Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15467/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a GERMANIA il 25/05/1983 rappresentato e difeso dall'avv. NOBIS GIACOMO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/12/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere stata assunta con formale inquadramento dal 19.9.2019 al 3.12.2021 alle dipendenze della convenuta;
di avere prestato la propria attività lavorativa presso il negozio di san felice al cancello sito alla via Napoli n.25 con le mansioni di aiuto pasticcere e cake designer lavorando dalle 9 alle 19 nei giorni di lunedì giovedì sabato e all'occorrenza domenica;
di avere percepito la somma di euro 500,00 in contanti a titolo di retribuzione;
di non avere percepito quanto dovuto a titolo di TFR, straordinario, tredicesima, indennità di preavviso festività e ferie non godute.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di l.r. della convenuta nelle modalità indicate in ricorso e per Controparte_2
l'effetto condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle spettanze retributive per complessivi euro 16.289,64.
1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso concreto, va preliminarmente osservato che il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri;
il principale e perciò decisivo dei quali consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione; potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata.
Il suo esercizio si estrinseca in specifiche disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore (Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, 11 settembre 2000 n.
12458). Il primo adempie così l'obbligazione servendosi di mezzi non già propri bensì appartenenti al secondo.
La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio e, più in generale, al rischio d'impresa e questa assenza di rischio è ben compatibile con una variabilità della retribuzione - sempre dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli utili conseguiti dal datore.
Ai fini della sussistenza dello svolgimento di lavoro subordinato deve pertanto emergere l'esistenza di un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione né
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr.
Cass.
9.3.2009 n. 5645) attraverso direttive cui il lavoratore è obbligato ad attenersi, così com'è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa (cfr in tal senso Cassazione 25.5.98 n. 5214; pressochè sovrapponibile è anche
Cassazione 19.11.98 n. 11711).
La giurisprudenza ha, poi, enucleato i criteri definiti complementari e sussidiari quali: l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (così Cassazione n. 5645 del 9 marzo 2009; vedi altresì tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004); quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa, dell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (così Cassazione 27.11.2002 n. 16805 e
Cassazione SSUU 30.6.99 n. 379); ancora la collaborazione, la continuità delle prestazioni stesse, il tipo di retribuzione (compenso mensile forfetario), lo svolgimento dell'attività in giorni prefissati, l'assenza nel lavoratore di un assetto organizzativo imprenditoriale e di rischio in proprio, la fornitura degli strumenti di
2 lavoro da parte datoriale, il sostanziale (e necessario) inserimento costante, compatibilmente con la natura della società e gli scopi da perseguire (cfr in tal senso Cassazione 19.10.98 n. 11711; sostanzialmente dello stesso tenore sono altresì Cassazione 25.5.98 n. 5214 e Cassazione 3.6.98 n. 5464).
Il ricorso al rilievo sintomatico dei suddetti elementi, tuttavia, in tanto può considerarsi valido in quanto quelli siano sussistenti tutti o in buona misura, non potendo rilevare autonomamente uno solo di essi. A tale proposito ha, infatti, ricordato la Cassazione che ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale, non anche la possibilità che, in una loro valutazione globale, funzionale all'indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza.
D'altro canto, per comprendere la ragione del diniego di rilevanza di uno o solo qualcuno di questi indici per sé preso, va considerato che una buona parte di essi sono requisiti presenti anche nell'ambito della collaborazione autonoma: vale a dire il rischio di impresa (ad esempio, nei casi di concordata retribuzione a cottimo oppure quando si sia stabilita una partecipazione agli utili aziendali in misura percentuale;
così
Cassazione 6.5.86 n. 3038), la collaborazione e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, la continuità (cfr. Cassazione 9.1.01 n. 224: Cassazione 28.7.99 n. 8187; Cassazione 4.11.00 n.
14414), la coordinazione e la natura prevalentemente personale dell'opera prestata.
Solo in un'ottica globale, dunque, è possibile che i vari elementi di per sé considerati assumano una rilevanza autonoma di individuazione della fattispecie di subordinazione, senza il rischio che essi abbiano ad essere confusi con alcuni degli analoghi criteri tipici della collaborazione coordinata e continuativa.
In applicazione di questi principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova in ordine all'eventuale sussistenza del lavoro subordinato nelle modalità richieste in ricorso.
In particolare, il teste unica teste sentita all'udienza del 5.2.25 riferisce: “Io lavoravo in Testimone_1 cioccolateria unitamente alla nel periodo dal 2016 e fino al 2021. La iniziò il lavoro quasi in Pt_1 Pt_1 contemporanea con me e ha lavorato fino al 2021 mi pare;
la ricorrente preciso che lavorava sia in cioccolateria che in pasticceria. Le strutture sono adiacenti distano un chilometro sono due sedi diverse. La ricorrente ha fin dall'inizio lavorato sia in pasticceria che in cioccolateria io solo in cioccolateria. Il mio orario di lavoro era dalle 9 alle 19 con un ora di spacco;
la aveva un orario di lavoro come il mio solo che Pt_1 quando andavo via io si tratteneva ancora anche due ore. So che lavorava altre ore oltre le mie perché doveva svolgere un lavoro che comportava maggiore impiego di tempo. Io ero in produzione la era Pt_1 decoratrice del cioccolato e in pasticceria anche. Il laboratorio della cioccolateria e della pasticceria erano separati. La ricorrente non era assegnata all'uno o all'atra sede ma andava dove veniva chiamata. Io in cioccolateria la vedevo tutti i giorni nei periodi di festa più a Pasqua ma anche a Natale. Lavoravamo dal lunedì al sabato, il giorno di chiusura era il mercoledì. Anche il sabato lavoravamo fino alle 19. Io sono stata formalmente assunta solo per un mese la ricorrente non so, mi pare part-time. Le direttive a me le dava la moglie del titolare alla ricorrente le direttive le dava sempre lei, non so quanto fosse pagata la Persona_1 ricorrente, io ero pagata 22 euro al giorno inizialmente fino a 35 euro negli ultimi anni. Io non ho avuto Tfr e non credo che la lo abbia avuto. Non percepivamo tredicesima. Io lavoravo da settembre a maggio Pt_1 nei mesi di luglio e agosto non andavo a lavorare e non ero pagata. La ricorrente lavorava nei mesi estivi mi sembra avevano una settimana di ferie a settembre, non so se la settimana era pagata alla Il Pt_1 rapporto tra la ricorrente e la convenuta mi ricordo che si interruppe perché la ricorrente era incinta e chiese il riposo perché aveva una gravidanza a rischio so che a seguito della richiesta di sospensione dal lavoro per gravidanza fu licenziata non se ebbe una comunicazione.”
3 La teste dunque riferisce di avere lavorato in una struttura non coincidente con quella cui era assegnata la ricorrente, di avere dei periodi di lavoro diversi e peraltro di avere una persona diversa da quella indicata in ricorso come datrice di lavoro.
L'insufficienza di prova sugli elementi tipici delle spettanze (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro soggetto indicato in ricorso con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, emanazione di ordini specifici e assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione;
cfr Cass. 15001/2000) e sull'orario oltre che sulle mansioni e sulla interruzione del rapporto di lavoro determina, pertanto, il rigetto della domanda.
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Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di lite.
Aversa, 23/05/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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