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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2393/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 030802024000727000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006958525000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1359/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate ON, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento, per i motivi specificati, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0308020240000727000, limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n. 03020200006958525000, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015, oltre alla condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Con apposite memorie si sono costitute in giudizio l'Agenzia resistente e la Regione Calabria, chiamata in giudizio dalla prima, instando per la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni che di seguito si compendiano.
1. La resistente Agenzia delle Entrate ON ha fornito prova documentale della rituale e tempestiva notificazione, in data 19 gennaio 2022, della cartella esattoriale presupposta dalla comunicazione preventiva impugnata e dalla stessa espressamente richiamata (v. la relativa allegazione documentale, che attesta la notificazione mediante PEC all'indirizzo del destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione del predetto atto tributario la relativa pretesa creditoria è divenuta definitiva, anche nella parte riferita agli interessi, con conseguente inammissibilità dei rilievi afferenti al merito della stessa pretesa tributaria.
2. Rispetto alla doglianza inerente alla prescrizione del credito tributario in epoca successiva alla notificazione della cartella di pagamento di cui sopra, va osservato quanto segue.
Lo specifico credito erariale portato dalla cartella richiamata nell'intimazione impugnata è soggetto al termine di prescrizione triennale che – stante l'atto interruttivo di cui al punto 1 – non è evidentemente decorso al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo d'interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che le resistenti sono state assistite da un loro funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) –
, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 186,40, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti e che liquida in complessivi in euro 186,40 per ciascuna di esse, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
RO, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2393/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 030802024000727000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006958525000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1359/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate ON, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento, per i motivi specificati, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0308020240000727000, limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n. 03020200006958525000, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015, oltre alla condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Con apposite memorie si sono costitute in giudizio l'Agenzia resistente e la Regione Calabria, chiamata in giudizio dalla prima, instando per la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni che di seguito si compendiano.
1. La resistente Agenzia delle Entrate ON ha fornito prova documentale della rituale e tempestiva notificazione, in data 19 gennaio 2022, della cartella esattoriale presupposta dalla comunicazione preventiva impugnata e dalla stessa espressamente richiamata (v. la relativa allegazione documentale, che attesta la notificazione mediante PEC all'indirizzo del destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione del predetto atto tributario la relativa pretesa creditoria è divenuta definitiva, anche nella parte riferita agli interessi, con conseguente inammissibilità dei rilievi afferenti al merito della stessa pretesa tributaria.
2. Rispetto alla doglianza inerente alla prescrizione del credito tributario in epoca successiva alla notificazione della cartella di pagamento di cui sopra, va osservato quanto segue.
Lo specifico credito erariale portato dalla cartella richiamata nell'intimazione impugnata è soggetto al termine di prescrizione triennale che – stante l'atto interruttivo di cui al punto 1 – non è evidentemente decorso al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo d'interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che le resistenti sono state assistite da un loro funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) –
, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 186,40, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti e che liquida in complessivi in euro 186,40 per ciascuna di esse, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
RO, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico