TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1041 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti NI Torrente e Filippo Torrente, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. NI AT, alla via De Luca, n. 10
RICORRENTE
E
nata a [...], il [...], – cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._2
MA EG, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Prota, n. 71
RESISTENTE
E
nata a [...], il [...] – cod. fisc. Controparte_2
e nata a [...], il C.F._3 Controparte_3 27.11.2001 – cod. fisc. , entrambe rappresentate e difese, in virtù di C.F._4 mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Torrente e
AV ZO, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in
NTNI AT (NA), alla Via Casa Aniello, n. 51
TERZI INTERVENTORI VOLONTARI
E
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, è comparsa la sola difesa di
[...]
che si è riportata agli atti e alle rispettive conclusioni, di cui ha domandato CP_1
l'accoglimento.
Con atto depositato il 24.10.2025, il P.M. ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 05.04.1997, in
S. NI AT (NA), con ha precisato che, dall'unione suddetta, Controparte_1 sono nate due figlie: (il 27.12.1997) e (il 27.11.2001). A sostegno della CP_2 CP_3 domanda di divorzio, ha dedotto di essere separato dalla moglie dal 13.04.2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto n. 2514/2022 del 13.04.2022, a seguito della comparizione degli stessi, in data 23.03.2022, dinanzi al Presidente del Tribunale;
ha allegato, quindi, che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
ha chiesto, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale, con decreto n. 2514/2022 del
13.04.2022, nonché di revocare l'assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, in favore della resistente.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito all'avversa richiesta di pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, nondimeno, ha chiesto, in via riconvenzionale,
Pag. 2 di 10 di porre, a carico del , l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento Parte_1 delle figlie, mediante la dazione di una somma - da versare in suo favore - pari a Euro
900,00 (Euro 450,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché ha domandato disporsi, in suo favore, il diritto all'assegno divorzile, per un importo pari a
Euro 300,00 mensili;
ha chiesto, infine, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 04.07.2024, si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto di confermare il Controparte_2 Controparte_3 versamento diretto dell'assegno di mantenimento in loro favore, così come stabilito in sede di separazione.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti, al cui esito il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., confermando provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto n. 2514/2022, anche con riguardo all'obbligo incombente su di versamento diretto alle figlie maggiorenni, Parte_1 ma economicamente non autosufficienti, e del contributo Controparte_2 CP_3 paterno al mantenimento delle stesse;
inoltre, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, letti e applicati gli artt. 473-bis.22 e 473-bis.28 c.p.c., ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 20.10.2025.
****
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
L'art. 2 legge n. 898/1970 abilita il Giudice alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora sia accertato che “la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nella fattispecie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologazione n. 2514/2022 del 13.04.2022, emesso dal Tribunale in intestazione.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (avvenuta in data 23.03.2022) fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili (28.02.2024), un periodo di tempo ampiamente superiore a
Pag. 3 di 10 quello richiesto dalla legge (ex art. 3, n. 2), lettera b) legge n. 898/1970 cit.) durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, in uno alle dichiarazioni e alle allegazioni delle parti, le quali disvelano la chiara impossibilità di addivenire a una conciliazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, di talché va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes.
2.1. Per quanto concerne i provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, il ricorrente ha chiesto confermarsi quanto previsto in sede di separazione e, quindi, anche l'obbligo, sul medesimo incombente di versare alle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, un importo mensile pari a Euro 900,00, ossia pari a Euro 450,00 per ciascuna figlia.
Parlato ha chiesto disporsi, in suo favore, il versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento delle figlie maggiorenni, ma pacificamente economicamente non autosufficienti.
Le figlie, e si sono costituite in giudizio, in data Controparte_2 Controparte_3
04.07.2024, onde richiedere la conferma dell'obbligo paterno del versamento, in loro favore e a titolo di contributo al loro mantenimento, di una somma mensile ammontante a Euro
450,00 per ciascuna figlia.
In proposito giova, allora, evidenziare che, in materia di assegno diretto al figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione, in modo uniforme, ha ribadito che, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass.
4188/2006; 8007/2005). In conseguenza, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo, anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può
Pag. 4 di 10 negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento (Cass. sez. I, ordinanza 09/07/2018 n. 18008).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alla luce della domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte delle due figlie della coppia, l'istanza in tal senso formulata dalla resistente deve essere rigettata;
ne consegue la permanenza, in capo a e della titolarità del diritto a ricevere dal Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
l'assegno mensile di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascuna di loro, per un totale di Euro 900,00 (novecento/00), quale contributo al mantenimento delle predette.
2.2. Con riguardo alla richiesta della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla , genitore collocatario delle figlie CP_1
e maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. CP_2 CP_3
2.3. Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, parte resistente, sin dalla propria costituzione nel presente giudizio, ha chiesto obbligarsi la controparte a corrispondere, in suo favore, a titolo di assegno divorzile, una somma mensile pari a Euro
300,00.
Il ricorrente si è opposto all'accoglimento della prefata richiesta, deducendo che la controparte, all'epoca della separazione, ricopriva un ruolo precario presso la scuola primaria, mentre, attualmente, lavora stabilmente come maestra presso un Istituto
Scolastico sito a S. Antimo (NA), alla via Roma, n. 93, e “percepisce una rendita da locazione per
Euro 4.000,00-5.000,00 annui da una casa in NTNI AT in Via Casa d'Antuono fittata a
Pag. 5 di 10 persone di nazionalità indiana” (cfr. verbale di udienza del 01.07.2024); ha, altresì, aggiunto che la intratterrebbe una convivenza con un altro uomo. CP_1
Occorre allora ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio
(rilievo causale).
Ancora, come chiarito dalla Corte di Cassazione l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
È stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del
Pag. 6 di 10 relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023).
Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale (cfr. Cass. Civ. sez. I,
12/12/2023, (ud. 15/11/2023, dep. 12/12/2023), n. 34728).
Dunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, l'accertamento di un comune progetto di vita con un'altra persona, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
Tanto premesso in diritto, valga ricordare che, dalla separazione consensuale fra gli odierni contendenti, omologata in data 13.04.2022, che ha recepito l'accordo raggiunto inter partes in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, è derivato, in capo al , Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla , al fine di contribuire al mantenimento di CP_1 quest'ultima, un importo mensile ammontante a Euro 300,00.
Nel contesto della presente procedura, con i provvedimenti provvisori, è stato confermato a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile provvisorio, Parte_1 alla controparte la somma predetta.
La resistente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha affermato di vivere insieme alle figlie in una casa di proprietà, di essere intestataria di una casa in
NTNI AT (NA), alla Via Casa D'Antuono, gestita dal padre, e di essere proprietaria di una Mini Cooper del 2016; ha, altresì, dichiarato di lavorare in qualità di maestra di scuola primaria, ma di essere precaria, con uno stipendio mensile medio che oscilla tra Euro 1.200,00 ed Euro 1.400,00 e con spese mensili tra autostrada e diesel
Pag. 7 di 10 ammontanti a Euro 500,00 (cfr. verbale di udienza del 01.07.2024); ha, poi, documentato di aver prodotto un reddito di lavoro dipendente di Euro 8.651,35 nell'anno di imposta 2022
(cfr. Certificazione Unica 2023, in atti), un reddito di lavoro dipendente di Euro 9.963,41 nell'anno di imposta 2021 (cfr. Certificazione Unica 2022, in atti) e un reddito di lavoro dipendente di Euro 8.849,82 nell'anno di imposta 2020 (cfr. Certificazione Unica 2021, in atti); infine, ha precisato di non avere altre entrate oltre allo stipendio e di non essere gravata da mutui e finanziamenti, salvo una rata di un debito di Euro 100,00, contratto dal marito per non aver pagato l'ICI, per un totale complessivo di Euro 1.200,00 (cfr. verbale di udienza del 01.07.2024).
Quanto alla condizione economico-reddituale del ricorrente, questi ha dedotto di vivere con i propri genitori in NTNI AT (NA), in una casa di cui i predetti sono usufruttuari e di cui il proprio fratello è proprietario, per la quale contribuisce alle spese ma non paga alcun canone, e di essere proprietario di un'abitazione in NTNI AT
(NA), alla Via Volta, per la quale percepisce un canone di locazione di Euro 350,00; ha, poi, dichiarato di lavorare, insieme al fratello, in un negozio di ferramenta e di materiale elettrico in NTNI AT (NA), di cui è proprietario, con un guadagno di “circa Euro 1.300,00-
1.400,00, quando va bene Euro 1.500,00 nel periodo estivo” (cfr. verbale di udienza del
01.07.2024); ha, altresì, documentato di aver prodotto un reddito complessivo di Euro
15.062,00 nell'anno di imposta 2022 (cfr. 730/23, in atti), un reddito complessivo di Euro
6.672,00 nell'anno di imposta 2021 (cfr. 730/22, in atti) e un reddito complessivo di Euro
11.025,00 nell'anno di imposta 2020 (cfr. 730/2021, in atti); inoltre, ha allegato di essere proprietario di una Fiat 500 X, immatricolata il 23.03.2018, nonché titolare di un conto corrente bancario con saldo, al 31.03.2023, di Euro 2.906,46 e di un libretto postale con saldo, al 31.12.2021, di Euro 54.982,53; infine, ha precisato e documentato di sostenere spese mensili ammontanti a Euro 498,00, per un finanziamento contratto durante il periodo Covid, con scadenza nel 2026.
Ebbene, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, a giudizio del Collegio, le risultanze processuali disvelano la permanenza di un obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte della consolidata posizione economico-reddituale di - quantunque interessato da periodi di Parte_1 difficoltà, per quanto dallo stesso dichiarato (cfr. verbale dell'udienza del 01.07.2024) -,
Pag. 8 di 10 garantita dall'attività svolta nel proprio negozio e dalla proprietà di un bene immobile idoneo a garantire una rendita, la condizione di risulta deteriore, in Controparte_1 considerazione dello svolgimento di un'attività lavorativa ancora precaria.
A ciò si aggiunga che alcuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine a una relazione stabile instaurata dalla resistente, tale da determinare il venir meno dell'obbligo di assistenza materiale da parte dell'ex coniuge e, quindi, del diritto all'assegno.
Alla luce di quanto osservato, il Collegio reputa che la domanda di assegno di divorzio formulata dalla resistente sia fondata.
In ordine alla determinazione del quantum del predetto assegno - in ragione di tutto quanto precede e tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio (celebratosi il 05.04.1997), della circostanza che, ad oggi, la resistente, di anni 53, oltre ad essere proprietaria di un immobile, che potrebbe garantirle una rendita futura, risulta ancora dotata di capacità lavorativa, con prospettiva di ottenere un contratto a tempo indeterminato -, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari a Euro 300,00, Controparte_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
05.04.1997, in S. NI AT (NA), da [nato a nato a [...] Parte_1
AT (NA), il 21.10.1967] e da [nata a [...], il [...]] Controparte_1
(atto n. 6, P. 2, S.A, reg. atti matrimonio anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
c) dispone l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_2
e entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al
[...] Controparte_3
Pag. 9 di 10 mantenimento ordinario delle predette, un importo mensile pari a Euro 900,00
(novecento/00), pari a 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascuna figlia;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse;
e) accoglie la domanda di assegno divorzile formulata da e, per Controparte_1
l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Parte_1 predetta la somma di Euro 300,00 (centocinquanta/00), a titolo di assegno di divorzio, da corrispondere entro il giorno 5, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT;
f) compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1041 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, congiuntamente C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti NI Torrente e Filippo Torrente, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. NI AT, alla via De Luca, n. 10
RICORRENTE
E
nata a [...], il [...], – cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._2
MA EG, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Prota, n. 71
RESISTENTE
E
nata a [...], il [...] – cod. fisc. Controparte_2
e nata a [...], il C.F._3 Controparte_3 27.11.2001 – cod. fisc. , entrambe rappresentate e difese, in virtù di C.F._4 mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Torrente e
AV ZO, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in
NTNI AT (NA), alla Via Casa Aniello, n. 51
TERZI INTERVENTORI VOLONTARI
E
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.10.2025, è comparsa la sola difesa di
[...]
che si è riportata agli atti e alle rispettive conclusioni, di cui ha domandato CP_1
l'accoglimento.
Con atto depositato il 24.10.2025, il P.M. ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 05.04.1997, in
S. NI AT (NA), con ha precisato che, dall'unione suddetta, Controparte_1 sono nate due figlie: (il 27.12.1997) e (il 27.11.2001). A sostegno della CP_2 CP_3 domanda di divorzio, ha dedotto di essere separato dalla moglie dal 13.04.2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto n. 2514/2022 del 13.04.2022, a seguito della comparizione degli stessi, in data 23.03.2022, dinanzi al Presidente del Tribunale;
ha allegato, quindi, che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
ha chiesto, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale, con decreto n. 2514/2022 del
13.04.2022, nonché di revocare l'assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, in favore della resistente.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito all'avversa richiesta di pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, nondimeno, ha chiesto, in via riconvenzionale,
Pag. 2 di 10 di porre, a carico del , l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento Parte_1 delle figlie, mediante la dazione di una somma - da versare in suo favore - pari a Euro
900,00 (Euro 450,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché ha domandato disporsi, in suo favore, il diritto all'assegno divorzile, per un importo pari a
Euro 300,00 mensili;
ha chiesto, infine, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 04.07.2024, si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto di confermare il Controparte_2 Controparte_3 versamento diretto dell'assegno di mantenimento in loro favore, così come stabilito in sede di separazione.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti, al cui esito il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., confermando provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto n. 2514/2022, anche con riguardo all'obbligo incombente su di versamento diretto alle figlie maggiorenni, Parte_1 ma economicamente non autosufficienti, e del contributo Controparte_2 CP_3 paterno al mantenimento delle stesse;
inoltre, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, letti e applicati gli artt. 473-bis.22 e 473-bis.28 c.p.c., ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 20.10.2025.
****
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
L'art. 2 legge n. 898/1970 abilita il Giudice alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora sia accertato che “la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nella fattispecie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologazione n. 2514/2022 del 13.04.2022, emesso dal Tribunale in intestazione.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (avvenuta in data 23.03.2022) fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili (28.02.2024), un periodo di tempo ampiamente superiore a
Pag. 3 di 10 quello richiesto dalla legge (ex art. 3, n. 2), lettera b) legge n. 898/1970 cit.) durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, in uno alle dichiarazioni e alle allegazioni delle parti, le quali disvelano la chiara impossibilità di addivenire a una conciliazione, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, di talché va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes.
2.1. Per quanto concerne i provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, il ricorrente ha chiesto confermarsi quanto previsto in sede di separazione e, quindi, anche l'obbligo, sul medesimo incombente di versare alle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, un importo mensile pari a Euro 900,00, ossia pari a Euro 450,00 per ciascuna figlia.
Parlato ha chiesto disporsi, in suo favore, il versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento delle figlie maggiorenni, ma pacificamente economicamente non autosufficienti.
Le figlie, e si sono costituite in giudizio, in data Controparte_2 Controparte_3
04.07.2024, onde richiedere la conferma dell'obbligo paterno del versamento, in loro favore e a titolo di contributo al loro mantenimento, di una somma mensile ammontante a Euro
450,00 per ciascuna figlia.
In proposito giova, allora, evidenziare che, in materia di assegno diretto al figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione, in modo uniforme, ha ribadito che, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (cfr. Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass.
4188/2006; 8007/2005). In conseguenza, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo, anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può
Pag. 4 di 10 negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento (Cass. sez. I, ordinanza 09/07/2018 n. 18008).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alla luce della domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte delle due figlie della coppia, l'istanza in tal senso formulata dalla resistente deve essere rigettata;
ne consegue la permanenza, in capo a e della titolarità del diritto a ricevere dal Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
l'assegno mensile di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascuna di loro, per un totale di Euro 900,00 (novecento/00), quale contributo al mantenimento delle predette.
2.2. Con riguardo alla richiesta della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla , genitore collocatario delle figlie CP_1
e maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. CP_2 CP_3
2.3. Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, parte resistente, sin dalla propria costituzione nel presente giudizio, ha chiesto obbligarsi la controparte a corrispondere, in suo favore, a titolo di assegno divorzile, una somma mensile pari a Euro
300,00.
Il ricorrente si è opposto all'accoglimento della prefata richiesta, deducendo che la controparte, all'epoca della separazione, ricopriva un ruolo precario presso la scuola primaria, mentre, attualmente, lavora stabilmente come maestra presso un Istituto
Scolastico sito a S. Antimo (NA), alla via Roma, n. 93, e “percepisce una rendita da locazione per
Euro 4.000,00-5.000,00 annui da una casa in NTNI AT in Via Casa d'Antuono fittata a
Pag. 5 di 10 persone di nazionalità indiana” (cfr. verbale di udienza del 01.07.2024); ha, altresì, aggiunto che la intratterrebbe una convivenza con un altro uomo. CP_1
Occorre allora ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio
(rilievo causale).
Ancora, come chiarito dalla Corte di Cassazione l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
È stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del
Pag. 6 di 10 relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023).
Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale (cfr. Cass. Civ. sez. I,
12/12/2023, (ud. 15/11/2023, dep. 12/12/2023), n. 34728).
Dunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, l'accertamento di un comune progetto di vita con un'altra persona, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
Tanto premesso in diritto, valga ricordare che, dalla separazione consensuale fra gli odierni contendenti, omologata in data 13.04.2022, che ha recepito l'accordo raggiunto inter partes in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, è derivato, in capo al , Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla , al fine di contribuire al mantenimento di CP_1 quest'ultima, un importo mensile ammontante a Euro 300,00.
Nel contesto della presente procedura, con i provvedimenti provvisori, è stato confermato a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile provvisorio, Parte_1 alla controparte la somma predetta.
La resistente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha affermato di vivere insieme alle figlie in una casa di proprietà, di essere intestataria di una casa in
NTNI AT (NA), alla Via Casa D'Antuono, gestita dal padre, e di essere proprietaria di una Mini Cooper del 2016; ha, altresì, dichiarato di lavorare in qualità di maestra di scuola primaria, ma di essere precaria, con uno stipendio mensile medio che oscilla tra Euro 1.200,00 ed Euro 1.400,00 e con spese mensili tra autostrada e diesel
Pag. 7 di 10 ammontanti a Euro 500,00 (cfr. verbale di udienza del 01.07.2024); ha, poi, documentato di aver prodotto un reddito di lavoro dipendente di Euro 8.651,35 nell'anno di imposta 2022
(cfr. Certificazione Unica 2023, in atti), un reddito di lavoro dipendente di Euro 9.963,41 nell'anno di imposta 2021 (cfr. Certificazione Unica 2022, in atti) e un reddito di lavoro dipendente di Euro 8.849,82 nell'anno di imposta 2020 (cfr. Certificazione Unica 2021, in atti); infine, ha precisato di non avere altre entrate oltre allo stipendio e di non essere gravata da mutui e finanziamenti, salvo una rata di un debito di Euro 100,00, contratto dal marito per non aver pagato l'ICI, per un totale complessivo di Euro 1.200,00 (cfr. verbale di udienza del 01.07.2024).
Quanto alla condizione economico-reddituale del ricorrente, questi ha dedotto di vivere con i propri genitori in NTNI AT (NA), in una casa di cui i predetti sono usufruttuari e di cui il proprio fratello è proprietario, per la quale contribuisce alle spese ma non paga alcun canone, e di essere proprietario di un'abitazione in NTNI AT
(NA), alla Via Volta, per la quale percepisce un canone di locazione di Euro 350,00; ha, poi, dichiarato di lavorare, insieme al fratello, in un negozio di ferramenta e di materiale elettrico in NTNI AT (NA), di cui è proprietario, con un guadagno di “circa Euro 1.300,00-
1.400,00, quando va bene Euro 1.500,00 nel periodo estivo” (cfr. verbale di udienza del
01.07.2024); ha, altresì, documentato di aver prodotto un reddito complessivo di Euro
15.062,00 nell'anno di imposta 2022 (cfr. 730/23, in atti), un reddito complessivo di Euro
6.672,00 nell'anno di imposta 2021 (cfr. 730/22, in atti) e un reddito complessivo di Euro
11.025,00 nell'anno di imposta 2020 (cfr. 730/2021, in atti); inoltre, ha allegato di essere proprietario di una Fiat 500 X, immatricolata il 23.03.2018, nonché titolare di un conto corrente bancario con saldo, al 31.03.2023, di Euro 2.906,46 e di un libretto postale con saldo, al 31.12.2021, di Euro 54.982,53; infine, ha precisato e documentato di sostenere spese mensili ammontanti a Euro 498,00, per un finanziamento contratto durante il periodo Covid, con scadenza nel 2026.
Ebbene, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, a giudizio del Collegio, le risultanze processuali disvelano la permanenza di un obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte della consolidata posizione economico-reddituale di - quantunque interessato da periodi di Parte_1 difficoltà, per quanto dallo stesso dichiarato (cfr. verbale dell'udienza del 01.07.2024) -,
Pag. 8 di 10 garantita dall'attività svolta nel proprio negozio e dalla proprietà di un bene immobile idoneo a garantire una rendita, la condizione di risulta deteriore, in Controparte_1 considerazione dello svolgimento di un'attività lavorativa ancora precaria.
A ciò si aggiunga che alcuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine a una relazione stabile instaurata dalla resistente, tale da determinare il venir meno dell'obbligo di assistenza materiale da parte dell'ex coniuge e, quindi, del diritto all'assegno.
Alla luce di quanto osservato, il Collegio reputa che la domanda di assegno di divorzio formulata dalla resistente sia fondata.
In ordine alla determinazione del quantum del predetto assegno - in ragione di tutto quanto precede e tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio (celebratosi il 05.04.1997), della circostanza che, ad oggi, la resistente, di anni 53, oltre ad essere proprietaria di un immobile, che potrebbe garantirle una rendita futura, risulta ancora dotata di capacità lavorativa, con prospettiva di ottenere un contratto a tempo indeterminato -, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari a Euro 300,00, Controparte_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
05.04.1997, in S. NI AT (NA), da [nato a nato a [...] Parte_1
AT (NA), il 21.10.1967] e da [nata a [...], il [...]] Controparte_1
(atto n. 6, P. 2, S.A, reg. atti matrimonio anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
c) dispone l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_2
e entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al
[...] Controparte_3
Pag. 9 di 10 mantenimento ordinario delle predette, un importo mensile pari a Euro 900,00
(novecento/00), pari a 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascuna figlia;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse;
e) accoglie la domanda di assegno divorzile formulata da e, per Controparte_1
l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Parte_1 predetta la somma di Euro 300,00 (centocinquanta/00), a titolo di assegno di divorzio, da corrispondere entro il giorno 5, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT;
f) compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
Pag. 10 di 10