Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/06/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1429 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1429 2023 r.g. promossa da:
), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUCIANO RIZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Pordenone, via della Colonna n. 12
APPELLANTE
contro
( ) rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2
dagli Avv.ti DORIANA CASAGRANDE e VALENTINA SPINATO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Vittorio Veneto, Galleria Nazioni Unite n. 6
APPELLATO
Oggetto: Transazione – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 950/2023, pubblicata il 05.06.2023, nel procedimento di primo grado R.G. 3300/2018, notificata il 27.06.2023. 1
27.06.2023, respinte ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione:
nel merito in via principale: condannarsi l'appellato al risarcimento dei danni causati all'appellante nella misura di euro 180.000 o in quella diversa ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda di primo grado al saldo;
condannarsi altresì l'appellato al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la risoluzione della transazione di cui al verbale di conciliazione del 3.02.2009 per grave inadempimento dell'appellato e per l'effetto condannarsi lo stesso alrisarcimento dei danni causati all'appellante nella misura di euro 180.000 o in quella diversa ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla domanda di primo grado al saldo;
condannarsi altresì l'appellato al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: ammettersi le prove testimoniali dedotte con la memoria di parte attrice ex art. 183, n. 2, comma 6, cpc. del 10.07.2020 di cui ai capitoli da 1 a 4 che qui si capitolano nuovamente:
1- Vero che la dott.ssa venuta a conoscenza su indicazione dell'appellante, che Controparte_2
l'immobile oggetto di causa era posto in vendita, in data 30.04.2012 (nell'aprile 2012), propose al sig. di acquistarlo;
CP_1
2- Vero che la predetta proposta d'acquisto della dott.ssa prevedeva la permuta di un Controparte_2
appartamento sito a Treviso di proprietà della stessa ed il versamento di un corrispettivo di euro
180.000 da versarsi direttamente alla sig,ra ; Parte_1
3- Vero che la predetta proposta d'acquisto venne formalizzata dalla dott.ssa tramite Controparte_2
la comunicazione del 30.04.2012 (doc. 9 fascicolo attoreo di primo grado che Le si rammostra) consegnata al sig. per il tramite della figlia CP_1 Parte_2
4- Vero che il sig. non diede riscontro alla suddetta proposta d'acquisto formulata CP_1
dalla dott.ssa Controparte_2
Si indicano come testimoni la dott.ssa residente a [...] e Controparte_2 la sig.ra residente a [...]”. Parte_2
2 Conclusioni di parte appellata: “Nel merito
Rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e con vittoria di spese legali, onorari, spese generali 15%, cpa 4% ed iva 22% anche di secondo grado di giudizio”.
FATTO
Premessa in fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.
1. Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio l'ex coniuge sig. Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento
[...] dell'obbligo assuntosi con verbale di conciliazione nel procedimento RG 1783/2008 avanti al
Tribunale di Treviso.
1.1. La conciliazione prevedeva che il sig. vendesse la casa precedentemente adibita a CP_1
residenza coniugale – di sua esclusiva proprietà – ad un prezzo non inferiore ad €360.000,00 e che il corrispettivo fosse poi versato per il 50% alla signora . Pt_1
1.2. La sig.ra lamentava che il sig. non avesse ancora provveduto a vendere Pt_1 CP_1
l'immobile.
1.3. Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, negando ogni inadempimento.
1.4. Assunta la prova testimoniale, la causa veniva poi decisa con il rigetto delle domande attoree e condanna secondo soccombenza alle spese di lite.
1.5. Il giudice di prime cure esponeva come nel verbale di conciliazione fosse presente una condizione potestativa: l'immobile poteva essere venduto solo con il consenso del terzo acquirente. La vendita non era avvenuta perché non si era verificata la condizione.
1.6. Esponeva che mancato avveramento della condizione non era dipeso quindi dal sig. il CP_1 quale si era sin da subito attivato conferendo l'incarico della vendita ad una agenzia immobiliare.
1.7. Il Giudice esponeva che vi erano prove del fatto che si fossero svolte delle trattative per la vendita dell'immobile ad un prezzo inferiore, senza tuttavia andare a buon fine per causa non imputabile al sig. CP_1
3 1.8. Riteneva il Tribunale sufficientemente provato che la mancata vendita non dipendesse dal fatto colpevole del debitore ma dalla mancanza di un acquirente, dovuta da una serie di fattori esterni tra cui, probabilmente, il prezzo troppo alto mai rimodulato in considerazione della svalutazione del mercato immobiliare.
1.9. La sig.ra propone appello avverso tale sentenza. Parte_1
I motivi di appello.
2. Con il primo e secondo motivo di appello, la sig.ra impugna il capo della sentenza con cui Pt_1 il giudice di prime cure ha respinto le domande dell'attrice nel presupposto che l'accordo che si assume violato contenesse “una condizione potestativa” secondo cui “l'immobile può essere venduto solo ove intervenga il consenso del terzo acquirente” con la conseguenza che “la vendita non è avvenuta perché non si è verificata la condizione” (cfr. pag. 7 sentenza, primi due capoversi)” (cfr. pagg.
3-5 appello). Secondo parte appellante, infatti, si tratta di una condizione “potestativa mista” al cui avveramento concorreva prima di tutto la volontà del sig. la volontà di questi poi non CP_1
era rimessa ad una sua scelta volontaria ma era obbligatoria discendendo da un suo preciso obbligo, ossia fare “il possibile”, secondo le regole della buona fede contrattuale, per vendere l'immobile alle condizioni pattuite al fine di soddisfare i diritti dell'ex consorte.
2.1. Con il terzo motivo impugna la mancata pronuncia sulla domanda subordinata con cui chiedeva che venisse comunque accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stesso per fatto e colpa del convenuto con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni causati da quantificarsi nella medesima somma di €180.000,00.
2.2. Si è costituito il sig. instando per il rigetto delle domande dell'appellante. CP_1
2.3. Partendo nell'esposizione dal terzo motivo di appello, deduce l'appellato che la sentenza in realtà si pronunci sul presunto inadempimento del sig. nella parte in cui asserisce che “risulta CP_1
sufficientemente provato che la mancata vendita non dipenda dal fatto colpevole del debitore [...]”
(cfr. pag. 8 sentenza).
2.4. In ogni caso, deduce che, anche in caso di accoglimento dell'appello, non potrà comunque conseguire alcuna condanna al pagamento di qualsivoglia somma quale asserito controvalore degli apporti economici effettuati dalla . Ostano all'accoglimento della domanda nei termini Pt_1
indicati:
- in principalità, non avendo la transazione, per stessa ammissione della , alcun effetto Pt_1 novativo ogni pretesa creditoria dell'attrice, legata a presunti conferimenti in denaro
4 finalizzati all'edificazione della casa di residenza familiare, deve intendersi prescritta, in quanto lo stato di coniugio, atto a sospendere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2941 c.c., è cessato a far data dal 05.10.2004, ovvero dal deposito della sentenza di divorzio;
- in subordine, non è stata formulata nel giudizio di primo grado alcuna domanda di accertamento del credito (necessaria stante l'effetto non novativo della transazione), con conseguente divieto di pronuncia ultra petita ex art.112 c.p.c., né comunque è stata dedotta sul punto alcuna prova (documentale e/o testimoniale che sia);
- in ulteriore subordine, tenuto conto che la nota transazione, che per sua stessa natura comporta reciproche concessioni senza riconoscimento alcuno delle altrui pretese, non contiene neppure, contrariamente a quanto ex adverso asserito, né espressamente né implicitamente, alcun riconoscimento di debito da parte del sig. CP_1
2.5. Ribadisce che la ratio dell'accordo intervenuto tra le parti era di vendere il bene immobile al suo valore attuale per suddividerne a metà il prezzo ricavato.
2.6. Quanto al primo e secondo motivo di appello, congiuntamente trattati, allega parte appellata come il sig. si sia sin da subito affidato all'agenzia immobiliare Olmi snc di San Biagio di Callalta CP_1
che negli anni fece rete anche con altre agenzie del territorio al fine di promuovere l'affare.
2.7. Allega inoltre che da anni non abita più l'immobile perché consapevole che avrebbe creato dei fraintendimenti con la , lasciandolo quindi libero per le visite condotte dall'agente Pt_1
immobiliare.
2.8. Sostiene inoltre che all'esito del fallimento dell'unica trattativa precontrattuale intercorsa con il sig. , a causa della mancata concessione del mutuo da parte dell'istituto bancario Parte_3
(doc. 8 primo grado convenuto), il sig. propose alla sig.ra di rimodulare l'accordo CP_1 Pt_1
transattivo di modo da giungere ad una vendita a valori di mercato, ma la trattativa falliva per rifiuto dell'odierna appellante di sottoscrive il nuovo contratto già messo a punto dai rispettivi legali, avv.
e la scrivente avv. Casagrande (doc.ti 4-10 primo grado convenuto). CP_3
2.9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.04.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. L'appello è infondato e va dunque rigettato per i motivi che seguono.
5 1.1. Quanto al primo e al secondo motivo, da trattare congiuntamente per identità dell'oggetto, la
Corte ritiene che il Tribunale si sia correttamente pronunciato.
1.2. Nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 03/02/2009 (doc. 8 di parte attrice in primo grado) si legge: “
1. si impegna a vendere l'abitazione sita in Olmi di S. Biagio CP_1
di Callalta, via Friuli n. 23 che è stata la casa coniugale, al miglior offerente ma ad un prezzo, comunque, non inferiore ad €360.000,00 (trecentosessantamila). Il netto ricavo della vendita verrà diviso al 50% tra il medesimo e la signora […]”. Parte_1
1.3. Tale verbale era stato redatto nell'ambito della causa avente ad oggetto il credito vantato dalla signora nei confronti dell'ex coniuge per avere contribuito all'edificazione dell'immobile Pt_1
adibito a casa coniugale, immobile di esclusiva proprietà del sig. CP_1
1.4. Le parti, in via conciliativa, decidevano di vendere la casa per dividere poi in parti eguali il ricavato. Tuttavia, la casa è rimasta invenduta.
1.5. La Corte ritiene che la mancata vendita non dipenda dal fatto colpevole del sig. CP_1
1.6. Infatti, l'appellato ha da subito conferito incarico all'Agenzia Immobiliare Olmi s.n.c. per vendere l'immobile. Lo si ricava dal doc. 1 pag. 1 dimesso in primo grado dal convenuto, in quanto l'autorizzazione a vendere in via esclusiva è datata 04.03.2009 con validità sino al 31.05.2009; rinnovata in data 01.06.2009 con validità sino al 31.05.2010; rinnovata il 31.05.2010 sino al
31.05.2011; e così con rinnovi annuali.
1.7. Dal doc. 2 dimesso da parte convenuta in prime cure, datato 15.05.2018, emerge come Parte_4
, titolare dell'agenzia immobiliare Olmi snc abbia condotto nel corso degli anni più persone a
[...] visionare l'immobile in questione;
escusso in sede testimoniale, il ha affermato di aver Pt_4
coltivato una trattativa tra dicembre 2015 e gennaio 2016 con il sig. che si era Parte_3 dimostrato interessato all'acquisto per il minor prezzo di €220.000,00 + €10.000,00 a titolo di caparra, subordinatamente alla concessione di un prestito bancario.
1.8. Il teste ha inoltre precisato che tale trattativa non aveva avuto seguito in quanto, stando Pt_4
a quanto riferito dal sig. il suddetto prestito non era stato concesso;
ribadiva poi di aver poi Pt_3 condotto altre persone a visionare l'immobile nel corso del 2016 e 2017 ma di non aver all'epoca ricevuto alcuna proposta di acquisto. Emerge una simile situazione anche dalla dichiarazione dimessa sub doc. 3.
1.9. Affermava poi il che negli anni fece anche rete con altre agenzie del territorio al fine Pt_4 di promuovere l'affare: “in questi anni ho esteso ad altre agenzie la proposta di vendita per avere
6 aiuto nel piazzare;
ad esempio la a San Biagio, l'Agenzia Berica di Silea, Agenzia Al Sole Parte_5
e una di Treviso a S. Antonino. A mio modo di vedere è ancora troppo alto il prezzo” (verbale udienza primo grado 05.03.2020) .
1.10. Non risulta pertanto che il sig. abbia agito in modo tale da non agevolare la vendita CP_1 dell'immobile.
1.11. Parte appellante non ha fornito prove in merito all'esistenza di proposte d'acquisto di terzi formalizzate per iscritto, pur avendone dedotto in atti, né alcuno dei testi di parte attrice ha dichiarato di aver mai avviato una trattativa volta all'acquisto dell'immobile (cfr. teste udienza Tes_1
05.03.2020; testi e , udienza 13.07.2020; teste Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
udienza 09.12.2021). Testimone_5
1.12. Nemmeno dalle dichiarazioni del teste di parte attrice emergeva l'intenzione di Testimone_6 acquisire l'immobile: “Io so che mio padre aveva chiesto informazioni sulla quotazione: io dovevo sposarmi e cercavo casa. So che chiese informazioni e si interessò per il valore della casa. Mi disse che volevano 380.000 euro. Non so se abbia fatto qualche offerta. [...] Quando mio padre mi disse
380.000 euro dissi a mio padre che il mio interesse non c'era. Non so se mio padre avesso un suo interesse. Né mai sono stato presente ai colloqui. [...] Non fui mai presente a questi incontri. L'unico che si informò fu mio padre”.
1.13. Per tutti questi motivi, pertanto, non si ravvisa alcun comportamento inadempiente in capo a con relativo rigetto della domanda proposta in via subordinata. CP_1
1.14. Non sussiste pertanto il diritto dell'appellante all'accoglimento delle proprie domande proposte tanto in via principale che subordinata.
2. Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per il relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
2.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
7 La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 950/2023, dell'1.6.2023, pubblicata il 05.06.2023;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado, liquidate in €9.991,00 oltre rimborso spese
[...]
generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, ove dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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