TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 4.10.2022 e segnata dal N° R.G.C.A. 10824/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arialdo CORTI e Parte_1 dall'Avv. Jacopo CORTI
-attore in riassunzione- contro
in persona del Procuratore Speciale dott.ssa , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MINELLI del Foro di Prato
-terza chiamata in causa -
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, nel merito, in ogni caso, previo accertamento e declaratoria della responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c., CP_1 per omessa vigilanza sul manto stradale oggetto di loro custodia, determinando così, quale diretta conseguenza, il sinistro sopra meglio descritto in narrativa;
in tesi, per l'effetto, condannarla a corrispondere all'odierno attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti per effetto del menzionato sinistro, la complessiva somma di € 11.154,32, così come ripartita in narrativa rispetto ai danni subiti, oltre interessi legali dal dì del sinistro del 30.3.2020 sino al pagamento e ponendo a carico della convenuta le spese liquidate al CTU Prof. in ipotesi detrarre dalle somme indicate in tesi Per_1
l'importo riconosciuto da di euro 4000 e per l'effetto condannare la convenuta Pt_2 [...]
a corrispondere all'odierno attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti per effetto del CP_1 menzionato sinistro, la residua somma, maggiorata di interessi legali dal 30.3.2020 al dì dell'effettivo pagamento in ipotesi ulteriormente subordinata condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore di quella somma ritenuta di giustizia, sempre maggiorata di interessi legali dal 30.3.2020 al Contro dì dell'effettivo pagamento ponendo a carico integrale di le spese di CTU Prof in ogni Per_1 caso con vittoria delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase di negoziazione assistite e tenendo presente le spese di euro 284,40.
Per la terza chiamata in causa: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente CP_1 la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto. B) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento del concorso di colpa del Sig. accertare i danni Parte_1 materiali e biologici subiti dalla predetta e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento”.
Esposizione dei Fatti assume che, in data 30 marzo 2020, alle ore 6.30 circa, era Parte_1 alla guida del proprio scooter HONDA SILVER WING tg. DV86513 e percorreva i
Viali di Circonvallazione con direzione da Piazza Beccaria verso i Lungarni quando, poco prima del semaforo posto all'altezza della “Porta” ivi presente, cadeva in terra a causa di una buca, riportando lesioni per le quali veniva trasportato a mezzo di ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Nuova di Firenze, dalle quali conseguiva un periodo di malattia (comportante una invalidità temporanea) e il permanere di postumi permanenti incidenti sulla sua efficienza psico-fisica. fa presente che la Polizia Municipale, sebbene allertata, non poté Pt_1 intervenire a causa dell'emergenza epidemiologica a COVID 19; al contempo, a seguito di una sua richiesta di accesso agli atti, veniva a conoscenza che la Polizia si era attivata per far intervenire un operatore della ditta convenzionata che provvide a ripristinare il manto stradale apponendo 12 kg di bitume sulla buca de qua. giva sia nei confronti del che nei confronti Pt_1 Controparte_3 della società quale custode effettivo delle strade fiorentine in base al CP_1 contratto REP nr. 64926 “Global Service”, in virtù del quale è tenuta all'erogazione dei servizi gestionali e manutentivi della viabilità di competenza del Controparte_3
La causa veniva iscritta presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, previo avvio della procedura per la c.d. convenzione di negoziazione assistita al fine di tentare la composizione della controversia e suo esito negativo.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva non solo Controparte_3
l'incompetenza per valore del G.d.P. ma anche la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la manutenzione, il controllo e la gestione della strada in questione è,
2 appunto, di competenza della Società nel merito contestava la domanda;
CP_1 allo stesso modo CP_1
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore. procedeva a riassumere la causa e si costituivano in giudizio Pt_1 [...]
(in data 15.12.2022) e il (18.1.2023). CP_1 Controparte_3
All'udienza del 15.2.2023 parte attrice rinunciava alla domanda rivolta nei riguardi del che accettava, per cui, estinta la causa tra e Controparte_3 Pt_1
, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma Controparte_3
c.p.c..
Con provvedimento del 10.5.2023 venivano ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ed ammissibili (ivi compreso l'ordine rivolto ad ai sensi dell'art. 213 CP_4
c.p.c. per acquisire documentazione inerente l'eventuale liquidazione di indennizzi in relazione al sinistro de quo).
All'udienza del 31.10.2023 veniva assunta la deposizione di ed Tes_1 assunto l'interrogatorio libero dell'attore che dichiarava essersi trattato di un infortunio in itinere atteso che si stava recando al posto di lavoro in Piazza Ghiberti;
all'udienza del
16.1.2024 veniva sentito il titolare dell'Officina SNC che aveva redatto il preventivo della spesa che sarebbe stata necessaria per la riparazione della moto;
veniva espletata la CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attore a mezzo del Prof.
Persona_2
Con provvedimento dell'11.7.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza (cartolare) del 6.2.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Alla stregua dell'invocata fattispecie speciale di responsabilità civile, il danneggiato è onerato di allegare e provare: il fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, il rapporto di custodia e le conseguenze pregiudizievoli che dall'evento dannoso conseguono (da ultimo v. ordinanza del 15.9.2020/9.11.2020 nr. 25018, Cass. sezione II^)
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e
3 da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, Cass. n.
12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Orbene, questo giudice ritiene che sia stata fornita la prova del fatto nei termini tratteggiati nel libello introduttivo, e, in ogni caso, del nesso di causalità tra il fatto della caduta e il dinamismo pericoloso intrinseco della res.
Il teste – conducente dell'autobus di linea urbana – che lo seguiva da Tes_1 tergo perché era stato superato dall'attore, ha confermato di aver assistito alla caduta dell'attore “poiché la ruota anteriore della mota si infilò in una buca per cui l'uomo perse il controllo del mezzo”; ha indicato altresì di aver visto la buca proprio perché essa si trovava sulla sinistra della parte anteriore dell'autobus; egli, inoltre, si fermò immediatamente e prestò il primo soccorso, oltre a chiamare il 118, poi allontanandosi non potendo attendere l'arrivo dell'ambulanza dovendo proseguire il suo turno di lavoro di autista.
L'attore riferisce di aver rintracciato il teste solo in un secondo momento (facendosi comunicare dal 118 il numero del cellulare con il quale chiamò i soccorsi) e ciò Tes_1 pare plausibile, vista la concitazione del momento e l'impossibilità sia dell'attore di annotare su carta il nominativo del teste mentre era ferito ed in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza che quella del testimone, dovendo questi riprendere il suo lavoro;
Contr tale circostanza supera l'anomalia registrata da nel modulo fatto compilare all'attore medesimo che non ebbe a marcare la casella circa la “presenza di testimoni”.
Sta di fatto che fu il Servizio del 118 ad avvisare la Polizia Municipale (doc nr.8 di Contr parte attrice), la quale, non potendosi recare lo stesso 30.3.2020 presso il per assumere le dichiarazioni di lo invitò – dopo averlo contattato telefonicamente Pt_1
- a “richiedere l'intervento dell'incidente postumo”, tant'è che, ritenendo serio e veritiero l'accadimento occorso, la stessa Polizia richiedeva l'intervento della ditta convenzionata per il ripristino del manto stradale, non sollevando alcun dubbio circa la corrispondenza della buca - di cui si assicurava la copertura con 12 kg di bitume – con quella indicata dall'attore come “causa dell'evento”.
Mette conto rilevare, tuttavia, che la buca si trovava al centro della carreggiata (e non poteva essere diversamente visto che l'attore sorpassò l'autobus) e non sulla destra dove, ex art. 143 C.d.S., ogni motociclista deve transitare;
poiché, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che la buca si sia formata poco prima del transito dell'attore nei Viali, alla luce dell'ammissione di di percorrere quotidianamente i Viali da oltre 40 Pt_1 anni per recarsi da Via Carlo del Greco al posto di lavoro in Piazza Ghiberti (anche se non è stata specificata l'attività di lavoro autonomo svolta), l'attore ha avuto
4 concretamente la possibilità di conoscere i luoghi, per cui avrebbe dovuto evitare di sorpassare l'autobus in un tratto di strada ove si trovava la buca.
Occorre altresì considerare che il 30 marzo 2020 era in vigore il D.P.C.M. 8.3.2020
(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – poi applicato sull'intero territorio nazionale ad opera del D.p.c.m. del 9.3.2020) che vietava ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute: ciò induce a ritenere che non vi era molto traffico sui Viali e, anche visto l'orario mattutino, l'attore avrebbe potuto adottare una condotta di guida più adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni del traffico.
Tali censure sono rivolte all'attore per effetto del dovere di ufficio del giudice di valutare in concreto la condotta di guida tenuta dal danneggiato, atteso che può presumersi, in difetto di diversa allegazione, che l'attore non ha prestato la dovuta attenzione alle peculiarità della strada sulla quale transitava.
La Suprema Corte ha, invero, sottolineato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477 Rv. 647933-
011, 2478, 2479, 2480 Rv 647934-01, 2481 Rv. 647935 – 01, 2482 Rv. 647936 – 01-02 e
2483 Rv. 648247 – 02). Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142 e nr. 11152 del 27.4.2023, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, deve escludersi che l'attore abbia posto in essere una condotta integrante il caso fortuito, al contempo si ritiene di addebitare all'attore un concorso di colpa nella misura del 50% nella verificazione dell'evento.
Sul quantum debeatur
La relazione medico legale redatta dal Prof. è esente da censure, Persona_2 sorretta da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e non oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti in lite, per cui vengono recepite interamente le conclusioni ivi raggiunte.
Pertanto, è provato che a causa della caduta sono residuati reliquati permanenti compatibili con la dinamica;
la contusione della spalla destra con dilatazione dello spazio acromion claveare e contusione escoriata della caviglia destra, lesione focale dell'intersezione tendinea del muscolo sovraspinato;
sono residuati esiti a carico della spalla destra, minimo sottoslivellamento e lieve riduzione dell'escursione articolare.
6 Ciò premesso, si osserva, sulla scorta della nota sentenza nr. 184/1986 della Corte
Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona.
Inoltre le S.U. della Suprema Corte (nr. 26972/2008) hanno avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale ect..) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte voci di danno non patrimoniale (“.. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio , costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale in oggetto, per l'entità del postumo accertato, devono essere applicate le
Tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024: a riguardo si rammenta che dette Tabelle sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
Si riconosce in moneta attuale la somma di euro 4.186 (tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto - anni 65, dei P.P. del 5%, gg 20 di ITP al 75%, gg 20 di
ITP al 50%, gg 20 di ITP al 25%, detratta la quota di corresponsabilità; si precisa che per ogni gg di ITT si riconoscono euro 115; non viene riconosciuto il danno morale non essendo emerso, nemmeno durante lo svolgimento della CTU, che l'attore abbia subito una sofferenza maggiore o più intensa di quella prevedibile e tipica dei casi simili, tenendo conto anche della corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'evento v.
Cass. Sentenza nr. 15733/2022).
La personalizzazione non può essere riconosciuta richiamando in parte qua
l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico, una liquidazione ulteriore è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto tutti gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
7 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass.
23778/2014).
Quale danno patrimoniale viene liquidato l'importo di euro 1.230 (euro 1.255,20 per spese mediche ante causam/2, euro 1200/2 per spese di CTP dott ) come Per_3 documentato e riscontrato dal CTU, oltre ad euro 800 equitativamente determinato per la riparazione del mezzo.
L'importo di cui al preventivo di riparazione non seguito da una fattura, sebbene confermato dal titolare dell'officina, in difetto di elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, specie quando non viene fornita la dimostrazione che i prezzi indicati sono conformi a quelli di listino e non viene indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631).
L'attore ha percepito il 29.10.2020 l'importo di euro 4.712,00 (euro 4.000 rivalutati da ottobre 2020 ad oggi secondo indici Istat) da er Controparte_6 aver contratto con la detta società la Polizza Pluriattiva Infortuni nr. 106206506.
Con riferimento alla questione della detraibilità dall'importo ricevuto dall'assicuratore privato da quello riconosciuto a titolo di risarcimento, la giurisprudenza si è pronunciata affermando nel 2014 che: “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale
l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13233 del
11/06/2014); secondo tale sentenza il principio indennitario non sarebbe derogabile, perché principio di ordine pubblico.
Seguì la pronuncia a SS.UU. nel 2018 “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui
8 integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (Sez.
U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018).
Tale ultima massima non ha tuttavia portata generale poiché le Sezioni Unite precisarono, al punto 5 della motivazione, di non aver voluto enunciare un principio di diritto, né vollero rispondere al quesito generale, pur oggetto dell'ordinanza di rimessione [se la compensatio potesse “operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie” e se nella liquidazione del danno dovesse “tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito”], dichiarando, piuttosto, di avere esaminato il quesito “nei limiti della sua rilevanza: fino al punto, cioè, in cui esso rappresenta un presupposto o una premessa sistematica indispensabile per
l'enunciazione, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, di un principio di diritto legato all'orizzonte di attesa della fattispecie concreta”. Le S.U. vollero, infatti, precisare come fosse loro affidata “non l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso della vita … perché anche là dove la Corte di cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, si tratta tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia”.
Inoltre, le SS.UU. confermarono che la sentenza nr. 13233 del 2014 aveva aderito a un orientamento minoritario e contrario all'indirizzo tradizionalmente seguito nella giurisprudenza della Corte, che aveva avuto per lungo tempo applicazione incontrastata ed era stato avallato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza 13 marzo 1987, n. 2639.
Da considerare che la controversia rimessa all'esame delle SS.UU., sulla questione del cumulo tra risarcimento dell'illecito e indennizzo assicurativo, ha riguardato un'ipotesi di assicurazione contro i danni, disciplinata dagli artt. 1904-1918 c.c. e non un'assicurazione contro gli infortuni, come nel caso di specie, rispetto alla quale, richiamando la sentenza n. 13233/14, il principio indennitario è estraneo (cfr. 2336/66,
2915/68, 1205/75, 1833/77, 5775/79, 4851/80, 2307/94, 9388/94 e 6062/98).
Anche la più risalente sentenza n. 5119/02 delle S.U., dopo avere premesso che
“La giurisprudenza numericamente prevalente di questa S.C. … tende ad inquadrare l'assicurazione privata contro gli infortuni tra le assicurazioni sulla vita», aveva puntualizzato che “nella giurisprudenza di questa S.C. non si rinviene una contrapposizione tra indirizzi che affermano, da un lato, l'integrale applicazione all'assicurazione contro gli infortuni delle norme sull'assicurazione sulla vita, e, d'altro lato, la completa soggezione alla disciplina dell'assicurazione contro i danni, ma piuttosto un'analitica ricerca, ad opera delle singole decisioni, della compatibilità con l'assicurazione contro gli infortuni di norme proprie di entrambi i tipi legalmente disciplinati”.
9 In buona sostanza, non si può affermare a priori la piena applicabilità, ai sinistri contro gli infortuni, della disciplina delle assicurazioni contro i danni o di quelle sulla vita;
l'assicurazione contro gli infortuni, infatti, ha una causa mista, proprio perché attiene alla valutazione della persona umana.
Se a ciò si aggiunge che il principio indennitario non ha valenza pubblicistica
(infatti, secondo i principi generali, non è plausibile che l'ordine pubblico economico interno non possa reggersi senza il principio indennitario che, peraltro è collocato nel
Libro Quarto, Titolo III, Capo XX del Codice Civile), oltre ad osservare che nella prassi del settore assicurativo, le polizze infortuni prevedono normalmente la rinuncia delle assicurazioni alla surroga nei confronti del responsabile ed è noto che tale rinuncia ha proprio il fine di consentire il cumulo tra indennizzo e risarcimento, posto che le Sezioni
Unite non si pronunciarono sulla liceità della clausola di surroga, ben può concludersi per la legittimità del cumulo tra indennità e risarcimento.
Per l'effetto, l'importo di euro 4.712,00 non deve essere detratto da quanto sopra liquidato.
Devono essere riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale;
difatti, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno viene liquidato con gli interessi legali da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (30.3.2020) e via via calcolati fino al saldo (Cass. 10.3.2000 nr.
2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria
(già calcolata) che tende alla reintegrazione della danneggiata nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 nr. 2745).
Sulle spese processuali
Le spese processuali di parte attrice seguono la soccombenza e sono liquidate ex
DM 147/2022 nel medio rispetto all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di CTU vengono compensate per la metà e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
10 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso la società in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., accertata la corresponsabilità dell'attore nella misura del 50% nella causazione del sinistro del 30.3.2020, condanna la società convenuta a risarcire l'attore mediante il pagamento della somma, già espressa in moneta attuale, di euro
6.216,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 30.3.2020 e via via calcolati fino al saldo.
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale e sono poste a carico di parte convenuta, oltre spese vive documentate
(CU, marche e notifiche), rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge.
Le spese di CTU sono compensate per il 50% e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Firenze, 8 febbraio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 4.10.2022 e segnata dal N° R.G.C.A. 10824/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arialdo CORTI e Parte_1 dall'Avv. Jacopo CORTI
-attore in riassunzione- contro
in persona del Procuratore Speciale dott.ssa , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MINELLI del Foro di Prato
-terza chiamata in causa -
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, nel merito, in ogni caso, previo accertamento e declaratoria della responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c., CP_1 per omessa vigilanza sul manto stradale oggetto di loro custodia, determinando così, quale diretta conseguenza, il sinistro sopra meglio descritto in narrativa;
in tesi, per l'effetto, condannarla a corrispondere all'odierno attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti per effetto del menzionato sinistro, la complessiva somma di € 11.154,32, così come ripartita in narrativa rispetto ai danni subiti, oltre interessi legali dal dì del sinistro del 30.3.2020 sino al pagamento e ponendo a carico della convenuta le spese liquidate al CTU Prof. in ipotesi detrarre dalle somme indicate in tesi Per_1
l'importo riconosciuto da di euro 4000 e per l'effetto condannare la convenuta Pt_2 [...]
a corrispondere all'odierno attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti per effetto del CP_1 menzionato sinistro, la residua somma, maggiorata di interessi legali dal 30.3.2020 al dì dell'effettivo pagamento in ipotesi ulteriormente subordinata condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore di quella somma ritenuta di giustizia, sempre maggiorata di interessi legali dal 30.3.2020 al Contro dì dell'effettivo pagamento ponendo a carico integrale di le spese di CTU Prof in ogni Per_1 caso con vittoria delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase di negoziazione assistite e tenendo presente le spese di euro 284,40.
Per la terza chiamata in causa: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente CP_1 la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto. B) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento del concorso di colpa del Sig. accertare i danni Parte_1 materiali e biologici subiti dalla predetta e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento”.
Esposizione dei Fatti assume che, in data 30 marzo 2020, alle ore 6.30 circa, era Parte_1 alla guida del proprio scooter HONDA SILVER WING tg. DV86513 e percorreva i
Viali di Circonvallazione con direzione da Piazza Beccaria verso i Lungarni quando, poco prima del semaforo posto all'altezza della “Porta” ivi presente, cadeva in terra a causa di una buca, riportando lesioni per le quali veniva trasportato a mezzo di ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Nuova di Firenze, dalle quali conseguiva un periodo di malattia (comportante una invalidità temporanea) e il permanere di postumi permanenti incidenti sulla sua efficienza psico-fisica. fa presente che la Polizia Municipale, sebbene allertata, non poté Pt_1 intervenire a causa dell'emergenza epidemiologica a COVID 19; al contempo, a seguito di una sua richiesta di accesso agli atti, veniva a conoscenza che la Polizia si era attivata per far intervenire un operatore della ditta convenzionata che provvide a ripristinare il manto stradale apponendo 12 kg di bitume sulla buca de qua. giva sia nei confronti del che nei confronti Pt_1 Controparte_3 della società quale custode effettivo delle strade fiorentine in base al CP_1 contratto REP nr. 64926 “Global Service”, in virtù del quale è tenuta all'erogazione dei servizi gestionali e manutentivi della viabilità di competenza del Controparte_3
La causa veniva iscritta presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, previo avvio della procedura per la c.d. convenzione di negoziazione assistita al fine di tentare la composizione della controversia e suo esito negativo.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva non solo Controparte_3
l'incompetenza per valore del G.d.P. ma anche la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la manutenzione, il controllo e la gestione della strada in questione è,
2 appunto, di competenza della Società nel merito contestava la domanda;
CP_1 allo stesso modo CP_1
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore. procedeva a riassumere la causa e si costituivano in giudizio Pt_1 [...]
(in data 15.12.2022) e il (18.1.2023). CP_1 Controparte_3
All'udienza del 15.2.2023 parte attrice rinunciava alla domanda rivolta nei riguardi del che accettava, per cui, estinta la causa tra e Controparte_3 Pt_1
, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma Controparte_3
c.p.c..
Con provvedimento del 10.5.2023 venivano ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ed ammissibili (ivi compreso l'ordine rivolto ad ai sensi dell'art. 213 CP_4
c.p.c. per acquisire documentazione inerente l'eventuale liquidazione di indennizzi in relazione al sinistro de quo).
All'udienza del 31.10.2023 veniva assunta la deposizione di ed Tes_1 assunto l'interrogatorio libero dell'attore che dichiarava essersi trattato di un infortunio in itinere atteso che si stava recando al posto di lavoro in Piazza Ghiberti;
all'udienza del
16.1.2024 veniva sentito il titolare dell'Officina SNC che aveva redatto il preventivo della spesa che sarebbe stata necessaria per la riparazione della moto;
veniva espletata la CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attore a mezzo del Prof.
Persona_2
Con provvedimento dell'11.7.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza (cartolare) del 6.2.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Alla stregua dell'invocata fattispecie speciale di responsabilità civile, il danneggiato è onerato di allegare e provare: il fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, il rapporto di custodia e le conseguenze pregiudizievoli che dall'evento dannoso conseguono (da ultimo v. ordinanza del 15.9.2020/9.11.2020 nr. 25018, Cass. sezione II^)
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e
3 da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, Cass. n.
12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Orbene, questo giudice ritiene che sia stata fornita la prova del fatto nei termini tratteggiati nel libello introduttivo, e, in ogni caso, del nesso di causalità tra il fatto della caduta e il dinamismo pericoloso intrinseco della res.
Il teste – conducente dell'autobus di linea urbana – che lo seguiva da Tes_1 tergo perché era stato superato dall'attore, ha confermato di aver assistito alla caduta dell'attore “poiché la ruota anteriore della mota si infilò in una buca per cui l'uomo perse il controllo del mezzo”; ha indicato altresì di aver visto la buca proprio perché essa si trovava sulla sinistra della parte anteriore dell'autobus; egli, inoltre, si fermò immediatamente e prestò il primo soccorso, oltre a chiamare il 118, poi allontanandosi non potendo attendere l'arrivo dell'ambulanza dovendo proseguire il suo turno di lavoro di autista.
L'attore riferisce di aver rintracciato il teste solo in un secondo momento (facendosi comunicare dal 118 il numero del cellulare con il quale chiamò i soccorsi) e ciò Tes_1 pare plausibile, vista la concitazione del momento e l'impossibilità sia dell'attore di annotare su carta il nominativo del teste mentre era ferito ed in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza che quella del testimone, dovendo questi riprendere il suo lavoro;
Contr tale circostanza supera l'anomalia registrata da nel modulo fatto compilare all'attore medesimo che non ebbe a marcare la casella circa la “presenza di testimoni”.
Sta di fatto che fu il Servizio del 118 ad avvisare la Polizia Municipale (doc nr.8 di Contr parte attrice), la quale, non potendosi recare lo stesso 30.3.2020 presso il per assumere le dichiarazioni di lo invitò – dopo averlo contattato telefonicamente Pt_1
- a “richiedere l'intervento dell'incidente postumo”, tant'è che, ritenendo serio e veritiero l'accadimento occorso, la stessa Polizia richiedeva l'intervento della ditta convenzionata per il ripristino del manto stradale, non sollevando alcun dubbio circa la corrispondenza della buca - di cui si assicurava la copertura con 12 kg di bitume – con quella indicata dall'attore come “causa dell'evento”.
Mette conto rilevare, tuttavia, che la buca si trovava al centro della carreggiata (e non poteva essere diversamente visto che l'attore sorpassò l'autobus) e non sulla destra dove, ex art. 143 C.d.S., ogni motociclista deve transitare;
poiché, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che la buca si sia formata poco prima del transito dell'attore nei Viali, alla luce dell'ammissione di di percorrere quotidianamente i Viali da oltre 40 Pt_1 anni per recarsi da Via Carlo del Greco al posto di lavoro in Piazza Ghiberti (anche se non è stata specificata l'attività di lavoro autonomo svolta), l'attore ha avuto
4 concretamente la possibilità di conoscere i luoghi, per cui avrebbe dovuto evitare di sorpassare l'autobus in un tratto di strada ove si trovava la buca.
Occorre altresì considerare che il 30 marzo 2020 era in vigore il D.P.C.M. 8.3.2020
(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – poi applicato sull'intero territorio nazionale ad opera del D.p.c.m. del 9.3.2020) che vietava ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute: ciò induce a ritenere che non vi era molto traffico sui Viali e, anche visto l'orario mattutino, l'attore avrebbe potuto adottare una condotta di guida più adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni del traffico.
Tali censure sono rivolte all'attore per effetto del dovere di ufficio del giudice di valutare in concreto la condotta di guida tenuta dal danneggiato, atteso che può presumersi, in difetto di diversa allegazione, che l'attore non ha prestato la dovuta attenzione alle peculiarità della strada sulla quale transitava.
La Suprema Corte ha, invero, sottolineato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477 Rv. 647933-
011, 2478, 2479, 2480 Rv 647934-01, 2481 Rv. 647935 – 01, 2482 Rv. 647936 – 01-02 e
2483 Rv. 648247 – 02). Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142 e nr. 11152 del 27.4.2023, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, deve escludersi che l'attore abbia posto in essere una condotta integrante il caso fortuito, al contempo si ritiene di addebitare all'attore un concorso di colpa nella misura del 50% nella verificazione dell'evento.
Sul quantum debeatur
La relazione medico legale redatta dal Prof. è esente da censure, Persona_2 sorretta da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e non oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti in lite, per cui vengono recepite interamente le conclusioni ivi raggiunte.
Pertanto, è provato che a causa della caduta sono residuati reliquati permanenti compatibili con la dinamica;
la contusione della spalla destra con dilatazione dello spazio acromion claveare e contusione escoriata della caviglia destra, lesione focale dell'intersezione tendinea del muscolo sovraspinato;
sono residuati esiti a carico della spalla destra, minimo sottoslivellamento e lieve riduzione dell'escursione articolare.
6 Ciò premesso, si osserva, sulla scorta della nota sentenza nr. 184/1986 della Corte
Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona.
Inoltre le S.U. della Suprema Corte (nr. 26972/2008) hanno avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale ect..) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte voci di danno non patrimoniale (“.. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio , costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale in oggetto, per l'entità del postumo accertato, devono essere applicate le
Tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024: a riguardo si rammenta che dette Tabelle sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
Si riconosce in moneta attuale la somma di euro 4.186 (tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto - anni 65, dei P.P. del 5%, gg 20 di ITP al 75%, gg 20 di
ITP al 50%, gg 20 di ITP al 25%, detratta la quota di corresponsabilità; si precisa che per ogni gg di ITT si riconoscono euro 115; non viene riconosciuto il danno morale non essendo emerso, nemmeno durante lo svolgimento della CTU, che l'attore abbia subito una sofferenza maggiore o più intensa di quella prevedibile e tipica dei casi simili, tenendo conto anche della corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'evento v.
Cass. Sentenza nr. 15733/2022).
La personalizzazione non può essere riconosciuta richiamando in parte qua
l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico, una liquidazione ulteriore è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto tutti gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
7 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass.
23778/2014).
Quale danno patrimoniale viene liquidato l'importo di euro 1.230 (euro 1.255,20 per spese mediche ante causam/2, euro 1200/2 per spese di CTP dott ) come Per_3 documentato e riscontrato dal CTU, oltre ad euro 800 equitativamente determinato per la riparazione del mezzo.
L'importo di cui al preventivo di riparazione non seguito da una fattura, sebbene confermato dal titolare dell'officina, in difetto di elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, specie quando non viene fornita la dimostrazione che i prezzi indicati sono conformi a quelli di listino e non viene indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631).
L'attore ha percepito il 29.10.2020 l'importo di euro 4.712,00 (euro 4.000 rivalutati da ottobre 2020 ad oggi secondo indici Istat) da er Controparte_6 aver contratto con la detta società la Polizza Pluriattiva Infortuni nr. 106206506.
Con riferimento alla questione della detraibilità dall'importo ricevuto dall'assicuratore privato da quello riconosciuto a titolo di risarcimento, la giurisprudenza si è pronunciata affermando nel 2014 che: “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale
l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13233 del
11/06/2014); secondo tale sentenza il principio indennitario non sarebbe derogabile, perché principio di ordine pubblico.
Seguì la pronuncia a SS.UU. nel 2018 “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui
8 integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (Sez.
U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018).
Tale ultima massima non ha tuttavia portata generale poiché le Sezioni Unite precisarono, al punto 5 della motivazione, di non aver voluto enunciare un principio di diritto, né vollero rispondere al quesito generale, pur oggetto dell'ordinanza di rimessione [se la compensatio potesse “operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie” e se nella liquidazione del danno dovesse “tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito”], dichiarando, piuttosto, di avere esaminato il quesito “nei limiti della sua rilevanza: fino al punto, cioè, in cui esso rappresenta un presupposto o una premessa sistematica indispensabile per
l'enunciazione, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, di un principio di diritto legato all'orizzonte di attesa della fattispecie concreta”. Le S.U. vollero, infatti, precisare come fosse loro affidata “non l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso della vita … perché anche là dove la Corte di cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, si tratta tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia”.
Inoltre, le SS.UU. confermarono che la sentenza nr. 13233 del 2014 aveva aderito a un orientamento minoritario e contrario all'indirizzo tradizionalmente seguito nella giurisprudenza della Corte, che aveva avuto per lungo tempo applicazione incontrastata ed era stato avallato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza 13 marzo 1987, n. 2639.
Da considerare che la controversia rimessa all'esame delle SS.UU., sulla questione del cumulo tra risarcimento dell'illecito e indennizzo assicurativo, ha riguardato un'ipotesi di assicurazione contro i danni, disciplinata dagli artt. 1904-1918 c.c. e non un'assicurazione contro gli infortuni, come nel caso di specie, rispetto alla quale, richiamando la sentenza n. 13233/14, il principio indennitario è estraneo (cfr. 2336/66,
2915/68, 1205/75, 1833/77, 5775/79, 4851/80, 2307/94, 9388/94 e 6062/98).
Anche la più risalente sentenza n. 5119/02 delle S.U., dopo avere premesso che
“La giurisprudenza numericamente prevalente di questa S.C. … tende ad inquadrare l'assicurazione privata contro gli infortuni tra le assicurazioni sulla vita», aveva puntualizzato che “nella giurisprudenza di questa S.C. non si rinviene una contrapposizione tra indirizzi che affermano, da un lato, l'integrale applicazione all'assicurazione contro gli infortuni delle norme sull'assicurazione sulla vita, e, d'altro lato, la completa soggezione alla disciplina dell'assicurazione contro i danni, ma piuttosto un'analitica ricerca, ad opera delle singole decisioni, della compatibilità con l'assicurazione contro gli infortuni di norme proprie di entrambi i tipi legalmente disciplinati”.
9 In buona sostanza, non si può affermare a priori la piena applicabilità, ai sinistri contro gli infortuni, della disciplina delle assicurazioni contro i danni o di quelle sulla vita;
l'assicurazione contro gli infortuni, infatti, ha una causa mista, proprio perché attiene alla valutazione della persona umana.
Se a ciò si aggiunge che il principio indennitario non ha valenza pubblicistica
(infatti, secondo i principi generali, non è plausibile che l'ordine pubblico economico interno non possa reggersi senza il principio indennitario che, peraltro è collocato nel
Libro Quarto, Titolo III, Capo XX del Codice Civile), oltre ad osservare che nella prassi del settore assicurativo, le polizze infortuni prevedono normalmente la rinuncia delle assicurazioni alla surroga nei confronti del responsabile ed è noto che tale rinuncia ha proprio il fine di consentire il cumulo tra indennizzo e risarcimento, posto che le Sezioni
Unite non si pronunciarono sulla liceità della clausola di surroga, ben può concludersi per la legittimità del cumulo tra indennità e risarcimento.
Per l'effetto, l'importo di euro 4.712,00 non deve essere detratto da quanto sopra liquidato.
Devono essere riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale;
difatti, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno viene liquidato con gli interessi legali da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (30.3.2020) e via via calcolati fino al saldo (Cass. 10.3.2000 nr.
2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria
(già calcolata) che tende alla reintegrazione della danneggiata nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 nr. 2745).
Sulle spese processuali
Le spese processuali di parte attrice seguono la soccombenza e sono liquidate ex
DM 147/2022 nel medio rispetto all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di CTU vengono compensate per la metà e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
10 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso la società in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., accertata la corresponsabilità dell'attore nella misura del 50% nella causazione del sinistro del 30.3.2020, condanna la società convenuta a risarcire l'attore mediante il pagamento della somma, già espressa in moneta attuale, di euro
6.216,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 30.3.2020 e via via calcolati fino al saldo.
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale e sono poste a carico di parte convenuta, oltre spese vive documentate
(CU, marche e notifiche), rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge.
Le spese di CTU sono compensate per il 50% e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Firenze, 8 febbraio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
5