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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3263 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesco Madeo
- ricorrente in riassunzione -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 11 settembre 2013, esponeva: Parte_1
che, con contratto a tempo pieno e determinato stipulato il 1° settembre 2003, gli era stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche del lavoro con retribuzione complessiva di €.183.600,00;
che nel contratto era stato espressamente stabilito che la revoca anticipata dell'incarico poteva disporsi con atto motivato nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per inosservanza delle direttive impartite,
assenza per infortunio o malattia superiore a sei mesi, assegnazione di diverso incarico;
che, in violazione di tale pattuizione oltre che di quanto stabilito dal regolamento Regionale, nonché dal
CCNL, l'amministrazione regionale, in seguito all'insediamento del nuovo consiglio, con delibera n. 692 del
26/7/2005, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 53, co.2, dello Statuto della , aveva revocato CP_1
il predetto incarico;
tanto esposto, impugnava la delibera 692/2005 per a) illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, dello
Statuto della , per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, di CP_1
cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
b) mancanza dei presupposti di cui all'art. 53, co.2, dello Statuto
regionale.
2. Chiedeva, quindi, la condanna della al pagamento della somma di €.715.723,24 a titolo di danno CP_1
per l'illegittima revoca (pari alle retribuzioni spettanti da agosto 2005 sino alla naturale scadenza dell'incarico prevista per aprile 2010, decurtate delle somme ricevute quale dirigente, dapprima, per circa un anno, senza incarico e poi dirigente di area), oltre a1 danno professionale e all'immagine determinato in €.200.000,00.
3. Con sentenza n. 9461/2014 il Tribunale rigettava il ricorso.
Interponeva appello lo e si doleva della erronea valutazione della disposizione di cui all'art. 53, comma Pt_1
2, dello Statuto della , che il Tribunale aveva ritenuto non riguardare il sistema dello spoil CP_1
system. Lamentava, inoltre, che il primo giudice aveva omesso di esaminare la natura non apicale dell'incarico da lui ricoperto, nonché di valutare i danni patiti.
4. Con sentenza n. 814/2019 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo l'incarico di durata predeterminata coincidente con la fine della legislatura e comunque legittima la revoca ai sensi dell'art. 53
comma 2 dello Statuto della che la consentiva "con criterio fiduciario". CP_1
proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Parte_1
5. Con ordinanza n. 25528/2024 la S.C. accoglieva il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, con assorbimento di tutti gli altri.
Affermava la Cassazione:
<
avendo la funzione di organizzare, coordinare e dirigere l'ufficio secondo le direttive generali degli organi di direzione politica che assiste, svolge un incarico rispetto al quale opera il sistema di c.d. spoil system,
rientrando esso negli incarichi dirigenziali apicali che non attengono ad una semplice attività di gestione, ed essendo invece rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali
(Cass., Sez. L, n. 2510 del 31/01/2017);
CP_ con riguardo alla disciplina vigente per la Regione , l'art. 160, comma 1 lett. a, del reg. regionale n.
1/2002, la cui esegesi è stata implicitamente censurata nel quinto e nel sesto motivo di ricorso, dispone espressamente che "Il direttore di Dipartimento, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica e integrata delle direzioni regionali... dirige e coordina l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione nei confronti degli stessi delle misure di cui agli artt. 185 e
189";
il comma 1 lett. b dello stesso articolo, nell'esaminare poi la figura del direttore regionale e il regime degli atti da questi adottati, precisa che essi sono passibili di ricorso gerarchico al direttore del dipartimento cui il direttore regionale formula altresì delle "proposte" e da cui è diretto e coordinato;
da quanto sopra, si ricava che i dirigenti apicali ai quali si applica la normativa sullo spoil system nella Regione
CP_
sono i soli dirigenti preposti ai dipartimenti, non anche il direttore regionale al cui incarico non può
annettersi il requisito dell'apicalità;
nella specie, è senz'altro accertato che il ricorrente era formalmente un dirigente dotato di particolare rilievo e responsabilità, ma la Corte territoriale ha ritenuto di equipararlo ai dirigenti di dipartimento sul presupposto che gli fossero stati attribuiti contrattualmente i poteri propri dei dirigenti di livello generale, e segnatamente quello di "raccordarsi con l'assessorato di riferimento per quanto concerne materie oggetto di specifica delega politica, nonché di formulare proposte ed esprimere pareri al competente direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza dello stesso, e di curare le attività di competenza delle direzione adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, oltre che i poteri di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale interni alla direzione regionale e di svolgere tutti i compiti assegnati o delegati dal direttore dipartimentale" (v. p. 4 sentenza impugnata);
senonché, questa ricostruzione e i rilievi che la sorreggono non sono affatto decisivi: il presupposto dell'applicazione dello spoil system è (s'è detto) il carattere apicale del dirigente interessato, e, nella specie,
la Corte territoriale non ha tenuto conto che, essendo il ricorrente formalmente un direttore regionale, era sempre formalmente e a sensi della disciplina del reg. regionale n. 1/2002, sottoposto al competente dirigente di dipartimento il quale "dirige e coordina l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia", decidendo altresì sui ricorsi gerarchici contro gli atti emessi da questi ultimi;
la Corte territoriale avrebbe dovuto, piuttosto, verificare non tanto se il dirigente avesse in Parte_2
concreto alcuni dei poteri propri dell'apicale, ma, anzitutto, se egli fosse stato posto a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, avesse le stesse caratteristiche di un Dipartimento, in modo da distinguersi, per la sua totale autonomia, dai Dipartimenti ufficialmente esistenti e da aggiungersi ad essi;
solo a queste condizioni, qui non verificate, i poteri eventualmente assegnati al ricorrente Parte_2
avrebbero potuto condurre ad una sua equiparazione a un dirigente apicale (cfr. Cass. n. 15971/2024, cit.); un tale accertamento non solo non è stato fatto ma la Corte di merito non si è neppure avveduta che la disciplina regolamentare sopra richiamata orientava, nel suo complesso, in senso opposto rispetto all'apprezzamento dell'apicalità dell'incarico dirigenziale in questione;
privo di pregio è altresì il riferimento, contenuto in sentenza, alla previsione dell'applicazione dell'art. 162
comma 12 del reg. n. 1/2001 e all'art. 53 comma 2 dello Statuto, che prevedevano (l'uno) la libera revocabilità
"in caso di cessazione dalla carica del presidente della Giunta" dell'incarico di direttore di dipartimento - e non (si noti) di quello di direttore della direzione regionale - e (l'altro) la revoca con criterio fiduciario degli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, nel cui novero non è espressamente compresa la posizione dirigenziale di direttore della direzione regionale che ci occupa;
a riguardo, la piana lettura della disposizione statutaria (art. 53 comma 2, e in particolare dell'ampia locuzione
"incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-
amministrativo") lascia comunque trasparire l'intento del legislatore regionale di assoggettare allo spoil system i direttori di dipartimento e comunque gli incarichi apicali e soltanto essi;
e peraltro una contraria opzione interpretativa che portasse a ritenere, invece, che tutti gli incarichi dirigenziali di particolare pregnanza e rilevanza, ancorché (in tesi) non apicali, fossero stati sottoposti al sistema di decadenza automatica, non sarebbe conforme a una lettura costituzionalmente orientata, la quale vuole che, nel caso in cui una norma si presti in astratto, per la sua formulazione letterale e il modo con cui si inerisce nel sistema, ad una duplice possibile interpretazione, l'una conforme al dettato costituzionale e l'altra difforme da esso, deve essere data la preferenza, secondo i canoni di ermeneutica giuridica,
all'interpretazione che non sia in contrasto con norme e principi di livello costituzionale (Corte Cost. ord. n.
198/2013; n. 102/2012; n. 212/2011; cfr. altresì Cass. n. 2555 del 2015);
inoltre, la Corte territoriale non ha considerato che anche la previsione dell'art. 2 del contratto individuale non era (e non poteva essere) di per sé dirimente, atteso che le regole normative sullo spoil system sono destinate evidentemente a integrare di diritto e comunque imporsi sulle pattuizioni individuali laddove difformi;
è qui da ribadire infatti - in linea con Corte cost. n. 23/2019 – "l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali";
sicché, deve ritenersi, a fortiori, che analoga incompatibilità debba predicarsi per tutte quelle clausole e/o pattuizioni del contratto individuale di lavoro che abbiano un contenuto simile ponendosi in frizione col dettato costituzionale (cfr. Cass. n. 22518/2024);
nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, con riguardo agli incarichi dirigenziali, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale affermatasi a partire dalle sentenze n.
103 e n. 104 del 2007 e ormai consolidata, le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello spoil system può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. sono quelle nelle quali si riscontrano,
appunto, i requisiti della "apicalità" dell'incarico nonché della "fiduciarietà" della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la fiduciarietà, per legittimare l'applicazione del suindicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante (Cass. 5
maggio 2017, n. 11015); pertanto, il meccanismo non è applicabile in caso di incarico di tipo tecnico-
professionale che non comporta il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell'ente di riferimento (Cass. n. 35235/2022; Cass. n. 2555/2015);
alla stregua delle considerazioni esposte, i motivi dal quarto al settimo possono trovare accoglimento,
dovendosi ritenere, stante la natura non apicale dell'incarico in parola, la nullità della clausola (articolo 2) del contratto individuale, prevedente la cessazione del rapporto a fine legislatura, restando, di conseguenza, travolta anche l'ulteriore statuizione di rigetto della pretesa risarcitoria, la quale dovrà essere opportunamente riesaminata dal giudice del rinvio;
l'accoglimento delle censure preindicate comporta, infine, l'assorbimento dei primi tre motivi di ricorso, che vanno tutti ad intercettare il (contestato) potere della Corte di merito di esaminare l'eccezione in punto di cessazione del contratto individuale per scadenza naturale del termine finale di durata>>.
6. Con ricorso del 27 novembre 2024 lo riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in Pt_1
diversa composizione, giudice del rinvio.
Il ricorrente ha chiesto, alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, la condanna della al pagamento, in proprio favore, della somma di €.748.108,05, a titolo di differenze retributive CP_1
tra quanto avrebbe percepito dal 1° agosto 2005 al 31 agosto 2010 se non gli fosse stato illegittimamente revocato l'incarico e quanto riscosso nel medesimo periodo.
7. Orbene, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dallo stante la natura non apicale dell'incarico in parola Pt_1
e la conseguente non applicabilità del c.d. spoil system.
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ipotesi di illegittimità del recesso anticipato da un contratto a termine del dirigente, le conseguenze risarcitorie di natura patrimoniale vanno commisurate alla retribuzione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'illegittimo recesso dal rapporto e che sarebbe stata percepita sino alla scadenza (Cass. 17355/2019).
Va, tuttavia, ricordato che con il ricorso introduttivo del giudizio, lo aveva chiesto la condanna della Pt_1
al pagamento, in proprio favore, delle differenze maturate dal 1° agosto 2005 sino al 31 marzo 2010. CP_1
Pertanto, poiché non è consentito estendere il petitum nel corso del giudizio di rinvio, in accoglimento per quanto di ragione dell'originaria domanda, la va condannata a pagare allo le differenze CP_2 Pt_1
stipendiali tra la retribuzione prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione
Politiche da agosto 2005 a marzo 2010 e quanto dallo stesso percepito in tale periodo. Pt_1 Sempre in virtù del principio secondo cui nel giudizio di rinvio le parti non possono avanzare nuove domande o nuove conclusioni, diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio pregresso (ex multis, Cass. 22828/2024),
è inammissibile la richiesta dello , avanzata in questa sede, di condanna della alle differenze Pt_1 CP_1
di TFR.
8. La resistente ha obiettato che l'art. 20, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, secondo il quale l'incarico in parola “è conferito per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è
rinnovabile” (disposizione, ribadita dall'art. 162, comma 9, del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre
2002) è stata abrogata a decorrere dall'8 agosto 2002, data di entrata in vigore della L. 15 luglio 2002, con la quale veniva sostituito il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, stabilendo che “[…] la durata dell'incarico,
che deve essere correlata agli obiettivi prefissati […] non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.”
L'obiezione non coglie nel segno, in quanto il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 si riferisce al conferimento di uffici dirigenziali, a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che siano, all'atto della nomina, soggetti estranei alle Amministrazioni conferenti.
Nella specie, lo era dirigente di seconda fascia del ruolo regionale (come ben si rileva dal contratto Pt_1
sottoscritto tra le parti in data 1 settembre 2003).
Il fatto che il ricorrente sia stato sospeso dal servizio dal 21 luglio 2006 al 12 settembre 2007 a seguito di misura restrittiva della libertà personale non ha specifico rilievo: allo è dovuto il compenso Pt_1
normativamente previsto in tale periodo quale Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche
9. Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente ha lamentato il pregiudizio che gli è derivato, sotto il profilo della professionalità, dall'essere stato designato, dopo un anno dalla illegittima revoca, come dirigente di un'area, mentre la direzione regionale, precedentemente affidatagli, comprendeva n. 9 aree e n. 4 uffici.
Orbene, insegna la S.C. che se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 6572-2006; Cass.
6.12.2005 n. 26666), la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr. Cass. n. 3822 del 2021)."
A parere del Collegio, considerato che:
lo esercitava le funzioni di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da settembre Pt_1
2003;
che la revoca dell'incarico è intervenuta dopo un periodo apprezzabilmente prolungato di esercizio dell'attività di Direttore (poco meno di due anni);
che l'attività svolta, poi revocata, era di particolare professionalità (il Direttore della Direzione Generale è
sottoposto solo al Direttore di Dipartimento;
che l'allegato periodo di dequalificazione si è protratto per circa cinque anni (da agosto 2005 a marzo 2010);
che v'è un evidente scarto tra l'ampiezza delle funzioni svolte dallo prima e dopo la revoca;
Pt_1
tanto considerato può ritenersi presuntivamente provato un danno all'immagine e alla professionalità.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno, pare equo liquidare allo un importo pari al 20% Pt_1
delle retribuzioni dovute al ricorrente da agosto 2005 a marzo 2010 quale Direttore della Direzione Regionale
Formazione Politiche, ossia per tutto il periodo di lamentata dequalificazione, avute presenti la qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita e il periodo dello svuotamento delle mansioni.
Non spetta allo il risarcimento del danno da lesione all'integrità psicofisica, giacché della dedotta Pt_1
condizione di stress e depressione cagionata dall'improvvisa e immotivata revoca dell'incarico non è stato offerto alcuna prova, neanche di tipo indiziario.
10. In conclusione, la va condannata a pagare a : CP_1 Parte_1 a) a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, le differenze stipendiali nette tra la retribuzione prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010 e quanto dallo stesso percepito in tale periodo, oltre accessori come per legge;
Pt_1
b) a titolo di danno alla professionalità, il 20% della retribuzione netta prevista per l'incarico di Direttore della
Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010, oltre accessori come per legge.
Va precisato che il calcolo delle relative somme richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (qualifica rivestiva dallo nei ruoli della , contratto di Pt_1 CP_1
conferimento dell'incarico, retribuzione lorda annua ecc.) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006; 17537/2014).
Deve, infine, aggiungersi che non vanno detratte dal dovuto le somme richieste dallo a vario titolo Pt_1
(me sempre con riferimento al periodo in rassegna) nel giudizio promosso con ricorso iscritto al n. R.G.
21923/2024 presso il Tribunale di Roma, come preteso dalla . CP_1
Dovrà eventualmente il Tribunale, nel caso in cui ritenga fondata la domanda attorea, tener conto di quanto liquidato in questa sede al ricorrente, sempre che ricorra una identità (totale o parziale) delle richieste.
11. Le spese dell'intero processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in base al valore della controversia e al pregio dell'opera prestata), con distrazione in favore dei difensori che, in ciascuna fase,
si sono dichiarati distrattari.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
25528/2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 27 novembre 2024 da nei confronti Parte_1
della , così provvede: CP_1
condanna la al pagamento, in favore di : CP_1 Parte_1
a) a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, delle differenze stipendiali nette tra la retribuzione prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010 e quanto dallo stesso percepito in tale periodo, oltre accessori come per legge;
Pt_1
b) a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, del 20% della retribuzione netta prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010, oltre accessori come per legge,
condanna la al pagamento, in favore dei difensori dello che, in ciascuna fase del CP_1 Pt_1
processo si sono dichiarati distrattari, delle spese di tutti i gradi giudizio, che così liquida:
€.14.000,00 per il primo grado del giudizio;
€.14.000,00 per il giudizio di appello;
€.10.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.14.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3263 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesco Madeo
- ricorrente in riassunzione -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 11 settembre 2013, esponeva: Parte_1
che, con contratto a tempo pieno e determinato stipulato il 1° settembre 2003, gli era stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche del lavoro con retribuzione complessiva di €.183.600,00;
che nel contratto era stato espressamente stabilito che la revoca anticipata dell'incarico poteva disporsi con atto motivato nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per inosservanza delle direttive impartite,
assenza per infortunio o malattia superiore a sei mesi, assegnazione di diverso incarico;
che, in violazione di tale pattuizione oltre che di quanto stabilito dal regolamento Regionale, nonché dal
CCNL, l'amministrazione regionale, in seguito all'insediamento del nuovo consiglio, con delibera n. 692 del
26/7/2005, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 53, co.2, dello Statuto della , aveva revocato CP_1
il predetto incarico;
tanto esposto, impugnava la delibera 692/2005 per a) illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, dello
Statuto della , per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, di CP_1
cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
b) mancanza dei presupposti di cui all'art. 53, co.2, dello Statuto
regionale.
2. Chiedeva, quindi, la condanna della al pagamento della somma di €.715.723,24 a titolo di danno CP_1
per l'illegittima revoca (pari alle retribuzioni spettanti da agosto 2005 sino alla naturale scadenza dell'incarico prevista per aprile 2010, decurtate delle somme ricevute quale dirigente, dapprima, per circa un anno, senza incarico e poi dirigente di area), oltre a1 danno professionale e all'immagine determinato in €.200.000,00.
3. Con sentenza n. 9461/2014 il Tribunale rigettava il ricorso.
Interponeva appello lo e si doleva della erronea valutazione della disposizione di cui all'art. 53, comma Pt_1
2, dello Statuto della , che il Tribunale aveva ritenuto non riguardare il sistema dello spoil CP_1
system. Lamentava, inoltre, che il primo giudice aveva omesso di esaminare la natura non apicale dell'incarico da lui ricoperto, nonché di valutare i danni patiti.
4. Con sentenza n. 814/2019 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo l'incarico di durata predeterminata coincidente con la fine della legislatura e comunque legittima la revoca ai sensi dell'art. 53
comma 2 dello Statuto della che la consentiva "con criterio fiduciario". CP_1
proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Parte_1
5. Con ordinanza n. 25528/2024 la S.C. accoglieva il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, con assorbimento di tutti gli altri.
Affermava la Cassazione:
<
avendo la funzione di organizzare, coordinare e dirigere l'ufficio secondo le direttive generali degli organi di direzione politica che assiste, svolge un incarico rispetto al quale opera il sistema di c.d. spoil system,
rientrando esso negli incarichi dirigenziali apicali che non attengono ad una semplice attività di gestione, ed essendo invece rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali
(Cass., Sez. L, n. 2510 del 31/01/2017);
CP_ con riguardo alla disciplina vigente per la Regione , l'art. 160, comma 1 lett. a, del reg. regionale n.
1/2002, la cui esegesi è stata implicitamente censurata nel quinto e nel sesto motivo di ricorso, dispone espressamente che "Il direttore di Dipartimento, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica e integrata delle direzioni regionali... dirige e coordina l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione nei confronti degli stessi delle misure di cui agli artt. 185 e
189";
il comma 1 lett. b dello stesso articolo, nell'esaminare poi la figura del direttore regionale e il regime degli atti da questi adottati, precisa che essi sono passibili di ricorso gerarchico al direttore del dipartimento cui il direttore regionale formula altresì delle "proposte" e da cui è diretto e coordinato;
da quanto sopra, si ricava che i dirigenti apicali ai quali si applica la normativa sullo spoil system nella Regione
CP_
sono i soli dirigenti preposti ai dipartimenti, non anche il direttore regionale al cui incarico non può
annettersi il requisito dell'apicalità;
nella specie, è senz'altro accertato che il ricorrente era formalmente un dirigente dotato di particolare rilievo e responsabilità, ma la Corte territoriale ha ritenuto di equipararlo ai dirigenti di dipartimento sul presupposto che gli fossero stati attribuiti contrattualmente i poteri propri dei dirigenti di livello generale, e segnatamente quello di "raccordarsi con l'assessorato di riferimento per quanto concerne materie oggetto di specifica delega politica, nonché di formulare proposte ed esprimere pareri al competente direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza dello stesso, e di curare le attività di competenza delle direzione adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, oltre che i poteri di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale interni alla direzione regionale e di svolgere tutti i compiti assegnati o delegati dal direttore dipartimentale" (v. p. 4 sentenza impugnata);
senonché, questa ricostruzione e i rilievi che la sorreggono non sono affatto decisivi: il presupposto dell'applicazione dello spoil system è (s'è detto) il carattere apicale del dirigente interessato, e, nella specie,
la Corte territoriale non ha tenuto conto che, essendo il ricorrente formalmente un direttore regionale, era sempre formalmente e a sensi della disciplina del reg. regionale n. 1/2002, sottoposto al competente dirigente di dipartimento il quale "dirige e coordina l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia", decidendo altresì sui ricorsi gerarchici contro gli atti emessi da questi ultimi;
la Corte territoriale avrebbe dovuto, piuttosto, verificare non tanto se il dirigente avesse in Parte_2
concreto alcuni dei poteri propri dell'apicale, ma, anzitutto, se egli fosse stato posto a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, avesse le stesse caratteristiche di un Dipartimento, in modo da distinguersi, per la sua totale autonomia, dai Dipartimenti ufficialmente esistenti e da aggiungersi ad essi;
solo a queste condizioni, qui non verificate, i poteri eventualmente assegnati al ricorrente Parte_2
avrebbero potuto condurre ad una sua equiparazione a un dirigente apicale (cfr. Cass. n. 15971/2024, cit.); un tale accertamento non solo non è stato fatto ma la Corte di merito non si è neppure avveduta che la disciplina regolamentare sopra richiamata orientava, nel suo complesso, in senso opposto rispetto all'apprezzamento dell'apicalità dell'incarico dirigenziale in questione;
privo di pregio è altresì il riferimento, contenuto in sentenza, alla previsione dell'applicazione dell'art. 162
comma 12 del reg. n. 1/2001 e all'art. 53 comma 2 dello Statuto, che prevedevano (l'uno) la libera revocabilità
"in caso di cessazione dalla carica del presidente della Giunta" dell'incarico di direttore di dipartimento - e non (si noti) di quello di direttore della direzione regionale - e (l'altro) la revoca con criterio fiduciario degli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, nel cui novero non è espressamente compresa la posizione dirigenziale di direttore della direzione regionale che ci occupa;
a riguardo, la piana lettura della disposizione statutaria (art. 53 comma 2, e in particolare dell'ampia locuzione
"incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-
amministrativo") lascia comunque trasparire l'intento del legislatore regionale di assoggettare allo spoil system i direttori di dipartimento e comunque gli incarichi apicali e soltanto essi;
e peraltro una contraria opzione interpretativa che portasse a ritenere, invece, che tutti gli incarichi dirigenziali di particolare pregnanza e rilevanza, ancorché (in tesi) non apicali, fossero stati sottoposti al sistema di decadenza automatica, non sarebbe conforme a una lettura costituzionalmente orientata, la quale vuole che, nel caso in cui una norma si presti in astratto, per la sua formulazione letterale e il modo con cui si inerisce nel sistema, ad una duplice possibile interpretazione, l'una conforme al dettato costituzionale e l'altra difforme da esso, deve essere data la preferenza, secondo i canoni di ermeneutica giuridica,
all'interpretazione che non sia in contrasto con norme e principi di livello costituzionale (Corte Cost. ord. n.
198/2013; n. 102/2012; n. 212/2011; cfr. altresì Cass. n. 2555 del 2015);
inoltre, la Corte territoriale non ha considerato che anche la previsione dell'art. 2 del contratto individuale non era (e non poteva essere) di per sé dirimente, atteso che le regole normative sullo spoil system sono destinate evidentemente a integrare di diritto e comunque imporsi sulle pattuizioni individuali laddove difformi;
è qui da ribadire infatti - in linea con Corte cost. n. 23/2019 – "l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali";
sicché, deve ritenersi, a fortiori, che analoga incompatibilità debba predicarsi per tutte quelle clausole e/o pattuizioni del contratto individuale di lavoro che abbiano un contenuto simile ponendosi in frizione col dettato costituzionale (cfr. Cass. n. 22518/2024);
nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, con riguardo agli incarichi dirigenziali, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale affermatasi a partire dalle sentenze n.
103 e n. 104 del 2007 e ormai consolidata, le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello spoil system può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. sono quelle nelle quali si riscontrano,
appunto, i requisiti della "apicalità" dell'incarico nonché della "fiduciarietà" della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la fiduciarietà, per legittimare l'applicazione del suindicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante (Cass. 5
maggio 2017, n. 11015); pertanto, il meccanismo non è applicabile in caso di incarico di tipo tecnico-
professionale che non comporta il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell'ente di riferimento (Cass. n. 35235/2022; Cass. n. 2555/2015);
alla stregua delle considerazioni esposte, i motivi dal quarto al settimo possono trovare accoglimento,
dovendosi ritenere, stante la natura non apicale dell'incarico in parola, la nullità della clausola (articolo 2) del contratto individuale, prevedente la cessazione del rapporto a fine legislatura, restando, di conseguenza, travolta anche l'ulteriore statuizione di rigetto della pretesa risarcitoria, la quale dovrà essere opportunamente riesaminata dal giudice del rinvio;
l'accoglimento delle censure preindicate comporta, infine, l'assorbimento dei primi tre motivi di ricorso, che vanno tutti ad intercettare il (contestato) potere della Corte di merito di esaminare l'eccezione in punto di cessazione del contratto individuale per scadenza naturale del termine finale di durata>>.
6. Con ricorso del 27 novembre 2024 lo riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in Pt_1
diversa composizione, giudice del rinvio.
Il ricorrente ha chiesto, alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, la condanna della al pagamento, in proprio favore, della somma di €.748.108,05, a titolo di differenze retributive CP_1
tra quanto avrebbe percepito dal 1° agosto 2005 al 31 agosto 2010 se non gli fosse stato illegittimamente revocato l'incarico e quanto riscosso nel medesimo periodo.
7. Orbene, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dallo stante la natura non apicale dell'incarico in parola Pt_1
e la conseguente non applicabilità del c.d. spoil system.
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ipotesi di illegittimità del recesso anticipato da un contratto a termine del dirigente, le conseguenze risarcitorie di natura patrimoniale vanno commisurate alla retribuzione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'illegittimo recesso dal rapporto e che sarebbe stata percepita sino alla scadenza (Cass. 17355/2019).
Va, tuttavia, ricordato che con il ricorso introduttivo del giudizio, lo aveva chiesto la condanna della Pt_1
al pagamento, in proprio favore, delle differenze maturate dal 1° agosto 2005 sino al 31 marzo 2010. CP_1
Pertanto, poiché non è consentito estendere il petitum nel corso del giudizio di rinvio, in accoglimento per quanto di ragione dell'originaria domanda, la va condannata a pagare allo le differenze CP_2 Pt_1
stipendiali tra la retribuzione prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione
Politiche da agosto 2005 a marzo 2010 e quanto dallo stesso percepito in tale periodo. Pt_1 Sempre in virtù del principio secondo cui nel giudizio di rinvio le parti non possono avanzare nuove domande o nuove conclusioni, diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio pregresso (ex multis, Cass. 22828/2024),
è inammissibile la richiesta dello , avanzata in questa sede, di condanna della alle differenze Pt_1 CP_1
di TFR.
8. La resistente ha obiettato che l'art. 20, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, secondo il quale l'incarico in parola “è conferito per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è
rinnovabile” (disposizione, ribadita dall'art. 162, comma 9, del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre
2002) è stata abrogata a decorrere dall'8 agosto 2002, data di entrata in vigore della L. 15 luglio 2002, con la quale veniva sostituito il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, stabilendo che “[…] la durata dell'incarico,
che deve essere correlata agli obiettivi prefissati […] non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.”
L'obiezione non coglie nel segno, in quanto il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 si riferisce al conferimento di uffici dirigenziali, a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che siano, all'atto della nomina, soggetti estranei alle Amministrazioni conferenti.
Nella specie, lo era dirigente di seconda fascia del ruolo regionale (come ben si rileva dal contratto Pt_1
sottoscritto tra le parti in data 1 settembre 2003).
Il fatto che il ricorrente sia stato sospeso dal servizio dal 21 luglio 2006 al 12 settembre 2007 a seguito di misura restrittiva della libertà personale non ha specifico rilievo: allo è dovuto il compenso Pt_1
normativamente previsto in tale periodo quale Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche
9. Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente ha lamentato il pregiudizio che gli è derivato, sotto il profilo della professionalità, dall'essere stato designato, dopo un anno dalla illegittima revoca, come dirigente di un'area, mentre la direzione regionale, precedentemente affidatagli, comprendeva n. 9 aree e n. 4 uffici.
Orbene, insegna la S.C. che se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 6572-2006; Cass.
6.12.2005 n. 26666), la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr. Cass. n. 3822 del 2021)."
A parere del Collegio, considerato che:
lo esercitava le funzioni di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da settembre Pt_1
2003;
che la revoca dell'incarico è intervenuta dopo un periodo apprezzabilmente prolungato di esercizio dell'attività di Direttore (poco meno di due anni);
che l'attività svolta, poi revocata, era di particolare professionalità (il Direttore della Direzione Generale è
sottoposto solo al Direttore di Dipartimento;
che l'allegato periodo di dequalificazione si è protratto per circa cinque anni (da agosto 2005 a marzo 2010);
che v'è un evidente scarto tra l'ampiezza delle funzioni svolte dallo prima e dopo la revoca;
Pt_1
tanto considerato può ritenersi presuntivamente provato un danno all'immagine e alla professionalità.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno, pare equo liquidare allo un importo pari al 20% Pt_1
delle retribuzioni dovute al ricorrente da agosto 2005 a marzo 2010 quale Direttore della Direzione Regionale
Formazione Politiche, ossia per tutto il periodo di lamentata dequalificazione, avute presenti la qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita e il periodo dello svuotamento delle mansioni.
Non spetta allo il risarcimento del danno da lesione all'integrità psicofisica, giacché della dedotta Pt_1
condizione di stress e depressione cagionata dall'improvvisa e immotivata revoca dell'incarico non è stato offerto alcuna prova, neanche di tipo indiziario.
10. In conclusione, la va condannata a pagare a : CP_1 Parte_1 a) a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, le differenze stipendiali nette tra la retribuzione prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010 e quanto dallo stesso percepito in tale periodo, oltre accessori come per legge;
Pt_1
b) a titolo di danno alla professionalità, il 20% della retribuzione netta prevista per l'incarico di Direttore della
Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010, oltre accessori come per legge.
Va precisato che il calcolo delle relative somme richiede, per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti (qualifica rivestiva dallo nei ruoli della , contratto di Pt_1 CP_1
conferimento dell'incarico, retribuzione lorda annua ecc.) sicché la presente sentenza di condanna ha efficacia di titolo esecutivo ed è idonea a fondare un'azione esecutiva, ancorché non venga specificata la somma dovuta (Cass. 3204/2006; 17537/2014).
Deve, infine, aggiungersi che non vanno detratte dal dovuto le somme richieste dallo a vario titolo Pt_1
(me sempre con riferimento al periodo in rassegna) nel giudizio promosso con ricorso iscritto al n. R.G.
21923/2024 presso il Tribunale di Roma, come preteso dalla . CP_1
Dovrà eventualmente il Tribunale, nel caso in cui ritenga fondata la domanda attorea, tener conto di quanto liquidato in questa sede al ricorrente, sempre che ricorra una identità (totale o parziale) delle richieste.
11. Le spese dell'intero processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in base al valore della controversia e al pregio dell'opera prestata), con distrazione in favore dei difensori che, in ciascuna fase,
si sono dichiarati distrattari.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
25528/2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 27 novembre 2024 da nei confronti Parte_1
della , così provvede: CP_1
condanna la al pagamento, in favore di : CP_1 Parte_1
a) a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, delle differenze stipendiali nette tra la retribuzione prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010 e quanto dallo stesso percepito in tale periodo, oltre accessori come per legge;
Pt_1
b) a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, del 20% della retribuzione netta prevista per l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione Politiche da agosto 2005 a marzo 2010, oltre accessori come per legge,
condanna la al pagamento, in favore dei difensori dello che, in ciascuna fase del CP_1 Pt_1
processo si sono dichiarati distrattari, delle spese di tutti i gradi giudizio, che così liquida:
€.14.000,00 per il primo grado del giudizio;
€.14.000,00 per il giudizio di appello;
€.10.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.14.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis