TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Tania Scanu Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.495 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CAGLIARI, 165 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. URRU
GIOVANNA MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 59/B in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. Pt_2
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
[...]
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Pronuncia della sentenza di separazione e, previo passaggio in giudicato della medesima, pronuncia anche della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Rinuncia reciproca alle domande di addebito della separazione;
Rinuncia a ogni reciproca pretesa in punto di assegno di mantenimento o divorzile nonché in punto
Pagina 1 di contributo per i figli maggiorenni, in quanto economicamente indipendenti;
- Spese di lite integralmente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente accettate in udienza da e Parte_1 [...]
”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione tra i coniugi domandando il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, da quantificarsi all'esito dell'acquisizione dei dati patrimoniali e reddituali del resistente.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha chiesto l'addebito della stessa alla SI.ra , considerato l'abbandono del tetto coniugale, la violazione Pt_1 dell'obbligo di fedeltà e la mancata collaborazione nell'interesse della famiglia;
inoltre, ha richiesto che la casa coniugale sita in Ortueri, via Roma Vico II n. 3, in immobile di proprietà di Controparte_1
fosse assegnata a quest'ultimo per continuare a viverci coi figli, con ogni arredo e corredo, nonché il rigetto di ogni avversa richiesta, comprese quelle di natura economica.
Ulteriormente, il resistente ha domandato, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In data 21.09.1996, in Ortueri (NU), i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario, optando per il regime di comunione dei beni - Atto trascritto presso il Comune di Ortueri, Numero 6, Parte II,
Serie A, anno 1996.
Dal matrimonio sono nati i figli (11.02.1998) e (29.05.2002), oggi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti secondo circostanza pacifica tra le parti.
I coniugi sono comparsi innanzi al Giudice delegato all'udienza del 14.11.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, corrispondente alle conclusioni sopra trascritte.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di
Pagina 2 conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Invero, alla luce della non contestata indipendenza dei figli maggiorenni, nessun interesse dei medesimi deve essere tutelato e nessuna statuizione, perciò, deve essere assunta in merito ad eventuali riconoscimenti di contributi al mantenimento.
In assenza di necessità di tutela di minori o figli maggiorenni non economicamente indipendenti, nessun provvedimento può essere adottato in punto di assegnazione della casa coniugale, sulla quale il proprietario potrà far valere i propri diritti secondo le regole della proprietà e nei modi e nelle sedi competenti.
La rinuncia alla richiesta di addebito della separazione e al riconoscimento di assegno di mantenimento per il coniuge verte in ordine a diritti disponibili, di talché non sussiste alcun valido motivo per non accogliere le conclusioni formulate a riguardo.
Posto che è stata proposta anche domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo quest'ultima procedibile solo decorso il termine a tal fine previsto dalla legge previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, il giudizio deve proseguire proprio in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
22/02/1973 e nato a [...], il [...], mandando al competente Controparte_1
Pagina 3 Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto Numero 6, Parte II, Serie A, anno 1996 - Comune di ORTUERI).
Sull'accordo delle parti:
- Prende atto della rinuncia reciproca alle domande di addebito della separazione;
- Prende atto della rinuncia a ogni reciproca pretesa in punto di assegno di mantenimento o di contributo per i figli maggiorenni, in quanto economicamente indipendenti
Provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Oristano, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 4