30, dopo cena, nel periodo scolastico e alle ore 22.00, nel periodo extrascolastico;
- due giorni infrasettimanali, stabiliti nel martedì e nel giovedì, con prelevamento dalle casa paterna alle ore 17 e riaccompagnamento presso la stessa alle ore 21.00, dopo cena;
- durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dalle ore 10 del primo giorno di chiusura scolastica fino al 30 dicembre,
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quando riaccompagnerà le minori presso la casa paterna alle ore 17 ovvero dal giorno 30 dicembre fino al giorno di riapertura delle scuole, quando riaccompagnerà le minori a scuola;
- durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno, ad anni alterni, col padre/con la madre il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere col figlio il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
• autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
• dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per il tempo ritenuto necessario, dando tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero di eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero emergere per le minori;
• pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento delle minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, la somma complessiva di euro 500 (euro 250 per ciascuna figlia), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie […];
• rigetta per il resto;
• condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Il Tribunale osservava:
• la domanda di separazione personale dei coniugi andava accolta atteso che la convivenza tra le parti, come veniva ricavato dalle deduzioni delle parti, era divenuta intollerabile così da risultare impossibile ricostruire ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
• in ordine all'affido delle minori, andavano confermate le statuizioni adottate in seno ai provvedimenti assunti in fase presidenziale atteso che non sussistevano, nonostante le vicende penali del elementi di pregiudizio ostativi all'affido condiviso CP_1 delle minori. A riguardo, fermo restando le gravità delle condotte perpetrate dal a danno della cognata, all'epoca dei fatti minorenne, dalle relazioni dei CP_1 servizi sociali assunte dal giudice minorile era emerso l'assenza di elementi di pregiudizio nei confronti delle minori e , le quali evidenziavano una Per_1 Per_2 adeguata crescita psicofisica. Le circostanze rilevate dal Tribunale per i Minorenni con decreto definitivo del marzo 2017 venivano confermate anche nel presente giudizio. In particolare, quanto al GN gli operatori avevano rilevato CP_1 adeguate competenze genitoriali, risultando lo stesso dotato di buone risorse personali, familiari e sociali per l'accudimento della prole e in grado di garantire il rapporto tra le minori e la madre ritenuto dallo stesso importante dal punto di vista affettivo ed educativo per lo sviluppo psicofisico delle figlie. La SI , Parte_1 invece, aveva assunto un atteggiamento non collaborante con gli operatori risultando irreperibile così da non poter esperire alcuna indagine in ordine alle capacità 7 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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genitoriali della resistente. In merito alle minori, aveva ritenuto il padre la Per_1 figura di riferimento manifestando invece un maggior distacco nei confronti della madre;
, bambina solare e con ottimi risultati scolastici, presentava un legame Per_2 affettivo con entrambi i genitori ed era desiderosa di una famiglia unita. Alla luce degli aggiornamenti sul nucleo familiare, non sussistevano ostacoli ad un affidamento congiunto delle minori. Ad ogni modo, si riteneva opportuno mantenere un monitoraggio dei servizi sociali sulle condizioni del nucleo familiare per il tempo ritenuto necessario, onde sorvegliare sulle condizioni di vita delle minori stante la delicatezza della situazione e anche della gravità del reato commesso dal CP_1 oltreché alla conflittualità dei coniugi.
• In ordine al collocamento delle minori lo stesso andava fissato nell'abitazione paterna con conseguente assegnazione al padre della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. A riguardo, sia l'ascolto di che l'indagine svolta dai Servizi Per_1
Sociali dinanzi al giudice minorile (relazione 30.12.15), avevano evidenziato una maggiore presenza del padre nella vita quotidiana delle figlie.
• In ordine al diritto di visita madre-figlie andava confermato ancora una volta quanto disposto in fase presidenziale tenuto conto delle esigenze della prole e della distanza tra il luogo di residenza della madre (Gorlago) e delle minori (CO), di circa 30 km.
• In ordine al contributo economico mensile per il mantenimento delle minori, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambe le parti e dei tempi di permanenza prevalenti delle minori presso il PA e le esigenze di e , rispettivamente Per_1 Per_2 di 13 e 7 anni, lo stesso andava fissato in capo alla SI nella misura di Parte_1
250 euro per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, dai documenti depositati delle parti, era emerso un reddito mensile del GN di CP_1
1600 euro netti e nessun onere abitativo in quanto viveva nella casa coniugale di proprietà della madre;
mentre la SI aveva un reddito pari a circa 2000 Parte_1 euro mensili netti a fronte dei quali aveva dichiarato di avere uscite di 800 euro mensili per la locazione di un'abitazione.
• la domanda del ricorrente di poter percepire integralmente l'assegno unico andava rigettata in quanto la legge prevedeva espressamente che lo stesso andava riconosciuto ad entrambi i coniugi indipendentemente dal collocamento.
• sulla richiesta di rilascio dei documenti validi per l'espatrio nulla poteva disporsi non sussistendo il consenso di entrambi i genitori.
• le spese di lite andavano poste a carico della resistente a seguito della sua Parte_1 soccombenza.
6. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970 depositato in data 28.7.2023
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia, chiedendone la riforma Parte_1 in punto di affidamento e collocamento delle minori e . In particolare, ha Per_1 Per_2 chiesto che venga disposto immediatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.34, comma 3, c.p.c., l'allontanamento delle minori ed Per_1 Per_2 dall'abitazione del GN collocando le medesime presso di sé; ha chiesto CP_1 disporsi incontri protetti con il padre con l'onere in capo a quest'ultimo di 8 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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corrisponderle la somma di euro 800 mensili quale contributo per il mantenimento delle figlie;
in via principale e nel merito, ha chiesto di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sulle figlie minori ed in via CP_1 Per_1 Per_2 istruttoria, ha chiesto CTU volta a verificare la reale soluzione più adeguata per le minori tenendo conto del reato di violenza sessuale compiuto dal GN e CP_1 alle ripercussioni che tale condotta avrebbe potuto avere nei confronti delle minori, al pericolo di recidiva, alle capacità genitoriale di ciascun genitore.
7. In data 12.11.2023 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avverse e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio d'appello, debitamente maggiorate per la pretestuosità dell'impugnazione e distrazione spese a favore del difensore.
8. In data 28.11.2023 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello evidenziando “il Tribunale ha adottato i provvedimenti concernenti l'affidamento delle minori e , considerando in maniera ponderata e approfondita le Per_1 Per_2 rispettive situazioni personali dei coniugi;
in particolare, premesso l'affidamento condiviso delle minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, il collocamento delle stesse presso il padre non appare, allo stato, pregiudizievole;
ferma la gravità delle condotte commesse dal padre ai danni della sorella della moglie, oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, va rimarcato che si tratta di condotte risalenti a dieci anni fa e che dal monitoraggio dei servizi Sociali emerge che le ragazzine (v. relazione in data 13.11.2023) sono accudite in maniera più che adeguata dal padre, e vivono una situazione di affetto e stabilità, che non vogliono perdere;
inoltre, nessun elemento di carattere negativo è emerso a carico dell'appellato, ed il Tribunale, proprio al fine di garantire alle minori la maggior tutela possibile, ha disposto che i servizi proseguano il monitoraggio, segnalando immediatamente al Pubblico Ministero eventuali situazioni pregiudizievoli per le minori;
l'assetto delineato dal tribunale è certamente idoneo a garantire le preminenti esigenze di tutela delle minori e, al contempo, appare il più adeguato per il loro sereno sviluppo.”
9. In data 15.11.2023 è pervenuta agli atti la richiesta relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali, Azienda Isola, i quali hanno anzitutto riferito che la SI
, più volte contattata, non ha mai risposto né si è presentata agli incontri con Parte_1 il servizio sociale del suo luogo di residenza. Viceversa, il GN è sempre stato molto collaborante;
viene quindi descritta CP_1 la condizione di vita delle minori, che hanno nel padre il loro punto di riferimento fondamentale e che hanno con lui un intenso e significativo rapporto;
sentono invece la madre come emotivamente distante e non interessata a loro. Gli operatori non hanno riscontrato alcuna criticità nella convivenza delle minori con il padre, al contrario, hanno riscontrato una routine di vita serena e ben organizzata. Il padre ha ben presente le necessità delle figlie e vi provvede da qualunque punto di vista. “È evidente - concludono gli operatori - come siano uniti da legami profondi di
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amore, rispetto e fiducia reciproca. Non necessitano di alcun tipo di intervento di sostegno né dal punto di vista gestionale né, tantomeno, educativo”. In data 29.11.2023 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali della Val Cavallina, luogo di residenza della madre delle minori. Gli operatori hanno riferito di aver cercato più volte di contattare la SI
, anche tramite il suo legale, ma la SI non ha mai preso contatti con i Parte_1
Servizi Sociali e pertanto non è stato possibile dare seguito al mandato del Tribunale, per quanto riguarda la SI , né aggiornare la Corte. Parte_1
10. All'udienza del 12.12.2023 era comparso personalmente solo il sig. CP_1 mentre l'appellante non si era presentata personalmente. Il padre delle minori ha dichiarato che la madre vede le figlie ma è incostante nei rapporti e non le segue adeguatamente. Ha poi precisato che la madre viene informata di ogni decisione relativa alle figlie e non si oppone, assumendo piuttosto un atteggiamento passivo;
ha affermato che comunque riesce a parlare con la SI per coordinarsi per Parte_1 le figlie. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive richieste e l'appellato non si è opposto rispetto ad accertamenti ritenuti opportuni dalla Corte.
11. Con ordinanza depositata il 10.1.2024 la Corte ha disposto CTU, nominando la dott.ssa alla quale ha sottoposto il seguente quesito: Persona_4
“Dica la CTU, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione, sentite le parti e le minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - anche avvalendosi della collaborazione di professionisti di sua fiducia che operino sotto il suo controllo e responsabilità: 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione e educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche delle minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda al CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
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4) quali siano le caratteristiche del legame tra minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
5) indichi la CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi la CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi la CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca la CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.”.
12. In data 22.1.2024 è pervenuta una relazione della psicologa della ASST Bergamo ovest datata 14.11.2023 che ha confermato che l'attuale realtà di vita di e Per_1 Per_2 risponde ai loro bisogni oltre che al loro desiderio. La relazione con la madre si è modificata “in direzione di un progressivo allontanamento affettivo ed emotivo”. La psicologa ha concluso quindi nei seguenti termini: “Si auspica (nelle figlie sono ancora presenti spazi/attese per un possibile riavvicinamento, che avrebbe la condivisione e il sostegno del padre) che la madre re-investa sulle funzioni genitoriali recuperando il rapporto con e per un loro migliore equilibrio Per_1 Per_2
e benessere”.
13. All'udienza del 23.1.2024 è stato conferito l'incarico alla dott.ssa che ha Per_4 depositato la relazione il 28.10.2024.
14. In data 29.10.2024 il P.G. ha espresso parere definitivo del seguente tenore:
“osserva: la CTU espletata in questo grado di giudizio ha confermato quanto già emergeva dalle relazioni dei Servizi Sociali: la appellante non si è Parte_1 mai presentata alla CTU, mantenendo l'abituale atteggiamento di ritiro che ormai la caratterizza da molto tempo;
pertanto, la CTU non ha potuto valutare la persona della appellante in maniera diretta, al contrario di quanto accaduto per l'appellato
le due figlie ed vivono con il padre e questo assetto, Controparte_1 Per_1 Per_2 che si protrae da anni, è fonte di stabilità, sicurezza ed affetto per le minori, 11 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
Proc. 747/2023 adeguatamente seguite e accudite dal padre;
in relazione a quest'ultimo non sono emerse criticità nello svolgimento delle funzioni genitoriali;
richiamando anche quanto già esposto nel precedente parere, chiede il rigetto dell'appello.
15. All'udienza del 5.11.2024 il difensore dell'appellante ha fatto presente di aver comunicato alla propria assistita, sia a mezzo posta elettroniche che con raccomandata, la volontà di rinunciare al mandato, invitandola a munirsi di nuovo difensore;
ha pertanto chiesto un rinvio della causa ad altra udienza;
la controparte ha evidenziato come il comportamento di disinteresse della SI sia Parte_1 risalente e la Corte ha disposto il rinvio della causa.
16. All'udienza del 26.11.2024, preso atto che la SI non aveva Parte_1 provveduto a nominare altro difensore, i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del Tribunale, con un unico motivo di impugnazione, lamenta l'errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 330, 333 e 337 ter c.c. nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto pregiudizievoli per le minori le condotte penali che avevano interessato il GN così da concludere per l'affidamento congiunto e il CP_1 collocamento di e presso il padre. Evidenziava, in particolare, la sentenza Per_1 Per_2 penale del Tribunale di Bergamo, confermata in grado di Appello, aveva messo in luce la personalità deviata, da un punto di vista sessuale, e violenta del GN nei confronti del nucleo familiare della moglie;
inoltre, le sentenze avevano CP_1 evidenziato come le condotte abusanti fossero stata poste in essere nonostante la presenza in casa di che ben avrebbe potuto assistere alla scena. Il Tribunale, il Per_1
Pubblico Ministero e gli assistenti sociali, dunque, avrebbero dovuto tenere in considerazione la possibilità che il GN potesse reiterare tali CP_1 comportamenti, di per sé tipici di personalità deviate, anche nei confronti delle figlie. Pertanto, era necessario adottare provvedimenti tutelanti in favore delle minori Per_2
e , le quali andavano protette con urgenza dal pericolo non solo di assistere ad Per_1 altri episodi di questo genere, ma anche e soprattutto dal rischio di diventare loro stesse vittime di abusi. Richiamava quindi una giurisprudenza che aveva posto in primo piano la tutela delle minori, a fronte di comportamenti abusanti del padre, anche contro la loro volontà 3. Ancora, la decisione del Tribunale, in relazione al 3 Il riferimento era alla pronuncia della Corte di Cassazione, sez. Iª, in data 22 novembre 2013 n.
26203 la quale aveva confermato la Sentenza della Corte di Appello di Brescia nella quale era stato ritenuto che i motivi di cautela posti alla base delle restrizioni al diritto di visita fossero tuttora 12 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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collocamento delle minori presso il padre, era in contrasto con la condanna del alle pene accessorie di cui all'art. 609-novies, co.1 n.2 e co.2 c.p.4 in quanto CP_1 il giudice penale, nel prescrivere tali misure, aveva ravvisato un pericolo in ogni possibile contatto del reo con i minori e, in generale, con persone che si trovavano per varie ragioni in uno stato di minorata difesa. Inoltre, il Tribunale aveva omesso di valutare che la situazione familiare in cui si trovavano attualmente le minori ed Per_1
nascondeva il medesimo pericolo che aveva portato il giudice minorile, con Per_2 decreto del marzo 2017, a vietare i contatti tra le minori e i nonni materni atteso il pericolo, non certo escludibile a priori, che il nonno materno potesse abusare anche delle nipoti. Nel caso in esame, invero, la situazione era similare ma aggravata dalla convivenza delle minori con il GN Dunque, per evitare il rischio di CP_1 un'ulteriore molestia sessuale da parte del a danno delle figlie, era CP_1 necessario l'immediato allontanamento delle stesse dal padre o, in subordine, che le visite padre e figlie avvenissero in presenza di una terza persona professionalmente qualificata. Infine, il Tribunale non aveva neanche considerato che il GN CP_1 si era reso altresì responsabile di maltrattamenti fisici e verbali nei confronti della moglie, come emerso dalle testimonianze rese nel giudizio penale dalle sue cognate, da valutare come ulteriore prova della pericolosità del medesimo e tali da giustificare l'indifferibile necessità di adottare, nei suoi confronti, provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
18. Parte appellata, di contro, ha dedotto l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello evidenziando che il Tribunale non aveva affatto omesso di considerare la vicenda penale che aveva coinvolto il GN ma aveva correttamente CP_1 ritenuto che la condanna non potesse incidere nel rapporto con le figlie, posto che sia gli assistenti sociali operanti nel 2016/2018, su mandato del di Brescia, sia Pt_4 quelli incaricati dal Tribunale civile di Bergamo, avevano concordemente espresso pareri favorevoli sul ruolo genitoriale del padre, tanto da considerare adeguato il regime di affidamento delle minori, non sussistendo alcuna forma di pregiudizio a danno per le stesse. A sostegno di ciò si collocava anche l'esito dell'ascolto della primogenita , la quale aveva manifestato il desiderio di poter vivere con il padre Per_1 in quanto egli “si prende cura di me ed io sono legata a lui, anche per i suoi modi di fare”. Con riferimento alla sentenza di condanna, questa era inconferente nel presente giudizio. A riguardo, l'appellante era stato definitivamente condannato per quei fatti oggetto del relativo procedimento penale, risalenti a molti anni fa;
rivalutare ancora quegli stessi fatti, seppur in altra sede, si poneva in violazione del principio del bis in idem sostanziale;
inoltre, una volta accertato nel corso del processo il reale svolgimento degli eventi, egli aveva ottenuto l'attenuante della minor gravità di cui al sussistenti in quanto nel giudizio penale erano stati evidenziati comportamenti inadeguati da parte del padre (consistenti in toccamenti delle parti intime). 4 Interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori 13 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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3° comma 609 bis c.p. ed era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste dalle accuse ex art. 572 c.p., tra l'altro sollevate dal PM e mai dalla;
Parte_1 ancora, egli non rischiava di entrare in carcere da un momento all'altro in quanto aveva presentato in data 13.06.2023 al Tribunale di Sorveglianza di Brescia regolare istanza di affidamento in prova ai servizi sociali in modo da continuare a svolgere serenamente e senza impedimento alcuno il ruolo paterno;
ancora, la SI
aveva sottaciuto il fatto che nel medesimo procedimento penale il Collegio Parte_1 giudicante aveva disposto la trasmissione degli atti e della sentenza al Procuratore della Repubblica, emergendo indizi del reato di falsa testimonianza a carico della moglie. Pertanto, il Tribunale aveva adeguatamente valutato i fatti penali che lo avevano interessato ma che non avevano escluso la sua capacità genitoriale. In merito alla capacità genitoriale della SI , invece, la stessa, discutendo solo Parte_1 della vicenda penale, aveva distolto l'attenzione dalle sue evidenti mancanze genitoriali. Infatti la madre aveva trascurato palesemente le figlie minori, disinteressandosi dei loro bisogni primari, soprattutto di , che aveva espresso Per_1 tutto il malessere sia durante i colloqui con agli assistenti sociali che in sede di audizione;
la moglie era solita trascorrere la maggior parte del tempo fuori casa, notti comprese;
a seguito dell'ordinanza presidenziale aveva disatteso innumerevoli volte il calendario di visite prestabilito;
la SI , ancora, aveva assunto un Parte_1 atteggiamento non collaborativo nei confronti dei Servizi Sociali i quali non avevano potuto mai avere con lei alcun confronto dal momento che l'appellante non rispondeva alle chiamate e disertava gli incontri;
la madre di e , inoltre, Per_1 Per_2 non aveva mai provveduto ad ottemperare gli obblighi di natura economica, pur avendone la concreta possibilità. Nonostante le vicende penali, non erano emersi elementi di pregiudizio per le minori tali da rendere necessaria una deroga al modello dell'affidamento condiviso sia perché così avevano relazionato i Servizi incaricati, sia perché questa era la volontà inziale della SI la quale, solo con la memoria integrativa, aveva Parte_1 chiesto incontri protetti padre-figlie senza addurre prima di allora alcuna preoccupazione;
inoltre, a riguardo, il Collegio aveva comunque ritenuto opportuno mantenere un monitoraggio dei Servizi sulle condizioni del nucleo familiare, monitoraggio di fatto reso impossibile per il comportamento della . Infine, Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la giurisprudenza ormai risultava pacifica nell'affermare che all'affidamento condiviso dei figli poteva derogarsi solo quando la sua applicazione era oggettivamente di pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei minori o in caso di genitore manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare i figli, tutte circostanze queste che non ricorrevano nel caso in esame, come adeguatamente confermato dagli operatori competenti, dal Tribunale ordinario e anche dal Giudice minorile.
19. All'esito della ctu, disposta in questo grado di giudizio, parte appellante non ha modificato le proprie conclusioni. Deve prendersi atto del totale disinteresse mostrato dalla SI per Parte_1 questo giudizio;
la stessa, pur avendo con l'atto introduttivo richiesto una CTU, non 14 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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ha collaborato né si è mai presentata alla consulente così come ai servizi sociali né ha risposto al difensore che ha infine rinunciato al mandato. D'altra parte, è stata accertata l'assenza di pregiudizio per le minori nei rapporti con il padre che, anzi, si è dimostrato genitore accudente e attento ai bisogni delle figlie. Il GN ha collaborato, oltre che con gli operatori, anche con la CTU che ha CP_1 concluso nei seguenti termini:
“…Il padre, incontrato una sola volta, ma così presentato anche dai servizi sociali, si presenta in buono stato di salute fisica e psichica. Ha un lavoro stabile e regolare negli orari e nei tempi settimanali che gli permette quindi di dedicare un tempo quotidianamente sufficiente alle figlie… il padre afferma di avere buone competenze genitoriali, descrive le modalità di cura dedicate alle proprie figlie, i tempi di accompagnamento e di dedizione all'educazione, alle relazioni sociali e ai loro interessi sportivi. la madre viene descritta come assente, discontinua nel modo di rendersi presente alle figlie (arriva spesso in ritardo agli appuntamenti con le figlie e non riesce così ad accompagnarle alle attività sportive, come invece concordato)… Questa consulente ha ritenuto di non incontrare le minori avendo raccolto sufficienti informazioni sulla loro condizione psicofisica. Come da mandato, si è ritenuto superfluo sottoporre le minori ad ulteriori indagini, soprattutto perché il mero fine valutativo non avrebbe consentito a questa consulente di poter affrontare serenamente il tema del rapporto con la madre non avendo mai incontrato la stessa e non sapendo le sue reali condizioni e motivazioni. Dall'incontro con i servizi e dalle relazioni psicosociali emerge che ed godono di buona salute fisica. Si Per_1 Per_2 sentono sicure e vivono una buona stabilità presso la casa del padre e vivendo con lui. Entrambe soffrono la mancanza della madre e la delusione per le promesse non mantenute. E' soprattutto che non desidera vedere o tornare dalla madre Per_1 perché probabilmente troppo delusa nelle sue aspettative, mentre esprime Per_2 maggiormente il desiderio di incontrare la mamma… Le caratteristiche maggiori che emergono nel legame tra il padre e le figlie sono: la stabilità della presenza, l'interesse e l'affetto, la cura di tutto ciò che riguarda la crescita delle figlie. È il padre che si occupa di ogni cosa che le riguardi. Verso la madre emerge che le ragazze, ad oggi, non riescano a trovare un sufficiente punto di riferimento fatto di presenza e di cura… Non avendo, purtroppo, potuto incontrare e conoscere la madre, si conoscono i suoi comportamenti attraverso la descrizione del padre e degli operatori. L'ostacolo maggiore pare essere la presenza discontinua della madre dalla vita delle figlie. Ciò non significa che la madre non voglia bene alle sue figlie, anzi. fatica però ad emergere ed affermarsi una presenza continuativa, rassicurante e significativa da parte della madre… ad oggi non emergono elementi che suggeriscano l'adozione di esercizio di responsabilità genitoriale diversa da quella condivisa. La madre chiede un affidamento a sè delle figlie, ma probabilmente più per una spinta emotiva e un bisogno di riscattarsi dalle decisioni assunte dal tribunale per i precedenti avvenimenti che hanno visto il padre coinvolto in procedimenti giudiziari importanti. 15 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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Il regime di affidamento condiviso e il collocamento delle figlie presso la casa del padre rappresentano oggi dei punti fermi, ma offrono allo stesso modo la possibilità per entrambi i genitori di sentirsi riconosciuti nel loro ruolo genitoriale. Certo, è una situazione che andrebbe approfondita ed esplorata per rafforzare la condivisione dell'affidamento e la corresponsabilità delle scelte in favore delle minori. Il padre pare non ostacolare il ruolo materno della mamma, anzi, che lo voglia sostenere e sollecitare. Si tratta di capire e soprattutto, aiutare la madre stessa a comprendere, i motivi di questa sua fatica a relazionare con le ragazze e valutare come affrontarla… Ad oggi le ragazze sono collocate prevalentemente presso il padre;
l'accordo in essere è che frequentino la madre a week end alternati e due sere la settimana, in occasione dell'accompagnamento di in piscina. Non sono emersi elementi Per_1 significativi per modificare questo tipo di frequentazione… La situazione attuale richiede che le ragazze siano aiutate e supportate a comprendere il perché della situazione stessa e, soprattutto, del ruolo e dell'atteggiamento della madre nei loro confronti. è entrata nella fase Per_1 adolescenziale e vi arriverà entro pochi anni. Sarà una fase dove, se già è Per_2 normale che il ruolo degli adulti venga messo in discussione, in questa situazione assumerà certamente delle complessità importanti per cui le ragazze dovranno essere aiutate a comprendere ed elaborare. Sarà quindi importante un accompagnamento psicologico per entrambe che preveda anche un riavvicinamento tra madre e figlie, la spiegazione/comprensione di quanto avvenuto e l'individuazione di possibili prospettive di cura e relazionali… Ad oggi le possibili traiettorie utili alla situazione familiare sono quelle di fare in modo che entrambi i genitori facciano un percorso sulla genitorialità e sulla cogenitorialità. Il compito pare essere completamente delegato al padre, ma senza chiarezza condivisa e soprattutto, su uno sfondo di non accettazione ma anche di difficile gestione, da parte della madre, della situazione attuale e del proprio ruolo genitoriale. È necessario e si auspica che il lavoro che in questa CTU non è stato possibile affrontare e cioè di confronto, chiarimento e individuazione di più adeguati posizionamenti relazionali nei confronti delle figlie e per una loro buona crescita, possa invece essere ripresa da entrambi i genitori.” Non vi è pertanto alcun dubbio che l'appello debba essere rigettato. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002. Le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto e vanno poste in via solidale a carico delle parti e, nel rapporto interno, vengono poste interamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
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La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1165/23 del 12.5.2023 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 26.5.2023, proc. n. 9217/21, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente procedimento che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA., da corrispondersi ai difensori Avv. Marta Roggerini e Avv. Massimo Tanzariello, dichiaratisi antistatari;
- PONE le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in via definitiva a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, interamente a carico di Parte_1
- DÀ che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di CP_5 Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA TANA IN NOME DEL POPOLO TANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai GNi Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente. rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 28.7.2023
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sabine Beringhelli, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio
APPELLANTE
nei confronti di nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marta Roggerini e Massimo Tanzariello, del Foro di Bergamo, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Tanzariello.
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione n. 1165/23 emessa dal Tribunale di Bergamo il 12.05.2023 e pubblicata il 26.05.2023, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 9217/2021
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E INDIFFERIBILE: accertare la gravità delle condotte perpetrate dal GN e stigmatizzate all'interno della sentenza passata in CP_1 giudicato del Tribunale di Bergamo, Sezionale Penale del Dibattimento, emessa in data 15.07.2021, n. 1845/21 Reg. Sent. e, per l'effetto, disporre immediatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.34, comma 3, c.p.c., l'allontanamento delle minori ed dall'abitazione del GN collocando le Per_1 Per_2 CP_1 medesime presso l'abitazione della madre che vi abiterà nella propria residenza attuale, sita in Gorlago (BG), via Roma n. 71, e che eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva. Disporre incontri protetti in spazio neutro tra il GN e le minori attraverso l'incarico agli assistenti sociali competenti, CP_1 attesa la pericolosità del medesimo ed il grave pericolo di pregiudizio che quest'ultimo può arrecare alle figlie. Stabilire a carico del GN un CP_1 contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 400,00= mensili, per ciascuna figlia, ossia euro 800,00= complessivamente, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI
. Disporsi altresì carico del GN il rimborso del 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie relative alle minori. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare la gravità delle condotte perpetrate dal GN e stigmatizzate all'interno della sentenza passata in giudicato del CP_1
Tribunale di Bergamo, Sezionale Penale del Dibattimento, emessa in data 15.07.2021, n. 1845/21 Reg. Sent. e, per l'effetto: - dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del GN sulle figlie minori ed e CP_1 Per_1 Per_2 disporre che il medesimo possa incontrare le medesime solo con modalità protetta ed in spazi neutri;
- collocare le figlie minori presso la madre che vi abiterà nella propria residenza attuale sita in Gorlago (BG), via Roma n. 71 e che eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera sia con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che con riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione;
- stabilire a carico del GN un contributo al mantenimento delle figlie
CP_1 minori pari ad euro 400,00= mensili per ciascuna figlia, ossia euro 800,00= complessivamente, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI , oppure la diversa Parte_1 somma che l'organo giudicante riterrà di giustizia. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
- disporre altresì a carico del GN il
CP_1 rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alle minori. IN VIA SUBORDINATA SEMPRE NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Organo giudicante non ritenesse opportuno dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del GN sulle figlie minori ed ,
CP_1 Per_1 Per_2 dichiarare la limitazione della responsabilità genitoriale del GN sulle
CP_1 figlie minori ed e disporre che il medesimo possa incontrare le figlie solo Per_1 Per_2
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con modalità protetta ed in spazi neutri. Ferme per il resto le ulteriori domande. Con riserva di contro dedurre in base al comportamento tenuto dalla Controparte. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU volta ad approfondire le problematiche trattate nel corpo del presente atto, con particolare riferimento al reato di violenza sessuale compiuto dal GN in danno a soggetto minorenne, alle CP_1 ripercussioni che tale condotta potrà avere nei confronti delle minori, al pericolo di recidiva, alle capacità genitoriale di ciascun genitore, e che miri conseguentemente a verificare quale sia la reale soluzione più adeguata per le minori […]. Spese di lite di entrambi i giudizi rifuse.
Per parte appellata CP_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare il proposto appello inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare le domande ex adverso formulate, confermando in ogni sua parte l'appellata sentenza n° 1165/2023 – R.G. 9217/2021 resa dal Tribunale Civile di Bergamo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio d'appello debitamente maggiorate per la pretestuosità dell'impugnazione e distrazione spese.
Per il P.G.
Chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.12.2021 - premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 8.7.2000 e che i Parte_1 coniugi avevano trasferito la residenza nell'appartamento messo gratuitamente a disposizione dai propri genitori, in via Degli Alpini n. 6 (Bg), complesso costituito da quattro locali ove vivevano pure i predetti genitori, e che dalla loro unione nascevano le figlie (28.1.2010) e (15.1.2016) - adiva il Tribunale di Bergamo Per_1 Per_2 affinché venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
gli venisse assegnata la casa coniugale di CO (Bg), via Degli Alpini n. 6, con tutti i mobili e arredi ivi esistenti per viverci unitamente alle figlie ed venisse ordinato alla Per_1 Per_2
di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre 30 giorni a far data Parte_1 dall'udienza Presidenziale di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; chiedeva che le figlie minori venissero affidate congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione presso di sé; che venisse disciplinato il diritto di visita madre figlie, compatibilmente con i futuri impegni educativi/scolastici delle stesse, un giorno infrasettimanale nonché a fine settimana alterni;
che la SI venisse onerata di versare a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori e la somma mensile Per_1 Per_2 pari ad € 400,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 800,00, oltre al 50% delle spese
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Proc. 747/2023 straordinarie;
che venisse disposto l'obbligo per entrambi i genitori di concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per quello delle minori. Deduceva che a far data dal 2018 il matrimonio era entrato in crisi e i coniugi, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto, svolgevano vite separate;
dal 2019, inoltre, la SI aveva iniziato ad assentarsi da casa anche per intere giornate;
Parte_1 aveva iniziato a mutare i suoi rapporti di lavoro rassegnando nel giro di pochi mesi le dimissioni da ciascuno di questi, il tutto senza comunicargli nulla e senza considerare come questo suo comportamento incidesse negativamente nella gestione familiare. Egli, dunque, si era trovato da solo ad accudire le figlie anche dal punto di vista economico. Deduceva altresì che egli svolgeva attività lavorativa di operaio presso la FK di Dalmine, con uno stipendio annuo pari in media ad € 24.500,00 CP_2 mentre la SI , dipendente presso la GM TA (FAREVA Parte_1
GROUP) di Almè, percepiva una contribuzione mensile nettamente superiore, pari quasi al doppio rispetto alla propria.
2. In data 8.4.2022 si costituiva in giudizio , la quale aderiva alle Parte_1 domande di separazione e di affidamento condiviso delle minori;
si opponeva alle restanti pretese chiedendo la collocazione delle minori presso di sé con diritto di visita del padre un giorno alla settimana e i weekend alternati;
l'assegnazione a sé della casa coniugale così da dimorarvi insieme alle figlie ed chiedeva di Per_1 Per_2 porre a carico del marito un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, pari a euro 400 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e che la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento del caratterizzato da atteggiamenti di violenza verbale e/o fisica nei propri CP_1 confronti a causa della sua gelosia che le impedivano qualsiasi relazione con parenti e amici. La situazione si era aggravata quando il era stato condannato, con sentenza CP_1 confermata dalla Corte di Appello di Bergamo, per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 609-novies, co.1 n.2 e co.2 c.p., per i comportamenti abusanti esercitati nei confronti della sorella , all'epoca dei fatti minorenne. Da quel Parte_2 momento, non solo il coniuge, il quale le aveva pure sottratto le chiavi di casa impedendole di fare ritorno, ma anche i genitori di lui, i quali abitavano nel medesimo complesso immobiliare, in più occasioni le avevano intimato di lasciare la casa coniugale, anche impedendole di accedervi e di muoversi liberamente.
Per questi motivi
, ella era stata costretta a trascorrere dei giorni altrove e principalmente presso i propri genitori. Ella, inoltre, si occupava quotidianamente delle figlie anche sotto il profilo economico e, in merito ai propri cambiamenti di lavoro, ogni decisione era stata presa di concerto con il marito.
3. All'udienza del 21.4.2022 il Presidente, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e, preso atto che le parti avevano
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fornito una versione diametralmente opposta dei fatti e rilevato che era agli atti un decreto definitivo1 emesso dal Tribunale per i Minorenni, con successivo provvedimento del 26.4.2022 incaricava i Servizi Sociali Tutela Minori Isola Bergamasca e di Ponte San Pietro di far pervenire in via Controparte_3
d'urgenza un breve aggiornamento sul nucleo familiare nonché sugli interventi attivati all'esito dell'incarico conferito dal Tribunale per i Minorenni di Brescia e sui risultati raggiunti, fornendo all'ufficio ogni elemento utile per valutare la capacità genitoriale delle parti e determinare il miglior regime di affido, collocamento e visite tra i genitori e le figlie;
disponeva l'audizione diretta della minore Persona_3 nata il [...] a [...] Con ordinanza del 18.5.2022, il Presidente, sentita la minore2 e acquisiti gli aggiornamenti richiesti, in via provvisoria ed urgente, affidava le figlie minorenni ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, al quale veniva assegnata la casa coniugale;
prevedeva il diritto di visita della madre secondo un calendario prestabilito;
poneva a carico della SI l'obbligo di Parte_1 contribuire alle spese straordinarie che si sarebbero rese necessarie per le figlie minori nella misura del 60%; disponeva che i Servizi Sociali provvedessero ad una nuova presa in carico del nucleo familiare, all'attivazione di monitoraggi sulle condizioni della famiglia e sullo stato psicofisico delle minori, all'attivazione di un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna volta ad appurare le dinamiche familiari e ad accertare la presenza di eventuali elementi di pregiudizio rispetto al regime di affido, collocamento e visite disposto col presente provvedimento;
che i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di propria competenza, attivassero, ricevutone l'assenso, un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di supporto psicologico per i 1 La famiglia era stata già posta infatti sotto l'attenzione dei Servizi sociali a Controparte_4 seguito del ricorso promosso dal Pubblico Ministero per vigilare sulla situazione della minore Per_1 in ragione della denuncia sporta dalla zia materna (all'epoca minorenne) per gli abusi sessuali commessi ai suoi danni dal e risalenti al mese di novembre 2013. L'indagine sociale CP_1 condotta aveva fatto emergere inaspettatamente un quadro di abusi intrafamiliari transgenerazionali atteso che la per la prima volta, in quella sede, aveva riferito di avere subito violenze Parte_1 sessuali da parte del padre, allorché minorenne. Il Tribunale per i Minorenni, pertanto, aveva incaricato i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e attivare gli opportuni interventi di vigilanza per almeno un anno, vietando libere frequentazioni tra i nonni materni e le minori essendo emersa una storia familiare di abusi del nonno nei confronti delle figlie, prescrivendo ai genitori di vigilare su tale divieto. 2 “[…] E' PA che mi segue negli allenamenti e da lui ho imparato a nuotare. Ho preso anche qualche medaglia;
prima del Covid siamo arrivati secondi al Trofeo di Bergamo. Con PA mi piace ogni sabato e domenica guardare dei film, mi fa sorridere quando sono giù, mi incoraggia in caso di interrogazioni e gare. Con la mamma non parlo molto, poiché non mi guarda tantissimo, ed io provvedo a guardare mia sorella più piccola;
non ricordo molto di momenti belli con lei e ho deciso di non parlare con lei. Anche se è a casa ed io vorrei passare del tempo con lei, prende delle scuse per fare altro. Ora non lavora ma sino a qualche tempo fa lei partiva per il lavoro quando io ancora dormivo e tornava tardi. In caso di problemi con i compiti chiedo spesso a mio PA;
la mamma non mi aiuta anche quando ho bisogno per l'inglese dove lei è più esperta, ma lei dice di essere occupata e di non avere tempo. […]” 5 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
Proc. 747/2023 coniugi per il tempo ritenuto necessario, nell'esclusivo interesse delle minori, invitando i Servizi Sociali a trasmettere una relazione in ordine a tutti gli elementi acquisiti.
4. In data 25.10.2022 perveniva la relazione dei Servizi Sociali nella quale veniva segnalato che non era stato possibile conoscere la mamma di e in quanto Per_1 Per_2 non rispondeva alle chiamate e ai messaggi e disertava gli incontri programmati;
il padre, invece, aveva un comportamento collaborativo;
si interessava personalmente e quotidianamente delle figlie dimostrando adeguate capacità genitoriali.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il GN precisava come da atto CP_1 introduttivo chiedendo altresì di disporre in capo alla SI il rimborso in Parte_1 proprio favore e in ragione del 60% di tutte le spese straordinarie relative alle figlie minori e che gli venisse attribuito integralmente l'assegno unico in quanto genitore prevalentemente collocatario;
la SI disertava il giudizio dopo Parte_1
l'instaurarsi della fase di merito, nonostante le fosse stato concesso un termine per costituirsi con un nuovo avvocato a seguito della revoca del mandato conferita al proprio legale. Pertanto, nei suoi confronti si richiamavano le conclusioni dalla stessa rassegnate in seno alla memoria integrativa nella quale, riportandosi alla memoria di costituzione, chiedeva altresì che le modalità di frequentazione padre-figlie avvenissero in forma protetta, escludendo il pernotto o, in subordine, secondo un calendario che prevedesse un giorno di visita infrasettimanale e fine settimana alternati. Con sentenza del 12.5.2023, il Tribunale di Bergamo così disponeva:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brembate l'8 Parte_1 luglio 2000;
• ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brembate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, n. 14, parte II, serie A;
• affida le figlie minori ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, co. 2 c.c., con esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione;
• dispone che le minori siano collocate prevalentemente presso il padre, al quale viene assegnata la casa coniugale;
• dispone che la madre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a weekend alterni dal sabato, con prelevamento all'uscita da scuola ovvero dalla casa paterna alle ore 10.00, fino alla domenica sera alle ore 20.30, dopo cena, nel periodo scolastico e alle ore 22.00, nel periodo extrascolastico;
- due giorni infrasettimanali, stabiliti nel martedì e nel giovedì, con prelevamento dalle casa paterna alle ore 17 e riaccompagnamento presso la stessa alle ore 21.00, dopo cena;
- durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dalle ore 10 del primo giorno di chiusura scolastica fino al 30 dicembre,
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Proc. 747/2023
quando riaccompagnerà le minori presso la casa paterna alle ore 17 ovvero dal giorno 30 dicembre fino al giorno di riapertura delle scuole, quando riaccompagnerà le minori a scuola;
- durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno, ad anni alterni, col padre/con la madre il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere col figlio il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
• autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
• dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per il tempo ritenuto necessario, dando tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero di eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero emergere per le minori;
• pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento delle minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, la somma complessiva di euro 500 (euro 250 per ciascuna figlia), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie […];
• rigetta per il resto;
• condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Il Tribunale osservava:
• la domanda di separazione personale dei coniugi andava accolta atteso che la convivenza tra le parti, come veniva ricavato dalle deduzioni delle parti, era divenuta intollerabile così da risultare impossibile ricostruire ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
• in ordine all'affido delle minori, andavano confermate le statuizioni adottate in seno ai provvedimenti assunti in fase presidenziale atteso che non sussistevano, nonostante le vicende penali del elementi di pregiudizio ostativi all'affido condiviso CP_1 delle minori. A riguardo, fermo restando le gravità delle condotte perpetrate dal a danno della cognata, all'epoca dei fatti minorenne, dalle relazioni dei CP_1 servizi sociali assunte dal giudice minorile era emerso l'assenza di elementi di pregiudizio nei confronti delle minori e , le quali evidenziavano una Per_1 Per_2 adeguata crescita psicofisica. Le circostanze rilevate dal Tribunale per i Minorenni con decreto definitivo del marzo 2017 venivano confermate anche nel presente giudizio. In particolare, quanto al GN gli operatori avevano rilevato CP_1 adeguate competenze genitoriali, risultando lo stesso dotato di buone risorse personali, familiari e sociali per l'accudimento della prole e in grado di garantire il rapporto tra le minori e la madre ritenuto dallo stesso importante dal punto di vista affettivo ed educativo per lo sviluppo psicofisico delle figlie. La SI , Parte_1 invece, aveva assunto un atteggiamento non collaborante con gli operatori risultando irreperibile così da non poter esperire alcuna indagine in ordine alle capacità 7 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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genitoriali della resistente. In merito alle minori, aveva ritenuto il padre la Per_1 figura di riferimento manifestando invece un maggior distacco nei confronti della madre;
, bambina solare e con ottimi risultati scolastici, presentava un legame Per_2 affettivo con entrambi i genitori ed era desiderosa di una famiglia unita. Alla luce degli aggiornamenti sul nucleo familiare, non sussistevano ostacoli ad un affidamento congiunto delle minori. Ad ogni modo, si riteneva opportuno mantenere un monitoraggio dei servizi sociali sulle condizioni del nucleo familiare per il tempo ritenuto necessario, onde sorvegliare sulle condizioni di vita delle minori stante la delicatezza della situazione e anche della gravità del reato commesso dal CP_1 oltreché alla conflittualità dei coniugi.
• In ordine al collocamento delle minori lo stesso andava fissato nell'abitazione paterna con conseguente assegnazione al padre della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. A riguardo, sia l'ascolto di che l'indagine svolta dai Servizi Per_1
Sociali dinanzi al giudice minorile (relazione 30.12.15), avevano evidenziato una maggiore presenza del padre nella vita quotidiana delle figlie.
• In ordine al diritto di visita madre-figlie andava confermato ancora una volta quanto disposto in fase presidenziale tenuto conto delle esigenze della prole e della distanza tra il luogo di residenza della madre (Gorlago) e delle minori (CO), di circa 30 km.
• In ordine al contributo economico mensile per il mantenimento delle minori, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambe le parti e dei tempi di permanenza prevalenti delle minori presso il PA e le esigenze di e , rispettivamente Per_1 Per_2 di 13 e 7 anni, lo stesso andava fissato in capo alla SI nella misura di Parte_1
250 euro per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, dai documenti depositati delle parti, era emerso un reddito mensile del GN di CP_1
1600 euro netti e nessun onere abitativo in quanto viveva nella casa coniugale di proprietà della madre;
mentre la SI aveva un reddito pari a circa 2000 Parte_1 euro mensili netti a fronte dei quali aveva dichiarato di avere uscite di 800 euro mensili per la locazione di un'abitazione.
• la domanda del ricorrente di poter percepire integralmente l'assegno unico andava rigettata in quanto la legge prevedeva espressamente che lo stesso andava riconosciuto ad entrambi i coniugi indipendentemente dal collocamento.
• sulla richiesta di rilascio dei documenti validi per l'espatrio nulla poteva disporsi non sussistendo il consenso di entrambi i genitori.
• le spese di lite andavano poste a carico della resistente a seguito della sua Parte_1 soccombenza.
6. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970 depositato in data 28.7.2023
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia, chiedendone la riforma Parte_1 in punto di affidamento e collocamento delle minori e . In particolare, ha Per_1 Per_2 chiesto che venga disposto immediatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.34, comma 3, c.p.c., l'allontanamento delle minori ed Per_1 Per_2 dall'abitazione del GN collocando le medesime presso di sé; ha chiesto CP_1 disporsi incontri protetti con il padre con l'onere in capo a quest'ultimo di 8 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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corrisponderle la somma di euro 800 mensili quale contributo per il mantenimento delle figlie;
in via principale e nel merito, ha chiesto di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sulle figlie minori ed in via CP_1 Per_1 Per_2 istruttoria, ha chiesto CTU volta a verificare la reale soluzione più adeguata per le minori tenendo conto del reato di violenza sessuale compiuto dal GN e CP_1 alle ripercussioni che tale condotta avrebbe potuto avere nei confronti delle minori, al pericolo di recidiva, alle capacità genitoriale di ciascun genitore.
7. In data 12.11.2023 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avverse e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio d'appello, debitamente maggiorate per la pretestuosità dell'impugnazione e distrazione spese a favore del difensore.
8. In data 28.11.2023 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello evidenziando “il Tribunale ha adottato i provvedimenti concernenti l'affidamento delle minori e , considerando in maniera ponderata e approfondita le Per_1 Per_2 rispettive situazioni personali dei coniugi;
in particolare, premesso l'affidamento condiviso delle minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, il collocamento delle stesse presso il padre non appare, allo stato, pregiudizievole;
ferma la gravità delle condotte commesse dal padre ai danni della sorella della moglie, oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, va rimarcato che si tratta di condotte risalenti a dieci anni fa e che dal monitoraggio dei servizi Sociali emerge che le ragazzine (v. relazione in data 13.11.2023) sono accudite in maniera più che adeguata dal padre, e vivono una situazione di affetto e stabilità, che non vogliono perdere;
inoltre, nessun elemento di carattere negativo è emerso a carico dell'appellato, ed il Tribunale, proprio al fine di garantire alle minori la maggior tutela possibile, ha disposto che i servizi proseguano il monitoraggio, segnalando immediatamente al Pubblico Ministero eventuali situazioni pregiudizievoli per le minori;
l'assetto delineato dal tribunale è certamente idoneo a garantire le preminenti esigenze di tutela delle minori e, al contempo, appare il più adeguato per il loro sereno sviluppo.”
9. In data 15.11.2023 è pervenuta agli atti la richiesta relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali, Azienda Isola, i quali hanno anzitutto riferito che la SI
, più volte contattata, non ha mai risposto né si è presentata agli incontri con Parte_1 il servizio sociale del suo luogo di residenza. Viceversa, il GN è sempre stato molto collaborante;
viene quindi descritta CP_1 la condizione di vita delle minori, che hanno nel padre il loro punto di riferimento fondamentale e che hanno con lui un intenso e significativo rapporto;
sentono invece la madre come emotivamente distante e non interessata a loro. Gli operatori non hanno riscontrato alcuna criticità nella convivenza delle minori con il padre, al contrario, hanno riscontrato una routine di vita serena e ben organizzata. Il padre ha ben presente le necessità delle figlie e vi provvede da qualunque punto di vista. “È evidente - concludono gli operatori - come siano uniti da legami profondi di
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amore, rispetto e fiducia reciproca. Non necessitano di alcun tipo di intervento di sostegno né dal punto di vista gestionale né, tantomeno, educativo”. In data 29.11.2023 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali della Val Cavallina, luogo di residenza della madre delle minori. Gli operatori hanno riferito di aver cercato più volte di contattare la SI
, anche tramite il suo legale, ma la SI non ha mai preso contatti con i Parte_1
Servizi Sociali e pertanto non è stato possibile dare seguito al mandato del Tribunale, per quanto riguarda la SI , né aggiornare la Corte. Parte_1
10. All'udienza del 12.12.2023 era comparso personalmente solo il sig. CP_1 mentre l'appellante non si era presentata personalmente. Il padre delle minori ha dichiarato che la madre vede le figlie ma è incostante nei rapporti e non le segue adeguatamente. Ha poi precisato che la madre viene informata di ogni decisione relativa alle figlie e non si oppone, assumendo piuttosto un atteggiamento passivo;
ha affermato che comunque riesce a parlare con la SI per coordinarsi per Parte_1 le figlie. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive richieste e l'appellato non si è opposto rispetto ad accertamenti ritenuti opportuni dalla Corte.
11. Con ordinanza depositata il 10.1.2024 la Corte ha disposto CTU, nominando la dott.ssa alla quale ha sottoposto il seguente quesito: Persona_4
“Dica la CTU, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione, sentite le parti e le minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - anche avvalendosi della collaborazione di professionisti di sua fiducia che operino sotto il suo controllo e responsabilità: 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione e educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche delle minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda al CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
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4) quali siano le caratteristiche del legame tra minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
5) indichi la CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi la CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi la CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca la CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.”.
12. In data 22.1.2024 è pervenuta una relazione della psicologa della ASST Bergamo ovest datata 14.11.2023 che ha confermato che l'attuale realtà di vita di e Per_1 Per_2 risponde ai loro bisogni oltre che al loro desiderio. La relazione con la madre si è modificata “in direzione di un progressivo allontanamento affettivo ed emotivo”. La psicologa ha concluso quindi nei seguenti termini: “Si auspica (nelle figlie sono ancora presenti spazi/attese per un possibile riavvicinamento, che avrebbe la condivisione e il sostegno del padre) che la madre re-investa sulle funzioni genitoriali recuperando il rapporto con e per un loro migliore equilibrio Per_1 Per_2
e benessere”.
13. All'udienza del 23.1.2024 è stato conferito l'incarico alla dott.ssa che ha Per_4 depositato la relazione il 28.10.2024.
14. In data 29.10.2024 il P.G. ha espresso parere definitivo del seguente tenore:
“osserva: la CTU espletata in questo grado di giudizio ha confermato quanto già emergeva dalle relazioni dei Servizi Sociali: la appellante non si è Parte_1 mai presentata alla CTU, mantenendo l'abituale atteggiamento di ritiro che ormai la caratterizza da molto tempo;
pertanto, la CTU non ha potuto valutare la persona della appellante in maniera diretta, al contrario di quanto accaduto per l'appellato
le due figlie ed vivono con il padre e questo assetto, Controparte_1 Per_1 Per_2 che si protrae da anni, è fonte di stabilità, sicurezza ed affetto per le minori, 11 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
Proc. 747/2023 adeguatamente seguite e accudite dal padre;
in relazione a quest'ultimo non sono emerse criticità nello svolgimento delle funzioni genitoriali;
richiamando anche quanto già esposto nel precedente parere, chiede il rigetto dell'appello.
15. All'udienza del 5.11.2024 il difensore dell'appellante ha fatto presente di aver comunicato alla propria assistita, sia a mezzo posta elettroniche che con raccomandata, la volontà di rinunciare al mandato, invitandola a munirsi di nuovo difensore;
ha pertanto chiesto un rinvio della causa ad altra udienza;
la controparte ha evidenziato come il comportamento di disinteresse della SI sia Parte_1 risalente e la Corte ha disposto il rinvio della causa.
16. All'udienza del 26.11.2024, preso atto che la SI non aveva Parte_1 provveduto a nominare altro difensore, i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del Tribunale, con un unico motivo di impugnazione, lamenta l'errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 330, 333 e 337 ter c.c. nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto pregiudizievoli per le minori le condotte penali che avevano interessato il GN così da concludere per l'affidamento congiunto e il CP_1 collocamento di e presso il padre. Evidenziava, in particolare, la sentenza Per_1 Per_2 penale del Tribunale di Bergamo, confermata in grado di Appello, aveva messo in luce la personalità deviata, da un punto di vista sessuale, e violenta del GN nei confronti del nucleo familiare della moglie;
inoltre, le sentenze avevano CP_1 evidenziato come le condotte abusanti fossero stata poste in essere nonostante la presenza in casa di che ben avrebbe potuto assistere alla scena. Il Tribunale, il Per_1
Pubblico Ministero e gli assistenti sociali, dunque, avrebbero dovuto tenere in considerazione la possibilità che il GN potesse reiterare tali CP_1 comportamenti, di per sé tipici di personalità deviate, anche nei confronti delle figlie. Pertanto, era necessario adottare provvedimenti tutelanti in favore delle minori Per_2
e , le quali andavano protette con urgenza dal pericolo non solo di assistere ad Per_1 altri episodi di questo genere, ma anche e soprattutto dal rischio di diventare loro stesse vittime di abusi. Richiamava quindi una giurisprudenza che aveva posto in primo piano la tutela delle minori, a fronte di comportamenti abusanti del padre, anche contro la loro volontà 3. Ancora, la decisione del Tribunale, in relazione al 3 Il riferimento era alla pronuncia della Corte di Cassazione, sez. Iª, in data 22 novembre 2013 n.
26203 la quale aveva confermato la Sentenza della Corte di Appello di Brescia nella quale era stato ritenuto che i motivi di cautela posti alla base delle restrizioni al diritto di visita fossero tuttora 12 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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collocamento delle minori presso il padre, era in contrasto con la condanna del alle pene accessorie di cui all'art. 609-novies, co.1 n.2 e co.2 c.p.4 in quanto CP_1 il giudice penale, nel prescrivere tali misure, aveva ravvisato un pericolo in ogni possibile contatto del reo con i minori e, in generale, con persone che si trovavano per varie ragioni in uno stato di minorata difesa. Inoltre, il Tribunale aveva omesso di valutare che la situazione familiare in cui si trovavano attualmente le minori ed Per_1
nascondeva il medesimo pericolo che aveva portato il giudice minorile, con Per_2 decreto del marzo 2017, a vietare i contatti tra le minori e i nonni materni atteso il pericolo, non certo escludibile a priori, che il nonno materno potesse abusare anche delle nipoti. Nel caso in esame, invero, la situazione era similare ma aggravata dalla convivenza delle minori con il GN Dunque, per evitare il rischio di CP_1 un'ulteriore molestia sessuale da parte del a danno delle figlie, era CP_1 necessario l'immediato allontanamento delle stesse dal padre o, in subordine, che le visite padre e figlie avvenissero in presenza di una terza persona professionalmente qualificata. Infine, il Tribunale non aveva neanche considerato che il GN CP_1 si era reso altresì responsabile di maltrattamenti fisici e verbali nei confronti della moglie, come emerso dalle testimonianze rese nel giudizio penale dalle sue cognate, da valutare come ulteriore prova della pericolosità del medesimo e tali da giustificare l'indifferibile necessità di adottare, nei suoi confronti, provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
18. Parte appellata, di contro, ha dedotto l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello evidenziando che il Tribunale non aveva affatto omesso di considerare la vicenda penale che aveva coinvolto il GN ma aveva correttamente CP_1 ritenuto che la condanna non potesse incidere nel rapporto con le figlie, posto che sia gli assistenti sociali operanti nel 2016/2018, su mandato del di Brescia, sia Pt_4 quelli incaricati dal Tribunale civile di Bergamo, avevano concordemente espresso pareri favorevoli sul ruolo genitoriale del padre, tanto da considerare adeguato il regime di affidamento delle minori, non sussistendo alcuna forma di pregiudizio a danno per le stesse. A sostegno di ciò si collocava anche l'esito dell'ascolto della primogenita , la quale aveva manifestato il desiderio di poter vivere con il padre Per_1 in quanto egli “si prende cura di me ed io sono legata a lui, anche per i suoi modi di fare”. Con riferimento alla sentenza di condanna, questa era inconferente nel presente giudizio. A riguardo, l'appellante era stato definitivamente condannato per quei fatti oggetto del relativo procedimento penale, risalenti a molti anni fa;
rivalutare ancora quegli stessi fatti, seppur in altra sede, si poneva in violazione del principio del bis in idem sostanziale;
inoltre, una volta accertato nel corso del processo il reale svolgimento degli eventi, egli aveva ottenuto l'attenuante della minor gravità di cui al sussistenti in quanto nel giudizio penale erano stati evidenziati comportamenti inadeguati da parte del padre (consistenti in toccamenti delle parti intime). 4 Interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori 13 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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3° comma 609 bis c.p. ed era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste dalle accuse ex art. 572 c.p., tra l'altro sollevate dal PM e mai dalla;
Parte_1 ancora, egli non rischiava di entrare in carcere da un momento all'altro in quanto aveva presentato in data 13.06.2023 al Tribunale di Sorveglianza di Brescia regolare istanza di affidamento in prova ai servizi sociali in modo da continuare a svolgere serenamente e senza impedimento alcuno il ruolo paterno;
ancora, la SI
aveva sottaciuto il fatto che nel medesimo procedimento penale il Collegio Parte_1 giudicante aveva disposto la trasmissione degli atti e della sentenza al Procuratore della Repubblica, emergendo indizi del reato di falsa testimonianza a carico della moglie. Pertanto, il Tribunale aveva adeguatamente valutato i fatti penali che lo avevano interessato ma che non avevano escluso la sua capacità genitoriale. In merito alla capacità genitoriale della SI , invece, la stessa, discutendo solo Parte_1 della vicenda penale, aveva distolto l'attenzione dalle sue evidenti mancanze genitoriali. Infatti la madre aveva trascurato palesemente le figlie minori, disinteressandosi dei loro bisogni primari, soprattutto di , che aveva espresso Per_1 tutto il malessere sia durante i colloqui con agli assistenti sociali che in sede di audizione;
la moglie era solita trascorrere la maggior parte del tempo fuori casa, notti comprese;
a seguito dell'ordinanza presidenziale aveva disatteso innumerevoli volte il calendario di visite prestabilito;
la SI , ancora, aveva assunto un Parte_1 atteggiamento non collaborativo nei confronti dei Servizi Sociali i quali non avevano potuto mai avere con lei alcun confronto dal momento che l'appellante non rispondeva alle chiamate e disertava gli incontri;
la madre di e , inoltre, Per_1 Per_2 non aveva mai provveduto ad ottemperare gli obblighi di natura economica, pur avendone la concreta possibilità. Nonostante le vicende penali, non erano emersi elementi di pregiudizio per le minori tali da rendere necessaria una deroga al modello dell'affidamento condiviso sia perché così avevano relazionato i Servizi incaricati, sia perché questa era la volontà inziale della SI la quale, solo con la memoria integrativa, aveva Parte_1 chiesto incontri protetti padre-figlie senza addurre prima di allora alcuna preoccupazione;
inoltre, a riguardo, il Collegio aveva comunque ritenuto opportuno mantenere un monitoraggio dei Servizi sulle condizioni del nucleo familiare, monitoraggio di fatto reso impossibile per il comportamento della . Infine, Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la giurisprudenza ormai risultava pacifica nell'affermare che all'affidamento condiviso dei figli poteva derogarsi solo quando la sua applicazione era oggettivamente di pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei minori o in caso di genitore manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare i figli, tutte circostanze queste che non ricorrevano nel caso in esame, come adeguatamente confermato dagli operatori competenti, dal Tribunale ordinario e anche dal Giudice minorile.
19. All'esito della ctu, disposta in questo grado di giudizio, parte appellante non ha modificato le proprie conclusioni. Deve prendersi atto del totale disinteresse mostrato dalla SI per Parte_1 questo giudizio;
la stessa, pur avendo con l'atto introduttivo richiesto una CTU, non 14 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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ha collaborato né si è mai presentata alla consulente così come ai servizi sociali né ha risposto al difensore che ha infine rinunciato al mandato. D'altra parte, è stata accertata l'assenza di pregiudizio per le minori nei rapporti con il padre che, anzi, si è dimostrato genitore accudente e attento ai bisogni delle figlie. Il GN ha collaborato, oltre che con gli operatori, anche con la CTU che ha CP_1 concluso nei seguenti termini:
“…Il padre, incontrato una sola volta, ma così presentato anche dai servizi sociali, si presenta in buono stato di salute fisica e psichica. Ha un lavoro stabile e regolare negli orari e nei tempi settimanali che gli permette quindi di dedicare un tempo quotidianamente sufficiente alle figlie… il padre afferma di avere buone competenze genitoriali, descrive le modalità di cura dedicate alle proprie figlie, i tempi di accompagnamento e di dedizione all'educazione, alle relazioni sociali e ai loro interessi sportivi. la madre viene descritta come assente, discontinua nel modo di rendersi presente alle figlie (arriva spesso in ritardo agli appuntamenti con le figlie e non riesce così ad accompagnarle alle attività sportive, come invece concordato)… Questa consulente ha ritenuto di non incontrare le minori avendo raccolto sufficienti informazioni sulla loro condizione psicofisica. Come da mandato, si è ritenuto superfluo sottoporre le minori ad ulteriori indagini, soprattutto perché il mero fine valutativo non avrebbe consentito a questa consulente di poter affrontare serenamente il tema del rapporto con la madre non avendo mai incontrato la stessa e non sapendo le sue reali condizioni e motivazioni. Dall'incontro con i servizi e dalle relazioni psicosociali emerge che ed godono di buona salute fisica. Si Per_1 Per_2 sentono sicure e vivono una buona stabilità presso la casa del padre e vivendo con lui. Entrambe soffrono la mancanza della madre e la delusione per le promesse non mantenute. E' soprattutto che non desidera vedere o tornare dalla madre Per_1 perché probabilmente troppo delusa nelle sue aspettative, mentre esprime Per_2 maggiormente il desiderio di incontrare la mamma… Le caratteristiche maggiori che emergono nel legame tra il padre e le figlie sono: la stabilità della presenza, l'interesse e l'affetto, la cura di tutto ciò che riguarda la crescita delle figlie. È il padre che si occupa di ogni cosa che le riguardi. Verso la madre emerge che le ragazze, ad oggi, non riescano a trovare un sufficiente punto di riferimento fatto di presenza e di cura… Non avendo, purtroppo, potuto incontrare e conoscere la madre, si conoscono i suoi comportamenti attraverso la descrizione del padre e degli operatori. L'ostacolo maggiore pare essere la presenza discontinua della madre dalla vita delle figlie. Ciò non significa che la madre non voglia bene alle sue figlie, anzi. fatica però ad emergere ed affermarsi una presenza continuativa, rassicurante e significativa da parte della madre… ad oggi non emergono elementi che suggeriscano l'adozione di esercizio di responsabilità genitoriale diversa da quella condivisa. La madre chiede un affidamento a sè delle figlie, ma probabilmente più per una spinta emotiva e un bisogno di riscattarsi dalle decisioni assunte dal tribunale per i precedenti avvenimenti che hanno visto il padre coinvolto in procedimenti giudiziari importanti. 15 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
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Il regime di affidamento condiviso e il collocamento delle figlie presso la casa del padre rappresentano oggi dei punti fermi, ma offrono allo stesso modo la possibilità per entrambi i genitori di sentirsi riconosciuti nel loro ruolo genitoriale. Certo, è una situazione che andrebbe approfondita ed esplorata per rafforzare la condivisione dell'affidamento e la corresponsabilità delle scelte in favore delle minori. Il padre pare non ostacolare il ruolo materno della mamma, anzi, che lo voglia sostenere e sollecitare. Si tratta di capire e soprattutto, aiutare la madre stessa a comprendere, i motivi di questa sua fatica a relazionare con le ragazze e valutare come affrontarla… Ad oggi le ragazze sono collocate prevalentemente presso il padre;
l'accordo in essere è che frequentino la madre a week end alternati e due sere la settimana, in occasione dell'accompagnamento di in piscina. Non sono emersi elementi Per_1 significativi per modificare questo tipo di frequentazione… La situazione attuale richiede che le ragazze siano aiutate e supportate a comprendere il perché della situazione stessa e, soprattutto, del ruolo e dell'atteggiamento della madre nei loro confronti. è entrata nella fase Per_1 adolescenziale e vi arriverà entro pochi anni. Sarà una fase dove, se già è Per_2 normale che il ruolo degli adulti venga messo in discussione, in questa situazione assumerà certamente delle complessità importanti per cui le ragazze dovranno essere aiutate a comprendere ed elaborare. Sarà quindi importante un accompagnamento psicologico per entrambe che preveda anche un riavvicinamento tra madre e figlie, la spiegazione/comprensione di quanto avvenuto e l'individuazione di possibili prospettive di cura e relazionali… Ad oggi le possibili traiettorie utili alla situazione familiare sono quelle di fare in modo che entrambi i genitori facciano un percorso sulla genitorialità e sulla cogenitorialità. Il compito pare essere completamente delegato al padre, ma senza chiarezza condivisa e soprattutto, su uno sfondo di non accettazione ma anche di difficile gestione, da parte della madre, della situazione attuale e del proprio ruolo genitoriale. È necessario e si auspica che il lavoro che in questa CTU non è stato possibile affrontare e cioè di confronto, chiarimento e individuazione di più adeguati posizionamenti relazionali nei confronti delle figlie e per una loro buona crescita, possa invece essere ripresa da entrambi i genitori.” Non vi è pertanto alcun dubbio che l'appello debba essere rigettato. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002. Le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto e vanno poste in via solidale a carico delle parti e, nel rapporto interno, vengono poste interamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
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La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1165/23 del 12.5.2023 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 26.5.2023, proc. n. 9217/21, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente procedimento che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA., da corrispondersi ai difensori Avv. Marta Roggerini e Avv. Massimo Tanzariello, dichiaratisi antistatari;
- PONE le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in via definitiva a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, interamente a carico di Parte_1
- DÀ che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di CP_5 Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
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