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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente Oggetto:
ANF SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 56/2023 RGP
promossa
da
, c.f. Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher del foro di
Bolzano, in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023
rep.37590/ 7131 rogito del Notaio Parte_2
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellante -
contro
, c.f. , nato il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
1 in Kosovo e residente in Ceralije (RO), Petra Preradovica 54,
elettivamente domiciliato in 38122 Trento (TN), Via Giuseppe
Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco Zicaro del foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 121/2023 di data 29.09.2023
- ANF -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 121/23
notificata il 20.11.2023 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 122/23 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
2 D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 3, Pt_1
9 e 11 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati,
indicandosi a teste ag. di Brunico Testimone_1
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari,
rimborso spese forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Francesco Zicaro.”
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in Pt_1
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perché non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario
3 sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente conveniva
in giudizio l' ed esponeva al Tribunale di essere residente in [...]
RO, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 – 2021 e di aver quindi
proposto in data 30.10.2020 all' domanda di autorizzazione Pt_1
per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a
fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data 12.11.2021 aveva
richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con
comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di ritenere la Pt_1
domanda incompleta della necessaria documentazione;
di
ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato
Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un
genitore era occupato;
che l' avrebbe provveduto a Pt_1
richiedere alla RO la spettanza della prestazione e che se
dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della
famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda
sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda
non era stata presentata in RO, la domanda sarebbe stata
respinta; che con ulteriore pec il 9.12.2021 l' ribadiva di Pt_1
ritenere la domanda incompleta;
di aver inoltrato
telematicamente all' ricorso amministrativo il 17.02.2022; Pt_1
4 che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non poter Pt_1
procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione
all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di
elementi per poterlo riesaminare. Tanto premesso in fatto il
ricorrente ribadiva che competente ad erogare gli ANF era l'ente
italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della
richiesta di pagamento ANF;
che ad ogni modo ove l'Ente italiano
non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmette la
domanda all'Ente Croato avviando il procedimento di cui al reg.
Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era
assolutamente completa. Rassegnava quindi le conclusioni sopra
riportate per esteso. Con comparsa di costituzione depositata il
9.6.2023 si costituiva in giudizio l' , eccependo la decadenza Pt_1
ex art. 47 del D.P.R. 639/70 e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito l' riconosceva che il ricorrente aveva lavorato in Pt_1
Italia nel periodo 9.12.2019 al 31.7.2021 e rappresentava che a
seguito di contatti presi con l'Ente Croato questo aveva risposto il
25.4.2022 che gli assegni familiari erano stati erogati alla moglie
del ricorrente dal primo di ottobre 2019 al 29 febbraio 2020 e che
pertanto per tale periodo il ricorrente non aveva diritto alla
prestazione richiesta, non potendo erogarsi più di un assegno per
nucleo familiare ai sensi dell'art.2 comma 8 bis del d.l. 69/88.
Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso”.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in parziale
5 accoglimento della domanda svolta, tenuto conto della percezione di assegni familiari da parte della moglie del ricorrente per il periodo 1° ottobre 2019- 29 febbraio 2020, ha condannato l' ad erogare la prestazione previdenziale Pt_1
richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa eccetto il periodo 1°
ottobre 2019- 29 febbraio 2020, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L. 412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con Pt_1
distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare, di Pt_1
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 ed in via subordinata, il rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della legittimazione passiva dell' rispetto alla Pt_1
pretesa del ricorrente sul rilievo che il datore di lavoro è un soggetto meramente indicato al materiale pagamento, ma non è
il titolare passivo dell'obbligazione assistenziale, che è, appunto,
l'istituto convenuto.
6 L'eccezione di decadenza formulata dall' con Pt_1
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice.
Sul punto è stato rilevato, previo riferimento all'interpretazione della normativa in questione fornita dalla
Corte di legittimità, che il ricorrente ha presentato domanda di
ANF il 30.10.2020; che avverso la risposta fornita l' il Pt_1
25.11.2021 è stato presentato tempestivamente il 17.02.2022
(dunque entro il termine di 90 giorni) ricorso amministrativo, il quale è stato rigettato il 31.3.2022; che pertanto il ricorso giudiziale depositato il 31.03.2023 deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
Nel merito il Giudice del lavoro, dopo avere ricordato i fatti pacifici ovvero documentalmente provati (“Il ricorrente ha
prestato attività lavorativa subordinata solo in Italia nel periodo
9.12.2019- 31.07.2021. La moglie del ricorrente del ricorrente ha
ricevuto ANF dall'Ente Croato per il periodo 1.10.2019-
29.02.2020”), ha affermato essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria - sul rilievo che detta priorità non era mai stata negata dall' – ed ha ritenuto fondata la Pt_1
pretesa del ricorrente limitatamente ai periodi eccedenti quello
7 in cui la moglie del medesimo aveva ricevuto la prestazione dall'ente croato, ovvero dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020.
2. La decisione di prime cure è censurata dall' sotto Pt_1
tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo Pt_1
grado avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente,
sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo,
dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i Pt_1
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7
e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del
1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' Pt_1
(30.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante evidenzia di non
8 avere sollevato alcuna questione circa la propria legittimazione passiva, come affermato nella pronuncia di prime cure, bensì di avere inteso richiedere l'osservanza del “meccanismo”
procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale.
Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al Pt_1
pagamento degli ANF senza statuire nulla circa la legittimazione passiva dell'istituto.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la RO)”, come sostenuto già in primo grado.
Posto che nella specie la moglie del ricorrente lavorava in
RO ed ivi aveva percepito prestazioni in favore del nucleo familiare dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020, avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile in via prioritaria la
9 legislazione della Repubblica di RO, quale stato di residenza dei figli della coppia. Evidenzia l'appellante che la stessa sentenza gravata aveva riconosciuto ricorrere un'ipotesi di cumulo riguardo al periodo in cui in favore della moglie dell'appellato erano stati erogati assegni familiari da parte dell'ente croato.
Fa, poi, valere l' che sarebbe spettato al ricorrente Pt_1
dimostrare il possesso dei presupposti per ottenere la prestazione richiesta e osserva, infine, che dopo avere regolarmente inviato i formulari per stabilire quale fosse lo
Stato membro competente all'erogazione degli assegni, aveva ottenuto solo risposte parziali e tardive, mentre nessuna collaborazione utile a ricostruire la situazione familiare e reddituale sarebbe stata offerta dal ricorrente.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19
settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1 -convertito in L. 14
novembre 1992, n. 438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
10 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_2
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
11 1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale.
Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 Pt_1
novembre 2021, avverso la quale è stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa, il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022.
Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718, insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente Cassazione
civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a
seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito Pt_1
di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda
del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al
suddetto art. 47;
12 II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' Pt_1
non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di
decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo
maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6,
della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o
perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta Pt_1
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta Pt_1
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
13 10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
Nella specie, infatti, alla pronuncia dell sull'istanza Pt_1
dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'Istituto …”), cioè quando è stato proposto entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero dalla
data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e Pt_1
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
14 (così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020, n.17792
richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione, che –
riguardo ad un caso in cui “la domanda era stata presentata in
data 7/6/2010 a cui l' aveva dato risposta con un primo Pt_1
provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in data
24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dal
ricorrente in data 23/7/2010; che in data 15/4/2011
l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il
secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il
13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del Pt_1
21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività
del ricorso giudiziario (depositato solo in data 13/7/2012) e sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il
15/4/2011.
Nell'osservare che “il provvedimento del 24/1/2011, con
cui l' ha rigettato nuovamente la domanda ed a prescindere Pt_1
dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere un nuovo
termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data di
presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
15 Suprema Corte risulta avere inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del 24/1/2011, così trascurando, come Pt_1
sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della
decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui
bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in
motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità
della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe
irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice
riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una
richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno
degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario
prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies
a quo”.
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità
della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
In relazione alla domanda de qua, infatti, indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei cui confronti Pt_1
16 soltanto la condanna poteva essere pronunciata, essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più
applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
Peraltro nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
È pertanto proprio l' il destinatario della pretesa di Pt_1
credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è Pt_1
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi Pt_1
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro - Pt_1
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
17 pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
Occorre innanzitutto tenere presente che la sentenza di prime cure ha riconosciuto la fondatezza della pretesa limitatamente al periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021,
negandola per il diverso periodo dal 9 dicembre 2019 al 29
febbraio 2020, coincidente con quello in cui la moglie dell'appellato ha percepito assegni familiari da parte dell'ente croato (ovvero dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020).
La pronuncia non è stata impugnata in via incidentale dall'appellato nella parte in cui ha respinto la domanda in relazione al periodo predetto.
Conseguentemente ciò di cui nella presente fase si discute è unicamente se l' sia o meno tenuto ad erogare gli Pt_1
ANF con riguardo al residuo periodo, quello dal 1° marzo 2020
al 31 luglio 2021.
L'appellante invoca, come già sopra scritto, il
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di diversi paesi della Comunità europea, il cui art. 68 contiene le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una
18 duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
Fa valere, in particolare, che “da normativa comunitaria lo Stato
competente in via primaria è quello di residenza dei figli” (v. atto di appello, pag. 12).
Ebbene, per quanto attiene il periodo in rilievo - come sopra precisato, dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021-
l'istituzione competente nella Repubblica di RO non ha erogato in favore di , moglie dell'appellato, Persona_1
prestazioni familiari, né ha riferito di un rapporto di lavoro della medesima.
La circostanza emerge dalla risposta in lingua inglese fornita all' dal funzionario dell'ente competente croato Pt_1
tramite il sistema EESSI – Electronic Exchange Social Security
Information (v. il doc. 5 prodotto dall'appellante), nella quale sono stati indicati i periodi in cui la moglie dell'appellato,
[...]
, ha percepito assegni familiari nella Repubblica di _1
RO (cioè dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020 e dal 9
agosto 2021 al 31 gennaio 2022, con la precisazione che il versamento degli assegni dal 1° gennaio al 29 febbraio 2020 è
dall'ente croato considerato indebito) ed è stata invece espressamente affermata la priorità della competenza dell'istituzione italiana riguardo al periodo 9 dicembre 2019/1°
agosto 2021, durante il quale l'appellato ha lavorato in Italia.
E' pertanto possibile, sulla base di tale comunicazione indirizzata formalmente all'ente previdenziale italiano,
19 concludere che, in relazione al periodo in discussione (giova ricordarlo, 1° marzo 2020/31 luglio 2021), non vi è stato alcun pagamento di prestazioni familiari da parte dell'istituzione competente nella Repubblica di RO in favore dell'appellato o di sua moglie, potendosi altresì escludere la prestazione di lavoro da parte di quest'ultima. Dell'assenza di un'attività
professionale della stessa nello stato di residenza si trae ulteriore conferma dall'esame della documentazione allegata dal lavoratore alla domanda amministrativa, presentata il 30
ottobre 2020 (doc. 2 del ricorso introduttivo di primo grado), da cui si evince che la signora negli anni 2018 e Persona_1
2019 non ha percepito alcun reddito, bensì unicamente un
“supporto sociale”, un “sussidio per il corredo del neonato” e l'assegno per i figli a carico di cui si è già sopra scritto.
Un tanto premesso, deve aversi riguardo alla regola di priorità dettata dal paragrafo 1 lettera a) dell'art. 68 del
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883, secondo la quale “1.
Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano
previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri,
si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel caso di
prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di
priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo
luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di
una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;
20 (…)”.
Considerato che nel caso in esame il ricorrente odierno appellato nel periodo de quo aveva in corso un rapporto di lavoro in Italia mentre sua moglie non svolgeva alcuna attività
professionale nella Repubblica di RO, spettano in via prioritaria i “diritti conferiti a titolo di un'attività professionale
subordinata o autonoma”, dunque gli ANF previsti dalla legislazione italiana.
Ad ogni buon conto va comunque considerato che qualora anche l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari, dovesse ritenere che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, essa sarebbe tenuta a erogare le prestazioni previste in base alla sua legislazione, potendo successivamente rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza.
Tale procedura è prevista dall'art. 60 del Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Nell'esaminare la disposizione citata la Corte giustizia UE
sez. VII, con la pronuncia del 25/04/2024, n.36, ha evidenziato che dalla formulazione della stessa “risulta chiaramente che
l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una
domanda di concessione di prestazioni familiari, la quale ritenga
21 che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, è
tenuta, in caso di mancata presa di posizione da parte
dell'istituzione presunta competente in via prioritaria, a erogare le
prestazioni previste a titolo di tale legislazione.
48 Di conseguenza, in un'ipotesi del genere, tale istituzione
non può sospendere l'erogazione di dette prestazioni familiari
fino a concorrenza dell'importo eventualmente previsto dalla
legislazione considerata prioritaria ed erogarle sotto forma di
integrazione differenziale per la parte che supera tale importo.
49 Questa interpretazione è peraltro confermata
dall'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, il
quale prevede che, qualora un'istituzione abbia proceduto al
versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo
superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico, essa può
rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme
versate in eccedenza”.
Applicando tali precisazioni alla fattispecie oggetto di causa si deve, dunque, da un lato, constatare che l' , pur Pt_1
affermandosi incompetente in via prioritaria, non risulta avere attivato il meccanismo di cui all'art. 60, paragrafo 3 del citato
Regolamento (CE) n. 987/2009, per il quale “se l'istituzione a
cui è stata presentata la domanda conclude che la sua
legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide
senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare
22 e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro,
informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione
prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.”.
Dall'altro lato il chiarimento offerto nella sopra richiamata pronuncia della Corte di giustizia consente di affermare che,
comunque, in assenza di una risposta o presa di posizione da parte dell'ente croato, l' , pur ritenendo la propria Pt_1
legislazione non applicabile in via prioritaria, avrebbe dovuto in ogni caso erogare le prestazioni previste dalla legislazione italiana, potendo nondimeno in seguito reclamare all'istituzione competente croata il rimborso dell'importo delle prestazioni familiari che supera quello ad essa incombente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
Deve infine essere disattesa altresì la censura dell'istituto impugnante, laddove lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato.
La risposta fornita dall'istituzione croata e la documentazione allegata alla domanda amministrativa hanno,
infatti, consentito di individuare la legislazione applicabile in via prioritaria, senza, quindi, necessità di altra attività dimostrativa da parte del richiedente la prestazione.
Peraltro l' , a sostegno della propria doglianza, si è Pt_1
limitato a sollevare un dubbio circa la “possibile sussistenza
teorica del cumulo di prestazioni erogate per il medesimo titolo
23 (assegni familiari)” (v. pag. 13 dell'atto di appello).
Senonché tale rilievo non pare considerare che, in base alle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 987/2009, l'istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria e l'istituzione dello Stato
membro competente in via subordinata sono reciprocamente vincolate e spetta a queste due istituzioni trattare congiuntamente la domanda presentata dal richiedente prestazioni familiari presso una di esse (in tal senso la già citata sentenza Corte giustizia UE sez. VII, 25/04/2024, n.36) ed altresì “fornire alle persone interessate qualsiasi informazione
necessaria affinché queste possano avvalersi proficuamente dei
diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi” (v. l'articolo
76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004).
Conclusivamente non può essere trascurato che la disciplina prevista dai regolamenti CE richiamati mira ad agevolare la circolazione dei lavoratori migranti, semplificando,
da un punto di vista amministrativo, le loro pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari
Stati membri, e ad evitare che, per ragioni puramente formali,
gli interessati possano essere privati dei loro diritti.
4. Per le ragioni esposte l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con Pt_1
conseguente conferma della sentenza e con le sequele di legge
24 dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa.
La vertenza ha carattere seriale. Tenuto conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, i compensi minimi
(cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa)
per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e,
pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall contro Parte_1
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del CP_1
Tribunale di Bolzano n. 121/2023 di data 29.09.2023, così
provvede:
disattende
l'appello;
25 condanna
l'appellante Parte_1
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese CP_1
del presente grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro,
dichiaratosi antistatario;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_3
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 29 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere
ha pronunciato la seguente Oggetto:
ANF SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 56/2023 RGP
promossa
da
, c.f. Parte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher del foro di
Bolzano, in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023
rep.37590/ 7131 rogito del Notaio Parte_2
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellante -
contro
, c.f. , nato il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
1 in Kosovo e residente in Ceralije (RO), Petra Preradovica 54,
elettivamente domiciliato in 38122 Trento (TN), Via Giuseppe
Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco Zicaro del foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 121/2023 di data 29.09.2023
- ANF -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 121/23
notificata il 20.11.2023 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 122/23 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
2 D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 3, Pt_1
9 e 11 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati,
indicandosi a teste ag. di Brunico Testimone_1
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari,
rimborso spese forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Francesco Zicaro.”
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in Pt_1
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perché non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario
3 sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della vertenza nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente conveniva
in giudizio l' ed esponeva al Tribunale di essere residente in [...]
RO, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 – 2021 e di aver quindi
proposto in data 30.10.2020 all' domanda di autorizzazione Pt_1
per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a
fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data 12.11.2021 aveva
richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con
comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di ritenere la Pt_1
domanda incompleta della necessaria documentazione;
di
ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato
Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un
genitore era occupato;
che l' avrebbe provveduto a Pt_1
richiedere alla RO la spettanza della prestazione e che se
dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della
famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda
sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda
non era stata presentata in RO, la domanda sarebbe stata
respinta; che con ulteriore pec il 9.12.2021 l' ribadiva di Pt_1
ritenere la domanda incompleta;
di aver inoltrato
telematicamente all' ricorso amministrativo il 17.02.2022; Pt_1
4 che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non poter Pt_1
procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione
all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di
elementi per poterlo riesaminare. Tanto premesso in fatto il
ricorrente ribadiva che competente ad erogare gli ANF era l'ente
italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della
richiesta di pagamento ANF;
che ad ogni modo ove l'Ente italiano
non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmette la
domanda all'Ente Croato avviando il procedimento di cui al reg.
Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era
assolutamente completa. Rassegnava quindi le conclusioni sopra
riportate per esteso. Con comparsa di costituzione depositata il
9.6.2023 si costituiva in giudizio l' , eccependo la decadenza Pt_1
ex art. 47 del D.P.R. 639/70 e il difetto di legittimazione passiva;
nel merito l' riconosceva che il ricorrente aveva lavorato in Pt_1
Italia nel periodo 9.12.2019 al 31.7.2021 e rappresentava che a
seguito di contatti presi con l'Ente Croato questo aveva risposto il
25.4.2022 che gli assegni familiari erano stati erogati alla moglie
del ricorrente dal primo di ottobre 2019 al 29 febbraio 2020 e che
pertanto per tale periodo il ricorrente non aveva diritto alla
prestazione richiesta, non potendo erogarsi più di un assegno per
nucleo familiare ai sensi dell'art.2 comma 8 bis del d.l. 69/88.
Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso”.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in parziale
5 accoglimento della domanda svolta, tenuto conto della percezione di assegni familiari da parte della moglie del ricorrente per il periodo 1° ottobre 2019- 29 febbraio 2020, ha condannato l' ad erogare la prestazione previdenziale Pt_1
richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa eccetto il periodo 1°
ottobre 2019- 29 febbraio 2020, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L. 412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con Pt_1
distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare, di Pt_1
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 ed in via subordinata, il rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della legittimazione passiva dell' rispetto alla Pt_1
pretesa del ricorrente sul rilievo che il datore di lavoro è un soggetto meramente indicato al materiale pagamento, ma non è
il titolare passivo dell'obbligazione assistenziale, che è, appunto,
l'istituto convenuto.
6 L'eccezione di decadenza formulata dall' con Pt_1
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice.
Sul punto è stato rilevato, previo riferimento all'interpretazione della normativa in questione fornita dalla
Corte di legittimità, che il ricorrente ha presentato domanda di
ANF il 30.10.2020; che avverso la risposta fornita l' il Pt_1
25.11.2021 è stato presentato tempestivamente il 17.02.2022
(dunque entro il termine di 90 giorni) ricorso amministrativo, il quale è stato rigettato il 31.3.2022; che pertanto il ricorso giudiziale depositato il 31.03.2023 deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
Nel merito il Giudice del lavoro, dopo avere ricordato i fatti pacifici ovvero documentalmente provati (“Il ricorrente ha
prestato attività lavorativa subordinata solo in Italia nel periodo
9.12.2019- 31.07.2021. La moglie del ricorrente del ricorrente ha
ricevuto ANF dall'Ente Croato per il periodo 1.10.2019-
29.02.2020”), ha affermato essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria - sul rilievo che detta priorità non era mai stata negata dall' – ed ha ritenuto fondata la Pt_1
pretesa del ricorrente limitatamente ai periodi eccedenti quello
7 in cui la moglie del medesimo aveva ricevuto la prestazione dall'ente croato, ovvero dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020.
2. La decisione di prime cure è censurata dall' sotto Pt_1
tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo Pt_1
grado avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente,
sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo,
dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i Pt_1
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7
e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del
1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' Pt_1
(30.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante evidenzia di non
8 avere sollevato alcuna questione circa la propria legittimazione passiva, come affermato nella pronuncia di prime cure, bensì di avere inteso richiedere l'osservanza del “meccanismo”
procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale.
Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al Pt_1
pagamento degli ANF senza statuire nulla circa la legittimazione passiva dell'istituto.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la RO)”, come sostenuto già in primo grado.
Posto che nella specie la moglie del ricorrente lavorava in
RO ed ivi aveva percepito prestazioni in favore del nucleo familiare dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020, avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile in via prioritaria la
9 legislazione della Repubblica di RO, quale stato di residenza dei figli della coppia. Evidenzia l'appellante che la stessa sentenza gravata aveva riconosciuto ricorrere un'ipotesi di cumulo riguardo al periodo in cui in favore della moglie dell'appellato erano stati erogati assegni familiari da parte dell'ente croato.
Fa, poi, valere l' che sarebbe spettato al ricorrente Pt_1
dimostrare il possesso dei presupposti per ottenere la prestazione richiesta e osserva, infine, che dopo avere regolarmente inviato i formulari per stabilire quale fosse lo
Stato membro competente all'erogazione degli assegni, aveva ottenuto solo risposte parziali e tardive, mentre nessuna collaborazione utile a ricostruire la situazione familiare e reddituale sarebbe stata offerta dal ricorrente.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19
settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1 -convertito in L. 14
novembre 1992, n. 438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
10 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_2
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
11 1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale.
Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 Pt_1
novembre 2021, avverso la quale è stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa, il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022.
Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718, insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente Cassazione
civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a
seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito Pt_1
di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda
del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al
suddetto art. 47;
12 II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' Pt_1
non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di
decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo
maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6,
della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o
perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta Pt_1
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta Pt_1
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
13 10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
Nella specie, infatti, alla pronuncia dell sull'istanza Pt_1
dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'Istituto …”), cioè quando è stato proposto entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero dalla
data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e Pt_1
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
14 (così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020, n.17792
richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione, che –
riguardo ad un caso in cui “la domanda era stata presentata in
data 7/6/2010 a cui l' aveva dato risposta con un primo Pt_1
provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in data
24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dal
ricorrente in data 23/7/2010; che in data 15/4/2011
l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il
secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il
13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del Pt_1
21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività
del ricorso giudiziario (depositato solo in data 13/7/2012) e sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il
15/4/2011.
Nell'osservare che “il provvedimento del 24/1/2011, con
cui l' ha rigettato nuovamente la domanda ed a prescindere Pt_1
dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere un nuovo
termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data di
presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
15 Suprema Corte risulta avere inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del 24/1/2011, così trascurando, come Pt_1
sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della
decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui
bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in
motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità
della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe
irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice
riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una
richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno
degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario
prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies
a quo”.
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità
della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
In relazione alla domanda de qua, infatti, indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei cui confronti Pt_1
16 soltanto la condanna poteva essere pronunciata, essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più
applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
Peraltro nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
È pertanto proprio l' il destinatario della pretesa di Pt_1
credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è Pt_1
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi Pt_1
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro - Pt_1
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
17 pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
Occorre innanzitutto tenere presente che la sentenza di prime cure ha riconosciuto la fondatezza della pretesa limitatamente al periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021,
negandola per il diverso periodo dal 9 dicembre 2019 al 29
febbraio 2020, coincidente con quello in cui la moglie dell'appellato ha percepito assegni familiari da parte dell'ente croato (ovvero dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020).
La pronuncia non è stata impugnata in via incidentale dall'appellato nella parte in cui ha respinto la domanda in relazione al periodo predetto.
Conseguentemente ciò di cui nella presente fase si discute è unicamente se l' sia o meno tenuto ad erogare gli Pt_1
ANF con riguardo al residuo periodo, quello dal 1° marzo 2020
al 31 luglio 2021.
L'appellante invoca, come già sopra scritto, il
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di diversi paesi della Comunità europea, il cui art. 68 contiene le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una
18 duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
Fa valere, in particolare, che “da normativa comunitaria lo Stato
competente in via primaria è quello di residenza dei figli” (v. atto di appello, pag. 12).
Ebbene, per quanto attiene il periodo in rilievo - come sopra precisato, dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2021-
l'istituzione competente nella Repubblica di RO non ha erogato in favore di , moglie dell'appellato, Persona_1
prestazioni familiari, né ha riferito di un rapporto di lavoro della medesima.
La circostanza emerge dalla risposta in lingua inglese fornita all' dal funzionario dell'ente competente croato Pt_1
tramite il sistema EESSI – Electronic Exchange Social Security
Information (v. il doc. 5 prodotto dall'appellante), nella quale sono stati indicati i periodi in cui la moglie dell'appellato,
[...]
, ha percepito assegni familiari nella Repubblica di _1
RO (cioè dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020 e dal 9
agosto 2021 al 31 gennaio 2022, con la precisazione che il versamento degli assegni dal 1° gennaio al 29 febbraio 2020 è
dall'ente croato considerato indebito) ed è stata invece espressamente affermata la priorità della competenza dell'istituzione italiana riguardo al periodo 9 dicembre 2019/1°
agosto 2021, durante il quale l'appellato ha lavorato in Italia.
E' pertanto possibile, sulla base di tale comunicazione indirizzata formalmente all'ente previdenziale italiano,
19 concludere che, in relazione al periodo in discussione (giova ricordarlo, 1° marzo 2020/31 luglio 2021), non vi è stato alcun pagamento di prestazioni familiari da parte dell'istituzione competente nella Repubblica di RO in favore dell'appellato o di sua moglie, potendosi altresì escludere la prestazione di lavoro da parte di quest'ultima. Dell'assenza di un'attività
professionale della stessa nello stato di residenza si trae ulteriore conferma dall'esame della documentazione allegata dal lavoratore alla domanda amministrativa, presentata il 30
ottobre 2020 (doc. 2 del ricorso introduttivo di primo grado), da cui si evince che la signora negli anni 2018 e Persona_1
2019 non ha percepito alcun reddito, bensì unicamente un
“supporto sociale”, un “sussidio per il corredo del neonato” e l'assegno per i figli a carico di cui si è già sopra scritto.
Un tanto premesso, deve aversi riguardo alla regola di priorità dettata dal paragrafo 1 lettera a) dell'art. 68 del
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883, secondo la quale “1.
Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano
previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri,
si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel caso di
prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di
priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo
luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di
una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;
20 (…)”.
Considerato che nel caso in esame il ricorrente odierno appellato nel periodo de quo aveva in corso un rapporto di lavoro in Italia mentre sua moglie non svolgeva alcuna attività
professionale nella Repubblica di RO, spettano in via prioritaria i “diritti conferiti a titolo di un'attività professionale
subordinata o autonoma”, dunque gli ANF previsti dalla legislazione italiana.
Ad ogni buon conto va comunque considerato che qualora anche l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari, dovesse ritenere che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, essa sarebbe tenuta a erogare le prestazioni previste in base alla sua legislazione, potendo successivamente rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza.
Tale procedura è prevista dall'art. 60 del Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Nell'esaminare la disposizione citata la Corte giustizia UE
sez. VII, con la pronuncia del 25/04/2024, n.36, ha evidenziato che dalla formulazione della stessa “risulta chiaramente che
l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una
domanda di concessione di prestazioni familiari, la quale ritenga
21 che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, è
tenuta, in caso di mancata presa di posizione da parte
dell'istituzione presunta competente in via prioritaria, a erogare le
prestazioni previste a titolo di tale legislazione.
48 Di conseguenza, in un'ipotesi del genere, tale istituzione
non può sospendere l'erogazione di dette prestazioni familiari
fino a concorrenza dell'importo eventualmente previsto dalla
legislazione considerata prioritaria ed erogarle sotto forma di
integrazione differenziale per la parte che supera tale importo.
49 Questa interpretazione è peraltro confermata
dall'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, il
quale prevede che, qualora un'istituzione abbia proceduto al
versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo
superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico, essa può
rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme
versate in eccedenza”.
Applicando tali precisazioni alla fattispecie oggetto di causa si deve, dunque, da un lato, constatare che l' , pur Pt_1
affermandosi incompetente in via prioritaria, non risulta avere attivato il meccanismo di cui all'art. 60, paragrafo 3 del citato
Regolamento (CE) n. 987/2009, per il quale “se l'istituzione a
cui è stata presentata la domanda conclude che la sua
legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide
senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare
22 e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro,
informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione
prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.”.
Dall'altro lato il chiarimento offerto nella sopra richiamata pronuncia della Corte di giustizia consente di affermare che,
comunque, in assenza di una risposta o presa di posizione da parte dell'ente croato, l' , pur ritenendo la propria Pt_1
legislazione non applicabile in via prioritaria, avrebbe dovuto in ogni caso erogare le prestazioni previste dalla legislazione italiana, potendo nondimeno in seguito reclamare all'istituzione competente croata il rimborso dell'importo delle prestazioni familiari che supera quello ad essa incombente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
Deve infine essere disattesa altresì la censura dell'istituto impugnante, laddove lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato.
La risposta fornita dall'istituzione croata e la documentazione allegata alla domanda amministrativa hanno,
infatti, consentito di individuare la legislazione applicabile in via prioritaria, senza, quindi, necessità di altra attività dimostrativa da parte del richiedente la prestazione.
Peraltro l' , a sostegno della propria doglianza, si è Pt_1
limitato a sollevare un dubbio circa la “possibile sussistenza
teorica del cumulo di prestazioni erogate per il medesimo titolo
23 (assegni familiari)” (v. pag. 13 dell'atto di appello).
Senonché tale rilievo non pare considerare che, in base alle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 987/2009, l'istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria e l'istituzione dello Stato
membro competente in via subordinata sono reciprocamente vincolate e spetta a queste due istituzioni trattare congiuntamente la domanda presentata dal richiedente prestazioni familiari presso una di esse (in tal senso la già citata sentenza Corte giustizia UE sez. VII, 25/04/2024, n.36) ed altresì “fornire alle persone interessate qualsiasi informazione
necessaria affinché queste possano avvalersi proficuamente dei
diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi” (v. l'articolo
76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004).
Conclusivamente non può essere trascurato che la disciplina prevista dai regolamenti CE richiamati mira ad agevolare la circolazione dei lavoratori migranti, semplificando,
da un punto di vista amministrativo, le loro pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari
Stati membri, e ad evitare che, per ragioni puramente formali,
gli interessati possano essere privati dei loro diritti.
4. Per le ragioni esposte l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con Pt_1
conseguente conferma della sentenza e con le sequele di legge
24 dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa.
La vertenza ha carattere seriale. Tenuto conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, i compensi minimi
(cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa)
per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e,
pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall contro Parte_1
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del CP_1
Tribunale di Bolzano n. 121/2023 di data 29.09.2023, così
provvede:
disattende
l'appello;
25 condanna
l'appellante Parte_1
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese CP_1
del presente grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro,
dichiaratosi antistatario;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_3
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 29 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
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