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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1373/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1373/2023 r.g. promossa da:
(C.F , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAMPUS PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
La parte ha precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da ricorso introduttivo
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
-Dichiarare nata a [...] il [...] c.f. e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Buddusò in via Giosuè Carducci snc distinto al catasto fabbricati del comune di Buddusò al foglio 41 Mappale
2818 sub 2 cat A/2 consistenza 8,5 vani , unitamente alle pertinenze fabbricato (legnaia ) in via
Carducci , distinto ala catasto fabbricati al foglio 41 mappale 2859sub 1 cat. A/4 3 vani, e il fabbricato in via Giosuè Carducci (uso deposito) distinti al foglio 41 mappale 2823 sub 2 e il terreno in Buddusò distinto al catasto terreni identificato con i mappali distinta al catasto terreni al foglio 41 mappali
1814-2165-2388 per averne il possesso pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre trent'anni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per le parti convenute: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1
proprietà per intervenuta usucapione di un immobile sito in Buddusò, via Giosuè Carducci n. 61, distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 41, mapp. 2818, sub 2, unitamente alle pertinenze distinte al foglio 41, mapp. 2859, sub 1 (legnaia) e al mapp. 2823, sub 2 (uso deposito) nonché del terreno sito in località “S'Ovale”, distinto al Catasto terreni al foglio 41, mappali 1814,
2165 e 2388.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che l'immobile era stato realizzato in forza di concessione edilizia n. 63/88 sul terreno acquistato in data 7.11.1977 dalle convenute , e;
Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
- che le pertinenze ad uso legnaia e ad uso deposito erano stati costruiti sul terreno ceduto dal Comune di Buddusò;
- che il Comune di Buddusò aveva altresì ceduto la porzione di terreno in località “S'Ovale”, ove era stato realizzato a proprie spese un garage;
- che i fabbricati erano stati tutti costruiti personalmente e a proprie esclusive spese;
- che l'immobile ad uso abitazione era delimitato dal giardino con una recinzione e una ringhiera;
- di aver posseduto gli immobili per oltre vent'anni in modo continuo, interrotto e pacifico;
- che attualmente gli immobili sono ancora intestati ai soggetti convenuti e di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I convenuti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 26.6.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento. L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico.
La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
I convenuti non si costituivano, mostrando così un chiaro disinteresse per la causa in oggetto.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali è emerso che la parte attrice possiede da oltre venti anni l'immobile e i fabbricati oggetto di causa, avendo compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
All'udienza del 7.5.2024, il teste , amico della ricorrente, dichiarava di essere stato Testimone_1
vicino di casa di sin dal 1985 e che, da allora, la stessa aveva abitato Parte_1
nell'abitazione confinante. Precisava altresì che la casa per cui è causa era stata costruita personalmente dalla ricorrente.
Descriveva, poi, con precisione e dettaglio l'abitazione, riferendo di esserci stato personalmente: “io sono entrato in questa casa. Ci sono due appartamenti: piano terra e primo piano. Sono due appartamenti separati, con accessi indipendenti. Non c'è una scala interna. La SI.ra abita in Pt_1
tutti e due gli appartamenti.
La casa è recintata con un cancello, che è presente sia nella parte anteriore sia in quella posteriore. Il fabbricato è costruito in blocchetti di cemento. C'è anche un cortile e un giardino. Nel giardino ci sono piante e fiori. Il cortile invece è uno spazio libero, anche lì ci sono piante ed è vicino al giardino.
Ci sono fabbricati o agli distinti dalla casa principale? Si, c'è una cucina staccata (è un locale cucina, chiuso), poi c'è la legnaia (è una stanza da cui si accede dal giardino) e poi c'è il garage (è situato al di là della via Carducci, quindi, non nello stesso complesso immobiliare recintato che ho descritto sopra (…) Il garage è abbastanza grande, ci stanno più di due macchine. Non saprei dire se la serranda è elettrica o manuale, comunque confermo che c'è la serranda come apertura del garage”. Anche l'altra testimone, , confermava tali circostanze, dichiarando che “in quella casa Tes_2
attualmente ci abita la SI.ra , che abita lì con il marito e con i figli. La casa è stata costruita Pt_1 negli anni 80', ed è stata costruita dalla SI.ra (…) ricordo di aver visto l'impresa di Pt_1
costruzione costruire da nuovo la casa dove attualmente abita la . So anche, con certezza, che il Pt_1 denaro per la costruzione proveniva dalla SI.ra . L'impresa, quindi, aveva ricevuto l'incarico Pt_1 da ”. Parte_1
Anche lei era in grado di descrivere con precisione gli immobili oggetto di causa.
Riferiva che non vi erano pubbliche contestazioni sul possesso degli immobili da parte di
[...]
. Parte_1
Considerata la natura immobiliare in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di degli immobili siti in Buddusò, distinti al Catasto fabbricati del Parte_1
medesimo Comune al foglio 41, mappale 2818, sub 2; foglio 41, mappale 2859, sub 1; foglio 41, mappale 2823, nonché dei terreni siti in Buddusò, distinti al Catasto terreni al foglio 41 mappale 1814; foglio 41, mappale 2165 e foglio 41, mappale 2388;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 26.6.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1373/2023 r.g. promossa da:
(C.F , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAMPUS PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
La parte ha precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da ricorso introduttivo
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
-Dichiarare nata a [...] il [...] c.f. e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato sito in Buddusò in via Giosuè Carducci snc distinto al catasto fabbricati del comune di Buddusò al foglio 41 Mappale
2818 sub 2 cat A/2 consistenza 8,5 vani , unitamente alle pertinenze fabbricato (legnaia ) in via
Carducci , distinto ala catasto fabbricati al foglio 41 mappale 2859sub 1 cat. A/4 3 vani, e il fabbricato in via Giosuè Carducci (uso deposito) distinti al foglio 41 mappale 2823 sub 2 e il terreno in Buddusò distinto al catasto terreni identificato con i mappali distinta al catasto terreni al foglio 41 mappali
1814-2165-2388 per averne il possesso pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre trent'anni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per le parti convenute: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1
proprietà per intervenuta usucapione di un immobile sito in Buddusò, via Giosuè Carducci n. 61, distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 41, mapp. 2818, sub 2, unitamente alle pertinenze distinte al foglio 41, mapp. 2859, sub 1 (legnaia) e al mapp. 2823, sub 2 (uso deposito) nonché del terreno sito in località “S'Ovale”, distinto al Catasto terreni al foglio 41, mappali 1814,
2165 e 2388.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che l'immobile era stato realizzato in forza di concessione edilizia n. 63/88 sul terreno acquistato in data 7.11.1977 dalle convenute , e;
Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
- che le pertinenze ad uso legnaia e ad uso deposito erano stati costruiti sul terreno ceduto dal Comune di Buddusò;
- che il Comune di Buddusò aveva altresì ceduto la porzione di terreno in località “S'Ovale”, ove era stato realizzato a proprie spese un garage;
- che i fabbricati erano stati tutti costruiti personalmente e a proprie esclusive spese;
- che l'immobile ad uso abitazione era delimitato dal giardino con una recinzione e una ringhiera;
- di aver posseduto gli immobili per oltre vent'anni in modo continuo, interrotto e pacifico;
- che attualmente gli immobili sono ancora intestati ai soggetti convenuti e di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I convenuti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 26.6.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento. L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico.
La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
I convenuti non si costituivano, mostrando così un chiaro disinteresse per la causa in oggetto.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali è emerso che la parte attrice possiede da oltre venti anni l'immobile e i fabbricati oggetto di causa, avendo compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
All'udienza del 7.5.2024, il teste , amico della ricorrente, dichiarava di essere stato Testimone_1
vicino di casa di sin dal 1985 e che, da allora, la stessa aveva abitato Parte_1
nell'abitazione confinante. Precisava altresì che la casa per cui è causa era stata costruita personalmente dalla ricorrente.
Descriveva, poi, con precisione e dettaglio l'abitazione, riferendo di esserci stato personalmente: “io sono entrato in questa casa. Ci sono due appartamenti: piano terra e primo piano. Sono due appartamenti separati, con accessi indipendenti. Non c'è una scala interna. La SI.ra abita in Pt_1
tutti e due gli appartamenti.
La casa è recintata con un cancello, che è presente sia nella parte anteriore sia in quella posteriore. Il fabbricato è costruito in blocchetti di cemento. C'è anche un cortile e un giardino. Nel giardino ci sono piante e fiori. Il cortile invece è uno spazio libero, anche lì ci sono piante ed è vicino al giardino.
Ci sono fabbricati o agli distinti dalla casa principale? Si, c'è una cucina staccata (è un locale cucina, chiuso), poi c'è la legnaia (è una stanza da cui si accede dal giardino) e poi c'è il garage (è situato al di là della via Carducci, quindi, non nello stesso complesso immobiliare recintato che ho descritto sopra (…) Il garage è abbastanza grande, ci stanno più di due macchine. Non saprei dire se la serranda è elettrica o manuale, comunque confermo che c'è la serranda come apertura del garage”. Anche l'altra testimone, , confermava tali circostanze, dichiarando che “in quella casa Tes_2
attualmente ci abita la SI.ra , che abita lì con il marito e con i figli. La casa è stata costruita Pt_1 negli anni 80', ed è stata costruita dalla SI.ra (…) ricordo di aver visto l'impresa di Pt_1
costruzione costruire da nuovo la casa dove attualmente abita la . So anche, con certezza, che il Pt_1 denaro per la costruzione proveniva dalla SI.ra . L'impresa, quindi, aveva ricevuto l'incarico Pt_1 da ”. Parte_1
Anche lei era in grado di descrivere con precisione gli immobili oggetto di causa.
Riferiva che non vi erano pubbliche contestazioni sul possesso degli immobili da parte di
[...]
. Parte_1
Considerata la natura immobiliare in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di degli immobili siti in Buddusò, distinti al Catasto fabbricati del Parte_1
medesimo Comune al foglio 41, mappale 2818, sub 2; foglio 41, mappale 2859, sub 1; foglio 41, mappale 2823, nonché dei terreni siti in Buddusò, distinti al Catasto terreni al foglio 41 mappale 1814; foglio 41, mappale 2165 e foglio 41, mappale 2388;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 26.6.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti