Sentenza 12 luglio 2023
Massime • 1
In tema di amministrazione straordinaria, qualora un'impresa, in esercizio della facoltà di adesione al regime della cd. IVA di gruppo, di cui all'art. 6, comma 3, del d.m. 13 settembre 1979 e al d.P.R. n. 633 del 1972, faccia valere una compensazione d'imposta in difetto dei relativi presupposti, l'erario è facoltizzato ad emettere ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004, un atto di recupero degli importi illegittimamente compensati, che, rispondendo ad una funzione accertativa, non urta con il divieto di cui all'art. 51 l.fall., attinente alle azioni esecutive e cautelari, tenuto conto che l'apertura della procedura concorsuale non esonera dal rispetto dei presupposti di accesso all'istituto della compensazione, ivi compreso il rilascio delle garanzie previste dalla normativa vigente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2023, n. 19968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19968 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
le fideiussioni, al pari di ogni altra garanzia, sono in linea di principio rilasciabili anche in detto perimetro, giacché, sebbene il D.Lgs. n. 270 del 1999 (c.d. “Prodi bis”) non preveda una disciplina ad hoc, all’art. 36 (“Disposizioni applicabili all'amministrazione straordinaria”) rimanda per quanto non previsto dal decreto in parola, in quanto compatibili, alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. Viene, pertanto, in rilievo la disciplina di cui all’art. 35 L. fall., ove è previsto che possano essere compiuti gli atti di straordinaria amministrazione in genere, ergo pure il rilascio di garanzie, ove funzionali ad un obiettivo della massa qual è quello teso a valorizzare un credito, facendolo valere in compensazione. Priva di pregio è anche la deduzione della controricorrente, a tenore della quale sarebbe spirato il termine triennale previsto dall’art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, posto che tale circostanza non vale a sanare l’originaria mancanza delle garanzie, in quanto in altri termini non esclude che a monte le garanzie normativamente previste abbiano fatto difetto nel frangente in cui la compensazione è stata fatta valere. All’accoglimento della censura esposta in ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa alla CTR della Lombardia, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 febbraio 2022. 6 di 6 Il Consigliere estensore Il Presidente (OR EU) (IN GI TT)