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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 330 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresenta- Parte_1 C.F._1 to e difeso dall'avv. DANIELE IMBO'
APPELLANTE contro
(c.f. e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PELLEGRINO P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ri- portandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2289/19 il tribunale di Lecce, su domanda di e di , Controparte_3 Parte_1 accertò, in contraddittorio con , che, alla data del 30 novembre 2024, il Controparte_4 conto corrente n.600697 – ancora attivo - intestato alla società e per il quale il aveva prestato Pt_1 garanzia fideiussoria, presentava un saldo creditore in favore della banca. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne in giudizio innanzi al tribunale di Lecce la Parte_1
e chiese accertarsi l'esatto dare avere tra le parti alla data di chiusura Controparte_4 del rapporto di conto corrente sulla base dei movimenti annotati in conto tra il 30 novembre 2014 e la chiusura del conto.
Si costituì in giudizio - rappresentata da – quale cessionaria del credi- Controparte_1 CP_2 to e, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del ricorrente non essendo egli titolare di un credito nei confronti della banca e non avendo titolo a sostituirsi al titolare del conto, nel merito chiese il rigetto della domanda perché infondata.
Con ordinanza in data 21 marzo 2022 il tribunale, ritenuta la “legitimatio ad causam” di quale cessio- CP_2 naria del credito, accogliendo l'eccezione della società convenuta, dichiarò il difetto di legittimazione at- tiva del ricorrente, osservando, con riferimento alla domanda di ripetizione, che il fideiussore non è tito- lare di autonomo diritto di credito poiché il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate spetta solo a chi ha effettuato il versamento e cioè il correntista.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il e, sulla base dei motivi che saranno di se- Pt_1 guito esposti, ne ha chiesto la riforma.
Si è costituita (sempre rappresentata da ed ha chiesto la conferma della ordinanza CP_1 CP_2 impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni fissata ex art.127 cod.proc.civ., le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri precedenti scritti difensivi.
La corte ha riservato la decisione.
Con il primo motivo il rileva come unico contraddittore rispetto alla sua domanda fosse Pt_1 [...]
In ogni caso aveva omesso di produrre i contratti di cessione del credi- Controparte_4 CP_1 to al fine di dimostrare la propria legittimazione a resistere.
Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contesta- zione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta dispo- sizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costitui- sce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere va- lutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli indivi- duabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risulti- no sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro mo- do” (così cass.ord.n.17944/23 e, negli stessi termini, ord.n.21279/25).
Nel caso concreto – premesso che il ha dubitato della legittimazione della società appellata solo Pt_1 con l'atto di impugnazione – è in atti la G.U. recante la pubblicazione dell'avviso a cura di CP_1 di avere acquistato in blocco da con contratto di cessione in data 20 dicembre 2017 Controparte_4
“un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici” e, in particolare, “rapporti giuridici sorti in capo a MP (o
a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”. Nello stesso avviso è poi contenuta l'indicazione di un sito internet con la precisa- zione che nello stesso sito, al link specificato, potevano essere rinvenuti “i dati indicativi di ciascuno crediti
MP, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione”. Rileva la corte che il contenuto dell'avviso – dal quale non risulta l'avvenuta cessione di tutti i crediti “sorti in capo a MP (o
a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, ma solo di alcuni di essi – unitamente alla contestazione da parte del Pt_1 dell'avvenuta cessione del credito derivante dal rapporto da lui garantito, fanno sì che la presunzione costituita dalla pubblicazione dell'avviso di cessione si affievolisca. E tuttavia, lo stesso indizio acquista rilievo decisivo assieme alla considerazione relativa alla comunicazione in atti con la quale
[...]
dichiara che “il credito vantato nei confronti del (…) è rientrato nella Controparte_4 Controparte_3 operazione di cessione pro soluto (…) conclusa in data 20.12.2017 tra la CP_4 Controparte_5
e la società . Deve, in conclusione, ritenersi provato con sufficiente grado di
[...] Controparte_1 certezza che il rapporto oggetto di lite sia stato ricompreso nella cessione richiamata, ritenendo la banca di vantare un credito di € 12.481,99 (tanto emerge dalla comunicazione in atti del 13 luglio 2016 inviata dalla banca al correntista ed al fideiussore).
Con il secondo motivo si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'affermare la ca- renza di legittimazione del in relazione ad una domanda di ripetizione di indebito, domanda in Pt_1 realtà mai proposta.
Il motivo è fondato. Ed infatti, come emerge agevolmente dalla lettura del ricorso introduttivo del giu- dizio, il non ha mai chiesto la condanna della banca al pagamento in suo favore dell'eventuale Pt_1 saldo creditore per il correntista. La domanda era invece di mero accertamento del saldo del conto alla data della sua chiusura, saldo che (si assumeva essere a debito della banca e che, comunque) si chiedeva fosse verificato – indipendentemente dal fatto che fosse attivo o passivo - sulla base degli stessi criteri di calcolo adottati nella sentenza n.2289/19 e sulla base dei movimenti annotati successivamente al 30 no- vembre 2014. L'unica domanda di condanna contenuta in ricorso – domanda non più proposta in ap- pello – è quella di condanna della banca ex art.96 cod.proc.civ..
Non è certamente in discussione l'interesse del fideiussore a conoscere il saldo del conto in relazione al quale egli ha prestato la sua garanzia, sicché sul punto la sentenza deve essere riformata.
Dovendosi provvedere sulla domanda come innanzi precisata, rileva la corte che sono in atti sia la sen- tenza n.2289/19, che la consulenza tecnica sulla quale essa si fonda, sia gli estratti conto relativi a tutto il periodo successivo a quello cui si ferma il precedente accertamento e fino alla chiusura del rapporto.
A tal fine è necessario disporre accertamento tecnico come da separata ordinanza cui si fa rinvio.
Le spese del processo saranno regolate con la sentenza definitiva.
p.q.m.
la corte,
in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimazione attiva di . Parte_1
Dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Lecce, 27 novembre 2025. Il presidente est.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 330 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresenta- Parte_1 C.F._1 to e difeso dall'avv. DANIELE IMBO'
APPELLANTE contro
(c.f. e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PELLEGRINO P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ri- portandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2289/19 il tribunale di Lecce, su domanda di e di , Controparte_3 Parte_1 accertò, in contraddittorio con , che, alla data del 30 novembre 2024, il Controparte_4 conto corrente n.600697 – ancora attivo - intestato alla società e per il quale il aveva prestato Pt_1 garanzia fideiussoria, presentava un saldo creditore in favore della banca. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne in giudizio innanzi al tribunale di Lecce la Parte_1
e chiese accertarsi l'esatto dare avere tra le parti alla data di chiusura Controparte_4 del rapporto di conto corrente sulla base dei movimenti annotati in conto tra il 30 novembre 2014 e la chiusura del conto.
Si costituì in giudizio - rappresentata da – quale cessionaria del credi- Controparte_1 CP_2 to e, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del ricorrente non essendo egli titolare di un credito nei confronti della banca e non avendo titolo a sostituirsi al titolare del conto, nel merito chiese il rigetto della domanda perché infondata.
Con ordinanza in data 21 marzo 2022 il tribunale, ritenuta la “legitimatio ad causam” di quale cessio- CP_2 naria del credito, accogliendo l'eccezione della società convenuta, dichiarò il difetto di legittimazione at- tiva del ricorrente, osservando, con riferimento alla domanda di ripetizione, che il fideiussore non è tito- lare di autonomo diritto di credito poiché il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate spetta solo a chi ha effettuato il versamento e cioè il correntista.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il e, sulla base dei motivi che saranno di se- Pt_1 guito esposti, ne ha chiesto la riforma.
Si è costituita (sempre rappresentata da ed ha chiesto la conferma della ordinanza CP_1 CP_2 impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni fissata ex art.127 cod.proc.civ., le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri precedenti scritti difensivi.
La corte ha riservato la decisione.
Con il primo motivo il rileva come unico contraddittore rispetto alla sua domanda fosse Pt_1 [...]
In ogni caso aveva omesso di produrre i contratti di cessione del credi- Controparte_4 CP_1 to al fine di dimostrare la propria legittimazione a resistere.
Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contesta- zione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta dispo- sizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costitui- sce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere va- lutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli indivi- duabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risulti- no sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro mo- do” (così cass.ord.n.17944/23 e, negli stessi termini, ord.n.21279/25).
Nel caso concreto – premesso che il ha dubitato della legittimazione della società appellata solo Pt_1 con l'atto di impugnazione – è in atti la G.U. recante la pubblicazione dell'avviso a cura di CP_1 di avere acquistato in blocco da con contratto di cessione in data 20 dicembre 2017 Controparte_4
“un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici” e, in particolare, “rapporti giuridici sorti in capo a MP (o
a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”. Nello stesso avviso è poi contenuta l'indicazione di un sito internet con la precisa- zione che nello stesso sito, al link specificato, potevano essere rinvenuti “i dati indicativi di ciascuno crediti
MP, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione”. Rileva la corte che il contenuto dell'avviso – dal quale non risulta l'avvenuta cessione di tutti i crediti “sorti in capo a MP (o
a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, ma solo di alcuni di essi – unitamente alla contestazione da parte del Pt_1 dell'avvenuta cessione del credito derivante dal rapporto da lui garantito, fanno sì che la presunzione costituita dalla pubblicazione dell'avviso di cessione si affievolisca. E tuttavia, lo stesso indizio acquista rilievo decisivo assieme alla considerazione relativa alla comunicazione in atti con la quale
[...]
dichiara che “il credito vantato nei confronti del (…) è rientrato nella Controparte_4 Controparte_3 operazione di cessione pro soluto (…) conclusa in data 20.12.2017 tra la CP_4 Controparte_5
e la società . Deve, in conclusione, ritenersi provato con sufficiente grado di
[...] Controparte_1 certezza che il rapporto oggetto di lite sia stato ricompreso nella cessione richiamata, ritenendo la banca di vantare un credito di € 12.481,99 (tanto emerge dalla comunicazione in atti del 13 luglio 2016 inviata dalla banca al correntista ed al fideiussore).
Con il secondo motivo si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'affermare la ca- renza di legittimazione del in relazione ad una domanda di ripetizione di indebito, domanda in Pt_1 realtà mai proposta.
Il motivo è fondato. Ed infatti, come emerge agevolmente dalla lettura del ricorso introduttivo del giu- dizio, il non ha mai chiesto la condanna della banca al pagamento in suo favore dell'eventuale Pt_1 saldo creditore per il correntista. La domanda era invece di mero accertamento del saldo del conto alla data della sua chiusura, saldo che (si assumeva essere a debito della banca e che, comunque) si chiedeva fosse verificato – indipendentemente dal fatto che fosse attivo o passivo - sulla base degli stessi criteri di calcolo adottati nella sentenza n.2289/19 e sulla base dei movimenti annotati successivamente al 30 no- vembre 2014. L'unica domanda di condanna contenuta in ricorso – domanda non più proposta in ap- pello – è quella di condanna della banca ex art.96 cod.proc.civ..
Non è certamente in discussione l'interesse del fideiussore a conoscere il saldo del conto in relazione al quale egli ha prestato la sua garanzia, sicché sul punto la sentenza deve essere riformata.
Dovendosi provvedere sulla domanda come innanzi precisata, rileva la corte che sono in atti sia la sen- tenza n.2289/19, che la consulenza tecnica sulla quale essa si fonda, sia gli estratti conto relativi a tutto il periodo successivo a quello cui si ferma il precedente accertamento e fino alla chiusura del rapporto.
A tal fine è necessario disporre accertamento tecnico come da separata ordinanza cui si fa rinvio.
Le spese del processo saranno regolate con la sentenza definitiva.
p.q.m.
la corte,
in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimazione attiva di . Parte_1
Dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Lecce, 27 novembre 2025. Il presidente est.