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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/09/2024, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1269/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 1269/2023 promossa da
, c.f. e P.Iva , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Grezar n. 14, in persona del Procuratore p.t. Persona_1
( , Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , giusta C.F._1 CP_1 procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr Persona_2
11776 del 28/04/2022; rappresentata e difesa, dall' avv. Danilo Grandoni del foro di Torre Annunziata, c.f.
[...]
, con domicilio eletto presso il suo studio in Torre del Greco (Na) alla via De C.F._2
Nicola n. 38, P.co dei Pini, PEC: Email_1
ATTORE APPELLANTE
contro
, C.F. , nato il [...] a [...] CP_2 C.F._3
Annunziata (NA) e residente in [...] S.A.; rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Michela Carillo, C.F. , con studio in San Giuseppe Vesuviano C.F._4
(Na), alla via Salvati n. 57/3, P.E.C: Email_2
CONVENUTO – APPELLATO
nonché contro
c.f.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del Prefetto pro tempore, con sede in alla Piazza del Plebiscito, elettivamente CP_3 domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di l'Avvocatura CP_3
Distrettuale dello Stato di c.f.: , che la rappresenta e difende ex lege; CP_3 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: sentenza n. 525/23 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il
03.02.2023, in materia di opposizione a ruolo esattoriale;
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata 1) Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo giusta L. 215/21 stante la carenza di interesse ad agire nonché, in subordine, giusta prova della rituale notifica della cartella di pagamento;
2) Nel merito, dichiarare infondata la domanda stante la prova documentale del mancato decorso del termine prescrizionale;
3) Quindi, revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell'
[...]
contenuta nella sentenza impugnata ed in subordine ridurla secondo i Parte_1 parametri contemplati dal D.M. 55/14;
4) Stabilire l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure;
5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario ed a carico dell'appellato”.
PER BR MI:
“- Dichiarare inammissibile l'appello così come formulato e comunque rigettare per i motivi esposti le richieste preliminari in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
avverso la sentenza n. 525/2023 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese generali del 15% L.P., con attribuzione alla procuratrice antistataria che le richiede per averne fatto anticipo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10/06/2021, impugnava gli estratti di CP_2 ruolo esattoriali nn. 6836/2018 e 6969/2018, rilasciatigli dall' Parte_1
, nei quali risultava debitore della somma complessiva di € 7.180,26 in virtù della
[...] cartella di pagamento n. 07120180048333025000, asseritamente notifica in data 29.03.2019, avente ad oggetto crediti derivanti da sanzioni comminate per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, comminate dalla Controparte_4
[...]
1.1 Premettendo di essersi recato presso gli Uffici dell' , Parte_1
l'attore eccepiva, con l'atto introduttivo: (i) la nullità della cartella di pagamento, in quanto mai notificatagli nonché in quanto non preceduta dalla notifica dei prodromici avvisi di pagamento;
(ii) intervenuta estinzione del credito, stante l'avvenuto decorso del relativo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della Legge n. 689/1981; (iii) illegittimità della cartella, per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 17 del d.P.R.
n. 602/1973.
1.2 In data 19.10.2021, si costituiva in giudizio l' si costituiva Controparte_5 in giudizio, contestando l'ammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire nonché eccependo la decadenza dai motivi di opposizione relativi a vizi formali della cartella, poiché sollevati oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. e l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al ruolo esattoriale opposto.
1.3 Con sentenza n. 525/2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenut ammissibile la domanda, qualificata quale opposizone ex art. 615 c.p.c., dichiarava prescritto il credito contestato, stante la mancata prova di atti interruttivo del relativo termine, e condannava l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore Controparte_5 del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Controparte_5 citazione notificato in data 25/02/2023, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, pur se proposta avverso l'estratto di ruolo di una cartella di pagamento regolarmente notificata in data 29/03/2019, e stante l'inammissibilità dell'azione per carenza d'interesse ad agire dell'opponente in assenza di attuali atti esecutivi nonché ai sensi del novellato comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973; eccepiva altresì
l'inammissibilità delle eccezioni relative alla nullità della cartella, in quanto tardivamente sollevate oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, infondata la domanda attorea;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Chiedeva altresì di dichiararsi l'obbligo di restituzione degli eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza era stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
3. Con comparsa del 30/05/2023, si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto d'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. nonché il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi alla procuratrice dichiaratasi antistataria.
4. Dichiarata la contumacia della la causa, istruita documentalmente, Controparte_6 all'udienza del 28.05.2024, veniva trattenuta in decisione con riduzione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali, a 20 giorni.
⁎⁎⁎⁎⁎ 5. Occorre, in primo luogo, pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. CP_2
L'eccezione è infondata. Dalla lettura dell'atto di appello, infatti, si evincono chiaramente i punti della sentenza dei quali l' ha chiesto la riforma, tant'è che l'appellante ha addirittura dedicato un paragrafo alle CP_5
“parti della sentenza che si intendono impugnare”. Risultano inoltre correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione va quindi respinta. 6. Nel merito, l'appello è fondato.
6.1 Con riguardo alla domanda esperita dall'odierno appellato, , volta ad ottenere CP_2 la declaratoria di estinzione del credito, stante l'avvenuto decorso del relativo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della Legge n. 689/1981, si evidenzia che la stessa andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, essendo la stessa avanzata avverso gli estratti di ruolo esattoriali n. 6836/2018 e 6969/2018 a fronte della regolare notifica della cartella esattoriale n. 07120180048333025000 (avvenuta ex art. 140 c.p.c., risulta provato dagli avvisi di ricevimento della raccomandata A/R n.
67366986144-1 e della successiva raccomandata informativa n. 57316986144-9 , prodotta in atti dall' nel giudizio di primo grado). CP_7
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe quindi dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse a gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' CP_7
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale, non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. 6.1.1 Applicando il menzionato principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, sono stati opposti due estratti di ruolo, non avendo il CP_2 tempestivamente impugnato la cartella esattoriale regolarmente notificatagli – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. 6.2 Con riguardo, invece, alla domanda esperita in primo grado dall'appellato volta ad CP_2 ottenere la declaratoria di nullità della cartella di pagamento, in quanto mai notificatagli, in quanto non preceduta dalla notifica dei prodromici avvisi di pagamento nonché per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, si evidenzia da un lato che l'eventuale opposizione recuperatoria per il mancato avviso degli atti prodromici è da considerarsi inammissibile in quanto tardivamente avanzata oltre il termine di 30 giorni cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 (non potendo decorrere tale termine dalla data di consultazione dell'estratto di ruolo – come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure – dovendo esso decorrere dall'avvenuta notifica della cartella) e dall'altro lato che vanno considerate tardive anche le contestazioni formali della cartella (per omessa sua notifica nonché per tardiva iscrizione a ruolo del credito), da qualificarsi quali opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., formulata oltre il termine decadenziale di 20 giorni disciplinato dalla citata norma.
7. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile.
8. Non può invece essere accolta la domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese, formulata dall'appellante
“atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure” nonché richiamando Cass. civ. n. 9929/2014.
Sebbene, infatti, la giurisprudenza abbia chiarito che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello (purché formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio, cfr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n.
16152), la pronuncia richiesta dall'appellante, ai fini del suo accoglimento, richiede comunque la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo liquidato a titolo di spese legali nella sentenza appellata. Non può, infatti, pronunciarsi una sentenza di condanna o di accertamento su di un presupposto meramente “eventuale”. Nel caso in esame, manca in atti la prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'appellante, delle spese liquidate dal giudice di prime cure, per cui la domanda sul punto avanzata dall' va rigettata. Parte_1
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (relative, in particolare, ai mutamenti giurisprudenziali e normativi relativi alla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 03.02.2023, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da CP_2
2. rigetta la domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese, formulata dall'appellante;
3. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 25/09/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 1269/2023 promossa da
, c.f. e P.Iva , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Grezar n. 14, in persona del Procuratore p.t. Persona_1
( , Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , giusta C.F._1 CP_1 procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr Persona_2
11776 del 28/04/2022; rappresentata e difesa, dall' avv. Danilo Grandoni del foro di Torre Annunziata, c.f.
[...]
, con domicilio eletto presso il suo studio in Torre del Greco (Na) alla via De C.F._2
Nicola n. 38, P.co dei Pini, PEC: Email_1
ATTORE APPELLANTE
contro
, C.F. , nato il [...] a [...] CP_2 C.F._3
Annunziata (NA) e residente in [...] S.A.; rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Michela Carillo, C.F. , con studio in San Giuseppe Vesuviano C.F._4
(Na), alla via Salvati n. 57/3, P.E.C: Email_2
CONVENUTO – APPELLATO
nonché contro
c.f.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del Prefetto pro tempore, con sede in alla Piazza del Plebiscito, elettivamente CP_3 domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di l'Avvocatura CP_3
Distrettuale dello Stato di c.f.: , che la rappresenta e difende ex lege; CP_3 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: sentenza n. 525/23 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il
03.02.2023, in materia di opposizione a ruolo esattoriale;
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata 1) Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo giusta L. 215/21 stante la carenza di interesse ad agire nonché, in subordine, giusta prova della rituale notifica della cartella di pagamento;
2) Nel merito, dichiarare infondata la domanda stante la prova documentale del mancato decorso del termine prescrizionale;
3) Quindi, revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell'
[...]
contenuta nella sentenza impugnata ed in subordine ridurla secondo i Parte_1 parametri contemplati dal D.M. 55/14;
4) Stabilire l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure;
5) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario ed a carico dell'appellato”.
PER BR MI:
“- Dichiarare inammissibile l'appello così come formulato e comunque rigettare per i motivi esposti le richieste preliminari in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
avverso la sentenza n. 525/2023 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese generali del 15% L.P., con attribuzione alla procuratrice antistataria che le richiede per averne fatto anticipo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10/06/2021, impugnava gli estratti di CP_2 ruolo esattoriali nn. 6836/2018 e 6969/2018, rilasciatigli dall' Parte_1
, nei quali risultava debitore della somma complessiva di € 7.180,26 in virtù della
[...] cartella di pagamento n. 07120180048333025000, asseritamente notifica in data 29.03.2019, avente ad oggetto crediti derivanti da sanzioni comminate per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, comminate dalla Controparte_4
[...]
1.1 Premettendo di essersi recato presso gli Uffici dell' , Parte_1
l'attore eccepiva, con l'atto introduttivo: (i) la nullità della cartella di pagamento, in quanto mai notificatagli nonché in quanto non preceduta dalla notifica dei prodromici avvisi di pagamento;
(ii) intervenuta estinzione del credito, stante l'avvenuto decorso del relativo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della Legge n. 689/1981; (iii) illegittimità della cartella, per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 17 del d.P.R.
n. 602/1973.
1.2 In data 19.10.2021, si costituiva in giudizio l' si costituiva Controparte_5 in giudizio, contestando l'ammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire nonché eccependo la decadenza dai motivi di opposizione relativi a vizi formali della cartella, poiché sollevati oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. e l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al ruolo esattoriale opposto.
1.3 Con sentenza n. 525/2023, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenut ammissibile la domanda, qualificata quale opposizone ex art. 615 c.p.c., dichiarava prescritto il credito contestato, stante la mancata prova di atti interruttivo del relativo termine, e condannava l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore Controparte_5 del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Controparte_5 citazione notificato in data 25/02/2023, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, pur se proposta avverso l'estratto di ruolo di una cartella di pagamento regolarmente notificata in data 29/03/2019, e stante l'inammissibilità dell'azione per carenza d'interesse ad agire dell'opponente in assenza di attuali atti esecutivi nonché ai sensi del novellato comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973; eccepiva altresì
l'inammissibilità delle eccezioni relative alla nullità della cartella, in quanto tardivamente sollevate oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, infondata la domanda attorea;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Chiedeva altresì di dichiararsi l'obbligo di restituzione degli eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza era stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
3. Con comparsa del 30/05/2023, si costituiva in giudizio l'appellato il quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto d'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. nonché il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi alla procuratrice dichiaratasi antistataria.
4. Dichiarata la contumacia della la causa, istruita documentalmente, Controparte_6 all'udienza del 28.05.2024, veniva trattenuta in decisione con riduzione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali, a 20 giorni.
⁎⁎⁎⁎⁎ 5. Occorre, in primo luogo, pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. CP_2
L'eccezione è infondata. Dalla lettura dell'atto di appello, infatti, si evincono chiaramente i punti della sentenza dei quali l' ha chiesto la riforma, tant'è che l'appellante ha addirittura dedicato un paragrafo alle CP_5
“parti della sentenza che si intendono impugnare”. Risultano inoltre correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione va quindi respinta. 6. Nel merito, l'appello è fondato.
6.1 Con riguardo alla domanda esperita dall'odierno appellato, , volta ad ottenere CP_2 la declaratoria di estinzione del credito, stante l'avvenuto decorso del relativo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della Legge n. 689/1981, si evidenzia che la stessa andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, essendo la stessa avanzata avverso gli estratti di ruolo esattoriali n. 6836/2018 e 6969/2018 a fronte della regolare notifica della cartella esattoriale n. 07120180048333025000 (avvenuta ex art. 140 c.p.c., risulta provato dagli avvisi di ricevimento della raccomandata A/R n.
67366986144-1 e della successiva raccomandata informativa n. 57316986144-9 , prodotta in atti dall' nel giudizio di primo grado). CP_7
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe quindi dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse a gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' CP_7
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale, non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. 6.1.1 Applicando il menzionato principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, sono stati opposti due estratti di ruolo, non avendo il CP_2 tempestivamente impugnato la cartella esattoriale regolarmente notificatagli – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. 6.2 Con riguardo, invece, alla domanda esperita in primo grado dall'appellato volta ad CP_2 ottenere la declaratoria di nullità della cartella di pagamento, in quanto mai notificatagli, in quanto non preceduta dalla notifica dei prodromici avvisi di pagamento nonché per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, si evidenzia da un lato che l'eventuale opposizione recuperatoria per il mancato avviso degli atti prodromici è da considerarsi inammissibile in quanto tardivamente avanzata oltre il termine di 30 giorni cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 (non potendo decorrere tale termine dalla data di consultazione dell'estratto di ruolo – come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure – dovendo esso decorrere dall'avvenuta notifica della cartella) e dall'altro lato che vanno considerate tardive anche le contestazioni formali della cartella (per omessa sua notifica nonché per tardiva iscrizione a ruolo del credito), da qualificarsi quali opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., formulata oltre il termine decadenziale di 20 giorni disciplinato dalla citata norma.
7. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile.
8. Non può invece essere accolta la domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese, formulata dall'appellante
“atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure” nonché richiamando Cass. civ. n. 9929/2014.
Sebbene, infatti, la giurisprudenza abbia chiarito che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello (purché formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio, cfr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n.
16152), la pronuncia richiesta dall'appellante, ai fini del suo accoglimento, richiede comunque la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo liquidato a titolo di spese legali nella sentenza appellata. Non può, infatti, pronunciarsi una sentenza di condanna o di accertamento su di un presupposto meramente “eventuale”. Nel caso in esame, manca in atti la prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'appellante, delle spese liquidate dal giudice di prime cure, per cui la domanda sul punto avanzata dall' va rigettata. Parte_1
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (relative, in particolare, ai mutamenti giurisprudenziali e normativi relativi alla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 03.02.2023, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da CP_2
2. rigetta la domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese, formulata dall'appellante;
3. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 25/09/2024.
Il Giudice
Anita Carughi