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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 833 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Parte_1 P.IVA_1
Vito per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Davide Lisotti per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata ed appellante incidentale –
pagina 1 di 7 NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Prosperi per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellata –
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza depositata in data 21.03.2023 dal
Tribunale di Pesaro ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. nel procedimento n.
391/2023 R.G.
Sulle CONCLUSIONI
Per la Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, riformare l'impugnata ordinanza e in accoglimento della domanda proposta in primo grado, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'appellante dell'atto di compravendita stipulato con scrittura privata autenticata Notaio di Mondolfo il Persona_1
04/02/2022 rep. n. 133.760, racc. n. 41.208 con cui la Sig.ra ha CP_1 trasferito alla la propria quota d di Controparte_3 proprietà dell'appartamento per civile abitazione posto in Fano, Via Dolomiti,14 identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 36, particella 1535, sub 80, Via Dolomiti n. 14, piani S1-1, categoria A/2, classe 3, vani 7, superficie mq. 133, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 126, R.C. 759,19 e la piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione posto in Fano Via Emilia, 6 identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 25, particella 631, sub 7, Via Emilia 6, piani S1-T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 7, superficie mq. 167, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 145, R.C. 759,19. Con vittoria di spese e compensi. “
Per la CP_1
“Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Società Pt_1
e per essa quale procuratrice , per tutti i
[...] Controparte_4
x ante rappresentati;
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagina 2 di 7 pagamento delle spese del primo grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. “
Per la Controparte_2
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla , Parte_1 per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del primo grado impugnata;
3) in accoglimento dell'appello incidentale riformare il provvedimento di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio secondo le vigenti tariffe forensi;
Vinte le spese e competenze del presente grado di appello.“
FATTI DI CAUSA
La si è rivolta al Tribunale di Pesaro al fine di sentir dichiarare Parte_1 inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto di compravendita con cui in data
04.02.2022 ha trasferito alla le quote di CP_1 Controparte_2 propria spettanza degli immobili ivi meglio indicati;
la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della resistente in forza del contratto di mutuo stipulato in data
23.07.2010 tra la Banca delle Marche s.p.a. (cui la ricorrente è succeduta a titolo particolare) e e garantito dalla fideiussione Parte_2 Parte_3 prestata da e tenuto conto che è Parte_4 Parte_5 CP_1 erede di e Parte_3 Parte_4 Parte_5
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la resistente ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente ed ha comunque contestato la fondatezza della domanda, tenuto conto dell'ulteriore immobile di cui la comproprietaria. CP_1
pagina 3 di 7 Si è costituita anche la contestando di aver avuto Controparte_2 cognizione del debito gravante sulla parte venditrice.
Con ordinanza pronunciata in data 21.09.2023 ai sensi del previgente art. 702 ter
c.p.c. il Tribunale di Pesaro ha rigettato la domanda, compensando integralmente le spese tra le parti;
il primo giudice ha ritenuto non comprovato il presupposto dell'eventus damni, tenuto conto che la resistente è rimasta comproprietaria dell'immobile su cui era stata sin dall'inizio iscritta ipoteca a garanzia del mutuo e che avrebbe un valore superiore rispetto a tale credito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ribadendo la Parte_1 sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della propria domanda.
Costituendosi nella presente sede, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità ed ha comunque contestato la fondatezza del gravame;
ha altresì proposto appello incidentale al fine di sentir condannare la controparte alla refusione delle spese del primo grado.
Analoghe conclusioni sono state rese dalla anch'essa Controparte_2 costituitasi nella presente sede.
La causa è infine pervenuta in decisione in data 10.07.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con un unico motivo d'appello, la censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice ha rigettato la domanda per difetto del c.d. eventus damni, ritenendo non provato che l'atto dispositivo fosse idoneo a pregiudicare la creditrice;
l'appellante ribadisce invece che, privandosi di qualsiasi diritto sugli immobili meglio indicati in citazione, la avrebbe reso più ardua la CP_1 soddisfazione del credito posto a fondamento della domanda.
Tale motivo dev'essere accolto.
pagina 4 di 7 E' stato infatti chiarito che “l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia” e che pertanto “il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, sentenza n. 5105 del 09.03.2006, nonché nel medesimo senso l'ordinanza n. 5815 della medesima Sezione in data 27.02.2023).
Nel caso di specie, la ha trasferito alla la quota di CP_1 Controparte_2 propria spettanza del diritto di proprietà sull'appartamento sito a Fano, via
Dolomiti, 14 e la proprietà esclusiva dell'ulteriore appartamento sito a Fano, via
Emilia, 6, permanendo comproprietaria del solo immobile sito nel comune di San
Costanzo, su cui era stata sin dall'inizio iscritta ipoteca a garanzia del credito vantato dall'odierna appellante.
A prescindere dall'effettivo valore di tale ultimo immobile (poco superiore rispetto al debito ancora gravante sulla ove si tenga conto della perizia redatta CP_1 nel 2010, o addirittura molto inferiore, ove si ritenga attendibile il valore proposto dalla stessa debitrice a pag. 5 dell'atto prodotto quale allegato n. 9 al fascicolo di primo grado della ), risulta in ogni caso evidente che l'intervenuto Parte_1 trasferimento a terzi degli altri immobili di cui l'odierna appellata era proprietaria o comproprietaria ha reso più difficile l'eventuale esecuzione che l'odierna appellante intendesse avviare nei confronti della debitrice.
In accoglimento della censura sollevata dall'appellante, pertanto, deve ritenersi che l'atto oggetto di causa sia stato idoneo a pregiudicare le ragioni della creditrice.
Risultano altresì sussistenti tutti gli altri presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo arduo ritenere che la al momento della stipula dell'atto oggetto di causa non fosse consapevole CP_1
pagina 5 di 7 del rilevante debito in cui era subentrata accettando l'eredità relitta dai propri genitori e dalla propria sorella (con riferimento al quale pochi giorni dopo le sarebbe stato notificato il decreto ingiuntivo prodotto quale allegato n. 8 al fascicolo di primo grado della e del conseguente pregiudizio che Parte_1 stava arrecando alla creditrice.
Nessun dubbio sussiste neppure per quanto riguarda la c.d. partecipatio fraudis, tenuto conto che la società acquirente è stata costituita dal marito della CP_1 pochi mesi prima della stipula dell'atto e non risulta aver compiuto alcuna altra attività precedente o successiva (cfr. allegato n. 11 al fascicolo di primo grado della;
indicative risultano altresì le modalità di pagamento del Parte_1 prezzo, concordate nel mero accollo dei mutui per cui vi era stata iscritta ipoteca e nel versamento del prezzo residuo in epoca addirittura successiva alla stipula
(cfr. allegato n. 10 del medesimo fascicolo).
Gli odierni appellati non hanno del resto sollevato alcuna censura avverso i capi della sentenza in cui il primo giudice ha già ravvisato la sussistenza di tutti gli altri presupposti per l'accoglimento della domanda, né hanno ritenuto di dover ribadire nella presente sede le difese già svolte in primo grado.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, dev'essere accolta la domanda proposta dalla al fine di sentir dichiarare inefficace nei Parte_1 propri confronti il contratto di compravendita stipulato con scrittura privata autenticata in data 04.02.2022 con cui ha venduto alla CP_1 [...] gli immobili ivi meglio indicati. Controparte_2
2)L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza degli odierni appellati, ne impone la condanna a rifondere in favore della controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Dev'essere di conseguenza rigettato l'appello incidentale proposto dai medesimi appellati al fine di ottenere che le spese del primo grado siano poste a carico dell'appellante.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso l'ordinanza depositata in data 21.03.2023 dal Tribunale di Pesaro ai
[...] sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. nel procedimento n. 391/2023 R.G., cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della pronuncia,
DICHIARA inefficace nei confronti della l'atto di compravendita Parte_1 stipulato con scrittura privata autenticata in data 04.02.2022 (rep. n. 133.760, racc. n. 41.208) con cui ha trasferito alla la CP_1 Controparte_2 propria quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile sito a Fano, via Dolomiti,
14 censito al foglio 36, particella 1535, sub 80 del locale catasto fabbricati e la piena proprietà dell'immobile sito a Fano via Emilia, 6, censito al foglio 25, particella 631, sub 7 del medesimo catasto fabbricati.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
RIGETTA l'appello incidentale proposto da e dalla CP_1 Controparte_2
[...]
NA e la in via solidale tra loro, a CP_1 Controparte_2 rifondere in favore della controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 11.500,00 per compenso professionale ed euro 634,00 per spese per quanto riguarda il primo grado ed in euro 10.000,00 per compenso ed euro 1.821,00 per spese per quanto riguarda la presente fase, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 833 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Parte_1 P.IVA_1
Vito per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Davide Lisotti per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata ed appellante incidentale –
pagina 1 di 7 NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Prosperi per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellata –
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza depositata in data 21.03.2023 dal
Tribunale di Pesaro ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. nel procedimento n.
391/2023 R.G.
Sulle CONCLUSIONI
Per la Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, riformare l'impugnata ordinanza e in accoglimento della domanda proposta in primo grado, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'appellante dell'atto di compravendita stipulato con scrittura privata autenticata Notaio di Mondolfo il Persona_1
04/02/2022 rep. n. 133.760, racc. n. 41.208 con cui la Sig.ra ha CP_1 trasferito alla la propria quota d di Controparte_3 proprietà dell'appartamento per civile abitazione posto in Fano, Via Dolomiti,14 identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 36, particella 1535, sub 80, Via Dolomiti n. 14, piani S1-1, categoria A/2, classe 3, vani 7, superficie mq. 133, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 126, R.C. 759,19 e la piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione posto in Fano Via Emilia, 6 identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 25, particella 631, sub 7, Via Emilia 6, piani S1-T-1-2, categoria A/2, classe 3, vani 7, superficie mq. 167, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 145, R.C. 759,19. Con vittoria di spese e compensi. “
Per la CP_1
“Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Società Pt_1
e per essa quale procuratrice , per tutti i
[...] Controparte_4
x ante rappresentati;
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagina 2 di 7 pagamento delle spese del primo grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. “
Per la Controparte_2
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla , Parte_1 per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del primo grado impugnata;
3) in accoglimento dell'appello incidentale riformare il provvedimento di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio secondo le vigenti tariffe forensi;
Vinte le spese e competenze del presente grado di appello.“
FATTI DI CAUSA
La si è rivolta al Tribunale di Pesaro al fine di sentir dichiarare Parte_1 inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto di compravendita con cui in data
04.02.2022 ha trasferito alla le quote di CP_1 Controparte_2 propria spettanza degli immobili ivi meglio indicati;
la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della resistente in forza del contratto di mutuo stipulato in data
23.07.2010 tra la Banca delle Marche s.p.a. (cui la ricorrente è succeduta a titolo particolare) e e garantito dalla fideiussione Parte_2 Parte_3 prestata da e tenuto conto che è Parte_4 Parte_5 CP_1 erede di e Parte_3 Parte_4 Parte_5
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la resistente ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente ed ha comunque contestato la fondatezza della domanda, tenuto conto dell'ulteriore immobile di cui la comproprietaria. CP_1
pagina 3 di 7 Si è costituita anche la contestando di aver avuto Controparte_2 cognizione del debito gravante sulla parte venditrice.
Con ordinanza pronunciata in data 21.09.2023 ai sensi del previgente art. 702 ter
c.p.c. il Tribunale di Pesaro ha rigettato la domanda, compensando integralmente le spese tra le parti;
il primo giudice ha ritenuto non comprovato il presupposto dell'eventus damni, tenuto conto che la resistente è rimasta comproprietaria dell'immobile su cui era stata sin dall'inizio iscritta ipoteca a garanzia del mutuo e che avrebbe un valore superiore rispetto a tale credito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ribadendo la Parte_1 sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della propria domanda.
Costituendosi nella presente sede, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità ed ha comunque contestato la fondatezza del gravame;
ha altresì proposto appello incidentale al fine di sentir condannare la controparte alla refusione delle spese del primo grado.
Analoghe conclusioni sono state rese dalla anch'essa Controparte_2 costituitasi nella presente sede.
La causa è infine pervenuta in decisione in data 10.07.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con un unico motivo d'appello, la censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice ha rigettato la domanda per difetto del c.d. eventus damni, ritenendo non provato che l'atto dispositivo fosse idoneo a pregiudicare la creditrice;
l'appellante ribadisce invece che, privandosi di qualsiasi diritto sugli immobili meglio indicati in citazione, la avrebbe reso più ardua la CP_1 soddisfazione del credito posto a fondamento della domanda.
Tale motivo dev'essere accolto.
pagina 4 di 7 E' stato infatti chiarito che “l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia” e che pertanto “il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, sentenza n. 5105 del 09.03.2006, nonché nel medesimo senso l'ordinanza n. 5815 della medesima Sezione in data 27.02.2023).
Nel caso di specie, la ha trasferito alla la quota di CP_1 Controparte_2 propria spettanza del diritto di proprietà sull'appartamento sito a Fano, via
Dolomiti, 14 e la proprietà esclusiva dell'ulteriore appartamento sito a Fano, via
Emilia, 6, permanendo comproprietaria del solo immobile sito nel comune di San
Costanzo, su cui era stata sin dall'inizio iscritta ipoteca a garanzia del credito vantato dall'odierna appellante.
A prescindere dall'effettivo valore di tale ultimo immobile (poco superiore rispetto al debito ancora gravante sulla ove si tenga conto della perizia redatta CP_1 nel 2010, o addirittura molto inferiore, ove si ritenga attendibile il valore proposto dalla stessa debitrice a pag. 5 dell'atto prodotto quale allegato n. 9 al fascicolo di primo grado della ), risulta in ogni caso evidente che l'intervenuto Parte_1 trasferimento a terzi degli altri immobili di cui l'odierna appellata era proprietaria o comproprietaria ha reso più difficile l'eventuale esecuzione che l'odierna appellante intendesse avviare nei confronti della debitrice.
In accoglimento della censura sollevata dall'appellante, pertanto, deve ritenersi che l'atto oggetto di causa sia stato idoneo a pregiudicare le ragioni della creditrice.
Risultano altresì sussistenti tutti gli altri presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo arduo ritenere che la al momento della stipula dell'atto oggetto di causa non fosse consapevole CP_1
pagina 5 di 7 del rilevante debito in cui era subentrata accettando l'eredità relitta dai propri genitori e dalla propria sorella (con riferimento al quale pochi giorni dopo le sarebbe stato notificato il decreto ingiuntivo prodotto quale allegato n. 8 al fascicolo di primo grado della e del conseguente pregiudizio che Parte_1 stava arrecando alla creditrice.
Nessun dubbio sussiste neppure per quanto riguarda la c.d. partecipatio fraudis, tenuto conto che la società acquirente è stata costituita dal marito della CP_1 pochi mesi prima della stipula dell'atto e non risulta aver compiuto alcuna altra attività precedente o successiva (cfr. allegato n. 11 al fascicolo di primo grado della;
indicative risultano altresì le modalità di pagamento del Parte_1 prezzo, concordate nel mero accollo dei mutui per cui vi era stata iscritta ipoteca e nel versamento del prezzo residuo in epoca addirittura successiva alla stipula
(cfr. allegato n. 10 del medesimo fascicolo).
Gli odierni appellati non hanno del resto sollevato alcuna censura avverso i capi della sentenza in cui il primo giudice ha già ravvisato la sussistenza di tutti gli altri presupposti per l'accoglimento della domanda, né hanno ritenuto di dover ribadire nella presente sede le difese già svolte in primo grado.
In integrale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, dev'essere accolta la domanda proposta dalla al fine di sentir dichiarare inefficace nei Parte_1 propri confronti il contratto di compravendita stipulato con scrittura privata autenticata in data 04.02.2022 con cui ha venduto alla CP_1 [...] gli immobili ivi meglio indicati. Controparte_2
2)L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza degli odierni appellati, ne impone la condanna a rifondere in favore della controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Dev'essere di conseguenza rigettato l'appello incidentale proposto dai medesimi appellati al fine di ottenere che le spese del primo grado siano poste a carico dell'appellante.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso l'ordinanza depositata in data 21.03.2023 dal Tribunale di Pesaro ai
[...] sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. nel procedimento n. 391/2023 R.G., cosí dispone:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della pronuncia,
DICHIARA inefficace nei confronti della l'atto di compravendita Parte_1 stipulato con scrittura privata autenticata in data 04.02.2022 (rep. n. 133.760, racc. n. 41.208) con cui ha trasferito alla la CP_1 Controparte_2 propria quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile sito a Fano, via Dolomiti,
14 censito al foglio 36, particella 1535, sub 80 del locale catasto fabbricati e la piena proprietà dell'immobile sito a Fano via Emilia, 6, censito al foglio 25, particella 631, sub 7 del medesimo catasto fabbricati.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
RIGETTA l'appello incidentale proposto da e dalla CP_1 Controparte_2
[...]
NA e la in via solidale tra loro, a CP_1 Controparte_2 rifondere in favore della controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 11.500,00 per compenso professionale ed euro 634,00 per spese per quanto riguarda il primo grado ed in euro 10.000,00 per compenso ed euro 1.821,00 per spese per quanto riguarda la presente fase, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7