Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01806/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EO IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio serbato dall''Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, nel procedimento avviato con istanza presentata in data 14.06.2024 e non concluso entro il termine di legge;
per la condanna all’adozione del provvedimento richiesto,
e per il risarcimento del danno da ritardo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
del sopraggiunto provvedimento di diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa del 25.11.2024, notificato il 26.11.2024, con il quale quest’ultima ha espresso parere contrario rispetto all'istanza di autorizzazione presentata dal medesimo;
nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale,
e per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. EO IN presentava, in data 15.03.2024, un’istanza istanza finalizzata al rilascio di una autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa relativamente ad un progetto dal titolo “ Realizzazione di struttura ricettiva bar-ristorante per la diretta fruizione del mare ” (prot. 20240032445).
La Soprintendenza, in riscontro a tale istanza, inviava, il 10.04.2024, una richiesta di integrazione (prot. 20240022373), cui seguiva, previo incontro tra le parti, la sua archiviazione.
Il sig. IN presentava quindi una nuova istanza, in data 15.04.2024, avente ad oggetto la “ Realizzazione di CHIOSCO con annesso ristorante, locali deposito e servizi, facilmente amovibili e a carattere stagionale in c.da Granelli ”, seguita, il 20.05.2024, dal preavviso di parere contrario da parte della Soprintendenza e dalla sua successiva archiviazione, in data 28.05.2024.
Seguiva la presentazione di una nuova e ulteriore istanza in data 14.06.2024, relativa al progetto con il titolo “ Realizzazione di stabilimento balneare con annesso ristorante, locali deposito, bagni, facilmente amovibili e a carattere stagionale per la diretta fruizione del mare in c.da Granelli ”, cui faceva seguito l’invio della comunicazione di avvio del procedimento il 17.06.2024 e la richiesta di integrazione del 18.06.2024, con cui la Soprintendenza chiedeva all’istante “ copia elaborato grafico dalla quale si evince la effettiva collocazione dello stabilimento balneare supportato da relazione tecnica dettagliata ”.
L’istante riscontrava alla richiesta il 24.06.2024 e, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte della Soprintendenza, inviava un sollecito di definizione del procedimento il 6.09.2024, chiedendo, altresì, l’attivazione del potere sostitutivo di cui all'art 2, comma 9, della L.R. n. 7/2019.
In data 20.09.2024 la Soprintendenza comunicava all’istante il preavviso di parere contrario, seguito, in data 10.10.2024, dall’invio da parte del sig. IN di un nuovo sollecito a concludere il procedimento, con correlata istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere, in particolare, quale fosse la documentazione sulla base della quale la Soprintendenza avesse rilevato: a) l'esistenza di opere non legittime; b) la presenza di tali opere nell'area oggetto dell'istanza di autorizzazione; c) l'esistenza di una precedente valutazione negativa su predetta area.
Non ricevendo riscontro, il sig. IN inviava, in data 22.10.2024, un nuovo sollecito, anch’esso inevaso.
2. Con ricorso introduttivo notificato il 13.11.2024 e depositato il 16.11.2024 il sig. IN ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, nel procedimento avviato con istanza presentata in data 14.06.2024 e non concluso entro il termine di legge e per la condanna all’adozione del provvedimento richiesto. Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno da ritardo.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione di legge; violazione art. 2 L. n. 241/1990 nonché dell'art. 2 e ss. della L. R. Sicilia del 7 maggio 2019 ; 2) Eccesso di potere; travisamento dei fatti; ingiustizia grave e manifesta. Ingiustificato ritardo fondato sulle attestazioni - non accertate e non riscontrate - contenute nel provvedimento di preavviso di parere contrario comunicato al ricorrente in data 20.09.2024 .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato regionale per violazione dell’art. 2 della L. 241/1990.
2.2. Con la seconda doglianza è stata rilevata l’illegittimità del preavviso di rigetto comunicato il 20.09.2024, contestandosi che la Soprintendenza abbia fatto riferimento in tale nota ad una precedente valutazione negativa resa in passato che, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, non sarebbe stata né resa né comunicata, attenendo, peraltro, ad un procedimento riguardante una particella catastale differente, ancora pendente e in fase di integrazione.
È stato affermato, nello specifico, che l’istanza da cui promana il procedimento per cui è causa riguardi esclusivamente la particella 630 del foglio 17 del Comune di Pachino e che non vi sia prova della presenza di opere non autorizzate in tale area, come invece asserito dalla Soprintendenza nel suddetto preavviso di rigetto.
2.3. Con specifico riguardo alla domanda risarcitoria è stata dedotta la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi ai fini dell’integrazione del c.d. danno da ritardo, richiedendo, per quanto concerne la quantificazione di tali danni – alla luce della mancata possibilità di avviare il proprio stabilimento balneare in tempo utile per la stagione estiva del 2024 –, la somma complessiva di € 26.194,22 (ricavata dal business plan redatto dal consulente di parte) o altra somma da determinarsi in via equitativa.
3. L’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso introduttivo il 22.11.2024.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 23.12.2024 e depositato il 24.12.2024 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) il sopraggiunto provvedimento di diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa del 25.11.2024, notificato il 26.11.2024, con il quale quest’ultima ha espresso parere contrario rispetto all'istanza di autorizzazione presentata dal medesimo; 2) ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale.
Il suddetto atto è stato avversato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione di legge; violazione art. 2 co. 2 e art. 3 co. 3 L. n. 241/1990 nonché art. 2 co. 2, art. 3 e ss della L. R. Sicilia n. 7 del 21 maggio 2019; violazione dei criteri di economicità, efficacia, dell’azione amministrativa ; 2) Eccesso di potere; travisamento dei fatti; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorietà insita nello stesso atto e tra più atti, segnatamente tra il preavviso di parere contrario comunicato al ricorrente in data 20.09.2024 ed il provvedimento di diniego comunicato in data 26.11.2024 ; 3) Violazione di legge; violazione del Regolamento Europeo n. 1143/2014 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n.2019/1262 della Commissione del 25/07/2019; difetto di motivazione .
4.1. Con il primo motivo la parte deduce che l’atto impugnato sia stato adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della L. 241/990 e dell’art. 2 della L.R. 7/2019.
È altresì rilevato che nel medesimo provvedimento si faccia espresso riferimento ad un altro procedimento (pratica portale paesaggistica n. 34799), con indicazione da parte della Soprintendenza del relativo esito, senza tuttavia allegare l’atto conclusivo di tale procedimento, con conseguente violazione dell’art. 3, comma 3, della L. 241/1990.
4.2. Con la seconda doglianza viene censurata la parte dell’atto ove si fa riferimento, in particolare, al fatto che «... il provvedimento relativo alla pratica portale 34799 è stato chiuso il procedimento in data 07/08/2023 con provvedimento di “non si ritiene ammissibile (riferimento area di proprietà della stessa ditta rappresentata nel titolo di proprietà a corredo della pratica in oggetto, interessata da interventi non autorizzati ed evidenziati nella documentazione fotografica relativa all'osservazione prodotta come ripristino dei luoghi) ». Il ricorrente asserisce, nello specifico, che la pratica portale n. 34799, cui fa richiamo espresso la Soprintendenza, riguardasse altre particelle di sua proprietà, rilevando, altresì, che l’atto richiamato non sia presente nel portale, sebbene risulti adottato il 7.08.2023 senza attendere il decorso del termine di trenta giorni per le integrazioni che la stessa Soprintendenza aveva richiesto in data 18.07.2023.
Viene inoltre rilevato che la Soprintendenza di Siracusa, nonostante abbia fondato il proprio preavviso di parere contrario esclusivamente sull’esistenza di opere non autorizzate, abbia modificato la motivazione nel provvedimento finale, ove, in particolare, si fa riferimento al fatto che dalla “... documentazione allegata alla osservazione in merito al ripristino dello stato dei luoghi, si evidenzia che l'area è stata compromessa in quanto prima degli interventi realizzati in assenza di autorizzazione insisteva una folta vegetazione (vedi ortofoto datate a corredo …), ad oggi risulta compromessa e priva di vegetazione ” e che “ Inoltre dalla documentazione fotografica allegata al progetto trasmessa dal titolare digitale emerge discordanza in merito alla rappresentazione dell'area dove si evince la presenza della folta vegetazione e la foto che rappresenta lo stato attuale priva di vegetazione, pertanto risulta palese che l'area è stata oggetto di interventi non autorizzati dalla scrivente, CON ARRECO DI GRAVE DANNO ”.
Con riguardo a tale parte del provvedimento avversato si evidenzia, quindi, che la Soprintendenza si sia discostata dal proprio preavviso di parere contrario e che l’Ente abbia autorizzato in passato, negli stessi terreni in oggetto, un intervento per la sosta di caravan (prot. 2982 del 19.06.2008).
È altresì dedotto che al momento della proposizione della propria richiesta di autorizzazione relativa alla particella fg 17 n. 630 le opere qualificate come “non autorizzate” dalla Soprintendenza non fossero più esistenti, con conseguente travisamento dei fatti.
Si lamenta, infine, che nel riscontro fornito dalla Soprintendenza alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente l’Ente regionale abbia rinviato a due atti da cui non si evince il sostrato motivazionale del provvedimento ora impugnato.
4.3. Con la terza censura la parte che ricorre in giudizio rileva che la Soprintendenza non abbia valutato quale tipo di vegetazione dell’area sia stata compromessa, evidenziandosi, altresì, che l’area sia stata completamente ristabilita e che il “grave danno” debba considerarsi superato. È altresì versata in atti una perizia giurata del 20.12.2024, ove si specifica che il tipo di vegetazione venuto originariamente meno, ossia l’acacia saligna, avesse un impatto negativo sulle altre specie.
4.4. Il ricorrente, in ultimo, insiste nella propria domanda risarcitoria presentata con il ricorso introduttivo, anche alla luce del sopravvenuto provvedimento di rigetto della propria istanza.
5. Con memoria del 20.02.2025 l’Assessorato resistente ha controdedotto in ordine alle censure sollevate dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.
Viene rilevato, in particolare, che la durata dei procedimenti riguardanti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non sarebbe di trenta giorni, bensì di centoventi giorni, come previsto dall'art. 46 della L. R. n. 17/2004, e che, a seguito della sentenza n. 155/2021 della Corte Costituzionale, il silenzio assenso previsto dal detto art. 46 è stato ritenuto abrogato dall'art. 7, primo comma, della L.R. n. 5/2011. Si osserva, nello specifico, che la richiesta del ricorrente è stata riscontrata dopo novantacinque giorni con l’adozione del preavviso di diniego (del 20.09.2024), a cui, dopo il ricevimento delle osservazioni presentate dal ricorrente in data 27.09.2024, ha fatto seguito il provvedimento di diniego in data 25.11.2024.
Il diniego impugnato sarebbe, in ogni caso, un atto di natura vincolata, in applicazione dell'art. 167, primo comma, del D.lgs. n. 42/2004, non sussistendo i requisiti necessari per il silenzio assenso.
L’Amministrazione evidenzia, inoltre, che l'abbattimento degli alberi da parte del ricorrente non sia mai stato autorizzato e la relativa rimessione in pristino sarebbe propedeutica alla realizzazione dello stabilimento de quo .
Quanto alla pratica n. 34799, la conclusione del procedimento sarebbe stata formalizzata con provvedimento del 7.08.2023, trasmesso al titolare digitale della parte ricorrente tramite il portale paesaggistica. Viene rappresentato, altresì, che l’atto sia stato adottato dopo la ricezione delle integrazioni, avvenuta il 27.07.2023, così come attestato dalla ricevuta rilasciata dal portale paesaggistica al titolare digitale del ricorrente.
6. Alla camera di consiglio del 26.02.2025 la parte ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso introduttivo.
7. A seguito della camera di consiglio del 26.02.2025, con sentenza non definitiva n. 798 del 28.02.2025 la Sezione ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rinviando all’udienza pubblica del 4.06.2025 per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti.
8. Con memoria del 30.04.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso per motivi aggiunti, ivi compresa la domanda risarcitoria ivi proposta, ulteriormente articolando le proprie censure.
9. Con memoria del 3.05.2025 l’Assessorato regionale resistente ha ulteriormente controdedotto rispetto alle censure sollevate dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.
Viene rilevato, in particolare, che dal documento relativo alla pratica n. 34799 del portale paesaggistica delle Regione Sicilia denominato “A99 Lotti” si evinca che nella “ particella 630, confinante con particella 36 (strada pubblica), si vuole ricostruire il muretto in blocchi di tufo” , come si desumerebbe anche dal documento “A02_ELABORATO”, versato in atti, che individua graficamente le particelle d’interesse (“595”, “172” e “630”) e localizza la costruzione di detto “muro in tufo” proprio nella particella “630” oggetto del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
Ne discenderebbe, secondo la prospettazione dell’Ente regionale, che il diniego impugnato abbia opportunamente richiamato una precedente valutazione negativa (pratica n. 34799), in quanto entrambi i provvedimenti riguarderebbero lavori da eseguire nella stessa particella n. 630.
È altresì ulteriormente evidenziata l’asserita natura vincolata del provvedimento gravato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 167, comma 1, del D.lgs. 42/2004, tenuto conto della violazione dell’art. 146, commi 1 e 2, dello stesso D.lgs. n. 42/2004, in quanto l’abbattimento degli alberi, la cui presenza costituisce un impedimento alla realizzazione dello stabilimento della parte ricorrente, sarebbe da considerarsi come un’opera abusiva.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione che resiste in giudizio non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 7/2019, in quanto l’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente sarebbe stata riscontrata con la nota prot. 8242 del 25.11.2024.
Sarebbe altresì erronea l’affermazione di parte ricorrente secondo cui negli stessi terreni sarebbe stato autorizzato, con nota prot. 2982 del 19.06.2008, un massiccio intervento per la sosta di caravan consentendo l’estirpazione di una folta vegetazione per circa 4000 mq. Sotto tale profilo viene evidenziato, in particolare, che il progetto per la sosta dei caravan non riguardasse la particella n. 630 e neanche quelle con essa confinanti, bensì le particelle n. 655, 656, 657 e 658, situate ad una maggiore distanza. L’area interessata, inoltre, continua l’Ente, al momento del rilascio del parere favorevole da parte della Soprintendenza sarebbe stata priva di alberi.
L’Assessorato, in ultimo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all’odierno ricorrente, rilevando la presunta carenza degli elementi comprovanti il proprio titolo di proprietà dell’area oggetto del provvedimento avversato.
10. Con memoria di replica del 12.05.2025 la parte ricorrente, replicando alle controdeduzioni dell’Assessorato resistente, ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande processuali.
11. All’udienza pubblica del 4.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione con specifico riguardo al ricorso per motivi aggiunti.
12. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di legittimazione attiva sollevata dall’Amministrazione resistente, attesa l’infondatezza, nel merito, dell’odierna domanda processuale.
13. Il primo motivo di ricorso è infondato.
13.1. Il provvedimento avversato, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente in data 14.06.2024, non è sottoposto, come asserisce il ricorrente, alla disciplina dei termini procedimentali di cui all’art. 2 della L. 241/1990, bensì soggiace, in Sicilia, a quanto previsto dall’art. 46 della L.R. 17/2004, il cui comma 1 stabilisce che “ Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni ” e il cui successivo comma 2 prevede che “ Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole ”.
La formazione del silenzio-assenso, prevista dal secondo comma della predetta norma regionale una volta “ trascorso il termine perentorio ”, è venuta meno a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2021, con la quale il Giudice delle Leggi ha statuito che il silenzio-assenso in materia paesaggistica sia da ritenersi tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011, il quale, modificando l’art. 23 della L.R. 10/1991, opera un rinvio dinamico alla L. n. 241/1990, così da rendere direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento siciliano l’art. 20, comma 4, della stessa L. n. 241/1990, il quale esclude il silenzio-assenso nei “ procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico ” (cfr. C.G.A.R.S., 3.08.2022, n. 907).
Ne discende che, decorso il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica previsto dalla suddetta norma di cui alla L.R. 17/2004, l’Amministrazione procedente non consuma il proprio potere provvedimentale, spettando eventualmente al privato – come avvenuto nella presente fattispecie – impugnare il silenzio-inadempimento determinato dall’inerzia in cui è incorso l’Ente regionale.
In mancanza, quindi, di una norma che attribuisca all’inerzia della pubblica amministrazione valore di silenzio significativo, la violazione del termine di conclusione del procedimento da parte di quest’ultima non determina in sé l’illegittimità del provvedimento impugnato ritenuto “tardivo”, bensì, oltre a favorire, prima della sua adozione, il ricorso da parte del privato all’azione sollecitatoria ex artt. 31 e 117 c.p.a., può giustificare, ove ne risultino integrati i relativi presupposti, la possibilità di provare la responsabilità dell’amministrazione per il c.d. danno da ritardo.
A ciò consegue che l’atto qui censurato non possa essere ritenuto ex se illegittimo per il sol fatto che la sua adozione sia avvenuta oltre i termini di legge, a nulla rilevando, peraltro, sempre sotto il profilo della sua asserita presunta illegittimità, che il provvedimento oggetto di impugnazione con il presente ricorso sia stato preceduto da ulteriori procedimenti aventi ad oggetto la medesima vicenda, con conseguente dispendio di attività procedimentale per il privato titolare dell’interesse legittimo al conseguimento dell’agognata autorizzazione paesaggistica.
Priva di pregio risulta essere anche la correlata censura con la quale si lamenta che nell’atto qui avversato si faccia espresso richiamo ad un altro provvedimento – relativo “... alla pratica portale 34799 ” con cui è stato definito il relativo procedimento in data 7.08.2023 –, dal quale il diniego di autorizzazione paesaggistica oggetto di impugnazione trae una parte del proprio sostrato motivazionale, senza la sua materiale allegazione.
Si rammenta, invero, che - in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della L. 241/1990 - il provvedimento amministrativo possa ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad altro atto dell’amministrazione procedente, in quanto così operando l'autorità emanante esplicita l'intenzione di farne proprio il relativo contenuto, ponendolo a base della determinazione adottata; in tal modo la motivazione è esaustiva, perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, così da consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 29.04.2024, n. 3873); non è peraltro necessario che l'atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 24.05.2024, n. 4645). Non sussiste, pertanto, un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, essendo sufficiente ad assolvere l'obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto; peraltro, se è vero che l'art. 3 della L. 241/1990 stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 14.03.2025, n. 2129).
14. Anche la seconda doglianza è da ritenersi infondata.
14.1. Occorre premettere che il provvedimento di rigetto contestato dal ricorrente ha natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica “sufficiente” che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce sostanzialmente in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
Deve altresì osservarsi, a fini di inquadramento sistematico, che le valutazioni della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica sono espressione del merito dell’azione amministrativa e che esse sono censurabili, in sede di legittimità, solo in presenza di eventuali profili di eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. Il Giudice amministrativo, pertanto, può sindacare la valutazione compiuta dall'Autorità amministrativa qui resistente qualora emergano elementi dai quali possa desumersi che essa sia ictu oculi in contrasto con la realtà fattuale di riferimento, risultando utile rammentare, anche, che “ in materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta (...) implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità; l'apprezzamento così compiuto è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche ” (Cons. Stato, sez. IV, 18.04.2023, n. 3892, T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 28.02.2025, n. 764).
14.2. Ciò premesso, dal contenuto del provvedimento qui censurato si desume che quest’ultimo sia stato adottato dalla Soprintendenza di Siracusa, dopo il ricevimento delle osservazioni prodotte dal ricorrente a seguito della comunicazione del “preavviso di parere contrario” ex art. 10- bis della L. 241/1990, per le seguenti, distinte, motivazioni:
(i) alla luce di quanto riportato nel provvedimento relativo alla “ pratica portale 34799 ”, con il quale è stato chiuso negativamente, in data 7.08.2023, il relativo procedimento avviato dal medesimo istante, avente ad oggetto l’intervento di “ manutenzione e mantenimento di opere legate al muro di recinzione in tufo ”;
(ii) in quanto dalla documentazione allegata alle osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale (e successive al suddetto preavviso di rigetto) l’Ente regionale ha evinto che l’area interessata “ è stata compromessa in quanto prima degli interventi realizzati in assenza di autorizzazione insisteva una folta vegetazione (vedi ortofoto datate a corredo della presente), ad oggi risulta compromessa e priva di vegetazione ”;
(iii) rilevandosi che la medesima area di sedime interessata dall’intervento per il quale è stata presentata istanza di autorizzazione paesaggistica “... risulta dalle ortofoto datate a corredo della presente interessata da interventi non autorizzati ”;
(iv) tenuto conto, altresì, che “... dalla documentazione fotografica allegata al progetto trasmessa dal titolare digitale emerge discordanza in merito alla rappresentazione dell’area dove si evince la presenza della folta vegetazione e la foto che rappresenta lo stato attuale priva di vegetazione, pertanto risulta palese che l’area è stata oggetto di interventi non autorizzati dalla scrivente, con arreco di grave danno ”;
(v) osservandosi, in ultimo, che “... gli interventi suscettibili di autorizzazione devono rispettare quanto contenuto nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico vigente e, devono interessate opere ed aree legittimate ”.
14.3. Orbene, il Collegio ritiene che i capi motivazionali del provvedimento avversato nell’ambito dei quali si fa riferimento alla compromissione della folta vegetazione che insisteva nell’area interessata, la quale non è stata ripristinata dall’odierno ricorrente, con conseguente valutazione di grave danno, siano di per sé sufficienti ai fini del superamento positivo del vaglio di legittimità dell’atto qui gravato, atteso che:
(i) tale compromissione della vegetazione non trova smentita nelle deduzioni del ricorrente bensì risulta comprovata dalla documentazione fotografica citata nel provvedimento e versata in atti (cfr., in particolare, all. 9 versato in atti dall’Amministrazione resistente in data 20.02.2025);
(ii) l’abbattimento della vegetazione di un’area sottoposta a tutela paesaggistica rientra tra le “ opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa ”, come si desume dal combinato disposto degli artt. 146, 167 e 181 del D.lgs. 42/2004, ai sensi delle cui disposizioni sono da configurarsi tali i “ lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici ”, nel cui ambito deve ritenersi incluso anche il predetto abbattimento della vegetazione non autorizzato, in quanto suscettibile di compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull’assetto del territorio, con conseguente configurazione del reato di cui all’art. 181 del citato D.lgs. 42/2024 (cfr. Cass. sez. III, 3.03.2021, n. 8499; Cass., sez. III, 7.04.2006, n. 16036).
Non risponde al vero, peraltro, la deduzione del ricorrente secondo cui con il provvedimento di diniego qui impugnato l’Amministrazione procedente abbia dato luogo a una modifica della motivazione rappresentata in sede di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis della L. 241/1990, asserendosi che l’abbattimento di vegetazione non fosse stato esplicitamente riportato dalla Soprintendenza nel “preavviso di parere contrario” comunicato all’istante in data 20.09.2024.
Deve invero evidenziarsi, sotto tale profilo, che già all’interno di tale atto endoprocedimentale l’Amministrazione procedente avesse rilevato “ che l’area relativa agli interventi in progetto è stata interessata da opere non autorizzate dalla scrivente ”, nell’ambito delle quali, tenuto conto di quanto sopra osservato in ordine all’ampio perimetro delle “ opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa ”, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs. 42/2004, è da farsi rientrare anche l’abbattimento della vegetazione.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 10- bis della L. 241/1990, come novellato dall'articolo 12, comma 1, lett. e), del D.L. 16 n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, stabilisce che “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. (...)”.
Dalla lettura della disposizione sopra riportata discende, in particolare, che:
(i) ove alla comunicazione del c.d. preavviso di rigetto abbia fatto seguito, da parte dell’istante, la presentazione di osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l’Amministrazione procedente “... è tenuta a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego (...)”;
(ii) la stessa Amministrazione è tenuta, in applicazione della teorica del c.d. one shot provvedimentale, a concludere il procedimento adducendo tutti i motivi ostativi “... emergenti dall’istruttoria (...)”.
Ebbene, nella fattispecie in esame la Soprintendenza di Siracusa, dopo aver ricevuto le osservazioni successive alla comunicazione del “preavviso di parere contrario”, ha evidenziato nel provvedimento conclusivo di diniego dell’autorizzazione paesaggistica per cui è causa che - alla luce della “... documentazione allegata alla osservazione in merito al ripristino dello stato dei luoghi ” e delle “... ortofoto datate a corredo ...” - l’area interessata “ è stata compromessa in quanto prima degli interventi realizzati in assenza di autorizzazione insisteva una folta vegetazione...” , e che la stessa non è stata ripristinata, risultando “... palese che l’area è stata oggetto di interventi non autorizzati dalla scrivente, con arreco di grave danno ”.
Dalla sequenza delle fasi procedimentali sopra riportata si evince, pertanto, che l’Ente procedente, in coerenza con la lettera e la ratio applicativa che permea l’art. 10- bis della L. 241/1990 (e il corrispondente art. 13 della L.R. 7/2019), abbia riportato nel provvedimento conclusivo di rigetto dell’istanza di sdemanializzazione tutti i motivi ostativi “ emergenti dall’istruttoria ”, realizzando, quindi, in piena coerenza con il disposto normativo dell’art. 10- bis della L. 241/1990, una discovery totale delle risultanze istruttorie complessivamente afferenti alla vicenda procedimentale qui in esame, e scaturite, in particolare, dalle osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto.
Quanto esposto è sufficiente per escludere l’illegittimità dell’atto gravato, tenuto conto che l’eventuale fondatezza delle ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente in seno al presente motivo di ricorso e afferenti, in particolare, alla presunta illegittimità del capo motivazionale nel quale la Soprintendenza fa invece richiamo a quanto oggetto del provvedimento relativo alla “ pratica portale n. 34799 ” non determinerebbe, in ogni caso, secondo le coordinate applicative in materia di atti plurimotivati, la caducazione dell’atto qui gravato.
14.4. Priva di pregio risulta, in ultimo, la censura con la quale la parte ricorrente deduce la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente alla luce del contenuto del provvedimento prot. 2982 del 19.06.2008, con il quale la Soprintendenza di Siracusa ha autorizzato in passato, con riguardo alla medesima aerea, un intervento per la sosta di caravan, acconsentendo, in tal caso, all’estirpazione di una folta vegetazione.
Trattasi, infatti, come si evince dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione regionale resistente e non smentita da chi ricorre in giudizio, di una manifestazione del potere amministrativo in capo alla Soprintendenza:
(i) relativa a particelle catastali differenti da quella su cui insiste l’istanza denegata all’odierno ricorrente, per cui è causa, oltreché non confinanti con quest’ultima (cfr. all. 8 versato in atti dall’Amministrazione resistente il 20.02.2025);
(ii) avente ad oggetto un’area nella quale, al momento dell’adozione di tale provvedimento, non era presente una vegetazione composta da alberi (cfr. all. 19 versato in atti dall’Amministrazione resistente in data 8.04.2025).
15. L’ultimo motivo di ricorso è da ritenersi parimenti infondato.
15.1. Come già evidenziato dal Collegio nell’ambito della trattazione del precedente motivo di ricorso, il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale le valutazioni della Soprintendenza in ordine alla tutela dei valori paesaggistici sono caratterizzate da un'ampia sfera di apprezzamento e da fisiologici margini di opinabilità. Ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi di evidente inattendibilità del giudizio tecnico, il principio di separazione dei poteri esclude che il giudice possa sostituirsi all'Amministrazione in tale valutazione attraverso la sovrapposizione di una regola alternativa, parimenti opinabile.
Ne discende che le valutazioni di carattere tecnico-specialistico espresse dal perito di parte del ricorrente in ordine alle presunte ricadute di carattere negativo sulla biodiversità correlate alla specie vegetativa (acacia saligna) non ripristinata nell’area interessata non sono suscettibili di scalfire, ad avviso di questo organo giudicante, il giudizio di compatibilità paesaggistica reso dall’Ente regionale, tenuto conto, sotto un primo profilo, che ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 tali valutazioni avrebbero dovuto essere portate al vaglio della Soprintendenza prima di procedere all’abbattimento della vegetazione insistente sulla particella n. 630, atteso che i “ proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, [...] non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ” e che gli stessi soggetti “... hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione ”. Non rileva, pertanto, che tali valutazioni siano state rese in giudizio, dopo la conclusione del procedimento amministrativo da cui promana l’atto di diniego per cui è causa.
In disparte quanto sopra, non può ritenersi - in ogni caso - che l’apprezzamento reso dalla Soprintendenza in ordine al “grave danno” derivante dall’intervento di abbattimento della vegetazione non autorizzato - tenuto conto della natura della vegetazione circostante alla particella interessata, caratterizzata, in larga parte, dalla presenza della medesima specie di arbusti -, risulti manifestamente illogico o contraddittorio. L’atto di diniego qui censurato, infatti, è stato reso “ ai fini della tutela panoramica e paesaggistica ” che interessa un’intera area sottoposta a tutela e nella quale tale tipologia di vegetazione risulta diffusa, ad esito di un giudizio tecnico caratterizzato da margini di opinabilità ai quali il Collegio non può sovrapporre un canone valutativo alternativo, parimenti opinabile, quale è quello proposto dal ricorrente in seno al presente ricorso, senza incorrere nel c.d. straripamento dei propri poteri giurisdizionali.
16. Per tutto quanto sopra esposto e considerato la domanda di annullamento presentata con il presente ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondata, deve essere rigettata.
17. La domanda del risarcimento del c.d. danno da ritardo proposta dal ricorrente in seno al ricorso introduttivo e riprodotta nell’ambito del successivo ricorso per motivi aggiunti anche alla luce dell’asserita illegittimità del provvedimento di diniego ivi impugnato è parimenti infondata.
17.1. Deve preliminarmente evidenziarsi che – per prevalente giurisprudenza – il fattore “tempo” nella conclusione del procedimento amministrativo non è un valore che, di per sé, può costituire oggetto di autonomo risarcimento. Al contrario, l’ordinamento valorizza ai fini risarcitori la violazione del termine di conclusione del procedimento solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si dimostri che il ritardo accumulato dall’amministrazione abbia inciso sul bene della vita che il privato avrebbe potuto conseguire.
Più specificatamente, “ il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza del privato, anche ammesso che i presupposti per configurare il silenzio inadempimento sussistano, equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere e come tale non può essere accordato se non viene dimostrata la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostra che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, e accordargli così il bene della vita con essa richiesto .” ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2023, n. 175; Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 6322; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 24 aprile 2024, n. 2795; T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 12 aprile 2024, n. 2562). La giurisprudenza precisa che “ In tema di danno da ritardo, quanto al giudizio sulla spettanza del bene della vita, si richiede, per valutarne la sussistenza, il concreto esercizio della funzione amministrativa in senso favorevole all'interessato, ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudice investito della richiesta risarcitoria; invero, l'ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell'azione amministrativa, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall'autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento ” (Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 2022, n. 5056). In altri termini, « il riferimento, per la risarcibilità del danno, al concetto di “danno ingiusto”, ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente ad oggetto il bene della vita richiesto con l’istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell’accoglimento della domanda risarcitoria all’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e contra legem di risarcire un danno non ingiusto » (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2024, n. 6232).
17.2. Ciò premesso, deve escludersi che – alla luce dell’esito del presente ricorso con riguardo alla domanda annullatoria ivi proposta – sia stata fornita dalla parte che ricorre in giudizio adeguata dimostrazione della “spettanza del bene della vita” richiesto con la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica denegata dalla Soprintendenza di Siracusa.
La ricorrente, invero, pur lamentando legittimamente l’inerzia dell’Amministrazione regionale nella tempestiva definizione del procedimento scaturente dalla propria istanza, non ha dato prova, tenuto conto del respingimento della propria domanda annullatoria, della spettanza del provvedimento autorizzatorio richiesto. Nel giudizio amministrativo, invero, la parte che ritenga di aver subito un danno è chiamata a fornire una prova rigorosa dell' an (oltreché del quantum ) della propria pretesa risarcitoria, atteso che nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza, non essendo temperato dal metodo acquisitivo, il quale è proprio, invece, dell'azione di annullamento.
L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., rilevato che la mera illegittimità del silenzio non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l'attribuzione di tale forma di tutela.
Ne consegue che, in difetto dell’accertamento della condotta contra ius da parte dell’Amministrazione procedente, la domanda di risarcimento del danno presentata dal ricorrente, ancorata da quest’ultimo sia al ritardo nella conclusione del procedimento che alla successiva presunta illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, in quanto infondata, deve essere rigettata.
18. In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato, deve essere respinto.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul successivo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO