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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minori, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Domenica Motta Presidente rel. est.
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 554/2021 R.G.
TRA
nato in [...] il [...] domiciliato in Catania, Parte_1
Via De Gasperi n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Turrisi che lo rappr. e dif. giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del pro- tempore
[...] CP_2
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
***** IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato in data 2.4.2021, proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania ex art. 702 ter c.p.c.
in data 2.3.2021 volta a ottenere il riconoscimento, in via gradatamente subordinata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonché della protezione umanitaria.
Chiedeva che la Corte riconoscesse i presupposti, in via gradatamente subordinata, per lo status di rifugiato, per la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.
Il , regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione dell'11.11.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024.
La Corte, visto il decreto presidenziale di anticipazione e contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine sino al 21.11.2023 per il deposito delle suddette note.
La Corte, stante il mancato deposito di note scritte entro il termine fissato,
assegnava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. alle parti un nuovo termine per il deposito delle note scritte (12.12.2023), con espresso avvertimento che in mancanza sarebbe stata dichiarata l'estinzione del procedimento con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
La Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte entro il termine assegnato,
poneva la causa in decisione, dato atto che il verbale della precedente udienza era stato regolarmente comunicato e che nessuna delle parti aveva depositato note scritte in funzione dell'udienza.
***
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per mancato deposito delle note scritte così come disposto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
2023.
Invero, la norma in parola al quarto comma dispone: “Se nessuna delle parti
deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine
perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti
deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che
la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Ne consegue che, nel caso di udienza a trattazione scritta, il mancato deposito delle note entro il termine assegnato per la seconda volta dalla Corte determina la necessaria declaratoria di estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di specie, verificato il mancato deposito delle note di trattazione scritta entro il termine assegnato (21.11.2023), la Corte assegnava un secondo termine perentorio (12.12.2023) così come disposto dall'art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine entro il quale nessuna delle parti ha provveduto al deposito di note scritte,
nonostante la regolare comunicazione del provvedimento del 15.9.2023.
Pertanto, visto l'art. 127 ter, co. 4, c.p.c. nonché l'art. 307 c.p.c., secondo il quale l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio, va dichiarata l'estinzione del processo e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo. Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa n.
554/2021 R.G. dal ruolo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania in data 15.12.2023 nella camera di consiglio della Sezione
Persona, Minori e Famiglia della Corte di Appello.
Il PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minori, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Domenica Motta Presidente rel. est.
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 554/2021 R.G.
TRA
nato in [...] il [...] domiciliato in Catania, Parte_1
Via De Gasperi n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Turrisi che lo rappr. e dif. giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del pro- tempore
[...] CP_2
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
***** IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato in data 2.4.2021, proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania ex art. 702 ter c.p.c.
in data 2.3.2021 volta a ottenere il riconoscimento, in via gradatamente subordinata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonché della protezione umanitaria.
Chiedeva che la Corte riconoscesse i presupposti, in via gradatamente subordinata, per lo status di rifugiato, per la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.
Il , regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione dell'11.11.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024.
La Corte, visto il decreto presidenziale di anticipazione e contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine sino al 21.11.2023 per il deposito delle suddette note.
La Corte, stante il mancato deposito di note scritte entro il termine fissato,
assegnava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. alle parti un nuovo termine per il deposito delle note scritte (12.12.2023), con espresso avvertimento che in mancanza sarebbe stata dichiarata l'estinzione del procedimento con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
La Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte entro il termine assegnato,
poneva la causa in decisione, dato atto che il verbale della precedente udienza era stato regolarmente comunicato e che nessuna delle parti aveva depositato note scritte in funzione dell'udienza.
***
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per mancato deposito delle note scritte così come disposto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
2023.
Invero, la norma in parola al quarto comma dispone: “Se nessuna delle parti
deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine
perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti
deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che
la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Ne consegue che, nel caso di udienza a trattazione scritta, il mancato deposito delle note entro il termine assegnato per la seconda volta dalla Corte determina la necessaria declaratoria di estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di specie, verificato il mancato deposito delle note di trattazione scritta entro il termine assegnato (21.11.2023), la Corte assegnava un secondo termine perentorio (12.12.2023) così come disposto dall'art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine entro il quale nessuna delle parti ha provveduto al deposito di note scritte,
nonostante la regolare comunicazione del provvedimento del 15.9.2023.
Pertanto, visto l'art. 127 ter, co. 4, c.p.c. nonché l'art. 307 c.p.c., secondo il quale l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio, va dichiarata l'estinzione del processo e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo. Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa n.
554/2021 R.G. dal ruolo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania in data 15.12.2023 nella camera di consiglio della Sezione
Persona, Minori e Famiglia della Corte di Appello.
Il PRESIDENTE ESTENSORE