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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRI FABRIZIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIA PETRARCA 8 PARMA;
OPPONENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale illustrissimo, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24 c.6 del D.lgs. n.46/1999, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito opposto per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) d.lgs. n. 46/1999;
- nel merito, accertare l'insussistenza di un qualsivoglia obbligo contributivo in capo alla
Sig.ra in relazione al ruolo e attività svolta presso la STAGIONATURA Pt_1
PROSCIUTTI di AR IO & C. - S.n.c., nonché la totale infondatezza delle pretese contributive dell per l'effetto, annullare e/o rendere inefficace l'avviso di CP_1 addebito n. 37820240000445921000 notificato a mezzo PEC in data 22/08/2024, CP_1 oggetto della presente opposizione».
Per la parte opposta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in via preliminare in ordine alla domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito opposto
“Rigettare la richiesta di sospensione e l'avverso ricorso, siccome infondati in fatto e diritto
Nel merito
Respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa siccome infondata in fatto e diritto, con conferma in tutto o in parte dell'opposto avviso di addebito.
In via subordinata, anche in denegata ipotesi di irregolarità formali dell'avviso di addebito o della relativa iscrizione a ruolo o notifica, accertata la debenza dei contributi e relative sanzioni,
Pag. 2 di 7 condannare controparte al pagamento delle somme intimate nell'avviso opposto o di quelle diverse somme che risulteranno eventualmente dovute in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37820240000445921000 di con CP_1 il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 16.134,60 a titolo di contributi non versati nella gestione commercianti e relativi interessi e sanzioni.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. All'udienza di comparizione del 26.11.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, apparendo prima facie fondata l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. a)
d.lgs. 46/1999, dei crediti di cui all'avviso di addebito stesso.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Preliminarmente, deve ravvisarsi la fondatezza dell'eccezione di tardività di iscrizione a ruolo dei crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto.
7. L'art. 25, co. 1, lett. a) d.lgs. 46/1999 prevede che i contributi non versati devono essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
8. I contributi oggetto dell'avviso di addebito sono relativi all'annualità 2019 e avrebbero dunque dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2020; di contro, risulta chiaramente dallo stesso avviso di addebito che la formazione del ruolo è avvenuta in data 24.7.2024.
Pag. 3 di 7 9. L'avviso di addebito deve quindi essere annullato, essendo l'ente impositore decaduto dalla possibilità di iscrivere a ruolo i crediti contributivi in esso richiesti.
10. Come correttamente rilevato da tuttavia, ciò non comporta, per ciò solo, CP_1
l'accoglimento integrale dell'opposizione, dovendosi nondimeno valutare nel merito la fondatezza della pretesa sostanziale azionata con l'atto impositivo affetto da vizi formali.
11. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'esame nel merito della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, essendo l'opposizione ad avviso di addebito governata dai medesimi principi che disciplinano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex multis, Cass. 6 agosto 2012, n. 14149; Cass. 20 luglio 2018, n. 19469).
12. Né può condividersi l'interpretazione proposta da parte opponente, secondo cui l'art. 25 d.lgs. 46/1999 istituirebbe una vera e propria decadenza sostanziale dal diritto di credito qualora l'Istituto non proceda a tempestiva iscrizione a ruolo.
Dal tenore letterale della norma emerge infatti con chiarezza che la decadenza riguardi esclusivamente la possibilità di avvalersi del meccanismo di riscossione privilegiato costituito dall'iscrizione a ruolo esecutivo, così operando sul piano dei meccanismi amministrativi e processuali di riscossione e non sul diverso piano della sussistenza sostanziale del diritto di credito.
13. La Corte di cassazione ha infatti stabilito, proprio con specifico riferimento al caso della tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, che essa comporta solo l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo, dovendosi invece escludere che da essa derivi la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza dell'ammontare del proprio credito (Cass. 26 novembre 2013, n. 26395; Cass. 23 febbraio 2016, n.
3486).
14. Nel merito, si osserva che il supposto debito contributivo deriva dalla mancata inclusione nel reddito di impresa dichiarato dalla ricorrente del reddito derivante
Pag. 4 di 7 dalla partecipazione sociale nella società Stagionatura Prosciutti di AR
IO & C. s.n.c., di cui la ricorrente è pacificamente socia al 26,5%.
15. La ricorrente ha sostenuto che non avrebbe assolto il proprio onere di CP_1
provare la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza necessari al fine dell'iscrizione del contribuente nella Gestione Commercianti di CP_1
16. Tale impostazione è fuorviante, in quanto nel caso di specie non si è di fronte a un'iscrizione d'ufficio operata da (della quale avrebbe dunque dovuto CP_1 provare i presupposti): è infatti pacifico che sia stata proprio la ricorrente a chiedere e ottenere l'iscrizione alla Gestione Commercianti dal 2019, avendo intrapreso da tale annualità l'esercizio della propria impresa individuale "Anima
Miele di NA AR".
17. Non è dunque in questione l'obbligo di versare i contributi nella Gestione
Commercianti, pacificamente sussistente in quanto derivante dall'iscrizione richiesta dalla stessa ricorrente, ma la misura dei contributi da versare e la base reddituale sulla quale i contributi stessi sono stati calcolati.
18. Nella propria dichiarazione dei redditi, la ricorrente ha dichiarato il reddito di impresa di € 6.735,00 derivante dall'esercizio della propria impresa individuale, ma non il reddito di € 51.138,00 derivante dalla partecipazione alla società
Stagionatura Prosciutti.
19. Tale reddito doveva invece essere incluso nel reddito di impresa della ricorrente per l'anno 2019: ai sensi dell'art. 3 bis co. 1 d.l. 384/1992, infatti, deve essere assoggettato a contribuzione l'intero reddito d'impresa conseguito nell'annualità di riferimento e non solamente quello derivante dall'attività che ha giustificato l'iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza.
20. Il reddito derivante dalla partecipazione sociale in Stagionatura Prosciutti costitutiva reddito d'impresa per la ricorrente: ai sensi dell'art. 6 co. 3 d.P.R.
917/1986, infatti, i redditi delle società in nome collettivo sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Pag. 5 di 7 21. Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che li lavoratore autonomo iscritto a una determinata gestione previdenziale corrispondente all'attività esercitata deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale;
restano esclusi i soli redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass. 20 agosto 2019, n.
21540; Cass. 19 agosto 2024, n. 22901).
22. I redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone non possono invece essere considerati come redditi di capitale, dato che per gli stessi opera il principio di trasparenza fiscale di cui al citato art. 6 co. 3 d..P.R. 917/1986 (cfr. la citata
Cass. 21540/2019 in motivazione, § 11).
23. È dunque fondata la pretesa contributiva di nei confronti della ricorrente;
CP_1 la domanda subordinata di deve quindi essere accolta, non essendo in alcun CP_1 modo contestati dall'opponente gli importi dei redditi derivanti dalla partecipazione in Stagionatura Prosciutti o la misura della contribuzione da versare sugli stessi.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. annulla l'avviso di addebito n. 37820240000445921000 di per CP_1
tardiva iscrizione a ruolo dei crediti pretesi con lo stesso;
2. condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 CP_1
16.134,60 a titolo di contributi omessi e relativi interessi e sanzioni;
Pag. 6 di 7 3. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 01/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRI FABRIZIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIA PETRARCA 8 PARMA;
OPPONENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Voglia il Tribunale illustrissimo, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- in via preliminare, sospendere l'esecutività dell'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 24 c.6 del D.lgs. n.46/1999, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito opposto per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) d.lgs. n. 46/1999;
- nel merito, accertare l'insussistenza di un qualsivoglia obbligo contributivo in capo alla
Sig.ra in relazione al ruolo e attività svolta presso la STAGIONATURA Pt_1
PROSCIUTTI di AR IO & C. - S.n.c., nonché la totale infondatezza delle pretese contributive dell per l'effetto, annullare e/o rendere inefficace l'avviso di CP_1 addebito n. 37820240000445921000 notificato a mezzo PEC in data 22/08/2024, CP_1 oggetto della presente opposizione».
Per la parte opposta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
in via preliminare in ordine alla domanda preliminare di sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito opposto
“Rigettare la richiesta di sospensione e l'avverso ricorso, siccome infondati in fatto e diritto
Nel merito
Respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa siccome infondata in fatto e diritto, con conferma in tutto o in parte dell'opposto avviso di addebito.
In via subordinata, anche in denegata ipotesi di irregolarità formali dell'avviso di addebito o della relativa iscrizione a ruolo o notifica, accertata la debenza dei contributi e relative sanzioni,
Pag. 2 di 7 condannare controparte al pagamento delle somme intimate nell'avviso opposto o di quelle diverse somme che risulteranno eventualmente dovute in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37820240000445921000 di con CP_1 il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 16.134,60 a titolo di contributi non versati nella gestione commercianti e relativi interessi e sanzioni.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. All'udienza di comparizione del 26.11.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, apparendo prima facie fondata l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. a)
d.lgs. 46/1999, dei crediti di cui all'avviso di addebito stesso.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Preliminarmente, deve ravvisarsi la fondatezza dell'eccezione di tardività di iscrizione a ruolo dei crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto.
7. L'art. 25, co. 1, lett. a) d.lgs. 46/1999 prevede che i contributi non versati devono essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
8. I contributi oggetto dell'avviso di addebito sono relativi all'annualità 2019 e avrebbero dunque dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2020; di contro, risulta chiaramente dallo stesso avviso di addebito che la formazione del ruolo è avvenuta in data 24.7.2024.
Pag. 3 di 7 9. L'avviso di addebito deve quindi essere annullato, essendo l'ente impositore decaduto dalla possibilità di iscrivere a ruolo i crediti contributivi in esso richiesti.
10. Come correttamente rilevato da tuttavia, ciò non comporta, per ciò solo, CP_1
l'accoglimento integrale dell'opposizione, dovendosi nondimeno valutare nel merito la fondatezza della pretesa sostanziale azionata con l'atto impositivo affetto da vizi formali.
11. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'esame nel merito della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, essendo l'opposizione ad avviso di addebito governata dai medesimi principi che disciplinano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex multis, Cass. 6 agosto 2012, n. 14149; Cass. 20 luglio 2018, n. 19469).
12. Né può condividersi l'interpretazione proposta da parte opponente, secondo cui l'art. 25 d.lgs. 46/1999 istituirebbe una vera e propria decadenza sostanziale dal diritto di credito qualora l'Istituto non proceda a tempestiva iscrizione a ruolo.
Dal tenore letterale della norma emerge infatti con chiarezza che la decadenza riguardi esclusivamente la possibilità di avvalersi del meccanismo di riscossione privilegiato costituito dall'iscrizione a ruolo esecutivo, così operando sul piano dei meccanismi amministrativi e processuali di riscossione e non sul diverso piano della sussistenza sostanziale del diritto di credito.
13. La Corte di cassazione ha infatti stabilito, proprio con specifico riferimento al caso della tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, che essa comporta solo l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo, dovendosi invece escludere che da essa derivi la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza dell'ammontare del proprio credito (Cass. 26 novembre 2013, n. 26395; Cass. 23 febbraio 2016, n.
3486).
14. Nel merito, si osserva che il supposto debito contributivo deriva dalla mancata inclusione nel reddito di impresa dichiarato dalla ricorrente del reddito derivante
Pag. 4 di 7 dalla partecipazione sociale nella società Stagionatura Prosciutti di AR
IO & C. s.n.c., di cui la ricorrente è pacificamente socia al 26,5%.
15. La ricorrente ha sostenuto che non avrebbe assolto il proprio onere di CP_1
provare la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza necessari al fine dell'iscrizione del contribuente nella Gestione Commercianti di CP_1
16. Tale impostazione è fuorviante, in quanto nel caso di specie non si è di fronte a un'iscrizione d'ufficio operata da (della quale avrebbe dunque dovuto CP_1 provare i presupposti): è infatti pacifico che sia stata proprio la ricorrente a chiedere e ottenere l'iscrizione alla Gestione Commercianti dal 2019, avendo intrapreso da tale annualità l'esercizio della propria impresa individuale "Anima
Miele di NA AR".
17. Non è dunque in questione l'obbligo di versare i contributi nella Gestione
Commercianti, pacificamente sussistente in quanto derivante dall'iscrizione richiesta dalla stessa ricorrente, ma la misura dei contributi da versare e la base reddituale sulla quale i contributi stessi sono stati calcolati.
18. Nella propria dichiarazione dei redditi, la ricorrente ha dichiarato il reddito di impresa di € 6.735,00 derivante dall'esercizio della propria impresa individuale, ma non il reddito di € 51.138,00 derivante dalla partecipazione alla società
Stagionatura Prosciutti.
19. Tale reddito doveva invece essere incluso nel reddito di impresa della ricorrente per l'anno 2019: ai sensi dell'art. 3 bis co. 1 d.l. 384/1992, infatti, deve essere assoggettato a contribuzione l'intero reddito d'impresa conseguito nell'annualità di riferimento e non solamente quello derivante dall'attività che ha giustificato l'iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza.
20. Il reddito derivante dalla partecipazione sociale in Stagionatura Prosciutti costitutiva reddito d'impresa per la ricorrente: ai sensi dell'art. 6 co. 3 d.P.R.
917/1986, infatti, i redditi delle società in nome collettivo sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Pag. 5 di 7 21. Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che li lavoratore autonomo iscritto a una determinata gestione previdenziale corrispondente all'attività esercitata deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale;
restano esclusi i soli redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (Cass. 20 agosto 2019, n.
21540; Cass. 19 agosto 2024, n. 22901).
22. I redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone non possono invece essere considerati come redditi di capitale, dato che per gli stessi opera il principio di trasparenza fiscale di cui al citato art. 6 co. 3 d..P.R. 917/1986 (cfr. la citata
Cass. 21540/2019 in motivazione, § 11).
23. È dunque fondata la pretesa contributiva di nei confronti della ricorrente;
CP_1 la domanda subordinata di deve quindi essere accolta, non essendo in alcun CP_1 modo contestati dall'opponente gli importi dei redditi derivanti dalla partecipazione in Stagionatura Prosciutti o la misura della contribuzione da versare sugli stessi.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. annulla l'avviso di addebito n. 37820240000445921000 di per CP_1
tardiva iscrizione a ruolo dei crediti pretesi con lo stesso;
2. condanna al pagamento in favore di di € Parte_1 CP_1
16.134,60 a titolo di contributi omessi e relativi interessi e sanzioni;
Pag. 6 di 7 3. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 01/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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