Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 24
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica rituale e tempestiva della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella esattoriale tramite PEC, e in assenza di tempestiva impugnazione, la pretesa è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Il credito è soggetto a prescrizione triennale, ma l'atto interruttivo (notifica della cartella) ha impedito il decorso della prescrizione al momento della notifica del fermo amministrativo.

  • Accolto
    Soccombenza del ricorrente

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 24
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo