Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Grazia Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto recante data 24.06.2025 e notificato in data 4 luglio 2025 con cui il Prefetto di Messina ha disposto nei confronti del Sig. -OMISSIS- il divieto di detenere armi e munizioni, nonché l’alienazione di tutte le armi e munizioni in suo possesso;
- della nota prot. -OMISSIS- del 24.10.2024, giunta alla Prefettura di Messina in data 03.11.2024 – n. prot. ingr. -OMISSIS-, con cui il Comando Provinciale della Stazione Carabinieri di Messina trasmette l’informativa relativa all’accertamento del 6.04.2023 e con la quale si propone l’adozione del decreto prefettizio;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AZ MA AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 2.10.2025 e depositato il 24.10.2025, il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio nr. -OMISSIS- del 24.06.2025, notificatogli il successivo 4.07.2025, avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., chiedendone, previa sospensione cautelare, l’annullamento.
A fondamento della valutazione sfavorevole compiuta dal Prefetto in ordine alla permanenza, in capo all’esponente, dei requisiti di affidabilità e di buona condotta richiesti dalla normativa in materia di armi, il provvedimento ha valorizzato la nota-informativa tramessa in data 3.11.2024 dal Comando dei Carabinieri di-OMISSIS-. -OMISSIS- del 24.10.2024), recante l’esito della perquisizione effettuata in data 6.04.2023 presso l’abitazione dell’interessato dai militari della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, dalla quale è emerso una inadeguata custodia delle armi regolarmente denunciate, “essendo state rinvenute in un mobile a vetrina, la cui chiave di apertura era riposta sullo stesso arredo e, dunque, facilmente accessibile a chiunque si trovasse o accedesse in casa”.
Inoltre, all’interno della medesima informativa veniva segnalata l’instaurazione del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-, a carico del ricorrente per omessa custodia di armi, poi definito con sentenza n. -OMISSIS-, mediante estinzione per pagamento dell’oblazione.
Il provvedimento de quo – oggetto anche di istanza di annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies e/o revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies L.241/90 (non ancora esitata) motivata in ragione di un successivo accertamento positivo circa gli indici di affidabilità sussistenti in capo al ricorrente eseguito in data 21.01.2024 dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- – veniva preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, notificata il 12.03.2025 (nota prot. n.-OMISSIS-/Area I bis del 10.03.2025) e riscontrata dall’interessato con memoria ex art. 10 l. 241/1990.
2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato, sulla scorta delle doglianze di seguito sintetizzate:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90, con riferimento agli artt. 11, 39 e 43 TULPS – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, irragionevolezza, per difetto di motivazione e carenza istruttoria, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
Assume il ricorrente che la Prefettura resistente, al netto dell’estinzione del reato di omessa custodia di armi, non avrebbe adeguatamente valutato le ulteriori osservazioni formulate dall’interessato nel corso del procedimento, recependo, di fatto, acriticamente la proposta di adozione del divieto di detenzione armi.
Sarebbero state obliterate, in sintesi, tutte le diverse argomentazioni rientranti nella memoria difensiva procedimentale (lungo trascorso del ricorrente nella detenzione delle armi, luogo di detenzione delle armi e impossibilità concreta di accedervi da parte dei terzi), essendosi concentrato il giudizio negativo sulla definizione non assolutoria del procedimento penale, non potendosi trarre dal pagamento dell’oblazione che ha determinato la definizione del processo alcun riferimento in ordine alla colpevolezza del soggetto imputato.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS. Errore sui presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, irragionevolezza, per difetto di motivazione e carenza istruttoria, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
Il provvedimento prefettizio sarebbe illegittimo in ragione del vulnus istruttorio e motivazionale.
In sintesi, ad avviso del ricorrente, l’Amministrazione resistente non avrebbe esternato alcuna ragione a supporto della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo della detenzione di armi e munizioni, mancando nella fattispecie de qua , al netto dell’ampio potere attribuito all’Autorità prefettizia nell’adozione del provvedimento ex art. 39 T.U.P.S., significativi e continuativi indici sintomatici di inaffidabilità e uso non corretto delle armi in capo all’interessato.
In particolare, il provvedimento prefettizio sarebbe stato emanato all’esito di una istruttoria parziale, che non avrebbe tenuto conto tanto della persistenza dei requisiti di piena affidabilità del ricorrente, riconosciuti nel corso degli anni dalla costante detenzione e denuncia delle armi, quanto della perquisizione del 21.01.2024, successiva ai fatti per cui è causa, nell’ambito della quale i militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, avrebbero accertato l’adeguata detenzione delle armi possedute “in luogo idoneo e con l’osservanza delle norme di comune diligenza che ne regolano la custodia”.
Il divieto gravato sarebbe carente e viziato, dunque, in ragione della mancata specificazione degli elementi valutati idonei dall’Amministrazione circa il pericolo concreto di abuso delle armi detenute.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 28.10.2025 con atto di mera forma.
4. In vista dell’udienza camerale fissata per il 19.11.2025, con memoria datata 15.11.2025 e contestuale deposito di documenti, la Prefettura di Messina ha concluso per l’insussistenza dei presupposti volti a giustificare la sospensione cautelare del provvedimento, nonché per l’infondatezza del ricorso nel merito.
4. Alla suddetta udienza camerale, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
5. Sussistendone i presupposti e avendone dato avviso alle parti, è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ai fini di un vaglio esauriente della questione posta all’attenzione del Collegio occorre anteporre alla trattazione degli argomenti di causa un richiamo ai pacifici principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di detenzione e di porto d’armi nel suo complesso.
La disciplina legislativa in materia di detenzione e custodia delle armi è retta, in primo luogo, dagli artt. 38 e 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), dagli artt. 20 e 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché dalle norme di dettaglio contenute nel relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940, art. 58).
In particolare, l’art. 38 del T.U.L.P.S. stabilisce che, “… chiunque detiene armi, parti essenziali di esse, munizioni o materie esplodenti deve darne denuncia entro 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità all’Autorità di pubblica sicurezza o al locale comando dei Carabinieri…. La denuncia deve essere ripresentata ogniqualvolta l’arma sia trasferita in un luogo diverso da quello precedentemente dichiarato”. L’obbligo è ribadito anche dall’art. 58 del regolamento di esecuzione.
Il detentore, inoltre, è tenuto a garantire che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza, sicché la violazione di tali obblighi non si esaurisce in una mera irregolarità formale, ma assume rilievo sostanziale ai fini della pubblica sicurezza.
Il successivo art. 39 del T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi alle persone ritenute capaci di abusarne, potere che ha natura cautelare e preventiva e che può essere esercitato anche in assenza di precedenti penali, essendo sufficiente la presenza di circostanze di fatto idonee a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto.
In casi di urgenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediato ritiro cautelare delle armi, dando comunicazione al Prefetto, il quale dispone successivamente l’eventuale divieto con assegnazione di un termine di 150 giorni per la cessione a terzi, decorso il quale è prevista la confisca.
Gli artt. 20 e 20-bis della legge n. 110/1975, infine, sanciscono l’obbligo di una custodia diligente delle armi e puniscono l’omessa adozione delle cautele necessarie a impedire l’impossessamento da parte di minori, incapaci o persone inesperte.
5.1. Sul tema, la giurisprudenza amministrativa, riprendendo i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 440 del 1993, è concorde nel ritenere che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto.
5.1.2. L’eccezione al divieto può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse, in modo tale da evitare, in chiave prognostica, qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita l’assenza di pregiudizi di ogni genere quanto all’incolumità.
5.2. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, la cui prevenzione è compito specifico dell’Autorità di pubblica sicurezza, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2483/2023).
In altri termini (cfr. TAR Catania, I, 17.9.2025, n. 2695; 30.10.2023. n. 3212; 6.2.2021, n. 520), «nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alle situazioni di detenzione e porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all' art. 699 c.p. e all' art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 30/07/2019, n. 425; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I , 28/06/2019, n. 514; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II , 08/04/2016, n. 434; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I , 27/10/2014, n. 993; Consiglio di Stato, sez. III, 14/09/2011, n. 5132).
Il porto d'armi, in particolare, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di detenere armi, può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19/02/2019, n.338).
Da tale assunto, secondo giurisprudenza consolidata, discende un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione procedente nel valutare la sussistenza (o meno) dei requisiti di buona condotta e di affidamento nel non abuso delle armi, che, ai sensi dell’art. 43 co. 2 T.U.L.P.S., può legittimare il diniego (o anche la revoca) della chiesta licenza di polizia.
D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria fatta propria da questa Sezione, il potere di revoca o di diniego della licenza di porto di arma non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, pertanto, non necessario un obiettivo e accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi (cfr T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 1 giugno 2020, n. 1250 e, sempre sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1597; in tal stesso la giurisprudenza prevalente: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011 n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016 n. 3687; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13/10/2016, n. 4709, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 03/06/2016, n. 479, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 04/04/2016, n. 361, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 27/11/2014, n. 583).
È stato, viepiù, affermato che il giudizio di non affidabilità è possibile anche qualora non siano state pronunciate sentenze penali di condanna, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (T.A.R. Lombardia, Brescia sez. II, 20/08/2019, n.753; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 04/06/2019, n. 159; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 09/07/2019, n. 793)».
5.3. Da ciò discende che, in subiecta materia, il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante.
5.4. In conclusione, “La licenza di porto d’armi - così come tutte le autorizzazioni di pubblica sicurezza - è subordinata alla ricorrenza di numerose condizioni soggettive fissate dall'ordinamento (cfr. artt. 10,11 e 43 T.U.L.P.S.), che devono sussistere in capo al titolare; tra queste, oltre alla mancata commissione di talune tipologie di reato, rilevano la buona condotta e l'affidamento sul corretto uso delle armi (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 5 maggio 2021, n. 1456; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2019, n. 338)” (cfr. T.A.R. Catania, sez. IV, sent. n. 2533/2023).
5.5. Il giudizio di affidabilità “previsto dal T.U.L.P.S. nell’uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi” (T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 3536/2024).
6. Ciò premesso, in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del G.A. sostituirsi all’Autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia “ictu oculi” errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
6.1. In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l’Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (T.A.R. Palermo, sez. IV, sent. n. 1404/2025).
7. Applicando al caso di specie i principi sin qui enunciati, il ricorso non merita accoglimento.
8. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame delle deduzioni difensive, posto che la valutazione finale è stata adottata proprio all’esito del contraddittorio procedimentale instaurato ai sensi degli artt. 7 e 10, l. n. 241/1990.
8.1. Premesso che, in base alla normativa richiamata, il destinatario di un provvedimento ha diritto a presentare memorie e documenti e che l’Amministrazione è tenuta a valutarli qualora pertinenti al procedimento, dal contenuto del provvedimento impugnato è dato evincere che tali osservazioni difensive, pervenute con nota prot. ingr. n. -OMISSIS-/Area I bis del 19.03.2023, sono state effettivamente esaminate.
L’Amministrazione, tuttavia, le ha ritenute non genericamente “suscettibili di accoglimento, in quanto non dirimenti in favore delle ragioni esposte dall’interessato […]”, avendo dato atto che “analoga situazione controindicata era già stata riscontrata in data 18.3.2023, quando gli stessi militari. . . udendo una forte deflagrazione riconosciuta come un colpo di arma da fuoco, si recavano presso la vicina abitazione del sunnominato, episodio questo peraltro non contestato dall’interessato, che ha, nelle memorie prodotte, soltanto argomentato con il fine di voler sminuire l’accadimento”, nonché che l’estinzione del “reato per avvenuto pagamento dell’oblazione. . . non elide il fatto storico della mancata adozione delle necessarie cautele di custodia . . .”.
Tali affermazioni risultano, a parere del Collegio, assorbenti circa la rappresentata assenza al momento della verifica di soggetti minori o privi della capacità di discernimento, poiché, in disparte l’evidente possibilità che ciò comunque accada in momenti diversi, l’intestazione del titolo che consente l’uso delle armi impone che nessun altro, anche se capace, possa accedervi, obbligando, infatti, a una custodia escludente l’accesso a chiunque non sia titolato, per altro in riferimento alle specifiche armi denunziate in maniera soggettiva.
8.2. Vale da ultimo ricordare, in ogni caso, il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del rispetto del contraddittorio procedimentale, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo rilievo avanzato dal privato; è sufficiente che emerga l’avvenuta considerazione delle sue osservazioni (cfr. TAR Catania, sez. IV, n. 3609/2024).
8.3. Ad ogni buon conto, le norme del T.U.L.P.S., in ossequio al principio di specialità, sono destinate a prevalere rispetto alle generali disposizioni della L. 241/1990 (T.A.R. Roma, sez. V, sent. n. 5045/2025).
9. Privo di pregio è, altresì, l’asserito vulnus istruttorio e motivazionale dedotto in seno al secondo motivo del gravame.
9.1. Osserva il Collegio che l’Amministrazione ha compiuto un esame complessivo della personalità del ricorrente, giungendo a ritenere, in base ad un giudizio che appare privo di vizi logici e che non può essere censurato nel merito, la sussistenza degli indizi che possono indurre ragionevolmente a dubitare che le armi siano godute ed usate nella più perfetta e completa sicurezza, come richiesto dal legislatore.
Invero, “non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi" (T.A.R. Piemonte, n. 657/2019 e n. 499/2016).
Anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che incorra in un "abuso il titolare della licenza di porto d'armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l'asportazione della stessa arma; … il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri"(Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5271/2016 e Consiglio di stato 3530/2020)” (T.A.R. Palermo, sez. V, sent. n. 1404/2025).
9.2. Ebbene, nel caso di specie, la prognosi di inaffidabilità posta a fondamento del provvedimento impugnato è attendibile e ragionevole, in quanto basata su fatti oggettivi e specifici, legati ad una condotta caratterizzata quantomeno da negligenza nella custodia di armi.
9.2.1. In particolare, in disparte l’evidente inadeguatezza del luogo di detenzione violabile a prescindere dalla chiusura mediante serrature, il fatto che le chiavi del mobile-vetrina contenente le armi fossero custodite direttamente sullo stesso arredo - facilmente accessibile a chiunque potesse trovarsi nell’abitazione - configura una graduazione di custodia palesemente inadeguata rispetto ai criteri di diligenza richiesti dalla normativa di settore.
Tale condotta ha una rilevanza concreta, in quanto accresce significativamente il rischio di accesso non autorizzato o uso improprio delle armi da parte di terzi o conviventi, compromettendo la sicurezza pubblica, costituendo, di per sé, indice di inaffidabilità del detentore, in quanto rivela una condotta complessivamente negligente, incompatibile con l’affidamento richiesto a chi detiene armi.
9.2.2. Inoltre, come emerge dalla motivazione del provvedimento e come sopra evidenziato, una situazione di analoga incuria era già stata riscontrata in data 18.03.2023.
9.2.3. A prescindere, dunque, dall’esito del procedimento penale instaurato a seguito dei fatti descritti - procedura che si è conclusa con l’estinzione per oblazione - l’Amministrazione ha ritenuto di valutare “il fatto” che rimane nella sua materialità, non contestato, indice di un comportamento gravemente negligente.
9.2.4. L’oblazione, per come chiarito, non impedisce all'Autorità di P.S. di svolgere le proprie discrezionali valutazioni considerando negativamente i fatti accertati, quali elementi sintomatici dell'inaffidabilità del richiedente nell’uso corretto delle armi.
Le sentenze di non luogo a procedere per estinzione del reato per oblazione lasciano, infatti, impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (T.A.R. Palermo, sez. IV, sent. n. 1573/2025).
9.3. Né, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, può ritenersi che l’accertamento operato il 21.01.2024 dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- sia idoneo a conferire automaticamente un giudizio di affidabilità, scalfendo il giudizio del Prefetto nel ritenere il ricorrente non più idoneo alla detenzione armi: la decisione di divieto è basata su circostanze oggettive e significative (come la modalità di custodia delle armi) che giustificano una prognosi cautelare di rischio.
9.4. Come ampiamente rilevato, invero, il potere di vietare la detenzione ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. si basa su un giudizio prognostico, non punitivo: non occorre che vi sia già stato un abuso, ma basta che sussistano elementi che fondino una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
10. In definitiva, nel caso di specie, l’Amministrazione ha fatto applicazione dei principi consolidati in materia, richiedendo che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
10.1. Sul punto, non è dato scorgere nell’istruttoria svolta l’accertamento di risultanze tali da rendere irragionevole e sproporzionato il necessario giudizio di inaffidabilità formulato, ancorato su fatti oggettivi riconducibili alla violazione delle regole di custodia delle armi.
11. In conclusione, fatta salva ogni ulteriore e diversa determinazione da parte dell’Amministrazione, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese in giudizio nei confronti delle parti costituite, che liquida in € 1.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ MA AS, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ MA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.