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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11/3/2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24620/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta;
dato atto che entro il termine assegnato dalla scrivente, parte appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
quindi, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24620/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in funzione di giudice di appello, all'udienza dell' 11 marzo 2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24620 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tobia Collà Parte_1 C.F._1
Ruvolo, con studio in Napoli alla Via Porzio, 4, Centro Direzionale Is. G/1, giusta mandato in atti
Appellante
E
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo commissario straordinario pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 9465/2021, del 30.03.2021 resa nel procedimento n.r.g 6179/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva appello per la riforma della sentenza n. 9465/2021, pubblicata il Parte_1
30.3.2021, con la quale il Giudice di Pace di Napoli a definizione del giudizio contrassegnato dal n. rg.
6179/2020, aveva rigettato la domanda da lei proposta contro Controparte_1 come se fosse stata ancora in bonis, per il pagamento di euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CEE n. 261/2004, per la cancellazione del volo previsto per il giorno
19 marzo 2018 ore 18.:15 procedente dall'aeroporto di Bangkok e diretto all'aeroporto di Abu Dhabi, acquistato dalla predetta compagnia in data 28.01.2018, per la tratta, di andata e ritorno, Roma-
Fiumicino Bangkok con scalo ad Abu Dhabi.
A sostegno dell'appello, lamentava l'erronea valutazione del materiale Parte_1 probatorio operata dal Giudice di prime cure, che aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta ai fini della prova del titolo del credito azionato, non avendo l'attrice prodotto il biglietto di viaggio e la carta di imbarco, quanto solo il riepilogo della prenotazione e la richiesta di compensazione pecuniaria inviata alla Compagnia di volo.
Concludeva, pertanto, l'appellante chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la
[...] in amministrazione straordinaria al pagamento in favore del Sig.ra della somma Controparte_1 Parte_1 di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori a decorrere dalla data dell'evento (19.03.2018) e fino all'effettivo soddisfo;
in subordine: 2) In via istruttoria, ove il giudice dovesse ritenere non sufficienti le risultanze probatorie poste a fondamento della domanda giudiziale della Sig.ra deferire, ai sensi degli artt. 233 e ss. c.p.c., Parte_1 giuramento decisorio sui capi formulati nel presente atto, con espressa riserva di integrarli, modificarli e di proporne di nuovi, ove il giudice ne ravvisasse la necessità, in corso di causa;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito.
Parte appellata, pur se ritualmente citata, è rimasta contumace.
Osserva il Tribunale che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata la pronuncia del Giudice di Pace emessa secondo "equità necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., avendo la controversia valore inferiore al limite di € 1.100,00, previsto dalla norma, posto che oggetto di domanda
è il pagamento di un importo pari ad euro 600,00.
Giova ricordare che, per giurisprudenza pacifica, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Conseguentemente, il regime di impugnazione previsto dal novellato art. 339, 3° comma, c. p. c. si applica alle sentenze che il giudice di pace ha pronunciato oppure che avrebbe dovuto pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.
p. c., sulla base di una valutazione che tiene conto dell'astratto criterio decisorio previsto dal Legislatore
(nella norma da ultimo menzionata, per l'appunto) e non del criterio decisorio in concreto utilizzato dal giudice onorario. Ne segue, da un lato, l'applicabilità dell'art. 339, 3° comma, c. p. c. al provvedimento decisorio (erroneamente) reso dal giudice di pace secondo diritto su controversia di valore inferiore ai
1.100 euro;
dall'altro lato, in modo del tutto speculare, l'inapplicabilità della norma appena richiamata alle sentenze (erroneamente) pronunciate dal giudice onorario secondo equità su cause di valore eccedente il limite suddetto.
Per quanto poi riguarda l'onere gravante a carico del soggetto che intenda appellare una simile decisione del giudice di pace, va ancora ricordato che l'appellante è onerato all'indicazione tassativa, ex art. 342, 1° comma c.p.c. a pena di inammissibilità dell'introducendo gravame, dei predetti motivi (cfr.
Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005).
Ciò posto, nel caso di specie, parte appellante non ha nemmeno specificato quali sarebbero stati i principi regolatori della materia violati dal Giudice Pace.
In ogni caso, deve rilevarsi che le censure mosse da tale parte riguardano la valutazione operata nella sentenza impugnata in ordine alla sufficienza del materiale documentale, offerto a sostegno della domanda dall'attrice, ai fini della prova della fonte del diritto fatto valere in giudizio.
L'asserito errore commesso dal Giudice di prime cure concerne, dunque, l'apprezzamento delle prove e non i criteri di riparto dell'onere probatorio, sicché non rappresenta una violazione dei principi regolatori della materia contenuti negli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2005, avendo peraltro il
Giudice di prime cure correttamente richiamato i principi giurisprudenziali che sorreggono tale riparto.
A bene vedere, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto non adeguata, ai fini della prova del titolo di viaggio e dell'imbarco, la produzione documentale prodotta dall'attrice, e di tanto infatti essa si duole in sede di appello, chiedendo di integrare la prova, mediante deferimento di giuramento decisorio. Ciò conferma che l'errore oggetto di doglianza non attiene alla violazione di principi di diritto, ma costituisce semmai un error in iudicando in ordine alla prova di elementi fattuali funzionali all'esistenza del titolo, errore che evidentemente esorbita dai confini applicativi del ridetto art. 339, comma 3, c.p.c
Posto allora che non è stata lamentata alcuna violazione di norme sul procedimento e che pure va esclusa la sussistenza di violazioni di norme costituzionali o comunitarie, per vero neppure puntualmente dedotte dall'appellante, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e attesa la natura della pronuncia del Giudice di pace, va poi precisato che, evidentemente, il giuramento deferito dall'appellante non poteva ritenersi decisivo per la risoluzione della lite e pertanto non andava ammesso in appello.
Non vi è luogo per la pronuncia sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
L'inammissibiltà dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla per le spese di lite;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Napoli 11.03. 2024
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11/3/2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24620/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta;
dato atto che entro il termine assegnato dalla scrivente, parte appellante ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
quindi, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24620/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in funzione di giudice di appello, all'udienza dell' 11 marzo 2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24620 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tobia Collà Parte_1 C.F._1
Ruvolo, con studio in Napoli alla Via Porzio, 4, Centro Direzionale Is. G/1, giusta mandato in atti
Appellante
E
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo commissario straordinario pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 9465/2021, del 30.03.2021 resa nel procedimento n.r.g 6179/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva appello per la riforma della sentenza n. 9465/2021, pubblicata il Parte_1
30.3.2021, con la quale il Giudice di Pace di Napoli a definizione del giudizio contrassegnato dal n. rg.
6179/2020, aveva rigettato la domanda da lei proposta contro Controparte_1 come se fosse stata ancora in bonis, per il pagamento di euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CEE n. 261/2004, per la cancellazione del volo previsto per il giorno
19 marzo 2018 ore 18.:15 procedente dall'aeroporto di Bangkok e diretto all'aeroporto di Abu Dhabi, acquistato dalla predetta compagnia in data 28.01.2018, per la tratta, di andata e ritorno, Roma-
Fiumicino Bangkok con scalo ad Abu Dhabi.
A sostegno dell'appello, lamentava l'erronea valutazione del materiale Parte_1 probatorio operata dal Giudice di prime cure, che aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta ai fini della prova del titolo del credito azionato, non avendo l'attrice prodotto il biglietto di viaggio e la carta di imbarco, quanto solo il riepilogo della prenotazione e la richiesta di compensazione pecuniaria inviata alla Compagnia di volo.
Concludeva, pertanto, l'appellante chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la
[...] in amministrazione straordinaria al pagamento in favore del Sig.ra della somma Controparte_1 Parte_1 di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori a decorrere dalla data dell'evento (19.03.2018) e fino all'effettivo soddisfo;
in subordine: 2) In via istruttoria, ove il giudice dovesse ritenere non sufficienti le risultanze probatorie poste a fondamento della domanda giudiziale della Sig.ra deferire, ai sensi degli artt. 233 e ss. c.p.c., Parte_1 giuramento decisorio sui capi formulati nel presente atto, con espressa riserva di integrarli, modificarli e di proporne di nuovi, ove il giudice ne ravvisasse la necessità, in corso di causa;
3) Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito.
Parte appellata, pur se ritualmente citata, è rimasta contumace.
Osserva il Tribunale che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata la pronuncia del Giudice di Pace emessa secondo "equità necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., avendo la controversia valore inferiore al limite di € 1.100,00, previsto dalla norma, posto che oggetto di domanda
è il pagamento di un importo pari ad euro 600,00.
Giova ricordare che, per giurisprudenza pacifica, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Conseguentemente, il regime di impugnazione previsto dal novellato art. 339, 3° comma, c. p. c. si applica alle sentenze che il giudice di pace ha pronunciato oppure che avrebbe dovuto pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.
p. c., sulla base di una valutazione che tiene conto dell'astratto criterio decisorio previsto dal Legislatore
(nella norma da ultimo menzionata, per l'appunto) e non del criterio decisorio in concreto utilizzato dal giudice onorario. Ne segue, da un lato, l'applicabilità dell'art. 339, 3° comma, c. p. c. al provvedimento decisorio (erroneamente) reso dal giudice di pace secondo diritto su controversia di valore inferiore ai
1.100 euro;
dall'altro lato, in modo del tutto speculare, l'inapplicabilità della norma appena richiamata alle sentenze (erroneamente) pronunciate dal giudice onorario secondo equità su cause di valore eccedente il limite suddetto.
Per quanto poi riguarda l'onere gravante a carico del soggetto che intenda appellare una simile decisione del giudice di pace, va ancora ricordato che l'appellante è onerato all'indicazione tassativa, ex art. 342, 1° comma c.p.c. a pena di inammissibilità dell'introducendo gravame, dei predetti motivi (cfr.
Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005).
Ciò posto, nel caso di specie, parte appellante non ha nemmeno specificato quali sarebbero stati i principi regolatori della materia violati dal Giudice Pace.
In ogni caso, deve rilevarsi che le censure mosse da tale parte riguardano la valutazione operata nella sentenza impugnata in ordine alla sufficienza del materiale documentale, offerto a sostegno della domanda dall'attrice, ai fini della prova della fonte del diritto fatto valere in giudizio.
L'asserito errore commesso dal Giudice di prime cure concerne, dunque, l'apprezzamento delle prove e non i criteri di riparto dell'onere probatorio, sicché non rappresenta una violazione dei principi regolatori della materia contenuti negli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2005, avendo peraltro il
Giudice di prime cure correttamente richiamato i principi giurisprudenziali che sorreggono tale riparto.
A bene vedere, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto non adeguata, ai fini della prova del titolo di viaggio e dell'imbarco, la produzione documentale prodotta dall'attrice, e di tanto infatti essa si duole in sede di appello, chiedendo di integrare la prova, mediante deferimento di giuramento decisorio. Ciò conferma che l'errore oggetto di doglianza non attiene alla violazione di principi di diritto, ma costituisce semmai un error in iudicando in ordine alla prova di elementi fattuali funzionali all'esistenza del titolo, errore che evidentemente esorbita dai confini applicativi del ridetto art. 339, comma 3, c.p.c
Posto allora che non è stata lamentata alcuna violazione di norme sul procedimento e che pure va esclusa la sussistenza di violazioni di norme costituzionali o comunitarie, per vero neppure puntualmente dedotte dall'appellante, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e attesa la natura della pronuncia del Giudice di pace, va poi precisato che, evidentemente, il giuramento deferito dall'appellante non poteva ritenersi decisivo per la risoluzione della lite e pertanto non andava ammesso in appello.
Non vi è luogo per la pronuncia sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
L'inammissibiltà dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla per le spese di lite;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Napoli 11.03. 2024
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero