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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3431/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 17.06.2025, regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3431 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Fiammetta Bagnato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Pagliaricci sito in Teramo, alla Via Po, n. 26/b Attore E difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1
Convenuto OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice : Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: NEL MERITO: dichiarare illegittima e annullare o, in subordine, modificare l'ordinanza in data 17/05/2019, emessa nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. Es. n. 463/2019, disponendo che l'assegnazione del credito sia condizionata all'esito favorevole al debitore pignorato del giudizio di cognizione in corso davanti alla Corte di Appello di L'Aquila tra la terza pignorata e lo stesso debitore pignorato (R.G. 1061/2017). Con vittoria di spese e compensi legali, oltre a spese generali 15% art. 2 D.M. 55/14, c.p.a. ed IVA”. Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis: pagina 1 di 7 1) dichiarare in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione spiegata e comunque nel merito rigettare ogni domanda formulata dalla in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenziale statuizione di legge.
2) condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite CP_2 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase sommaria dinanzi al G.E.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.10.2019 la società Parte_1
- ha promosso opposizione ex art. 617 co 2 c.p.c. avverso l'ordinanza di
[...] assegnazione emessa in data 17.05.2019, nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto al n. rge. 463/2019 dell'intestato Tribunale, con cui il Giudice dell'esecuzione ha assegnato in pagamento al creditore procedente (Avv. ed a carico del terzo CP_1 pignorato ( “la somma di € 81.763,40 oltre interessi maturati dalla data della Parte_1 pubblicazione della sentenza n. 379/17 del Tribunale di Teramo fino al saldo oltre alle spese di lite portate dalla suddetta liquidate in € 921,98 per esborsi ed € 18.830,00 per compensi oltre accessori e rimborso ctu dichiarata disponibile, a parziale soddisfo dell'importo di € 202.221,40 di cui all'atto di precetto notificato il 6/03/2019 oltre interessi maturati successivamente alla notifica del precetto e spese di procedura sopra liquidate, ponendone il pagamento a carico del suddetto pignorato sino alla concorrenza delle somme dichiarate disponibili”
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna della società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. La causa, istruita tramite produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Dall'esame degli atti e documenti di causa, risulta che:
- con atto di pignoramento presso terzi notificato al terzo il 04.04.2019, il creditore procedente, Avv. in forza del decreto ingiuntivo n. 341/2019 (rg. n. 581/2019) del 26.02.2019, CP_1 immediatamente esecutivo – poi dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 30.11.2019 - che condannava la società al pagamento Parte_3 in suo favore di € 198.674,84 oltre interessi legali e spese di procedura (vd. doc.
1-2 e 15 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), ha invitato la società Gems Group s.p.a. – Divisione Galvanica, a sua volta debitrice della società della Parte_3 complessiva somma di € 118.965,36 giusta sentenza n. 379/2017, a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e riposta);
- con dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. del 10.04.2019, la società terza pignorata ha dichiarato “di essere debitore, allo stato degli atti, nei confronti della società
[...]
delle somme portate dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. Parte_3
379/2017 depositata il 12 aprile 2017 e notificata il 2 maggio 2017, non passata in giudicato perché impugnata davanti alla Corte di Appello di L'Aquila (r.g. 1061/2017 prossima udienza 15 pagina 2 di 7 ottobre 2019) e precisamente:
1. della somma di € 81.763,40 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. delle spese di lite…che liquida in € 921,98 per esborsi ed € 18.830,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario ex art. 2 decreto 10/3/2014 n. 55, iva e cpa come per legge. Il credito oggetto di pignoramento, pertanto, è contestato ed ha natura litigiosa” (vd. doc. 2 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con ordinanza del 17.05.2019, il Giudice dell'esecuzione, preso atto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato e dall'intervenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria ex art. 282 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di L'Aquila nel citato giudizio pendente tra il debitore esecutato e il terzo (vd. doc. 13-14 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), ha assegnato in pagamento al creditore procedente (Avv.
ed a carico del terzo pignorato ( “la somma di € 81.763,40 CP_1 Parte_1 oltre interessi maturati dalla data della pubblicazione della sentenza n. 379/17 del Tribunale di Teramo fino al saldo oltre alle spese di lite portate dalla suddetta liquidate in € 921,98 per esborsi ed € 18.830,00 per compensi oltre accessori e rimborso ctu dichiarata disponibile, a parziale soddisfo dell'importo di € 202.221,40 di cui all'atto di precetto notificato il 6/03/2019 oltre interessi maturati successivamente alla notifica del precetto e spese di procedura sopra liquidate, ponendone il pagamento a carico del suddetto pignorato sino alla concorrenza delle somme dichiarate disponibili” (vd. doc. 3 allegato alla citazione e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- avverso tale ordinanza di assegnazione la società ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 617 co. 2 c.p.c. chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento o la modifica in quanto il proprio debito nei confronti della società era incerto nell'an e nel Parte_4 quantum, essendo ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale, con conseguente necessità di adozione di un'ordinanza di assegnazione condizionata all'esito del giudizio n. rg. 1061/2017 (vd. doc. 4 allegato al fascicolo di parte attrice e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con provvedimento emesso in data 6.09.2019, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione ex art. 618 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito (vd. doc. 5 allegato al fascicolo di parte attrice e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da parte attrice in relazione alla pendenza del giudizio relativo all'impugnazione della sentenza n. 379/2017 (vertente tra la stessa e la società ) Parte_3 nonché la richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento r.g. 1956/2019 avente ad oggetto l'opposizione al precetto notificato dall'odierno convenuto alla società attrice in data 4.06.2019. Entrambe le richieste devono essere disattese.
5.1. Quanto alla richiesta di sospensione di cui all'art. art. 295 c.p.c. costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui “la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo pagina 3 di 7 scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata“ (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 maggio 2019, n. 12999). Nel caso di specie non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico tra la presente controversia e quella avente ad oggetto il rapporto debito-credito esistente tra la società odierna attrice e la potendo la società odierna attrice, Parte_3 qualora venisse definitivamente accertata l'insussistenza di un debito nei confronti della società agire per la restituzione delle somme corrisposte a per Parte_3 CP_1 effetto dell'impugnata ordinanza di assegnazione in conseguenza dell'effetto di cui all'art. 336 co. 2 c.p.c.
5.1. Parimenti deve essere disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio con il procedimento r.g. 1956/2019 c.p.c. trattandosi di procedimenti diversi aventi ad oggetto l'impugnazione di due diversi provvedimenti e non ravvisandosi alcun rischio di conflitto di giudicati.
6. Sempre in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'opposizione formulate da parte convenuta la quale ha dedotto l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per le seguenti ragioni: i) per essere i motivi dedotti dall'opponente relativi alla sentenza n. 379/2017, dovendo l'opposizione in esame riguardare vizi propri dell'ordinanza di assegnazione ovvero dei singoli atti che l'hanno preceduta (vd. pag.
3-4 della citazione); ii) per non aver proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., unico rimedio esperibile in caso di contestazione in ordine all'esistenza del diritto del creditore procedente ad agire (vd. pag. 4 della citazione); iii) per essere stato il credito medio-tempore soddisfatto nella misura di € 45.310,30 (vd. pag. 4 della citazione), circostanza che determinerebbe anche la cessazione della materia del contendere (vd. pag. 2 delle note conclusive autorizzate); iv) per essere stata l'opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. proposta tardivamente, ossia decorso il termine di 20 giorni previsto dalla legge (vd. pag.
4-5 delle note conclusive autorizzate). Anche tali eccezioni non possono trovare accoglimento in quanto:
- parte attrice, nella presente opposizione, ha eccepito l'erronea interpretazione da parte del giudice dell'esecuzione del tenore della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c e, in particolare, la mancata adozione, da parte del Giudice dell'esecuzione, di un'ordinanza di assegnazione condizionata all'esito del giudizio pendente tra il debitore esecutato e il terzo pignorato sulla sussistenza del credito pignorato e non già questioni attinenti alla sentenza n. 379/2017 (la quale, nella prospettazione attorea, rileva solo a riprova della litigiosità del credito con conseguente necessità di adozione di un'ordinanza di assegnazione condizionata) né questioni relative all'effettiva sussistenza del diritto di a procedere in via esecutiva, stante l'esistenza CP_1 del decreto ingiuntivo n. 341/2019 del 26.02.2019, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 pagina 4 di 7 c.p.c. in data 30.11.2019, con la conseguenza che l'opposizione è ammissibile trattandosi di doglianza relativa ad un vizio proprio del provvedimento di assegnazione (cfr. Cass. civ., sez. 3, 9 marzo 2011, n.5529 secondo cui l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo, potendo, pertanto, essere impugnata con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi tutte le volte che si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'abbiano preceduta, dovendo, invece, essere impugnata con l'atto d'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando dal contenuto ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione);
- il fatto che nelle more del giudizio (ossia in data 24.11.2020), stante il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, abbia ricevuto CP_1 il pagamento dell'importo netto di € 45.310,30 (vd. doc. 3 allegato alle note del 23.03.2021) non rende la presente opposizione improcedibile né comporta la cessazione della materia del contendere in applicazione del principio, espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo;
difatti, posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti, risulta evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva" (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31085), conclusione che appare maggiormente conforme alla struttura del processo esecutivo e alle caratteristiche strutturali e funzionali degli incidenti di cognizione che vi si innestano in quanto "è evidente che, se la procedura esecutiva giungesse a suo compimento, con la distribuzione, e da tanto dovesse derivare, sic et simpliciter, la superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto proposte dalle parti, ne discenderebbe da un lato la negazione stessa del diritto di azione, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ma del tutto svuotato di ogni significato, e dall'altro l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione, con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni: ciò perché, in fin dei conti, l'esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso o meno la procedura nella fase sommaria" (cfr. Cass. civ. n. 31085/ 2023 cit.; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 16 gennaio 2025, n. 1042);
pagina 5 di 7 - l'ordinanza di assegnazione è stata pronunciata all'udienza del 17 maggio 2019 alla presenza del terzo pignorato odierno attore, di talché il termine per proporre opposizione all'esecuzione decorre da tale data ed è stato rispettato essendo stato il ricorso depositato in data 28.05.2019, ossia entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge (scadente il 6 giugno 2019);
- parimenti rispettato è il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, essendo l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva stata pronunciata all'udienza del 6 settembre 2019 alla presenza dell'odierno attore ed essendo stata la citazione notificata in data 20 ottobre 2019. 6. Ciò posto, nel merito ritiene il Tribunale che il giudice dell'esecuzione, a fronte della dichiarazione pervenuta dalla società terza pignorata, ha correttamente disposto a carico della società - divisione - e in favore del creditore procedente gli importi Parte_1 Parte_1 risultanti dalla sentenza di primo grado n. 379/2017 del Tribunale di Teramo che, seppur non passata in giudicato, era dotata di provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. (non essendo, come sopraesposto, stata sospesa in sede di appello). Invero, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. Cass. civ, sez. 3, 27 ottobre 2022, n. 31844; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 22 giugno 2017 n. 15607; Cass. civ., sez. 3, 8 ottobre 2019, n. 25042). Né può ritenersi che, in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, sia necessario pronunciare un'ordinanza di assegnazione del credito condizionata alla definitività della pronuncia accertativa del credito esistente tra il terzo pignorato e il debitore esecutato in quanto ammettere ciò significherebbe privare di tutela effettiva il creditore procedente in violazione dei sopraesposti principi. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, inoltre, tale soluzione non pregiudica eccessivamente il suo diritto di difesa ben potendo, in caso di definitivo accertamento dell'inesistenza di un rapporto creditorio tra la stessa e il debitore esecutato, agire in ripetizione nei confronti del creditore procedente assegnatario del credito.
7. Nel corso del presente giudizio la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 260 del 18.02.2021 resa nel giudizio n.rg. 1061/2017, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società – avverso la sentenza n. 379/2017 ha condannato Parte_1 quest'ultima al pagamento in favore di di € 56.859,34 oltre interessi e Parte_5 rivalutazione con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del primo grado e del secondo grado oltre al pagamento, pro-quota, delle spese di CTU (vd. doc. allegato da parte attrice al deposito del 15.04.2021 e doc. 3 allegato al deposito di parte convenuta del 23.03.2021). Ritiene il Tribunale che tale sopravvenienza non rileva nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi dell'ordinanza di assegnazione potendo, al più, rilevare nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il successivo atto di precetto notificato all'odierna opponente da in data 4.06.2019 ovvero in un successivo ordinario CP_1 giudizio di cognizione in applicazione del principio per cui quando è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del pagina 6 di 7 creditore esecutante con la conseguenza che il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intende opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6 - 3, 3 giugno 2015, n. 11493; Cass. civ., sez. 3, 5 maggio 2017, n. 10912) mentre se il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione diviene inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 21 aprile 2022, n. 12690; Cass. civ., ordinanza 4 gennaio 2023, n. 108). Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano in € 11.268,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
8.1. Parte attrice deve, altresì, essere condannata al pagamento delle spese di lite relativamente alla fase svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione che si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, secondo i valori minimi in € 4.522,00. 8.1. Ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. non avendo agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni avversa domanda ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore in favore di parte convenuta di € 4.552,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge a titolo di onorario per l'attività svolta nella fase sommaria ex art. 617 co. 2 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione e di € 11.268,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge a titolo di onorario per l'attività svolta nel presente giudizio. Teramo, 17.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente) pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 17.06.2025, regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3431 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Fiammetta Bagnato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Pagliaricci sito in Teramo, alla Via Po, n. 26/b Attore E difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1
Convenuto OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice : Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: NEL MERITO: dichiarare illegittima e annullare o, in subordine, modificare l'ordinanza in data 17/05/2019, emessa nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. Es. n. 463/2019, disponendo che l'assegnazione del credito sia condizionata all'esito favorevole al debitore pignorato del giudizio di cognizione in corso davanti alla Corte di Appello di L'Aquila tra la terza pignorata e lo stesso debitore pignorato (R.G. 1061/2017). Con vittoria di spese e compensi legali, oltre a spese generali 15% art. 2 D.M. 55/14, c.p.a. ed IVA”. Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis: pagina 1 di 7 1) dichiarare in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione spiegata e comunque nel merito rigettare ogni domanda formulata dalla in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenziale statuizione di legge.
2) condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite CP_2 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase sommaria dinanzi al G.E.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.10.2019 la società Parte_1
- ha promosso opposizione ex art. 617 co 2 c.p.c. avverso l'ordinanza di
[...] assegnazione emessa in data 17.05.2019, nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto al n. rge. 463/2019 dell'intestato Tribunale, con cui il Giudice dell'esecuzione ha assegnato in pagamento al creditore procedente (Avv. ed a carico del terzo CP_1 pignorato ( “la somma di € 81.763,40 oltre interessi maturati dalla data della Parte_1 pubblicazione della sentenza n. 379/17 del Tribunale di Teramo fino al saldo oltre alle spese di lite portate dalla suddetta liquidate in € 921,98 per esborsi ed € 18.830,00 per compensi oltre accessori e rimborso ctu dichiarata disponibile, a parziale soddisfo dell'importo di € 202.221,40 di cui all'atto di precetto notificato il 6/03/2019 oltre interessi maturati successivamente alla notifica del precetto e spese di procedura sopra liquidate, ponendone il pagamento a carico del suddetto pignorato sino alla concorrenza delle somme dichiarate disponibili”
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna della società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. La causa, istruita tramite produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
4. Dall'esame degli atti e documenti di causa, risulta che:
- con atto di pignoramento presso terzi notificato al terzo il 04.04.2019, il creditore procedente, Avv. in forza del decreto ingiuntivo n. 341/2019 (rg. n. 581/2019) del 26.02.2019, CP_1 immediatamente esecutivo – poi dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 30.11.2019 - che condannava la società al pagamento Parte_3 in suo favore di € 198.674,84 oltre interessi legali e spese di procedura (vd. doc.
1-2 e 15 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), ha invitato la società Gems Group s.p.a. – Divisione Galvanica, a sua volta debitrice della società della Parte_3 complessiva somma di € 118.965,36 giusta sentenza n. 379/2017, a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e riposta);
- con dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. del 10.04.2019, la società terza pignorata ha dichiarato “di essere debitore, allo stato degli atti, nei confronti della società
[...]
delle somme portate dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. Parte_3
379/2017 depositata il 12 aprile 2017 e notificata il 2 maggio 2017, non passata in giudicato perché impugnata davanti alla Corte di Appello di L'Aquila (r.g. 1061/2017 prossima udienza 15 pagina 2 di 7 ottobre 2019) e precisamente:
1. della somma di € 81.763,40 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. delle spese di lite…che liquida in € 921,98 per esborsi ed € 18.830,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario ex art. 2 decreto 10/3/2014 n. 55, iva e cpa come per legge. Il credito oggetto di pignoramento, pertanto, è contestato ed ha natura litigiosa” (vd. doc. 2 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con ordinanza del 17.05.2019, il Giudice dell'esecuzione, preso atto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato e dall'intervenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria ex art. 282 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di L'Aquila nel citato giudizio pendente tra il debitore esecutato e il terzo (vd. doc. 13-14 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), ha assegnato in pagamento al creditore procedente (Avv.
ed a carico del terzo pignorato ( “la somma di € 81.763,40 CP_1 Parte_1 oltre interessi maturati dalla data della pubblicazione della sentenza n. 379/17 del Tribunale di Teramo fino al saldo oltre alle spese di lite portate dalla suddetta liquidate in € 921,98 per esborsi ed € 18.830,00 per compensi oltre accessori e rimborso ctu dichiarata disponibile, a parziale soddisfo dell'importo di € 202.221,40 di cui all'atto di precetto notificato il 6/03/2019 oltre interessi maturati successivamente alla notifica del precetto e spese di procedura sopra liquidate, ponendone il pagamento a carico del suddetto pignorato sino alla concorrenza delle somme dichiarate disponibili” (vd. doc. 3 allegato alla citazione e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- avverso tale ordinanza di assegnazione la società ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 617 co. 2 c.p.c. chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento o la modifica in quanto il proprio debito nei confronti della società era incerto nell'an e nel Parte_4 quantum, essendo ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale, con conseguente necessità di adozione di un'ordinanza di assegnazione condizionata all'esito del giudizio n. rg. 1061/2017 (vd. doc. 4 allegato al fascicolo di parte attrice e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con provvedimento emesso in data 6.09.2019, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione ex art. 618 c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito (vd. doc. 5 allegato al fascicolo di parte attrice e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da parte attrice in relazione alla pendenza del giudizio relativo all'impugnazione della sentenza n. 379/2017 (vertente tra la stessa e la società ) Parte_3 nonché la richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento r.g. 1956/2019 avente ad oggetto l'opposizione al precetto notificato dall'odierno convenuto alla società attrice in data 4.06.2019. Entrambe le richieste devono essere disattese.
5.1. Quanto alla richiesta di sospensione di cui all'art. art. 295 c.p.c. costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui “la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo pagina 3 di 7 scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata“ (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 maggio 2019, n. 12999). Nel caso di specie non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico tra la presente controversia e quella avente ad oggetto il rapporto debito-credito esistente tra la società odierna attrice e la potendo la società odierna attrice, Parte_3 qualora venisse definitivamente accertata l'insussistenza di un debito nei confronti della società agire per la restituzione delle somme corrisposte a per Parte_3 CP_1 effetto dell'impugnata ordinanza di assegnazione in conseguenza dell'effetto di cui all'art. 336 co. 2 c.p.c.
5.1. Parimenti deve essere disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio con il procedimento r.g. 1956/2019 c.p.c. trattandosi di procedimenti diversi aventi ad oggetto l'impugnazione di due diversi provvedimenti e non ravvisandosi alcun rischio di conflitto di giudicati.
6. Sempre in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'opposizione formulate da parte convenuta la quale ha dedotto l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per le seguenti ragioni: i) per essere i motivi dedotti dall'opponente relativi alla sentenza n. 379/2017, dovendo l'opposizione in esame riguardare vizi propri dell'ordinanza di assegnazione ovvero dei singoli atti che l'hanno preceduta (vd. pag.
3-4 della citazione); ii) per non aver proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., unico rimedio esperibile in caso di contestazione in ordine all'esistenza del diritto del creditore procedente ad agire (vd. pag. 4 della citazione); iii) per essere stato il credito medio-tempore soddisfatto nella misura di € 45.310,30 (vd. pag. 4 della citazione), circostanza che determinerebbe anche la cessazione della materia del contendere (vd. pag. 2 delle note conclusive autorizzate); iv) per essere stata l'opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. proposta tardivamente, ossia decorso il termine di 20 giorni previsto dalla legge (vd. pag.
4-5 delle note conclusive autorizzate). Anche tali eccezioni non possono trovare accoglimento in quanto:
- parte attrice, nella presente opposizione, ha eccepito l'erronea interpretazione da parte del giudice dell'esecuzione del tenore della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c e, in particolare, la mancata adozione, da parte del Giudice dell'esecuzione, di un'ordinanza di assegnazione condizionata all'esito del giudizio pendente tra il debitore esecutato e il terzo pignorato sulla sussistenza del credito pignorato e non già questioni attinenti alla sentenza n. 379/2017 (la quale, nella prospettazione attorea, rileva solo a riprova della litigiosità del credito con conseguente necessità di adozione di un'ordinanza di assegnazione condizionata) né questioni relative all'effettiva sussistenza del diritto di a procedere in via esecutiva, stante l'esistenza CP_1 del decreto ingiuntivo n. 341/2019 del 26.02.2019, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 pagina 4 di 7 c.p.c. in data 30.11.2019, con la conseguenza che l'opposizione è ammissibile trattandosi di doglianza relativa ad un vizio proprio del provvedimento di assegnazione (cfr. Cass. civ., sez. 3, 9 marzo 2011, n.5529 secondo cui l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo, potendo, pertanto, essere impugnata con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi tutte le volte che si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'abbiano preceduta, dovendo, invece, essere impugnata con l'atto d'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando dal contenuto ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione);
- il fatto che nelle more del giudizio (ossia in data 24.11.2020), stante il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, abbia ricevuto CP_1 il pagamento dell'importo netto di € 45.310,30 (vd. doc. 3 allegato alle note del 23.03.2021) non rende la presente opposizione improcedibile né comporta la cessazione della materia del contendere in applicazione del principio, espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo;
difatti, posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti, risulta evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva" (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31085), conclusione che appare maggiormente conforme alla struttura del processo esecutivo e alle caratteristiche strutturali e funzionali degli incidenti di cognizione che vi si innestano in quanto "è evidente che, se la procedura esecutiva giungesse a suo compimento, con la distribuzione, e da tanto dovesse derivare, sic et simpliciter, la superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto proposte dalle parti, ne discenderebbe da un lato la negazione stessa del diritto di azione, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ma del tutto svuotato di ogni significato, e dall'altro l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione, con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni: ciò perché, in fin dei conti, l'esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso o meno la procedura nella fase sommaria" (cfr. Cass. civ. n. 31085/ 2023 cit.; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 16 gennaio 2025, n. 1042);
pagina 5 di 7 - l'ordinanza di assegnazione è stata pronunciata all'udienza del 17 maggio 2019 alla presenza del terzo pignorato odierno attore, di talché il termine per proporre opposizione all'esecuzione decorre da tale data ed è stato rispettato essendo stato il ricorso depositato in data 28.05.2019, ossia entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge (scadente il 6 giugno 2019);
- parimenti rispettato è il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, essendo l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva stata pronunciata all'udienza del 6 settembre 2019 alla presenza dell'odierno attore ed essendo stata la citazione notificata in data 20 ottobre 2019. 6. Ciò posto, nel merito ritiene il Tribunale che il giudice dell'esecuzione, a fronte della dichiarazione pervenuta dalla società terza pignorata, ha correttamente disposto a carico della società - divisione - e in favore del creditore procedente gli importi Parte_1 Parte_1 risultanti dalla sentenza di primo grado n. 379/2017 del Tribunale di Teramo che, seppur non passata in giudicato, era dotata di provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. (non essendo, come sopraesposto, stata sospesa in sede di appello). Invero, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. Cass. civ, sez. 3, 27 ottobre 2022, n. 31844; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 22 giugno 2017 n. 15607; Cass. civ., sez. 3, 8 ottobre 2019, n. 25042). Né può ritenersi che, in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, sia necessario pronunciare un'ordinanza di assegnazione del credito condizionata alla definitività della pronuncia accertativa del credito esistente tra il terzo pignorato e il debitore esecutato in quanto ammettere ciò significherebbe privare di tutela effettiva il creditore procedente in violazione dei sopraesposti principi. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, inoltre, tale soluzione non pregiudica eccessivamente il suo diritto di difesa ben potendo, in caso di definitivo accertamento dell'inesistenza di un rapporto creditorio tra la stessa e il debitore esecutato, agire in ripetizione nei confronti del creditore procedente assegnatario del credito.
7. Nel corso del presente giudizio la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 260 del 18.02.2021 resa nel giudizio n.rg. 1061/2017, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società – avverso la sentenza n. 379/2017 ha condannato Parte_1 quest'ultima al pagamento in favore di di € 56.859,34 oltre interessi e Parte_5 rivalutazione con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del primo grado e del secondo grado oltre al pagamento, pro-quota, delle spese di CTU (vd. doc. allegato da parte attrice al deposito del 15.04.2021 e doc. 3 allegato al deposito di parte convenuta del 23.03.2021). Ritiene il Tribunale che tale sopravvenienza non rileva nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi dell'ordinanza di assegnazione potendo, al più, rilevare nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il successivo atto di precetto notificato all'odierna opponente da in data 4.06.2019 ovvero in un successivo ordinario CP_1 giudizio di cognizione in applicazione del principio per cui quando è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del pagina 6 di 7 creditore esecutante con la conseguenza che il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intende opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6 - 3, 3 giugno 2015, n. 11493; Cass. civ., sez. 3, 5 maggio 2017, n. 10912) mentre se il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione diviene inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 21 aprile 2022, n. 12690; Cass. civ., ordinanza 4 gennaio 2023, n. 108). Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano in € 11.268,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
8.1. Parte attrice deve, altresì, essere condannata al pagamento delle spese di lite relativamente alla fase svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione che si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, secondo i valori minimi in € 4.522,00. 8.1. Ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. non avendo agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni avversa domanda ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore in favore di parte convenuta di € 4.552,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge a titolo di onorario per l'attività svolta nella fase sommaria ex art. 617 co. 2 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione e di € 11.268,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge a titolo di onorario per l'attività svolta nel presente giudizio. Teramo, 17.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente) pagina 7 di 7