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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2737 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
- -, nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa De Nicolo - -, C.F._1
RICORRENTE
E
- -, nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Corazzelli - -, C.F._3
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È provato in atti: - che il e la MB si sono sposati in Calitri (Av), il 29 6 2013 con il rito Pt_1
concordatario;
- che il matrimonio è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 10, P. II, S. A. dell'anno 2013;
Per_
- che hanno la figlia nata il [...];
- che sono separati giudizialmente, giusta sentenza sullo stato dell'11 2 2020, con la quale il Tribunale di Avellino ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni della separazione, rese con la successiva sentenza del 20 3 2022, sono le seguenti:
a. addebito della stessa al marito;
a. nulla sull'affido della figlia minore, in quanto all'epoca entrambi i genitori erano stati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale dal Tribunale dei Minorenni;
c. nulla per il mantenimento della moglie in ragione del fatto che all'epoca il CP_1
era detenuto in custodia cautelare.
Con ricorso depositato il 04/09/2023, la ha dedotto: Pt_1
- che dalla separazione essi coniugi hanno vissuto separatamene;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ha aggiunto:
- che con decreto del 18 1 2020 il Tribunale dei Minorenni di Napoli l'aveva reintegrata
Per_ nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia
- che con il medesimo decreto il Tribunale aveva dichiarato decaduto CP_1 dalla responsabilità genitoriale sulla figlia e per l'effetto aveva concentrato su di essa madre Per_ l'esercizio della responsabilità genitoriale su
- che il padre era stato condannato per i reati di cui agli artt. 609 bis, commi 1° e 2°, n.
1, e 609 ter u.p., per abusi sessuali perpetrati con continuità in danno della figlia minore, alla pena di anni 9 di reclusione, così ridotta in appello, sentenza dell'11 11 2021, e pene
Per_ accessorie, tra le quali la perdita della responsabilità genitoriale sulla figlia
- che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione di secondo grado.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio. Ha chiesto inoltre:
- l'affidamento esclusivo della figlia e il divieto di incontri del padre con la figlia;
- l'assegnazione della casa familiare, d'altronde di proprietà di una sua zia;
- un assegno mensile di euro 200,00 a carico del padre per il mantenimento della minore nonché la partecipazione del medesimo al 50% delle spese straordinarie.
Il sì è costituito e non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, all'affidamento esclusivo della figlia alla moglie e all'assegnazione della casa coniugale.
Nel resto ha:
- protestato la sua innocenza;
- dichiarato di confidare che un giorno, divenuta adulta, la figlia cercherà di appurare la verità;
- contestato la richiesta di addebito;
- contestato la richiesta di conferma della decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- precisato che era detenuto dal 2019 e che non aveva risorse di sorta né mobiliari né immobiliari;
- ed ancora che era stato sì ammesso al lavoro carcerario per un mese ogni tre mesi, ma anche che la paga che restava nella sua disponibilità era di soli 130 euro a trimestre, con i quali doveva fare fronte a tutte le sue esigenze.
All'udienza di comparizione la ricorrente confermava le sue richieste. Dichiarava che abitava con la figlia, oramai decenne, nella casa familiare di Calitri e che da ultimo stava lavorando presso uno studio medico, quale segretaria, percependo un compenso mensile di circa 450,00 euro. Il resistente, tradotto presso il Tribunale dietro sua istanza, confermava la sua posizione e le sue richieste.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
La domanda di divorzio è da accogliere.
Con essa si fa valere la ragione di divorzio contemplata dall'art. 2 (cessazione dell'efficacia civile del matrimonio concordatario) e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con la sentenza del 2020 innanzi indicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi. Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Va quindi pronunciato il divorzio richiesto.
In ragione dei provvedimenti del Tribunale dei Minorenni e delle pronunce penali a
Per_ carico del resistente la responsabilità genitoriale sulla minore è concentrata sulla madre, per essere stato il dichiarato decaduto. Ne consegue che la figlia starà con la madre CP_1 che ne è al momento l'unica responsabile.
Per tale ragione la casa familiare viene assegnata alla ricorrente.
In via generale è indubbio che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno l'obbligo del genitore decaduto di provvedere alle esigenze del figlio anche mediante il mantenimento indiretto a mezzo versamento di somme mensili e/o una tantum.
Tuttavia, nel caso di specie lo stato di detenzione del resistente che perdura da anni ormai e non è prossimo al venire meno, unito alla sua sostanziale impossidenza gli impediscono in modo assoluto al momento di provvedere al mantenimento della figlia sia pure in via indiretta.
L'addebito è stato pronunciato a carico del resistente in sede di separazione. In sede di divorzio non è contemplata la possibilità di addebitare il medesimo ad uno dei coniugi.
La natura delle domande e il loro esito rendono opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Pt_1 CP_1
Per_ 2) dà atto che la responsabilità genitoriale sulla minore è concentrata sulla madre e che il padre versa in situazione di decadenza dalla medesima, giusta provvedimenti del
Tribunale dei Minorenni e del giudice penale di cui in motivazione;
3) fa divieto al di adoprarsi per avere, anche per interposta persona, incontri in CP_1
Per_ presenza ovvero contatti telefonici, via social e o epistolari con la figlia
4) assegna la casa familiare in Calitri alla madre;
5) dichiara inammissibile la richiesta di addebito del divorzio;
6) rigetta allo stato la domanda di mantenimento della figlia avanzata dalla madre nei confronti del padre resistente;
7) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2737 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
- -, nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa De Nicolo - -, C.F._1
RICORRENTE
E
- -, nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Corazzelli - -, C.F._3
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È provato in atti: - che il e la MB si sono sposati in Calitri (Av), il 29 6 2013 con il rito Pt_1
concordatario;
- che il matrimonio è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 10, P. II, S. A. dell'anno 2013;
Per_
- che hanno la figlia nata il [...];
- che sono separati giudizialmente, giusta sentenza sullo stato dell'11 2 2020, con la quale il Tribunale di Avellino ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni della separazione, rese con la successiva sentenza del 20 3 2022, sono le seguenti:
a. addebito della stessa al marito;
a. nulla sull'affido della figlia minore, in quanto all'epoca entrambi i genitori erano stati sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale dal Tribunale dei Minorenni;
c. nulla per il mantenimento della moglie in ragione del fatto che all'epoca il CP_1
era detenuto in custodia cautelare.
Con ricorso depositato il 04/09/2023, la ha dedotto: Pt_1
- che dalla separazione essi coniugi hanno vissuto separatamene;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ha aggiunto:
- che con decreto del 18 1 2020 il Tribunale dei Minorenni di Napoli l'aveva reintegrata
Per_ nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia
- che con il medesimo decreto il Tribunale aveva dichiarato decaduto CP_1 dalla responsabilità genitoriale sulla figlia e per l'effetto aveva concentrato su di essa madre Per_ l'esercizio della responsabilità genitoriale su
- che il padre era stato condannato per i reati di cui agli artt. 609 bis, commi 1° e 2°, n.
1, e 609 ter u.p., per abusi sessuali perpetrati con continuità in danno della figlia minore, alla pena di anni 9 di reclusione, così ridotta in appello, sentenza dell'11 11 2021, e pene
Per_ accessorie, tra le quali la perdita della responsabilità genitoriale sulla figlia
- che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione di secondo grado.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio. Ha chiesto inoltre:
- l'affidamento esclusivo della figlia e il divieto di incontri del padre con la figlia;
- l'assegnazione della casa familiare, d'altronde di proprietà di una sua zia;
- un assegno mensile di euro 200,00 a carico del padre per il mantenimento della minore nonché la partecipazione del medesimo al 50% delle spese straordinarie.
Il sì è costituito e non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, all'affidamento esclusivo della figlia alla moglie e all'assegnazione della casa coniugale.
Nel resto ha:
- protestato la sua innocenza;
- dichiarato di confidare che un giorno, divenuta adulta, la figlia cercherà di appurare la verità;
- contestato la richiesta di addebito;
- contestato la richiesta di conferma della decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- precisato che era detenuto dal 2019 e che non aveva risorse di sorta né mobiliari né immobiliari;
- ed ancora che era stato sì ammesso al lavoro carcerario per un mese ogni tre mesi, ma anche che la paga che restava nella sua disponibilità era di soli 130 euro a trimestre, con i quali doveva fare fronte a tutte le sue esigenze.
All'udienza di comparizione la ricorrente confermava le sue richieste. Dichiarava che abitava con la figlia, oramai decenne, nella casa familiare di Calitri e che da ultimo stava lavorando presso uno studio medico, quale segretaria, percependo un compenso mensile di circa 450,00 euro. Il resistente, tradotto presso il Tribunale dietro sua istanza, confermava la sua posizione e le sue richieste.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
La domanda di divorzio è da accogliere.
Con essa si fa valere la ragione di divorzio contemplata dall'art. 2 (cessazione dell'efficacia civile del matrimonio concordatario) e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con la sentenza del 2020 innanzi indicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi. Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Va quindi pronunciato il divorzio richiesto.
In ragione dei provvedimenti del Tribunale dei Minorenni e delle pronunce penali a
Per_ carico del resistente la responsabilità genitoriale sulla minore è concentrata sulla madre, per essere stato il dichiarato decaduto. Ne consegue che la figlia starà con la madre CP_1 che ne è al momento l'unica responsabile.
Per tale ragione la casa familiare viene assegnata alla ricorrente.
In via generale è indubbio che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno l'obbligo del genitore decaduto di provvedere alle esigenze del figlio anche mediante il mantenimento indiretto a mezzo versamento di somme mensili e/o una tantum.
Tuttavia, nel caso di specie lo stato di detenzione del resistente che perdura da anni ormai e non è prossimo al venire meno, unito alla sua sostanziale impossidenza gli impediscono in modo assoluto al momento di provvedere al mantenimento della figlia sia pure in via indiretta.
L'addebito è stato pronunciato a carico del resistente in sede di separazione. In sede di divorzio non è contemplata la possibilità di addebitare il medesimo ad uno dei coniugi.
La natura delle domande e il loro esito rendono opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Pt_1 CP_1
Per_ 2) dà atto che la responsabilità genitoriale sulla minore è concentrata sulla madre e che il padre versa in situazione di decadenza dalla medesima, giusta provvedimenti del
Tribunale dei Minorenni e del giudice penale di cui in motivazione;
3) fa divieto al di adoprarsi per avere, anche per interposta persona, incontri in CP_1
Per_ presenza ovvero contatti telefonici, via social e o epistolari con la figlia
4) assegna la casa familiare in Calitri alla madre;
5) dichiara inammissibile la richiesta di addebito del divorzio;
6) rigetta allo stato la domanda di mantenimento della figlia avanzata dalla madre nei confronti del padre resistente;
7) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano