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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 750/2025
Il Tribunale di Bolzano, in persona di:
dott. Andrea Pappalardo Presidente relatore dott. Morris Recla Giudice
dott. Günter Morandell Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 e art. 473 bis. 29 c.c. pendente tra
e , entrambi con l'Avv. Parte_1 Controparte_1
BIASETTI DAVID, giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di Bolzano;
rilevato
che le parti hanno presentato conclusioni concordi;
verificato che alle condizioni proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
1 che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
prende atto
delle condizioni formulate dalle parti nel ricorso depositato telematicamente in data 25/02/2025 a verbale d'udienza d.d. 26.3.2025 con note scritte depositate telematicamente in data 3.3.2025, da intendersi parte integrante della presente sentenza e che vengono di seguito integralmente riportate:
Le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 876/'16 dd. 10.6.2016 del
Tribunale di Bolzano, vengono come di seguito modificate/integrate/riformulate:
1) Il sig. corrisponderà per la figlia l'importo Pt_1 Persona_1
mensile di € 768, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale, con annuale rivalutazione secondo gli indici Istat nazionali, prima rivalutazione gennaio
2026.
Le parti sosterranno il 50% a testa per quanto concerne le spese di natura straordinaria necessitanti per la figlia, secondo i criteri del protocollo d'intesa in vigore al momento dell'esborso.
2) Il sig. versa alla sig.ra l'importo di € 7.500 Pt_1 CP_1
(settemilacinquecento) a titolo di liquidazione “una tantum” ex art. 5 c. 8
L.div. Importo da liquidarsi a mezzo di ratei di € 500 mensili cadauno, all'atto della presentazione della presente già corrisposti per l'importo di € 2.500, il resto da conguagliarsi entro l'udienza di comparizione, dandone atto nelle conclusioni.
2 3) A definizione di tutti rapporti patrimoniali e contributivi ed a scioglimento della comunione esistente sui beni immobili di seguito evidenziati, le parti convengono di effettuare, quale elemento indispensabile e funzionale ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale, la seguente attribuzione:
a) Consenso e oggetto
Il sig. , cf. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
cede alla sig.ra , cf. nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Trento, che accetta, la propria metà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
• p.m. 59 della p.ed. 3777 in P.T. 4389 II C.C. Gries, così come risulta descritta nel Libro Fondiario, censita al competente Catasto Fabbricati al foglio 34 come segue: particella 3777, sub 62, p.m. 59, via Ortles n. 47, piani:
S1-2, interno: 59, cat. A/2, cl. 2, cons. 5 vani, sup 87 mq., rendita 606,84 €
• p.m. 144 della p.ed. 3777 in P.T. 4389 II C.C. Gries, così come risulta descritta nel Libro Fondiario, censita al competente Catasto Fabbricati al foglio 34 come segue: particella 3777, sub 147, p.m. 144, via Ortles, piano: S1,
cat. C/6, cl. 4, cons. 17 mq., sup 19 mq., rendita 115,02 €.
Per una migliore descrizione tavolare rispettivamente catastale di quanto oggi ceduto, le parti fanno ogni e più ampio riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al Libro Fondiario ed al competente Ufficio del
Catasto.
b) Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni,
3 servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni ed i diritti reali e congiunti così come risultano tavolarmente iscritti.
c) Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto d.d.
07/04/1995 intavolato sub G.N. 2714/1/1985 di data 13/04/1995 per la p.m. 59 e contratto d.d. 21/04/1997 sub G.N. 2805/1/1997 di data 28/04/1997, ad essi riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.
d) Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14
del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro
Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, al prot. n. 21535.001.2024 del 09.10.2024 per il sub 62 p.m. 59 e al prot. n.
4 4629/85/000.1985 del 11.11.1985 per il sub 147 p.m. 144, che si allega al presente atto in copia non autentica previa visione ed approvazione delle parti.
e) Garanzie
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino alla intavolazione del presente trasferimento da vincoli di qualunque genere anche derivanti da pignoramento o sequestro, garanzie reali, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, o altre iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei seguenti aggravi tavolarmente evidenti sulla p.m. 59:
• sub G.N. 2767/43/1985 di data 17/05/1985 del vincolo di affittare o vendere a sensi dell'art. 7 della L.P.
3.1.1978 n. 1, modificata con l'art. 54 L.P.
24.11.1980 n. 34, scaduto, come da nulla osta alla cancellazione del Comune di
Bolzano;
• sub G.N. 5317/1/1986 di data 01/08/1986 del vincolo previsto dall' art. 43
punto 1) della L.P. 21.11.1983, n. 45, scaduto, come da nulla osta alla cancellazione della Provincia di Bolzano;
• sub G.N. 2714/2/1995 del vincolo ai sensi dell' art. 3 della L.P. 2.4.1962,
n. 4, scaduto, come da nulla osta alla cancellazione della Provincia di
Bolzano;
• sub G.N. G.N. 3647/1/1995 di data 25/05/1995 dell'ipoteca volontaria in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, non rinnovata, che verrà
cancellata;
5 • sub G.N. 3647/2/1995 di data 25/05/1995 del vincolo ai sensi dell' art. 3
della L.P. 2.4.1962, n. 4, scaduto, come da nulla osta alla cancellazione della
Provincia di Bolzano.
f) Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio
2006 n. 223 nel testo vigente nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 , dichiarano di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare e che il trasferimento immobiliare è effettuato senza dazione di corrispettivo.
g) Ipoteca legale e domicilio tavolare
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione dell'immobile a solo nome della parte cessionaria a tal fine dichiarano che l'elezione di domicilio di cui alla procura in atti valga anche ai sensi dell'art. 123 bis del R.D. del 28 marzo 1929 n.499 per la notifica del
6 decreto tavolare in unico esemplare , nonché per la richiesta di cancellazione presso il Libro Fondiario delle annotazioni ed iscrizioni sopra indicate.
h) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia, la parte cedente dichiara che la p.m. 59 e il fabbricato di cui fa parte sono stati realizzati in base a concessione edilizia n. 119/82 di data 20.04.1983, rilasciata dal Comune di Bolzano, a fronte della quale è stata rilasciata dallo stesso Comune licenza d'uso in data 26.11.1985 e che la p.m.
144 e il fabbricato di cui fa parte sono stati realizzati in base a concessione edilizia n. 199/83 di data 16.09.1983, rilasciata dal Comune di Bolzano, a fronte della quale è stata rilasciata dallo stesso Comune licenza d'uso in data
20.11.1985; dichiara altresì di non aver effettuato fino ad oggi opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né
varianti essenziali, salvo per quanto eventualmente necessario in relazione alla ristrutturazione di cui ad asseverazione dd. 15.03.95 num. prat. 1995-
2102-0 prot. 7934/95.
Le parti dichiarano concordemente di non avere affidato al sottoscritto legali l'onere di provvedere ad accertamenti urbanistici ed edilizi, ivi inclusa la sussistenza dei requisiti di agibilità degli immobili in oggetto, né di controllare la corrispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni come sopra rese dalla parte cedente;
dichiarano di essere state informate dal sottoscritto legale sull'importanza di verificare, tramite tecnico abilitato, che gli immobili in oggetto siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
peraltro, la parte cedente garantisce tale conformità.
i) Dichiarazioni in tema di impianti
7 Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art. 1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
j) Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione,
in particolare l'attestato di prestazione energetica sottoscritto digitalmente dall'ing. registrato presso l'Agenzia Casa Clima in data Controparte_2
21.06.2024 cod. id. 33075, affinché faccia poi parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento.
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che l'attestato ha un'efficacia massima di 10 (dieci) anni a condizione che siano rispettate le prescrizioni
8 normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio. La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per
Legge.
k) Possesso
La parte cessionaria, già nel possesso materiale, è immessa nel possesso legale di quanto cedutole a far dalla data dal deposito del presente atto, per cui da tale data decorrono a suo esclusivo profitto e carico gli utili e gli oneri inerenti.
l) Condominio
La parte cedente dichiara di essere informata dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto e di essere consapevole delle responsabilità previste a suo carico per il caso di inadempimento a detto obbligo e di aver provveduto al pagamento di tutti gli oneri condominiali.
m) Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
9 enfiteusi, superficie), poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione,
devono informarsi presso il Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
n) Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e, poiché il presente atto non è
soggetto alla registrazione che ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera d), e 4 del
D.L. n. 70/2011, convertito con L. n. 106/2011, assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. n. 59/1978 , prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare il presente trasferimento immobiliare al
Questore competente per territorio, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 59/1978,
richiamato dall'art. 2 comma 3 del D.L. n. 79/2012, come sostituito dall'art. 1,
comma 4, D.Lgs. n. 10/2016.
o) Trattamento fiscale in esenzione
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.6.3.87
n.74 e della sentenza n. 154 del 24.4-10.5.99 della Corte Costituzionale ed ai principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.03.2000,
n.27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21.02.2014, affinché
ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc. in quanto il trasferimento immobiliare oggetto del presente atto è elemento indispensabile e funzionale ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale.
In via subordinata, la parte cessionaria, confermando trattarsi di immobile per il quale ricorrono le condizioni per la concessione della cd. agevolazione
10 prima casa, per quanto eventualmente necessario chiede la riduzione dell'imposta di registro, e l'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa, a sensi della nota ll-bis della tariffa parte prima,
allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con riserva di formalizzare le relative dichiarazioni ove dovute, dichiarando altresì sin d'ora per tale evenienza le parti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità relativamente al presente atto, di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ove quindi, poiché il presente atto ha per oggetto il trasferimento di porzioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del comma 497 dell'art. 1 della Legge
23.12.2005, n. 266 dovrà ritenersi costituita dal valore delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto determinato ai sensi dell'art. 52, commi
4 e 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4) Spese della procedura al 50%.
In ordine al previsto trasferimento immobiliare, costituiscono parte integrante della presente sentenza, oltre al ricorso, il documento prodotto sub n. 17 necessario in ordine a detto trasferimento immobiliare e il verbale dd. 26.3.2025 ove le parti hanno confermato le rispettive dichiarazioni necessarie ai fini di detto trasferimento.
Bolzano, lì 28/03/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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