Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2023, n. 19968
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Sentenza 12 luglio 2023

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In tema di amministrazione straordinaria, qualora un'impresa, in esercizio della facoltà di adesione al regime della cd. IVA di gruppo, di cui all'art. 6, comma 3, del d.m. 13 settembre 1979 e al d.P.R. n. 633 del 1972, faccia valere una compensazione d'imposta in difetto dei relativi presupposti, l'erario è facoltizzato ad emettere ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004, un atto di recupero degli importi illegittimamente compensati, che, rispondendo ad una funzione accertativa, non urta con il divieto di cui all'art. 51 l.fall., attinente alle azioni esecutive e cautelari, tenuto conto che l'apertura della procedura concorsuale non esonera dal rispetto dei presupposti di accesso all'istituto della compensazione, ivi compreso il rilascio delle garanzie previste dalla normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2023, n. 19968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19968
    Data del deposito : 12 luglio 2023

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