Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1981, n. 785
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1982
Art. 1.
E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'anno 1980, la somma di lire 20 miliardi.
La somma sopraindicata sara' destinata dall'EFIM a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982