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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5426/2023 promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. FLAVIO TOMMASINI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Via G. B. Da Monte, n. 8, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ANDREA SCARMI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Olanda n. 19, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
C.F.: ), RT C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MATTEO SCAPPINI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Peschiera del Garda (VR), via Castelletto n. 14, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
RESISTENTI
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Nel merito: Accertate le circostanze descritte nei termini indicati in narrativa, accogliersi la domanda del ricorrente e conseguentemente condannarsi residente in 37029 San Pietro Controparte_3
In Cariano, Via Campagnole, 64, , residente in [...]
delle Querce, 31, residente in 37014 Castelnuovo del Garda (VR), Via RT
Armando Diaz, 36, al pagamento in favore del signor della somma di €11.200,00 Parte_1 corrisposta a titolo di corrispettivo per l'acquisto della cucina indicata nella commissione d'ordine del
02.10.2021, o di quella diversa ritenuta di giustizia oltre agli interessi moratori dovuti sulla somma a partire dalla diffida di pagamento inviata in data 06.06.2022.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento, oltre ad accessori ed iva come per legge.
In via istruttoria: Si chiede interrogatorio formale dei resistenti e prova per testi sui capitoli di prova 1),
2), 4, 5), da 6 a 21) della parte narrativa del presente ricorso, essendo le circostanze indicate negli altri capitoli documentali e non contestate.
Si indicano come testimoni i signori , Testimone_1 Testimone_2
Si chiede CTU in caso di contestazione per l'accertamento del credito.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie.
Il Procuratore di parte resistente chiede e conclude: RT
Si insiste per l'integrale rigetto delle domande del ricorrente svolte nei confronti del convenuto CP_2
e per la liquidazione di compenso e spese di lite come da D.M. 147/2022, con condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento a favore del sig. di una somma RT
equitativamente determinata, stante l'evidente malafede processuale del ricorrente, nel citare in giudizio il sig. pur essendo evidente la sua totale estraneità alla vicenda contrattuale. CP_2
Con riferimento a tale ultima domanda, si ricorda che la richiesta condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. ha funzione sia risarcitoria sia sanzionatoria, prescindendo ed essendo indipendente dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale avversaria, perseguendo interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17/10/2017, n. 24410; Trib.
Milano, 28/10/2019, n. 9799), sanzionando la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., costituendo pertanto un presidio all'abuso dei diritti processuali (cfr. Cass. 4136/2018).
pagina 2 di 13 Riguardo la quantificazione dell'importo, ci si rimette al Giudice, che effettuerà una liquidazione in via equitativa, secondo il criterio di proporzionalità sulla base delle tariffe forensi, dovendo rapportare la somma da liquidarsi alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (cfr. Corte
Cost., 06/06/2019, n. 139).
Il Procuratore di parte resistente chiede e conclude: Controparte_1
In via principale e nel merito a) respingersi le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata nel merito a) nelle denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda avversaria, condannare il sig. a manlevare il sig. da qualsivoglia obbligo di Controparte_3 Controparte_1
pagamento e/o risarcimento che venisse riconosciuto in favore del ricorrente.
In via istruttoria a) si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale diretta, indicando come testi il sig. il Tes_3
sig. , il sig. il rag. il sig. nonché si chiede Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 che venga disposto l'interrogatorio formale del sig. sulle seguenti circostanze, Controparte_3 premessa la formula di rito “Vero che”:
1) Il sig. veniva assunto dalla ditta , condotta sotto l'insegna “Kitchen Controparte_1 Controparte_3
27” in data 2.5.2019 con la qualifica di “operario” inquadrato al livello 3L del C.C.N.L. per lavoratori del settore terziario con la mansione di addetto alle vendite (vedasi doc. 1).
2) Il resistente era stato adibito al punto vendita sito in Verona, Viale del Lavoro n. 27/C CP_1
presso il quale, sotto la direzione del titolare aveva il compito di curare la progettazione delle CP_3
cucine utilizzando il software Mobilturi 3D CAD fornito dalla società Gruppo TU s.r.l. (P. IVA
) con sede in Modugno (BA) fornitore di Kitchen 27. P.IVA_1
3) La ditta oltre al punto vendita ed espositivo di Viale del Lavoro, contava su un altro punto CP_3
espositivo in Verona, Via Stanga, presso il quale era addetto il sig. e dove venivano RT
gestite le consegne ed il montaggio delle cucine. La ditta infine, si avvaleva di uno spazio di CP_3
stoccaggio delle cucine in attesa di consegna presso la società (P. IVA ) in CP_4 P.IVA_2
Negrar di Valpolicella (VR).
4) Quanto all'ordine di acquisto effettuato dal ricorrente, le condizioni economiche applicate sono state decise dal sig. Controparte_3
pagina 3 di 13 5) L'ordine del ricorrente veniva inviato ai fornitori della ditta In particolare, il progetto della CP_3 struttura della cucina veniva inviato all'agente del Gruppo TU (vedasi doc. 2) in data 2.10.2021, e l'agente inviava a il medesimo ordine con gli aggiustamenti Testimone_8 CP_3
effettuati dal Gruppo TU in data 12.10.2021, indicando come data per la consegna il 25.11.2021
(vedasi doc. 3). Il Gruppo TU, in seguito, inviava la conferma d'ordine a in data 18.10.2021 CP_3
(vedasi doc. 4).
6) La società – fornitrice del top in marmo per la cucina, inviava a la Controparte_5 CP_3
fattura n. 03981/A2021 del 29.11.2021, nella quale era compresa la fornitura per il ricorrente indicata con il numero d'ordine n. 32212-2021 del 21.10.2021 e documento di trasporto n. 07120-V2021 del
27.11.2021 (vedasi doc. 5).
7) La società Punto Inox s.r.l. fornitrice degli elettrodomestici della cucina, inviava a la fattura CP_3
n. 7458/1 del 30.11.2021, nella qual era compresa la fornitura per il ricorrente indicata con il numero d'ordine W2115125 del 19.10.2021 e documento di trasporto n. 2111935B del 24.11.2021 (vedasi doc.
6).
8) Nel mese di Febbraio 2022 il sig. interrompeva il proprio rapporto con la società Controparte_3
Gruppo TU s.r.l. e si rivolgeva al nuovo fornitore Prima Cucine s.r.l. (P. IVA ) con sede P.IVA_3
in Trebaseleghe (PD).
9) Nel mese di Marzo 2022 i fornitori della ditta G5 Cucine, Stones CP_3 Controparte_5
s.r.l. per mezzo dell'agente Punto Inox s.r.l., contattavano il punto vendita di Verona, Tes_3
Viale del Lavoro n. 27 per lamentare ritardi nei pagamenti delle rispettive forniture effettuate in favore di Kitchen 27.
10) Nel mese di Aprile 2022 il nuovo principale fornitore di cucine, Prima Cucine s.r.l., a fronte del mancato pagamento di € 17.000,00= comunicava alla ditta la risoluzione del contratto di CP_3
fornitura.
11) In data 17.5.2022 il sig. assieme all'altro lavoratore subordinato sig. si recava dal CP_1 CP_2
rag. con studio in Verona, C.so Milano n. 92 – consulente fiscale e tributario della Controparte_6
ditta Controparte_3
12) Il rag. comunicava al sig. che il 90% dei clienti della ditta aveva CP_6 CP_1 CP_3
corrisposto il totale prezzo delle cucine ordinate, per decisione del sig. Controparte_3
13) All'incontro presso lo studio del rag. del 17.5.2022, era presente il sig. Controparte_6 CP_3
[...]
pagina 4 di 13 14) Il sig. , che nel frattempo di era rivolto alla società per l'acquisto di un'altra Pt_1 CP_4
cucina, si faceva consegnare, per la composizione della stessa, sia il top di marmo che gli elettrodomestici di proprietà di e stoccati presso il magazzino di . CP_3 CP_4
15) Agendo come descritto nel capitolo 13, il sig. recuperava € 1.095,78= IVA inclusa dalla Pt_1 fornitura di ed € 1.745,82= IVA inclusa dalla fornitura di Punto Inox s.r.l. Controparte_5
(vedasi docc. 5 e 6).
In ogni caso
Rifondersi spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, II comma, del D.M.
55/2014, C.P.A. 4% e IVA di legge se dovuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , esponendo: Parte_1
- di essersi recato con la propria compagna sig.ra in data 02/10/2021 Testimone_1 presso il negozio Kitchen 27 sito in Verona in Viale del Lavoro per provvedere all'acquisto una cucina per la loro abitazione;
- di essere stato ricevuto dai sig.ri (titolare) e (direttore Controparte_3 Controparte_1
commerciale) i quali prospettavano diverse soluzioni e progetti di cucine componibili;
- di aver sottoscritto in quell'occasione un contratto di fornitura di una cucina per il complessivo importo di €11.200,00 e di aver corrisposto, contestualmente alla sottoscrizione della commissione d'ordine, la somma di €1.000,00 a titolo di acconto;
- di aver proceduto all'ordinativo proprio quel giorno a fronte di una proposta riduzione del prezzo nonché della garanzia che, così facendo, la consegna della fornitura sarebbe avvenuta entro il mese di dicembre 2021;
- di aver incontrato nei giorni successivi il sig. , recatosi presso l'abitazione del ricorrente CP_1
per effettuare alcuni rilievi negli spazi destinati ad essere adibiti a cucina, il quale assicurava nuovamente che il termine massimo di consegna già indicato sarebbe stato rispettato;
- di aver intrattenuto nei mesi successivi rapporti telefonici con il sig. e con il sig. CP_1
nel corso dei quali era stato rassicurato che la produzione della cucina stava CP_3
proseguendo regolarmente;
- di aver quindi provveduto a versare alla detta impresa ulteriori somme a titolo di acconto e, in particolare, di aver corrisposto in data 28/10/2021 l'importo di €1.360,00 nonché in data
08/11/2021 quello aggiuntivo di €1.000,00;
pagina 5 di 13 - di essersi recato, intorno alla seconda settimana di dicembre, presenti anche la sig.ra
[...]
e il sig. (titolare dell'impresa edile incaricata di eseguire i Testimone_1 Testimone_2 lavori nell'abitazione del ricorrente), presso il salone d'esposizione sito in Verona in Via
Stanga;
- di essere stato informato in quell'occasione dal sig. (dipendente della Kitchen RT
27) che la fornitura era già stata consegnata presso il magazzino di riferimento e che, nel giro di qualche giorno, sarebbe stato possibile procedere anche con l'installazione;
- di aver chiesto al sig. se fosse possibile visionare la cucina e di aver appreso da CP_2 quest'ultimo che l'accesso al magazzino per ragioni di sicurezza era precluso al personale esterno e che, comunque, la merce non sarebbe stata visionabile in quanto avvolta dall'imballaggio a protezione per il trasporto;
- di aver ricevuto invito da parte del sig. a provvedere al saldo del prezzo, con la CP_2
prospettazione che, una volta avvenuto il pagamento, la consegna della cucina sarebbe avvenuta nel giro di pochi giorni, nel rispetto, quindi, del termine di consegna indicato all'atto dell'ordine;
- che medesime rassicurazioni erano state date dal anche alla propria compagna;
CP_2
- di essersi dunque determinato a corrispondere la somma di €7.840,00 a saldo e di avervi provveduto in data 16/12/2021;
- che nonostante detto pagamento la cucina non era stata però consegnata e la ditta Kitchen 27 aveva per diversi mesi procrastinato la consegna, rappresentando la mancanza di elementi di finitura;
- di aver infine appreso direttamente dal sig. in data 26.05.2022, che l'impresa Controparte_3
Kitchen 27 stava attraversando un momento di difficoltà, che la cucina in realtà non era mai stata ordinata e che non v'era disponibilità a restituire il denaro versato in quanto la ditta versava in grave crisi di liquidità, ha adito il Tribunale di Verona per vedere accolte le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il resistente il quale, affermandosi del tutto estraneo al RT
rapporto contrattuale fra il e la ditta Kitchen 27, ha preliminarmente eccepito la propria Pt_1
carenza di legittimazione passiva.
Ha comunque contestato anche nel merito la fondatezza delle avversarie domande, precisando di non essersi occupato dell'ordine del , evidenziando che la cucina era stata effettivamente ordinata, Pt_1
pagina 6 di 13 negando di aver posto in essere alcuna condotta illecita ed evidenziando che alcuni componenti – piano di lavoro ed elettrodomestici – erano stati anche consegnati al ricorrente.
Quanto alla situazione finanziaria dell'azienda, ha affermato il di averne acquisito contezza CP_2
soltanto intorno alla metà di maggio 2022, quando aveva ricevuto dal titolare la lettera di CP_3 licenziamento per cessazione definitiva dell'attività. Evidenziava inoltre di avere lui stesso suggerito al
, una volta appreso della situazione di difficoltà dell'azienda, di ritirare piano di lavoro e gli Pt_1 elettrodomestici, indicandone il complessivo valore in circa 5.000,00 €.
Si è costituito in giudizio il sig. , contestando parimenti le domande svolte dal Controparte_1
ricorrente nei suoi confronti.
Evidenziando di aver operato in qualità di dipendente della ditta Kitchen 27 – adibito al punto vendita di Verona, via del Lavoro – ha affermato il di essere estraneo al rapporto contrattuale CP_1 intercorso fra il ricorrente e la ditta, evidenziando di aver sottoscritto l'ordine nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative, precisando di aver quale dipendente effettuato i rilievi ed elaborato e inoltrato l'ordine della cucina e rimarcando che alcuni componenti erano stati consegnati al magazzino di presso la società CP_3 CP_4
Quanto alla situazione economica della ditta, riferiva il di essersi avveduto nel mese di CP_1
dicembre 2021 che il era meno presente presso il punto vendita, di aver riscontrato nel marzo CP_3
2022 che alcuni fornitori contattavano la ditta lamentando inadempimenti e di essersi recato con il in data 17.05.2022, presso il consulente fiscale e tributario dell'azienda per comprendere la CP_2
situazione e di aver in seguito contattato i clienti per informarli della situazione e cercare delle soluzioni. Sosteneva che grazie alla propria attività il aveva quindi potuto recuperare Pt_1
1.095,78= IVA inclusa dalla fornitura di ed € 1.745,82= IVA inclusa dalla Controparte_5
fornitura di Punto Inox s.r.l.
Contestava quindi ogni addebito di responsabilità, negando di aver mai tenuto condotte dolose in danno del ricorrente e chiedeva l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Nessuno si è costituito in giudizio per il resistente al quale l'atto introduttivo risulta Controparte_3 essere stato ritualmente notificato e che è stato dichiarato contumace all'udienza del 11/01/2024.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prove orali, viene infine qui in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà di seguito.
pagina 7 di 13 È circostanza pacifica e documentata in atti che in data 2/10/2021 sottoscrisse Parte_1 con la ditta Kitchen 27, presso il punto vendita di Verona, viale del Lavoro, l'ordine di acquisto di una cucina componibile, al prezzo pattuito di €11.200,00 (v: doc. 2 ric).
Consta altresì documentalmente che il versò, contestualmente all'ordine, un acconto di Pt_1
€1.000,00, versò poi ulteriori acconti per complessivi €2.360,00 (v: docc. 4 e 5, con la precisazione che la fattura doc. 4 risulta comprensiva del primo acconto versato) e versò infine il saldo prezzo di
€7.840,00 in data 11.12.2021 (v: doc. 6 ric.).
Il ricorrente risulta aver dunque integralmente assolto all'onere probatorio a suo carico nei confronti del titolare della ditta Kitchen 27. CP_3
Va rammentato infatti, quanto al riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento, che per ribadita giurisprudenza della Suprema Corte, una volta che il creditore abbia provato il contenuto del titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che è intervenuta una causa non imputabile e che in mancanza di tale prova, il debitore resta responsabile per l'inadempimento (v: Cass. civ., ord., 21/10/2024, n. 27279; Cass. civ., ord.
12/06/2024, n. 16312; Cass. civ., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615).
Onere probatorio che non è stato invece assolto dal convenuto rimasto contumace in giudizio. CP_3
L'inadempimento del titolare della ditta Kitchen 27, trova peraltro conforto nel tenore della CP_3 missiva 13.06.2022 (inviata dall'Avv. Sandrin, procuratore del al legale del ), ove CP_3 Pt_1 viene rappresentata la volontà del di “sanare la situazione di contenzioso in essere con il Suo CP_3 assistito” (v: doc. 11 ric.) e trova altresì riscontro nelle risultanze probatorie acquisite in giudizio.
Ha riferito di quanto occorso, in primo luogo, il teste incaricato di eseguire i lavori Testimone_2 di ristrutturazione presso l'immobile del , il quale ha confermato che sino al maggio 2022 la Pt_1
cucina non era stata consegnata al ricorrente. Ha inoltre precisato di essere a conoscenza della circostanza in quanto avrebbe lui stesso dovuto occuparsi degli allacciamenti idrici e del collegamento del piano a induzione all'atto della consegna della cucina, soggiungendo di aver potuto procedere ai detti allacciamenti solo quando venne consegnata la cucina acquistata in seguito.
La mancata consegna dei mobili della cucina ha trovato poi conferma anche nella deposizione del teste agente di zona del Gruppo TU S.r.l., il quale ha riferito che le consegne della merce di Tes_8
cui alle commesse inoltrate dalla ditta Kitchen 27 erano state bloccate perché c'erano degli insoluti.
Con specifico riferimento alla fornitura di che trattasi, ha in particolare riferito il teste di aver ricevuto una telefonata con la quale gli era stato chiesto se fosse possibile procedere con la consegna della pagina 8 di 13 cucina del sig. e di aver risposto nel senso che si doveva verificare con il sig. Pt_1 Controparte_3
una volta che fossero state eseguite certe operazioni, in mancanza delle quali la consegna non sarebbe avvenuta, sottintendendo che la cucina non era stata consegnata perché non pagata.
Ha inoltre precisato il teste che le consegne previste erano più di una e il sig. sapeva Controparte_3 che le consegne erano bloccate perché c'erano degli insoluti.
L'inadempimento della ditta Kitchen 27 emerge poi con tutta evidenza dal tenore delle difese dei resistenti e , nelle quali viene riferito dell'avvenuta consegna al del solo piano CP_2 CP_1 Pt_1
della cucina e degli elettrodomestici e non della cucina completa.
Sulla scorta di tali risultanze può dunque trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente – così dovendosi interpretare la domanda alla luce del richiamo all'art. 1218 c.c. – con la precisazione che la quantificazione del danno, per quanto si dirà di seguito, deve essere limitata all'importo di €7.000,00.
È stato infatti provato in giudizio che alcuni degli elementi della cucina ordinata dal alla ditta Pt_1
Kitchen 27 vennero consegnati al magazzino della stessa e ritirati dal ricorrente. In tal senso ha infatti deposto il teste il quale ha dichiarato che il magazzino della società che curava Tes_9 CP_4
la logistica per la società Kitchen 27, aveva ricevuto in deposito il piano di lavoro e gli elettrodomestici della cucina e che in seguito, quando il acquistò dalla ditta i mobili della cucina, detti Pt_1 CP_4
mobili gli vennero consegnati unitamente al piano di lavoro e agli elettrodomestici che in precedenza erano arrivati in magazzino per conto della Kitchen 27.
Tenuto conto che alla luce della deposizione del teste la merce riferibile all'ordine fatto Tes_9
alla Kitchen 27, può ritenersi avere un valore in linea con l'importo di €5.000,00 indicato dalla difesa del - importo peraltro compatibile, tenuto conto dei ricarichi della venditrice, con il costo di tali CP_2
componenti documentato in atti (v: docc. 7 e 8 res. – il resistente titolare della CP_2 Controparte_3
ditta Kitchen 27, deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di
€7.000,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dal 10.06.2022 – data di ricezione da parte del della diffida di parte ricorrente datata 06.06.2022 (v: doc. 7 ric.), al CP_3
saldo effettivo.
Di diverso segno deve essere invece la decisione con riferimento alle domande proposte dal ricorrente nei confronti dei resistenti e . CP_2 CP_1
pagina 9 di 13 Va innanzitutto osservato come debba escludersi una loro diretta responsabilità a titolo contrattuale, essendo entrambi estranei al contratto d'acquisto della cucina ed essendo intervenuti nella vicenda in quanto, entrambi, dipendenti della ditta Kitchen 27.
Nei loro confronti potrebbe dunque astrattamente profilarsi una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, come del resto si ricava dal tenore dell'art. 2049 c.c. invocato dalla difesa del ricorrente, norma che prevede la responsabilità dei padroni/committenti per il fatto illecito dei dipendenti.
Trattandosi di responsabilità da illecito era dunque onere del ricorrente fornire la prova della condotta illecita e del nesso causale fra la detta condotta e il danno patito.
Prova che, nel caso, non può dirsi fornita.
Quanto al va osservato come egli sia rimasto estraneo alla fase di conclusione dell'ordine CP_2
d'acquisto, che, come emerge in atti, risulta essere stato concluso presso il punto vendita di Verona, viale del Lavoro e dunque presso un punto vendita diverso da quello di via Stanga 25 in cui egli lavorava.
Il risulta infatti a essere intervenuto solo in una fase successiva, realizzando il disegno per la CP_2
predisposizione del piano di lavoro e degli impianti (la cui mail porta la data del 10.02.2022 – v: doc. 9 res. e risulta essere stato interessato per la fase di consegna della cucina. CP_2
Secondo le doglianze del ricorrente (difformi sul punto rispetto a quanto esposto dal ricorrente nella denuncia in data 08/06/2022, ove vengono indicati nel e nel i soggetti che avrebbero CP_3 CP_1
confermato che la cucina era pronta e che per poter procedere alla consegna e al relativo montaggio occorreva necessariamente versare il saldo prezzo), il avrebbe rassicurato il CP_2 Pt_1 sull'imminente consegna della cucina, riferendo che era già arrivata nel magazzino della Kitchen 27 ed ingenerando nel ricorrente un legittimo affidamento nella imminente consegna, inducendolo a pagare il saldo prezzo.
Orbene, le risultanze probatorie non consentono di ritenere provata una condotta illecita del CP_2
Ha invero trovato smentita in atti l'assunto del ricorrente secondo il quale la cucina non sarebbe stata ordinata, essendo al contrario emerso che l'ordine venne elaborato e inoltrato al rappresentante alla ditta produttrice della cucina (v: doc. 5 e che vennero parimenti ordinati - nonché consegnati CP_2
alla Kitchen 27 - il piano in quarzo e gli elettrodomestici.
Va poi osservato che l'ordine prevedeva il pagamento del saldo prima della consegna della cucina e non può dirsi provato in giudizio che nel dicembre 2021, quando, secondo quanto riferito anche in sede testimoniale (v: dep. testi e ), il chiese il pagamento del saldo per velocizzare Tes_2 Tes_1 CP_2
pagina 10 di 13 la consegna della cucina, egli fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la Kitchen
27 e potesse supporre che, nonostante il pagamento, la cucina non sarebbe stata consegnata.
Risulta infatti dalla deposizione del teste agente di zona del Gruppo TU, al quale la Tes_8
cucina era stata ordinata, che fu proprio nel mese di dicembre che iniziarono le difficoltà negli incassi e il dialogo con la Kitchen 27 per il fatto che le scadenze dei pagamenti non venivano rispettate.
Ha peraltro precisato il che quando capitava che i venditori telefonassero per avere indicazioni Tes_8
lui tergiversava, pur senza dire che la cucina era in consegna, sicché non può ritenersi che i venditori fossero in grado di acquisire diretta e certa conoscenza della situazione in essere.
Anche con specifico riferimento all'ordine del , ha dichiarato il teste di ricordare una Pt_1 Tes_8
telefonata in cui gli venne chiesto se potesse essere consegnata la cucina, precisando di non aver risposto del dettaglio - non rientrando nelle sue competenze rivelare le situazioni contabili dei clienti ai loro dipendenti - e di essersi espresso nel senso che si doveva verificare con il signor Controparte_3
un volta che fossero state eseguite certe operazioni, in mancanza delle quali la consegna non sarebbe avvenuta;
così sottintendendo che la cucina non era stata consegnata perché non pagata.
Non risulta comunque essere stata rappresentata una situazione di difficoltà irreversibile.
Deve dunque escludersi una responsabilità da illecito del dipendente stanti le informazioni da CP_2 lui stesso ricevute ed essendo peraltro emersa l'avvenuta consegna degli altri componenti – piano ed elettrodomestici – della cucina di che trattasi.
Consta invero in atti come il abbia avuto piena consapevolezza dell'irreversibilità della CP_2
situazione quando ricevette, nel maggio 2022, la lettera di licenziamento e che si sia rivolto, insieme al
, al Commercialista della ditta Kitchen 27, Alberto Gasparini, perché preoccupato CP_1 dell'andamento dell'azienda; iniziativa di cui non risulta tuttavia chiarita la collocazione temporale e che, anche alla luce delle dichiarazioni del teste deve ritenersi comunque successiva al mese di Tes_8
dicembre 2021, ossia al saldo del prezzo della cucina (avvenuto in data 11.12.2021 – v: doc. 6 ric.).
La domanda del ricorrente nei confronti del non può quindi trovare accoglimento. CP_2
Va del pari rigettata anche la domanda proposta dal nei confronti di , Pt_1 Controparte_1 anch'egli dipendente della ditta Kitchen 27.
Risulta pacifico in atti che il operava presso il negozio di Viale del Lavoro in cui venne CP_1 formalizzato l'ordine d'acquisto della cucina e risulta incontestato che fu il medesimo a CP_1 raccogliere l'ordine.
pagina 11 di 13 Va peraltro osservato come secondo la stessa prospettazione attorea gli accordi relativi alla vendita siano stati raggiunti alla presenza anche del titolare della ditta sicché i termini Controparte_3 economici dell'accordo – compresa la scontistica – deve ritenersi siano stati gestiti direttamente da quest'ultimo, dalle cui indicazioni il dipendente (anche ad ammettere che avesse un ruolo di particolare responsabilità nel punto vendita, che comunque non risulta aver assunto rilievo formale – v: visura camerale doc. 8 ) non poteva, all'evidenza, discostarsi. CP_1
Risulta poi provato in giudizio, alla luce delle deposizioni assunte e della documentazione dimessa, che il diede regolarmente corso all'ordine, predisponendo il progetto della cucina, recandosi CP_1 presso l'abitazione del ricorrente per le misurazioni ed inoltrando quindi l'ordine di tutti gli elementi che la componevano (v: docc. da 2 a 6 di parte resistente ). CP_1
Anche con riferimento al non possono dunque ravvisarsi gli estremi di una condotta illecita, CP_1
tanto più alla luce della già richiamata deposizione del teste dalla quale emerge che le Tes_8
problematiche si manifestarono appunto dal dicembre 2021 - quando il versò il saldo prezzo – Pt_1
che vennero discusse direttamente con il e che non vennero espressamente palesate ai CP_3
dipendenti.
Non risultano dunque acquisiti adeguati elementi probatori per ritenere che il – tanto meno CP_1
alla data di esecuzione dei pagamenti effettuati dal - potesse essere consapevole di una Pt_1 condizione di difficoltà economica dell'azienda tale da indurlo a ritenere che la cucina non sarebbe stata consegnata.
Conforta ulteriormente il giudizio di insussistenza di una condotta illecita del - e comunque CP_1
l'assenza di una correlazione causale con il danno patito dal ricorrente - quanto argomentato nella sentenza penale dimessa in atti, che ha visto la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del
(v: doc. allegato alla nota di deposito di parte in data 12.12.2024) CP_1 CP_1
Anche la domanda nei confronti del deve quindi essere respinta. CP_1
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono quindi essere poste a carico del resistente contumace nei rapporti fra l'attore e il detto resistente Controparte_3
soccombente ed a carico invece del ricorrente nei rapporti fra questi e i resistenti Parte_1
e . RT Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 12 di 13 CONDANNA il resistente titolare della ditta Kitchen 27, al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_3
della somma di €7.000,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente Parte_1
via via rivalutate dal 10.06.2022 – data di ricezione da parte del della diffida di parte ricorrente CP_3
datata 06.06.2022 - al saldo effettivo.
RIGETTA
La domanda del ricorrente nei confronti dei resistenti e Parte_1 RT
. Controparte_1
CONDANNA
Il convenuto titolare della ditta Kitchen 27, alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3 del ricorrente, spese che liquida in €284,40 per anticipazioni ed in €5.000,00 per compenso, oltre al
15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
CONDANNA
Il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1 CP_2
e , spese che, tenuto conto della presenza di collegamenti ipertestuali, liquida
[...] Controparte_1 in €6.500,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge in favore del resistente e nel medesimo importo di 6.500,00 per compenso, oltre al 15% spese RT
generali, CPA e IVA come per legge in favore del resistente . Controparte_1
Verona, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5426/2023 promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. FLAVIO TOMMASINI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Via G. B. Da Monte, n. 8, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ANDREA SCARMI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Olanda n. 19, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
C.F.: ), RT C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MATTEO SCAPPINI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Peschiera del Garda (VR), via Castelletto n. 14, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
RESISTENTI
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Nel merito: Accertate le circostanze descritte nei termini indicati in narrativa, accogliersi la domanda del ricorrente e conseguentemente condannarsi residente in 37029 San Pietro Controparte_3
In Cariano, Via Campagnole, 64, , residente in [...]
delle Querce, 31, residente in 37014 Castelnuovo del Garda (VR), Via RT
Armando Diaz, 36, al pagamento in favore del signor della somma di €11.200,00 Parte_1 corrisposta a titolo di corrispettivo per l'acquisto della cucina indicata nella commissione d'ordine del
02.10.2021, o di quella diversa ritenuta di giustizia oltre agli interessi moratori dovuti sulla somma a partire dalla diffida di pagamento inviata in data 06.06.2022.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento, oltre ad accessori ed iva come per legge.
In via istruttoria: Si chiede interrogatorio formale dei resistenti e prova per testi sui capitoli di prova 1),
2), 4, 5), da 6 a 21) della parte narrativa del presente ricorso, essendo le circostanze indicate negli altri capitoli documentali e non contestate.
Si indicano come testimoni i signori , Testimone_1 Testimone_2
Si chiede CTU in caso di contestazione per l'accertamento del credito.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie.
Il Procuratore di parte resistente chiede e conclude: RT
Si insiste per l'integrale rigetto delle domande del ricorrente svolte nei confronti del convenuto CP_2
e per la liquidazione di compenso e spese di lite come da D.M. 147/2022, con condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento a favore del sig. di una somma RT
equitativamente determinata, stante l'evidente malafede processuale del ricorrente, nel citare in giudizio il sig. pur essendo evidente la sua totale estraneità alla vicenda contrattuale. CP_2
Con riferimento a tale ultima domanda, si ricorda che la richiesta condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. ha funzione sia risarcitoria sia sanzionatoria, prescindendo ed essendo indipendente dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale avversaria, perseguendo interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17/10/2017, n. 24410; Trib.
Milano, 28/10/2019, n. 9799), sanzionando la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., costituendo pertanto un presidio all'abuso dei diritti processuali (cfr. Cass. 4136/2018).
pagina 2 di 13 Riguardo la quantificazione dell'importo, ci si rimette al Giudice, che effettuerà una liquidazione in via equitativa, secondo il criterio di proporzionalità sulla base delle tariffe forensi, dovendo rapportare la somma da liquidarsi alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (cfr. Corte
Cost., 06/06/2019, n. 139).
Il Procuratore di parte resistente chiede e conclude: Controparte_1
In via principale e nel merito a) respingersi le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata nel merito a) nelle denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda avversaria, condannare il sig. a manlevare il sig. da qualsivoglia obbligo di Controparte_3 Controparte_1
pagamento e/o risarcimento che venisse riconosciuto in favore del ricorrente.
In via istruttoria a) si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale diretta, indicando come testi il sig. il Tes_3
sig. , il sig. il rag. il sig. nonché si chiede Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 che venga disposto l'interrogatorio formale del sig. sulle seguenti circostanze, Controparte_3 premessa la formula di rito “Vero che”:
1) Il sig. veniva assunto dalla ditta , condotta sotto l'insegna “Kitchen Controparte_1 Controparte_3
27” in data 2.5.2019 con la qualifica di “operario” inquadrato al livello 3L del C.C.N.L. per lavoratori del settore terziario con la mansione di addetto alle vendite (vedasi doc. 1).
2) Il resistente era stato adibito al punto vendita sito in Verona, Viale del Lavoro n. 27/C CP_1
presso il quale, sotto la direzione del titolare aveva il compito di curare la progettazione delle CP_3
cucine utilizzando il software Mobilturi 3D CAD fornito dalla società Gruppo TU s.r.l. (P. IVA
) con sede in Modugno (BA) fornitore di Kitchen 27. P.IVA_1
3) La ditta oltre al punto vendita ed espositivo di Viale del Lavoro, contava su un altro punto CP_3
espositivo in Verona, Via Stanga, presso il quale era addetto il sig. e dove venivano RT
gestite le consegne ed il montaggio delle cucine. La ditta infine, si avvaleva di uno spazio di CP_3
stoccaggio delle cucine in attesa di consegna presso la società (P. IVA ) in CP_4 P.IVA_2
Negrar di Valpolicella (VR).
4) Quanto all'ordine di acquisto effettuato dal ricorrente, le condizioni economiche applicate sono state decise dal sig. Controparte_3
pagina 3 di 13 5) L'ordine del ricorrente veniva inviato ai fornitori della ditta In particolare, il progetto della CP_3 struttura della cucina veniva inviato all'agente del Gruppo TU (vedasi doc. 2) in data 2.10.2021, e l'agente inviava a il medesimo ordine con gli aggiustamenti Testimone_8 CP_3
effettuati dal Gruppo TU in data 12.10.2021, indicando come data per la consegna il 25.11.2021
(vedasi doc. 3). Il Gruppo TU, in seguito, inviava la conferma d'ordine a in data 18.10.2021 CP_3
(vedasi doc. 4).
6) La società – fornitrice del top in marmo per la cucina, inviava a la Controparte_5 CP_3
fattura n. 03981/A2021 del 29.11.2021, nella quale era compresa la fornitura per il ricorrente indicata con il numero d'ordine n. 32212-2021 del 21.10.2021 e documento di trasporto n. 07120-V2021 del
27.11.2021 (vedasi doc. 5).
7) La società Punto Inox s.r.l. fornitrice degli elettrodomestici della cucina, inviava a la fattura CP_3
n. 7458/1 del 30.11.2021, nella qual era compresa la fornitura per il ricorrente indicata con il numero d'ordine W2115125 del 19.10.2021 e documento di trasporto n. 2111935B del 24.11.2021 (vedasi doc.
6).
8) Nel mese di Febbraio 2022 il sig. interrompeva il proprio rapporto con la società Controparte_3
Gruppo TU s.r.l. e si rivolgeva al nuovo fornitore Prima Cucine s.r.l. (P. IVA ) con sede P.IVA_3
in Trebaseleghe (PD).
9) Nel mese di Marzo 2022 i fornitori della ditta G5 Cucine, Stones CP_3 Controparte_5
s.r.l. per mezzo dell'agente Punto Inox s.r.l., contattavano il punto vendita di Verona, Tes_3
Viale del Lavoro n. 27 per lamentare ritardi nei pagamenti delle rispettive forniture effettuate in favore di Kitchen 27.
10) Nel mese di Aprile 2022 il nuovo principale fornitore di cucine, Prima Cucine s.r.l., a fronte del mancato pagamento di € 17.000,00= comunicava alla ditta la risoluzione del contratto di CP_3
fornitura.
11) In data 17.5.2022 il sig. assieme all'altro lavoratore subordinato sig. si recava dal CP_1 CP_2
rag. con studio in Verona, C.so Milano n. 92 – consulente fiscale e tributario della Controparte_6
ditta Controparte_3
12) Il rag. comunicava al sig. che il 90% dei clienti della ditta aveva CP_6 CP_1 CP_3
corrisposto il totale prezzo delle cucine ordinate, per decisione del sig. Controparte_3
13) All'incontro presso lo studio del rag. del 17.5.2022, era presente il sig. Controparte_6 CP_3
[...]
pagina 4 di 13 14) Il sig. , che nel frattempo di era rivolto alla società per l'acquisto di un'altra Pt_1 CP_4
cucina, si faceva consegnare, per la composizione della stessa, sia il top di marmo che gli elettrodomestici di proprietà di e stoccati presso il magazzino di . CP_3 CP_4
15) Agendo come descritto nel capitolo 13, il sig. recuperava € 1.095,78= IVA inclusa dalla Pt_1 fornitura di ed € 1.745,82= IVA inclusa dalla fornitura di Punto Inox s.r.l. Controparte_5
(vedasi docc. 5 e 6).
In ogni caso
Rifondersi spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2, II comma, del D.M.
55/2014, C.P.A. 4% e IVA di legge se dovuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , esponendo: Parte_1
- di essersi recato con la propria compagna sig.ra in data 02/10/2021 Testimone_1 presso il negozio Kitchen 27 sito in Verona in Viale del Lavoro per provvedere all'acquisto una cucina per la loro abitazione;
- di essere stato ricevuto dai sig.ri (titolare) e (direttore Controparte_3 Controparte_1
commerciale) i quali prospettavano diverse soluzioni e progetti di cucine componibili;
- di aver sottoscritto in quell'occasione un contratto di fornitura di una cucina per il complessivo importo di €11.200,00 e di aver corrisposto, contestualmente alla sottoscrizione della commissione d'ordine, la somma di €1.000,00 a titolo di acconto;
- di aver proceduto all'ordinativo proprio quel giorno a fronte di una proposta riduzione del prezzo nonché della garanzia che, così facendo, la consegna della fornitura sarebbe avvenuta entro il mese di dicembre 2021;
- di aver incontrato nei giorni successivi il sig. , recatosi presso l'abitazione del ricorrente CP_1
per effettuare alcuni rilievi negli spazi destinati ad essere adibiti a cucina, il quale assicurava nuovamente che il termine massimo di consegna già indicato sarebbe stato rispettato;
- di aver intrattenuto nei mesi successivi rapporti telefonici con il sig. e con il sig. CP_1
nel corso dei quali era stato rassicurato che la produzione della cucina stava CP_3
proseguendo regolarmente;
- di aver quindi provveduto a versare alla detta impresa ulteriori somme a titolo di acconto e, in particolare, di aver corrisposto in data 28/10/2021 l'importo di €1.360,00 nonché in data
08/11/2021 quello aggiuntivo di €1.000,00;
pagina 5 di 13 - di essersi recato, intorno alla seconda settimana di dicembre, presenti anche la sig.ra
[...]
e il sig. (titolare dell'impresa edile incaricata di eseguire i Testimone_1 Testimone_2 lavori nell'abitazione del ricorrente), presso il salone d'esposizione sito in Verona in Via
Stanga;
- di essere stato informato in quell'occasione dal sig. (dipendente della Kitchen RT
27) che la fornitura era già stata consegnata presso il magazzino di riferimento e che, nel giro di qualche giorno, sarebbe stato possibile procedere anche con l'installazione;
- di aver chiesto al sig. se fosse possibile visionare la cucina e di aver appreso da CP_2 quest'ultimo che l'accesso al magazzino per ragioni di sicurezza era precluso al personale esterno e che, comunque, la merce non sarebbe stata visionabile in quanto avvolta dall'imballaggio a protezione per il trasporto;
- di aver ricevuto invito da parte del sig. a provvedere al saldo del prezzo, con la CP_2
prospettazione che, una volta avvenuto il pagamento, la consegna della cucina sarebbe avvenuta nel giro di pochi giorni, nel rispetto, quindi, del termine di consegna indicato all'atto dell'ordine;
- che medesime rassicurazioni erano state date dal anche alla propria compagna;
CP_2
- di essersi dunque determinato a corrispondere la somma di €7.840,00 a saldo e di avervi provveduto in data 16/12/2021;
- che nonostante detto pagamento la cucina non era stata però consegnata e la ditta Kitchen 27 aveva per diversi mesi procrastinato la consegna, rappresentando la mancanza di elementi di finitura;
- di aver infine appreso direttamente dal sig. in data 26.05.2022, che l'impresa Controparte_3
Kitchen 27 stava attraversando un momento di difficoltà, che la cucina in realtà non era mai stata ordinata e che non v'era disponibilità a restituire il denaro versato in quanto la ditta versava in grave crisi di liquidità, ha adito il Tribunale di Verona per vedere accolte le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il resistente il quale, affermandosi del tutto estraneo al RT
rapporto contrattuale fra il e la ditta Kitchen 27, ha preliminarmente eccepito la propria Pt_1
carenza di legittimazione passiva.
Ha comunque contestato anche nel merito la fondatezza delle avversarie domande, precisando di non essersi occupato dell'ordine del , evidenziando che la cucina era stata effettivamente ordinata, Pt_1
pagina 6 di 13 negando di aver posto in essere alcuna condotta illecita ed evidenziando che alcuni componenti – piano di lavoro ed elettrodomestici – erano stati anche consegnati al ricorrente.
Quanto alla situazione finanziaria dell'azienda, ha affermato il di averne acquisito contezza CP_2
soltanto intorno alla metà di maggio 2022, quando aveva ricevuto dal titolare la lettera di CP_3 licenziamento per cessazione definitiva dell'attività. Evidenziava inoltre di avere lui stesso suggerito al
, una volta appreso della situazione di difficoltà dell'azienda, di ritirare piano di lavoro e gli Pt_1 elettrodomestici, indicandone il complessivo valore in circa 5.000,00 €.
Si è costituito in giudizio il sig. , contestando parimenti le domande svolte dal Controparte_1
ricorrente nei suoi confronti.
Evidenziando di aver operato in qualità di dipendente della ditta Kitchen 27 – adibito al punto vendita di Verona, via del Lavoro – ha affermato il di essere estraneo al rapporto contrattuale CP_1 intercorso fra il ricorrente e la ditta, evidenziando di aver sottoscritto l'ordine nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative, precisando di aver quale dipendente effettuato i rilievi ed elaborato e inoltrato l'ordine della cucina e rimarcando che alcuni componenti erano stati consegnati al magazzino di presso la società CP_3 CP_4
Quanto alla situazione economica della ditta, riferiva il di essersi avveduto nel mese di CP_1
dicembre 2021 che il era meno presente presso il punto vendita, di aver riscontrato nel marzo CP_3
2022 che alcuni fornitori contattavano la ditta lamentando inadempimenti e di essersi recato con il in data 17.05.2022, presso il consulente fiscale e tributario dell'azienda per comprendere la CP_2
situazione e di aver in seguito contattato i clienti per informarli della situazione e cercare delle soluzioni. Sosteneva che grazie alla propria attività il aveva quindi potuto recuperare Pt_1
1.095,78= IVA inclusa dalla fornitura di ed € 1.745,82= IVA inclusa dalla Controparte_5
fornitura di Punto Inox s.r.l.
Contestava quindi ogni addebito di responsabilità, negando di aver mai tenuto condotte dolose in danno del ricorrente e chiedeva l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Nessuno si è costituito in giudizio per il resistente al quale l'atto introduttivo risulta Controparte_3 essere stato ritualmente notificato e che è stato dichiarato contumace all'udienza del 11/01/2024.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prove orali, viene infine qui in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà di seguito.
pagina 7 di 13 È circostanza pacifica e documentata in atti che in data 2/10/2021 sottoscrisse Parte_1 con la ditta Kitchen 27, presso il punto vendita di Verona, viale del Lavoro, l'ordine di acquisto di una cucina componibile, al prezzo pattuito di €11.200,00 (v: doc. 2 ric).
Consta altresì documentalmente che il versò, contestualmente all'ordine, un acconto di Pt_1
€1.000,00, versò poi ulteriori acconti per complessivi €2.360,00 (v: docc. 4 e 5, con la precisazione che la fattura doc. 4 risulta comprensiva del primo acconto versato) e versò infine il saldo prezzo di
€7.840,00 in data 11.12.2021 (v: doc. 6 ric.).
Il ricorrente risulta aver dunque integralmente assolto all'onere probatorio a suo carico nei confronti del titolare della ditta Kitchen 27. CP_3
Va rammentato infatti, quanto al riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento, che per ribadita giurisprudenza della Suprema Corte, una volta che il creditore abbia provato il contenuto del titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che è intervenuta una causa non imputabile e che in mancanza di tale prova, il debitore resta responsabile per l'inadempimento (v: Cass. civ., ord., 21/10/2024, n. 27279; Cass. civ., ord.
12/06/2024, n. 16312; Cass. civ., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615).
Onere probatorio che non è stato invece assolto dal convenuto rimasto contumace in giudizio. CP_3
L'inadempimento del titolare della ditta Kitchen 27, trova peraltro conforto nel tenore della CP_3 missiva 13.06.2022 (inviata dall'Avv. Sandrin, procuratore del al legale del ), ove CP_3 Pt_1 viene rappresentata la volontà del di “sanare la situazione di contenzioso in essere con il Suo CP_3 assistito” (v: doc. 11 ric.) e trova altresì riscontro nelle risultanze probatorie acquisite in giudizio.
Ha riferito di quanto occorso, in primo luogo, il teste incaricato di eseguire i lavori Testimone_2 di ristrutturazione presso l'immobile del , il quale ha confermato che sino al maggio 2022 la Pt_1
cucina non era stata consegnata al ricorrente. Ha inoltre precisato di essere a conoscenza della circostanza in quanto avrebbe lui stesso dovuto occuparsi degli allacciamenti idrici e del collegamento del piano a induzione all'atto della consegna della cucina, soggiungendo di aver potuto procedere ai detti allacciamenti solo quando venne consegnata la cucina acquistata in seguito.
La mancata consegna dei mobili della cucina ha trovato poi conferma anche nella deposizione del teste agente di zona del Gruppo TU S.r.l., il quale ha riferito che le consegne della merce di Tes_8
cui alle commesse inoltrate dalla ditta Kitchen 27 erano state bloccate perché c'erano degli insoluti.
Con specifico riferimento alla fornitura di che trattasi, ha in particolare riferito il teste di aver ricevuto una telefonata con la quale gli era stato chiesto se fosse possibile procedere con la consegna della pagina 8 di 13 cucina del sig. e di aver risposto nel senso che si doveva verificare con il sig. Pt_1 Controparte_3
una volta che fossero state eseguite certe operazioni, in mancanza delle quali la consegna non sarebbe avvenuta, sottintendendo che la cucina non era stata consegnata perché non pagata.
Ha inoltre precisato il teste che le consegne previste erano più di una e il sig. sapeva Controparte_3 che le consegne erano bloccate perché c'erano degli insoluti.
L'inadempimento della ditta Kitchen 27 emerge poi con tutta evidenza dal tenore delle difese dei resistenti e , nelle quali viene riferito dell'avvenuta consegna al del solo piano CP_2 CP_1 Pt_1
della cucina e degli elettrodomestici e non della cucina completa.
Sulla scorta di tali risultanze può dunque trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente – così dovendosi interpretare la domanda alla luce del richiamo all'art. 1218 c.c. – con la precisazione che la quantificazione del danno, per quanto si dirà di seguito, deve essere limitata all'importo di €7.000,00.
È stato infatti provato in giudizio che alcuni degli elementi della cucina ordinata dal alla ditta Pt_1
Kitchen 27 vennero consegnati al magazzino della stessa e ritirati dal ricorrente. In tal senso ha infatti deposto il teste il quale ha dichiarato che il magazzino della società che curava Tes_9 CP_4
la logistica per la società Kitchen 27, aveva ricevuto in deposito il piano di lavoro e gli elettrodomestici della cucina e che in seguito, quando il acquistò dalla ditta i mobili della cucina, detti Pt_1 CP_4
mobili gli vennero consegnati unitamente al piano di lavoro e agli elettrodomestici che in precedenza erano arrivati in magazzino per conto della Kitchen 27.
Tenuto conto che alla luce della deposizione del teste la merce riferibile all'ordine fatto Tes_9
alla Kitchen 27, può ritenersi avere un valore in linea con l'importo di €5.000,00 indicato dalla difesa del - importo peraltro compatibile, tenuto conto dei ricarichi della venditrice, con il costo di tali CP_2
componenti documentato in atti (v: docc. 7 e 8 res. – il resistente titolare della CP_2 Controparte_3
ditta Kitchen 27, deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di
€7.000,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dal 10.06.2022 – data di ricezione da parte del della diffida di parte ricorrente datata 06.06.2022 (v: doc. 7 ric.), al CP_3
saldo effettivo.
Di diverso segno deve essere invece la decisione con riferimento alle domande proposte dal ricorrente nei confronti dei resistenti e . CP_2 CP_1
pagina 9 di 13 Va innanzitutto osservato come debba escludersi una loro diretta responsabilità a titolo contrattuale, essendo entrambi estranei al contratto d'acquisto della cucina ed essendo intervenuti nella vicenda in quanto, entrambi, dipendenti della ditta Kitchen 27.
Nei loro confronti potrebbe dunque astrattamente profilarsi una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, come del resto si ricava dal tenore dell'art. 2049 c.c. invocato dalla difesa del ricorrente, norma che prevede la responsabilità dei padroni/committenti per il fatto illecito dei dipendenti.
Trattandosi di responsabilità da illecito era dunque onere del ricorrente fornire la prova della condotta illecita e del nesso causale fra la detta condotta e il danno patito.
Prova che, nel caso, non può dirsi fornita.
Quanto al va osservato come egli sia rimasto estraneo alla fase di conclusione dell'ordine CP_2
d'acquisto, che, come emerge in atti, risulta essere stato concluso presso il punto vendita di Verona, viale del Lavoro e dunque presso un punto vendita diverso da quello di via Stanga 25 in cui egli lavorava.
Il risulta infatti a essere intervenuto solo in una fase successiva, realizzando il disegno per la CP_2
predisposizione del piano di lavoro e degli impianti (la cui mail porta la data del 10.02.2022 – v: doc. 9 res. e risulta essere stato interessato per la fase di consegna della cucina. CP_2
Secondo le doglianze del ricorrente (difformi sul punto rispetto a quanto esposto dal ricorrente nella denuncia in data 08/06/2022, ove vengono indicati nel e nel i soggetti che avrebbero CP_3 CP_1
confermato che la cucina era pronta e che per poter procedere alla consegna e al relativo montaggio occorreva necessariamente versare il saldo prezzo), il avrebbe rassicurato il CP_2 Pt_1 sull'imminente consegna della cucina, riferendo che era già arrivata nel magazzino della Kitchen 27 ed ingenerando nel ricorrente un legittimo affidamento nella imminente consegna, inducendolo a pagare il saldo prezzo.
Orbene, le risultanze probatorie non consentono di ritenere provata una condotta illecita del CP_2
Ha invero trovato smentita in atti l'assunto del ricorrente secondo il quale la cucina non sarebbe stata ordinata, essendo al contrario emerso che l'ordine venne elaborato e inoltrato al rappresentante alla ditta produttrice della cucina (v: doc. 5 e che vennero parimenti ordinati - nonché consegnati CP_2
alla Kitchen 27 - il piano in quarzo e gli elettrodomestici.
Va poi osservato che l'ordine prevedeva il pagamento del saldo prima della consegna della cucina e non può dirsi provato in giudizio che nel dicembre 2021, quando, secondo quanto riferito anche in sede testimoniale (v: dep. testi e ), il chiese il pagamento del saldo per velocizzare Tes_2 Tes_1 CP_2
pagina 10 di 13 la consegna della cucina, egli fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la Kitchen
27 e potesse supporre che, nonostante il pagamento, la cucina non sarebbe stata consegnata.
Risulta infatti dalla deposizione del teste agente di zona del Gruppo TU, al quale la Tes_8
cucina era stata ordinata, che fu proprio nel mese di dicembre che iniziarono le difficoltà negli incassi e il dialogo con la Kitchen 27 per il fatto che le scadenze dei pagamenti non venivano rispettate.
Ha peraltro precisato il che quando capitava che i venditori telefonassero per avere indicazioni Tes_8
lui tergiversava, pur senza dire che la cucina era in consegna, sicché non può ritenersi che i venditori fossero in grado di acquisire diretta e certa conoscenza della situazione in essere.
Anche con specifico riferimento all'ordine del , ha dichiarato il teste di ricordare una Pt_1 Tes_8
telefonata in cui gli venne chiesto se potesse essere consegnata la cucina, precisando di non aver risposto del dettaglio - non rientrando nelle sue competenze rivelare le situazioni contabili dei clienti ai loro dipendenti - e di essersi espresso nel senso che si doveva verificare con il signor Controparte_3
un volta che fossero state eseguite certe operazioni, in mancanza delle quali la consegna non sarebbe avvenuta;
così sottintendendo che la cucina non era stata consegnata perché non pagata.
Non risulta comunque essere stata rappresentata una situazione di difficoltà irreversibile.
Deve dunque escludersi una responsabilità da illecito del dipendente stanti le informazioni da CP_2 lui stesso ricevute ed essendo peraltro emersa l'avvenuta consegna degli altri componenti – piano ed elettrodomestici – della cucina di che trattasi.
Consta invero in atti come il abbia avuto piena consapevolezza dell'irreversibilità della CP_2
situazione quando ricevette, nel maggio 2022, la lettera di licenziamento e che si sia rivolto, insieme al
, al Commercialista della ditta Kitchen 27, Alberto Gasparini, perché preoccupato CP_1 dell'andamento dell'azienda; iniziativa di cui non risulta tuttavia chiarita la collocazione temporale e che, anche alla luce delle dichiarazioni del teste deve ritenersi comunque successiva al mese di Tes_8
dicembre 2021, ossia al saldo del prezzo della cucina (avvenuto in data 11.12.2021 – v: doc. 6 ric.).
La domanda del ricorrente nei confronti del non può quindi trovare accoglimento. CP_2
Va del pari rigettata anche la domanda proposta dal nei confronti di , Pt_1 Controparte_1 anch'egli dipendente della ditta Kitchen 27.
Risulta pacifico in atti che il operava presso il negozio di Viale del Lavoro in cui venne CP_1 formalizzato l'ordine d'acquisto della cucina e risulta incontestato che fu il medesimo a CP_1 raccogliere l'ordine.
pagina 11 di 13 Va peraltro osservato come secondo la stessa prospettazione attorea gli accordi relativi alla vendita siano stati raggiunti alla presenza anche del titolare della ditta sicché i termini Controparte_3 economici dell'accordo – compresa la scontistica – deve ritenersi siano stati gestiti direttamente da quest'ultimo, dalle cui indicazioni il dipendente (anche ad ammettere che avesse un ruolo di particolare responsabilità nel punto vendita, che comunque non risulta aver assunto rilievo formale – v: visura camerale doc. 8 ) non poteva, all'evidenza, discostarsi. CP_1
Risulta poi provato in giudizio, alla luce delle deposizioni assunte e della documentazione dimessa, che il diede regolarmente corso all'ordine, predisponendo il progetto della cucina, recandosi CP_1 presso l'abitazione del ricorrente per le misurazioni ed inoltrando quindi l'ordine di tutti gli elementi che la componevano (v: docc. da 2 a 6 di parte resistente ). CP_1
Anche con riferimento al non possono dunque ravvisarsi gli estremi di una condotta illecita, CP_1
tanto più alla luce della già richiamata deposizione del teste dalla quale emerge che le Tes_8
problematiche si manifestarono appunto dal dicembre 2021 - quando il versò il saldo prezzo – Pt_1
che vennero discusse direttamente con il e che non vennero espressamente palesate ai CP_3
dipendenti.
Non risultano dunque acquisiti adeguati elementi probatori per ritenere che il – tanto meno CP_1
alla data di esecuzione dei pagamenti effettuati dal - potesse essere consapevole di una Pt_1 condizione di difficoltà economica dell'azienda tale da indurlo a ritenere che la cucina non sarebbe stata consegnata.
Conforta ulteriormente il giudizio di insussistenza di una condotta illecita del - e comunque CP_1
l'assenza di una correlazione causale con il danno patito dal ricorrente - quanto argomentato nella sentenza penale dimessa in atti, che ha visto la pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del
(v: doc. allegato alla nota di deposito di parte in data 12.12.2024) CP_1 CP_1
Anche la domanda nei confronti del deve quindi essere respinta. CP_1
Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono quindi essere poste a carico del resistente contumace nei rapporti fra l'attore e il detto resistente Controparte_3
soccombente ed a carico invece del ricorrente nei rapporti fra questi e i resistenti Parte_1
e . RT Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 12 di 13 CONDANNA il resistente titolare della ditta Kitchen 27, al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_3
della somma di €7.000,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente Parte_1
via via rivalutate dal 10.06.2022 – data di ricezione da parte del della diffida di parte ricorrente CP_3
datata 06.06.2022 - al saldo effettivo.
RIGETTA
La domanda del ricorrente nei confronti dei resistenti e Parte_1 RT
. Controparte_1
CONDANNA
Il convenuto titolare della ditta Kitchen 27, alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3 del ricorrente, spese che liquida in €284,40 per anticipazioni ed in €5.000,00 per compenso, oltre al
15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
CONDANNA
Il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1 CP_2
e , spese che, tenuto conto della presenza di collegamenti ipertestuali, liquida
[...] Controparte_1 in €6.500,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge in favore del resistente e nel medesimo importo di 6.500,00 per compenso, oltre al 15% spese RT
generali, CPA e IVA come per legge in favore del resistente . Controparte_1
Verona, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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