Art. 16. Il premio di ritiro e' concesso nei limiti dello stanziamento disposto ai sensi della legge 19 luglio 1988, n. 278 e dell'importo massimo della spesa ammissibile per l'Italia assegnata alla Comunita' economica europea ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, con precedenza al ritiro delle navi che effettuano la pesca a strascico o volante.
Nel caso di insufficienza della disponibilita' finanziaria, e soltanto per le navi inferiori a 12 metri di lunghezza tra le perpendicolari, il premio di ritiro puo' essere concesso sulla disponibilita' finanziaria assegnata dal "Piano nazionale della pesca". In tale caso, le relative domande, anche in mancanza di espresso riferimento, possono essere considerate presentate ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , ferma restando la commisurazione del premio nell'entita' di cui al presente decreto.
Note all'art. 16:
- Il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986 concerne "Azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura". Si riporta il testo dell'art. 26:
"1. Le spese degli Stati membri risultanti dalla concessione di premi di fermo o di premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 sono ammesse al beneficio di un rimborso da parte della Comunita'.
2. Gli Stati membri che concedono premi di fermo o premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 trasmettono alla commissione, anteriormente al 1 febbraio di ogni anno, una distinta preventiva delle spese relative a tali premi, previste per l'anno in corso.
3. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno, la commissione, previo esame della distinta di cui al paragrafo 2 e constatata la sussistenza delle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunita', fissa l'importo massimo delle spese ammissibili di ciascun Stato membro per l'anno in corso, tenuto conto degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio. La decisione della commissione viene comunicata agli Stati membri.
4. L'ammissibilita' delle spese risultanti dalla concessione di premi di arresto definitivo e' limitata in conformita' della tabella di cui all'allegato V.
5. La Comunita' rimborsa agli Stati membri il 50% delle spese ammissibili, nell'ambito delle decisioni di cui al par. 3.
6. Se del caso, le modalita' di applicazione del presente articolo sono decise dalla commissione secondo la procedura di cui all'art. 47".
Nel caso di insufficienza della disponibilita' finanziaria, e soltanto per le navi inferiori a 12 metri di lunghezza tra le perpendicolari, il premio di ritiro puo' essere concesso sulla disponibilita' finanziaria assegnata dal "Piano nazionale della pesca". In tale caso, le relative domande, anche in mancanza di espresso riferimento, possono essere considerate presentate ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , ferma restando la commisurazione del premio nell'entita' di cui al presente decreto.
Note all'art. 16:
- Il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986 concerne "Azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura". Si riporta il testo dell'art. 26:
"1. Le spese degli Stati membri risultanti dalla concessione di premi di fermo o di premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 sono ammesse al beneficio di un rimborso da parte della Comunita'.
2. Gli Stati membri che concedono premi di fermo o premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 trasmettono alla commissione, anteriormente al 1 febbraio di ogni anno, una distinta preventiva delle spese relative a tali premi, previste per l'anno in corso.
3. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno, la commissione, previo esame della distinta di cui al paragrafo 2 e constatata la sussistenza delle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunita', fissa l'importo massimo delle spese ammissibili di ciascun Stato membro per l'anno in corso, tenuto conto degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio. La decisione della commissione viene comunicata agli Stati membri.
4. L'ammissibilita' delle spese risultanti dalla concessione di premi di arresto definitivo e' limitata in conformita' della tabella di cui all'allegato V.
5. La Comunita' rimborsa agli Stati membri il 50% delle spese ammissibili, nell'ambito delle decisioni di cui al par. 3.
6. Se del caso, le modalita' di applicazione del presente articolo sono decise dalla commissione secondo la procedura di cui all'art. 47".