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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele de' Salvia Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Stefano
Montesano e dalla dott.ssa Sara Alcaro
-resistente-
nonché contro rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Riommi CP_2
-resistente-
nonché contro
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, , , CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
Pag. 1 a 9 , , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, , Controparte_22 CP_23 Controparte_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 Controparte_27
-resistenti contumaci-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente del resistente ed in servizio CP_1 presso l' , in qualità di funzionaria di Controparte_28
area III^, fascia retributiva F2, ha esposto: di aver partecipato alla selezione per 55 posti, indetta con DDG prot. n. 2307 dell'11.11.2022, per la progressione economica orizzontale e per l'accesso alla superiore fascia retributiva F3; e di essersi vista riconoscere un punteggio complessivo pari a 54 punti (di cui, 16 punti per l'anzianità di servizio nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2021; 18 punti per titoli di studio;
20 punti per la media dei risultati conseguiti nell'ambito del sistema di valutazione nel triennio 2019/2021), con collocazione nella graduatoria definitiva in posizione n. 68, non utile per l'accesso, con decorrenza 1.1.2022, alla fascia F3.
1.1. La ricorrente non ha contestato, in questa sede, il punteggio attribuitole, bensì l'utilizzo che l'Amministrazione ha fatto dei criteri di priorità previsti dalla contrattazione integrativa di settore, in ipotesi di parità di punteggio fra i partecipanti alla selezione.
1.2. Ha affermato, infatti, che, in base alle previsioni del CCNI del 20.5.2022
(art. 5, comma 3), in caso di parità di punteggio in graduatoria, il conferimento della fascia retributiva deve avvenire secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente
Pag. 2 a 9 precedente a quella per cui si concorre;
b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli
Contr Contro dell'ex , dell'ex dell'ex e dell'ex c) maggiore anzianità CP_29 CP_32
di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore anzianità anagrafica.
Cont 1.3. Il , invece, avrebbe violato il suddetto ordine di priorità, avendo collocato in graduatoria tutti i partecipanti alla selezione aventi pari punteggio di 54 punti, esclusivamente in base alla minore anzianità anagrafica e, dunque, utilizzando un criterio di preferenza destinato ad operare solo qualora siano uguali l'anzianità nella fascia precedente e l'anzianità di ruolo.
1.4. Ma, nel caso di specie, se l'anzianità di fascia è uguale (1.1.2016) per tutti gli aspiranti collocati – con n. 54 punti – dal n. 43 al n. 68 della graduatoria, diversa
è l'anzianità di ruolo degli stessi e, poiché la ricorrente è in servizio nei ruoli del
Cont
a far data dal 2.2.2001, ella avrebbe avuto diritto ad essere inserita in posizione n. 48, pienamente utile per l'ottenimento della progressione economica rivendicata.
Cont 2. Il e la resistente hanno eccepito l'infondatezza CP_2 dell'avversa domanda e ne hanno chiesto il rigetto, mentre non si sono costituiti – pur ritualmente intimati – gli ulteriori controinteressati indicati in epigrafe.
3. Nelle more del giudizio, in vista dell'udienza del 5.6.2024 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.) i procuratori di parte ricorrente (cfr. note del 4.6.2024) e della controinteressata (cfr. note del CP_2
20.5.2024 e documentazione allegata) hanno evidenziato l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di quest'ultima e l'accettazione da parte della prima, con espresso accordo in ordine alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
3.1. Di tanto occorre, dunque, dare atto, mediante la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse a resistere all'avverso ricorso da parte di . CP_2
4. Nel merito, la domanda di parte ricorrente è fondata.
Pag. 3 a 9 5. La tesi sostenuta dal è che, dal momento che il CCNI del CP_1
20.10.2022, nella allegata tabella dei criteri di valutazione, ha limitato la possibilità di valutare l'anzianità di servizio nei ruoli ministeriali solo a partire dal 1.1.2012 al
31.12.2021, tale segmento temporale rileva anche al fine di stabilire l'anzianità utile quale criterio di priorità in caso di parità di punteggio fra i partecipanti alla procedura selettiva: in altri termini, poiché nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2021, tutti gli aspiranti aventi un punteggio pari a 54 punti avevano una medesima anzianità nella fascia retributiva immediatamente precedente (2192 giorni), una uguale
Cont anzianità di ruolo presso il (1461 giorni) e nessuna anzianità di ruolo presso altre Amministrazioni, non rimaneva che fare riferimento all'ultimo criterio previsto dalla contrattazione collettiva, ovvero quello della minore età anagrafica, ragione per cui la ricorrente, più anziana, anagraficamente, dei soggetti che la precedevano in graduatoria, correttamente è stata collocata alla posizione n. 68.
5.1. L'assunto non può essere condiviso.
5.2. Sul punto, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni rese da questo Tribunale in identica fattispecie (sentenza n.
137/2024 del 13.2.2024 – n. 582/2023 RG, est. dott. Paolo Pirruccio) e che in questa sede integralmente si condividono:
“
5.1. L'art. 5, comma 3, del CCNI del 20/10/2022 prevede che, in ipotesi di parità di punteggio tra più aspiranti (sulla cui determinazione non vi è controversia alcuna), si faccia riferimento a quattro criteri di priorità. Il comma 3 cit. stabilisce, in particolare, che «qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità: a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex CP_29
Contr Contr dell'ex dell'ex e dell'ex c) maggiore anzianità di servizio CP_32
presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore età anagrafica.
Pag. 4 a 9
5.2. Orbene, la tesi del secondo cui l'anzianità di servizio andrebbe CP_1
valutata solo a partire dal 01/01/2012 ai fini delle preferenze/priorità a parità di punteggio, è manifestamente infondata per due ordini di ragioni: la prima di ordine letterale e sistematico;
la seconda di ordine logico-giuridico.
6. Con riferimento alla questione di ordine letterale-sistematico, si deve osservare che la Tabella A) dei criteri di valutazione, allegata al CCNI, si riferisce esclusivamente alla anzianità di servizio valutabile ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio (massimo 20 punti, da attribuire in ragione dell'anzianità di servizio nella medesima Amministrazione, a prescindere dalla sua denominazione, Contr Contr più volte variata nel tempo: ex ex ex ex . È in relazione CP_29 CP_32
a tale punteggio che la Tabella A) impone di considerare il solo servizio prestato a partire dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2021. Tutta la Tabella nella sua interezza
(punti A), B), B1) e C) in cui essa si suddivide) attiene, in realtà, esclusivamente ai
“criteri di valutazione” previsti ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
(massimo 60 punti, da suddividersi, appunto, secondo i criteri previsti alle lettere
A), B), B1 e C) della Tabella). Da ciò consegue che la limitazione temporale suddetta (che esclude il servizio prestato prima del 01/01/2012) attiene esclusivamente alla attribuzione del punteggio e non anche alla eventuale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini delle “priorità” (o preferenze) da accordare a parità di punteggio.
6.1. Ciò si desume chiaramente anche dalla sistematica dell'art. 5 del CCNI che: - al primo comma, definisce i criteri cui deve ispirarsi la procedura selettiva
(anzianità di servizio, titoli di studio, risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e
2021); - al secondo comma, precisa che “ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto”; - al terzo comma, definisce i “criteri di priorità” da utilizzare
a parità di punteggio (sopra testualmente riportati) ai fini della individuazione del posto da attribuire in graduatoria a ciascun aspirante.
Pag. 5 a 9
6.2. Da ciò si evince chiaramente che il CCNI ha voluto limitare l'applicazione della Tabella esclusivamente alla “attribuzione dei punteggi”, atteso che il comma
2 rinvia espressamente alla Tabella ai soli fini del punteggio da determinare in attuazione dei criteri di cui al comma 1, ma non anche ai fini della determinazione dei “criteri di priorità” stabiliti al terzo comma dell'art. 5, rispetto ai quali non vi
è alcun riferimento alla citata Tabella.
7. In secondo luogo, ostano alla interpretazione propugnata dal anche CP_1
ragioni di ordine logico e giuridico.
7.1. È di tutta evidenza, infatti, che a fronte di parità di punteggio tra due o più dipendenti aspiranti sarebbe del tutto illogico e contrario al principio della meritocrazia (che discende dai principi di buon andamento della P.A. e di accesso alla P.A. mediante concorso, stabiliti dall'art. 97 Cost.) attribuire, sic et simpliciter, preminenza al criterio della minore età anagrafica rispetto a quello della maggiore anzianità di ruolo, sia pur limitandola a partire da una certa data.
È evidente che, così facendo, vengono irragionevolmente penalizzate le esperienze maturate dai dipendenti nel corso degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione.
7.2. Non a caso, il comma 3 dell'art. 5 del CCNI stabilisce solo come ultimo criterio residuale quello della minore anzianità anagrafica, dando preminenza, dapprima, alla maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'Amministrazione nonché alla maggiore anzianità di servizio prestato anche presso altre pubbliche amministrazioni e, solo in ultima analisi, al criterio dell'età anagrafica, invece illegittimamente preferito dal resistente. CP_1
7.3. D'altronde, l'anzianità di servizio nell'Amministrazione non richiedeva alcuna dichiarazione in sede di domanda, trattandosi di un dato già noto all'Amministrazione stessa.
7.4. Solo nel caso in cui due o più dipendenti avessero la stessa anzianità di servizio nei ruoli dell'Amministrazione (e in altre Amministrazioni) allora avrebbe
Pag. 6 a 9 senso premiare il più giovane di età, in quanto più meritevole (a parità di tutte le altre condizioni, ovviamente)”.
5.3. Dalle riflessioni sin qui enucleate, pienamente spendibili anche nell'ambito dell'odierna vicenda contenziosa, discende che la ricorrente, che vanta Cont pacificamente un'anzianità di servizio nei ruoli del a far data dal 2.2.2001, deve essere collocata nella posizione che le spetta nell'ambito della graduatoria della selezione per la progressione nella superiore fascia retributiva F3, indetta con
DDG prot. n. 2307 dell'11.11.2022, previa valutazione, ai soli fini dei criteri di priorità di cui all'art. 5, comma 3, del CCNI del 20.10.2022, dell'integrale anzianità di servizio prestata dalla ricorrente medesima nei ruoli dell'Amministrazione.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente ed il resistente e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei CP_1
parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 1.101,00 e 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
7.1. In particolare, quanto all'individuazione del valore della causa, deve essere evidenziato che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'an affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II, 20 luglio
1999 n° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie, dal momento che, come evidenziato dal (cfr. note di trattazione scritta depositate in CP_1 data 4.6.2024) e non contestato da parte ricorrente, “gli aumenti retributivi maturati
e non percepiti dalla ricorrente per effetto della asserita illegittima esclusione ammonterebbero a circa €. 100,00 mensili con decorrenza dal 01/01/2022, il valore della presente controversia, determinato a norma dell'art. 10 c.p.c. ovvero
Pag. 7 a 9 dalla domanda proposta e, quindi, dalla pretesa economica fatta valere in giudizio, risulta ricompreso nello scaglione tra €. 1100,00 ed €. 5200,00”.
8. Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese nei rapporti con la controinteressata (stante anche l'espresso accordo raggiunto dalle CP_2
parti sul punto), nonché con gli altri controinteressati non costituiti che non hanno inteso opporsi al ricorso.
9. Infine, non sono ravvisabili i presupposti per la condanna del per CP_1
lite temeraria, come richiesto da parte ricorrente, atteso che la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra di per sé sola una condotta processuale tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
9.1. Occorre, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale»
(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) ordina al Controparte_1
di procedere alla rettifica della graduatoria della selezione per la
[...]
progressione nella fascia retributiva F3, indetta con DDG prot. n. 2307 dell'11.11.2022, mediante attribuzione alla ricorrente, attualmente collocata nella posizione n. 68, della posizione che le spetta, fermo restando il punteggio pari a
54,00 già attribuitole, valutando, ai soli fini dei criteri di priorità di cui all'art. 5,
Pag. 8 a 9 comma 3, del CCNI del 20.10.2022, l'integrale anzianità di servizio prestata dalla ricorrente medesima nei ruoli dell'Amministrazione a far data dal 2.2.2001 e comparandola con quella di tutti i dipendenti già collocati utilmente in graduatoria con il medesimo punteggio pari a 54,00; b) per l'effetto, condanna il CP_1
resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le spettano, per effetto della citata progressione economica, a decorrere dal 01/01/2022;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.289,00, di cui € 259,00 per spese ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le altre parti processuali.
Catanzaro, 15/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele de' Salvia Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Stefano
Montesano e dalla dott.ssa Sara Alcaro
-resistente-
nonché contro rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Riommi CP_2
-resistente-
nonché contro
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
, , , CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
Pag. 1 a 9 , , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, , Controparte_22 CP_23 Controparte_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 Controparte_27
-resistenti contumaci-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente del resistente ed in servizio CP_1 presso l' , in qualità di funzionaria di Controparte_28
area III^, fascia retributiva F2, ha esposto: di aver partecipato alla selezione per 55 posti, indetta con DDG prot. n. 2307 dell'11.11.2022, per la progressione economica orizzontale e per l'accesso alla superiore fascia retributiva F3; e di essersi vista riconoscere un punteggio complessivo pari a 54 punti (di cui, 16 punti per l'anzianità di servizio nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2021; 18 punti per titoli di studio;
20 punti per la media dei risultati conseguiti nell'ambito del sistema di valutazione nel triennio 2019/2021), con collocazione nella graduatoria definitiva in posizione n. 68, non utile per l'accesso, con decorrenza 1.1.2022, alla fascia F3.
1.1. La ricorrente non ha contestato, in questa sede, il punteggio attribuitole, bensì l'utilizzo che l'Amministrazione ha fatto dei criteri di priorità previsti dalla contrattazione integrativa di settore, in ipotesi di parità di punteggio fra i partecipanti alla selezione.
1.2. Ha affermato, infatti, che, in base alle previsioni del CCNI del 20.5.2022
(art. 5, comma 3), in caso di parità di punteggio in graduatoria, il conferimento della fascia retributiva deve avvenire secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente
Pag. 2 a 9 precedente a quella per cui si concorre;
b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli
Contr Contro dell'ex , dell'ex dell'ex e dell'ex c) maggiore anzianità CP_29 CP_32
di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore anzianità anagrafica.
Cont 1.3. Il , invece, avrebbe violato il suddetto ordine di priorità, avendo collocato in graduatoria tutti i partecipanti alla selezione aventi pari punteggio di 54 punti, esclusivamente in base alla minore anzianità anagrafica e, dunque, utilizzando un criterio di preferenza destinato ad operare solo qualora siano uguali l'anzianità nella fascia precedente e l'anzianità di ruolo.
1.4. Ma, nel caso di specie, se l'anzianità di fascia è uguale (1.1.2016) per tutti gli aspiranti collocati – con n. 54 punti – dal n. 43 al n. 68 della graduatoria, diversa
è l'anzianità di ruolo degli stessi e, poiché la ricorrente è in servizio nei ruoli del
Cont
a far data dal 2.2.2001, ella avrebbe avuto diritto ad essere inserita in posizione n. 48, pienamente utile per l'ottenimento della progressione economica rivendicata.
Cont 2. Il e la resistente hanno eccepito l'infondatezza CP_2 dell'avversa domanda e ne hanno chiesto il rigetto, mentre non si sono costituiti – pur ritualmente intimati – gli ulteriori controinteressati indicati in epigrafe.
3. Nelle more del giudizio, in vista dell'udienza del 5.6.2024 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.) i procuratori di parte ricorrente (cfr. note del 4.6.2024) e della controinteressata (cfr. note del CP_2
20.5.2024 e documentazione allegata) hanno evidenziato l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di quest'ultima e l'accettazione da parte della prima, con espresso accordo in ordine alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
3.1. Di tanto occorre, dunque, dare atto, mediante la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse a resistere all'avverso ricorso da parte di . CP_2
4. Nel merito, la domanda di parte ricorrente è fondata.
Pag. 3 a 9 5. La tesi sostenuta dal è che, dal momento che il CCNI del CP_1
20.10.2022, nella allegata tabella dei criteri di valutazione, ha limitato la possibilità di valutare l'anzianità di servizio nei ruoli ministeriali solo a partire dal 1.1.2012 al
31.12.2021, tale segmento temporale rileva anche al fine di stabilire l'anzianità utile quale criterio di priorità in caso di parità di punteggio fra i partecipanti alla procedura selettiva: in altri termini, poiché nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2021, tutti gli aspiranti aventi un punteggio pari a 54 punti avevano una medesima anzianità nella fascia retributiva immediatamente precedente (2192 giorni), una uguale
Cont anzianità di ruolo presso il (1461 giorni) e nessuna anzianità di ruolo presso altre Amministrazioni, non rimaneva che fare riferimento all'ultimo criterio previsto dalla contrattazione collettiva, ovvero quello della minore età anagrafica, ragione per cui la ricorrente, più anziana, anagraficamente, dei soggetti che la precedevano in graduatoria, correttamente è stata collocata alla posizione n. 68.
5.1. L'assunto non può essere condiviso.
5.2. Sul punto, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni rese da questo Tribunale in identica fattispecie (sentenza n.
137/2024 del 13.2.2024 – n. 582/2023 RG, est. dott. Paolo Pirruccio) e che in questa sede integralmente si condividono:
“
5.1. L'art. 5, comma 3, del CCNI del 20/10/2022 prevede che, in ipotesi di parità di punteggio tra più aspiranti (sulla cui determinazione non vi è controversia alcuna), si faccia riferimento a quattro criteri di priorità. Il comma 3 cit. stabilisce, in particolare, che «qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità: a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex CP_29
Contr Contr dell'ex dell'ex e dell'ex c) maggiore anzianità di servizio CP_32
presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore età anagrafica.
Pag. 4 a 9
5.2. Orbene, la tesi del secondo cui l'anzianità di servizio andrebbe CP_1
valutata solo a partire dal 01/01/2012 ai fini delle preferenze/priorità a parità di punteggio, è manifestamente infondata per due ordini di ragioni: la prima di ordine letterale e sistematico;
la seconda di ordine logico-giuridico.
6. Con riferimento alla questione di ordine letterale-sistematico, si deve osservare che la Tabella A) dei criteri di valutazione, allegata al CCNI, si riferisce esclusivamente alla anzianità di servizio valutabile ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio (massimo 20 punti, da attribuire in ragione dell'anzianità di servizio nella medesima Amministrazione, a prescindere dalla sua denominazione, Contr Contr più volte variata nel tempo: ex ex ex ex . È in relazione CP_29 CP_32
a tale punteggio che la Tabella A) impone di considerare il solo servizio prestato a partire dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2021. Tutta la Tabella nella sua interezza
(punti A), B), B1) e C) in cui essa si suddivide) attiene, in realtà, esclusivamente ai
“criteri di valutazione” previsti ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
(massimo 60 punti, da suddividersi, appunto, secondo i criteri previsti alle lettere
A), B), B1 e C) della Tabella). Da ciò consegue che la limitazione temporale suddetta (che esclude il servizio prestato prima del 01/01/2012) attiene esclusivamente alla attribuzione del punteggio e non anche alla eventuale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini delle “priorità” (o preferenze) da accordare a parità di punteggio.
6.1. Ciò si desume chiaramente anche dalla sistematica dell'art. 5 del CCNI che: - al primo comma, definisce i criteri cui deve ispirarsi la procedura selettiva
(anzianità di servizio, titoli di studio, risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e
2021); - al secondo comma, precisa che “ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto”; - al terzo comma, definisce i “criteri di priorità” da utilizzare
a parità di punteggio (sopra testualmente riportati) ai fini della individuazione del posto da attribuire in graduatoria a ciascun aspirante.
Pag. 5 a 9
6.2. Da ciò si evince chiaramente che il CCNI ha voluto limitare l'applicazione della Tabella esclusivamente alla “attribuzione dei punteggi”, atteso che il comma
2 rinvia espressamente alla Tabella ai soli fini del punteggio da determinare in attuazione dei criteri di cui al comma 1, ma non anche ai fini della determinazione dei “criteri di priorità” stabiliti al terzo comma dell'art. 5, rispetto ai quali non vi
è alcun riferimento alla citata Tabella.
7. In secondo luogo, ostano alla interpretazione propugnata dal anche CP_1
ragioni di ordine logico e giuridico.
7.1. È di tutta evidenza, infatti, che a fronte di parità di punteggio tra due o più dipendenti aspiranti sarebbe del tutto illogico e contrario al principio della meritocrazia (che discende dai principi di buon andamento della P.A. e di accesso alla P.A. mediante concorso, stabiliti dall'art. 97 Cost.) attribuire, sic et simpliciter, preminenza al criterio della minore età anagrafica rispetto a quello della maggiore anzianità di ruolo, sia pur limitandola a partire da una certa data.
È evidente che, così facendo, vengono irragionevolmente penalizzate le esperienze maturate dai dipendenti nel corso degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione.
7.2. Non a caso, il comma 3 dell'art. 5 del CCNI stabilisce solo come ultimo criterio residuale quello della minore anzianità anagrafica, dando preminenza, dapprima, alla maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'Amministrazione nonché alla maggiore anzianità di servizio prestato anche presso altre pubbliche amministrazioni e, solo in ultima analisi, al criterio dell'età anagrafica, invece illegittimamente preferito dal resistente. CP_1
7.3. D'altronde, l'anzianità di servizio nell'Amministrazione non richiedeva alcuna dichiarazione in sede di domanda, trattandosi di un dato già noto all'Amministrazione stessa.
7.4. Solo nel caso in cui due o più dipendenti avessero la stessa anzianità di servizio nei ruoli dell'Amministrazione (e in altre Amministrazioni) allora avrebbe
Pag. 6 a 9 senso premiare il più giovane di età, in quanto più meritevole (a parità di tutte le altre condizioni, ovviamente)”.
5.3. Dalle riflessioni sin qui enucleate, pienamente spendibili anche nell'ambito dell'odierna vicenda contenziosa, discende che la ricorrente, che vanta Cont pacificamente un'anzianità di servizio nei ruoli del a far data dal 2.2.2001, deve essere collocata nella posizione che le spetta nell'ambito della graduatoria della selezione per la progressione nella superiore fascia retributiva F3, indetta con
DDG prot. n. 2307 dell'11.11.2022, previa valutazione, ai soli fini dei criteri di priorità di cui all'art. 5, comma 3, del CCNI del 20.10.2022, dell'integrale anzianità di servizio prestata dalla ricorrente medesima nei ruoli dell'Amministrazione.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente ed il resistente e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei CP_1
parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 1.101,00 e 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
7.1. In particolare, quanto all'individuazione del valore della causa, deve essere evidenziato che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'an affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II, 20 luglio
1999 n° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie, dal momento che, come evidenziato dal (cfr. note di trattazione scritta depositate in CP_1 data 4.6.2024) e non contestato da parte ricorrente, “gli aumenti retributivi maturati
e non percepiti dalla ricorrente per effetto della asserita illegittima esclusione ammonterebbero a circa €. 100,00 mensili con decorrenza dal 01/01/2022, il valore della presente controversia, determinato a norma dell'art. 10 c.p.c. ovvero
Pag. 7 a 9 dalla domanda proposta e, quindi, dalla pretesa economica fatta valere in giudizio, risulta ricompreso nello scaglione tra €. 1100,00 ed €. 5200,00”.
8. Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese nei rapporti con la controinteressata (stante anche l'espresso accordo raggiunto dalle CP_2
parti sul punto), nonché con gli altri controinteressati non costituiti che non hanno inteso opporsi al ricorso.
9. Infine, non sono ravvisabili i presupposti per la condanna del per CP_1
lite temeraria, come richiesto da parte ricorrente, atteso che la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra di per sé sola una condotta processuale tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
9.1. Occorre, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale»
(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) ordina al Controparte_1
di procedere alla rettifica della graduatoria della selezione per la
[...]
progressione nella fascia retributiva F3, indetta con DDG prot. n. 2307 dell'11.11.2022, mediante attribuzione alla ricorrente, attualmente collocata nella posizione n. 68, della posizione che le spetta, fermo restando il punteggio pari a
54,00 già attribuitole, valutando, ai soli fini dei criteri di priorità di cui all'art. 5,
Pag. 8 a 9 comma 3, del CCNI del 20.10.2022, l'integrale anzianità di servizio prestata dalla ricorrente medesima nei ruoli dell'Amministrazione a far data dal 2.2.2001 e comparandola con quella di tutti i dipendenti già collocati utilmente in graduatoria con il medesimo punteggio pari a 54,00; b) per l'effetto, condanna il CP_1
resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le spettano, per effetto della citata progressione economica, a decorrere dal 01/01/2022;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.289,00, di cui € 259,00 per spese ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le altre parti processuali.
Catanzaro, 15/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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