Articolo 3 della Legge 7 febbraio 1949, n. 36
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 marzo 1949
Art. 3.
Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.
Ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore dara' comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1888, n. 498 , rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.
In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sara' iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o piu' stabili di proprieta' dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, che offrano adeguata garanzia.
Entrata in vigore il 17 marzo 1949