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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8498/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto grado di appello al n. 8498 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. CROCETTA MAURO
APPELLANTE
contro
, C.F. , con l'Avv. GAUDENZI CP_1 C.F._1
FABIO
APPELLATO
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
NEL MERITO Previe declaratorie tutte del caso, compresa quella di esclusione di qualsiasi responsabilità del nella determinazione del Parte_1
sinistro occorso in data 29.07.20 a , in totale riforma CP_1
dell'impugnata sentenza respingersi ogni domanda risarcitoria formulata dallo stesso contro il Parte_1
Condannarsi per l'effetto a restituire al CP_1 Parte_1
, la somma di € 2.497,84 corrisposta a titolo di risarcimento del
[...]
danno e di spese legali, versata in forza della sentenza n° 9/2023 del
Giudice di Pace di , oltre interessi legali dal versamento Parte_1
al saldo.
Con la rifusione delle spese ed onorari di primo e secondo grado.
Respingersi in quanto del tutto infondata la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di produzione nei confronti del terzo CP_2
del fascicolo relativo al sinistro 200111257 in quanto inconferente ed irrilevante ai fini del presente giudizio.
Per parte appellata:
Nel merito: respingersi l'appello proposto per le ragioni tutte per cui e'causa ed in quanto infondato in fatto ed in diritto, e in ogni caso confermandosi la sentenza di I grado nr. 9/2023 del Giudice di Pace di San
Dona' di Piave ovvero le statuizioni di cui alla sentenza di I grado nr.
9/2023 del Giudice di Pace di San Dona' di Piave anche con diversa motivazione. Condannare l'appellante sussistendone le condizioni di legge
Pag. 2 di 8 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'appellato da da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria delle spese di I e II grado. In via istruttoria: Si chiede che il giudice Voglia ordinare a
[...]
la produzione in giudizio di copia integrale del Controparte_3
fascicolo del sinistro nr. 200111257 essendo l'assicurazione del di Pt_1
San Dona' di Piave che ha gestito l'imposizione ed immotivatamente resistito e negato il buon diritto dell'appellato al risarcimento pure sollecitato dal proprio assicurato anche. Ai fini della riprova della pretestuosità della resistenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva il CP_1
Tribunale di Venezia esponendo che, in data 29.7.2020, mentre percorreva via Dalla Francesca in sella al proprio ciclomotore Aprilia SR50, in modo del tutto repentino aveva subito il danneggiamento del proprio ciclomotore a causa del cedimento del manto stradale, profondo 5-6 cm;
che detta situazione non era in alcun modo segnalata ed era imputabile al Parte_1
per omessa manutenzione del bene detenuto in custodia;
[...] Parte_1
che il danno causato al motociclo era pari a 1,220,00 euro, cui doveva aggiungersi il fermo tecnico per 250,00 euro e il costo dell'attività stragiudiziale svolta dall'avv.to Gaudenzi per 430,56 euro. Ciò premesso, evocava in giudizio il perché, accertata la Parte_1
esclusiva responsabilità di quest'ultimo ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 c.c., fosse condannato al pagamento della somma di 1.900,56 euro o altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Pag. 3 di 8 Si costituiva il convenuto che contestava la propria responsabilità.
Precisava che lungo la strada in questione vi erano degli avvallamenti dovuti a cedimenti naturali o lavori svolti, ma che essi erano perfettamente visibili. Inoltre, l'avvallamento che avrebbe causato la caduta si trovava in centro strada per cui l'attore transitava senza tenere la sua stretta destra in violazione dell'art. 143 C.d.S.. Contestava altresì il quantum del danno essendo stato prodotto solo un preventivo di spesa e contestando la debenza delle somme richieste per fermo tecnico e per assistenza stragiudiziale.
Con sentenza n. 9/2023, il Giudice di Pace di S. Donà di Piave accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento di 951,60 euro, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite. Più in particolare il Giudice riteneva applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c. essendo stato provata l'esistenza di una sconnessione nel manto stradale nel punto in cui si era trovato a passare , del diametro di 50 cm e CP_1
profondità di 5-6 cm, non facilmente percepibile, e che essa aveva provocato la caduta dell'attore, come dichiarato dal testimone . Tes_1
Quanto al danno subito, riconosceva solo l'importo preventivato per la riparazione, non essendo essa stata eseguita, ritenendo non dovuti fermo tecnico e compenso professionale.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Parte_1
censurando la decisione del giudice in ordine: 1) alla ricostruzione del fatto avendo dato alla testimonianza del valore probatorio in ordine Tes_1
alla sussistenza del nesso di causalità tra buca e gli asseriti danni, non avendo il testimone riferito alcunchè riguardo ai danni riportati dal ciclomotore. Osservava inoltre come la stessa misura dell'avvallamento non era compatibile con i danni riportati;
2) contestava la sussistenza del
Pag. 4 di 8 nesso di causalità; 3) contestava la valutazione del giudice laddove aveva ritenuto che la sconnessione non potesse essere superata con l'adozione delle normali cautele e non fosse percepibile;
4) rilevava la mancata prova del danno allegato, essendosi il giudice basato su di un mero preventivo, comunque non compatibile con la dinamica del sinistro.
Osservava infine che il aveva provveduto al pagamento del dovuto, Pt_1
per cui chiedeva la condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo che fosse respinto il gravame proposto con conferma della sentenza di primo grado.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, il giudice si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appello proposto può trovare accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Deve infatti trovare accoglimento il motivo di gravame in punto mancanza di prova del nesso di causalità tra il transito sull'avvallamento in questione e il danno asseritamente subito dal motociclo.
La fattispecie in esame è sussumibile, come correttamente affermato dal primo giudice, nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia: sussiste, infatti, la relazione di custodia (cioè di effettivo controllo e di governo della cosa) in capo al rispetto al manto stradale di via Dalla Parte_1
Francesca. Siffatta responsabilità, come costantemente affermato dalla
Pag. 5 di 8 giurisprudenza, anche di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18518/2024 e
Cass. n. 4035/2021), ha natura oggettiva: affinché sussista la responsabilità in capo al custode è sufficiente che il danneggiato dimostri il collegamento causale fra la res (in regime di custodia) e l'evento dannoso secondo la logica del “più probabile che non”; dimostrata la sussistenza di tale legame, solo la presenza del caso fortuito – la cui prova, quale elemento impeditivo, grava sul convenuto/danneggiante – comporta l'interruzione del nesso eziologico e, quindi, l'esonero di responsabilità in favore del custode.
Segnatamente, con riferimento al caso fortuito, la giurisprudenza (Cass. n.
30515/2021, in tal senso altresì Cass. S.U. n. 20943/2022) ha affermato che
“il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode”.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio in merito alla sussistenza del nesso causale fra il danno evento subìto e la condizione del manto stradale.
Osserva questo giudice come la testimonianza resa dal teste non Tes_1
sia probante in tal senso. Infatti, l'unico capitolo di prova che verteva sul nesso di causalità era quello sub i), laddove si chiedeva di affermare se era vero che il 29 luglio 2020 transitava in via della Francesca CP_1
Pag. 6 di 8 alla guida del proprio ciclomotore sulla buca “danneggiando il ciclomotore”. A tale capitolo il testimone ha risposto: “se era danneggiato il ciclomotore non lo so, gli ho chiesto se aveva problemi e mi ha detto di no”. Questi quindi ha visto transitare, a quanto si comprende, lo che CP_1
si doveva essere fermato, stante la sua richiesta, ma non ha saputo dire se il passaggio sull'avvallamento abbia effettivamente provocato i danni lamentati. Inoltre, la stessa tipologia di danno risultante dalle foto dimesse
(scheggiatura del parafango) non risulta compatibile con la dinamica narrata in quanto appare difficile che il passaggio sull'avvallamento di così scarsa profondità possa provocare un abbassamento del veicolo tale da colpire il parafango.
Stante l'assenza di responsabilità del , andrà Parte_1
quindi rigettata sia la domanda svolta da , con conseguente CP_1
obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo.
Stante l'accoglimento dell'appello, non va esaminata la domanda ex art. 96
c.p.c. svolta dall'appellato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante vanno poste a carico dello e saranno liquidate nei limiti del disputatum, nei valori CP_1
minimi in considerazione della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di , così decide:
[...] CP_1
Pag. 7 di 8 • In accoglimento dell'appello proposto e, in riforma della sentenza n.
9/23 del Giudice di Pace del Tribunale di Venezia, rigetta la domanda svolta da nei confronti del;
CP_1 Parte_1
• Condanna a restituire all'appellante le somme versate a CP_1
titolo di adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
• condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo, in 633,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come legge, e, per il secondo, in 852,00 euro per compensi, oltre 147,00 euro per esborsi,
IVA, rimborso forfetario e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia il 20 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8498/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto grado di appello al n. 8498 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. CROCETTA MAURO
APPELLANTE
contro
, C.F. , con l'Avv. GAUDENZI CP_1 C.F._1
FABIO
APPELLATO
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
NEL MERITO Previe declaratorie tutte del caso, compresa quella di esclusione di qualsiasi responsabilità del nella determinazione del Parte_1
sinistro occorso in data 29.07.20 a , in totale riforma CP_1
dell'impugnata sentenza respingersi ogni domanda risarcitoria formulata dallo stesso contro il Parte_1
Condannarsi per l'effetto a restituire al CP_1 Parte_1
, la somma di € 2.497,84 corrisposta a titolo di risarcimento del
[...]
danno e di spese legali, versata in forza della sentenza n° 9/2023 del
Giudice di Pace di , oltre interessi legali dal versamento Parte_1
al saldo.
Con la rifusione delle spese ed onorari di primo e secondo grado.
Respingersi in quanto del tutto infondata la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di produzione nei confronti del terzo CP_2
del fascicolo relativo al sinistro 200111257 in quanto inconferente ed irrilevante ai fini del presente giudizio.
Per parte appellata:
Nel merito: respingersi l'appello proposto per le ragioni tutte per cui e'causa ed in quanto infondato in fatto ed in diritto, e in ogni caso confermandosi la sentenza di I grado nr. 9/2023 del Giudice di Pace di San
Dona' di Piave ovvero le statuizioni di cui alla sentenza di I grado nr.
9/2023 del Giudice di Pace di San Dona' di Piave anche con diversa motivazione. Condannare l'appellante sussistendone le condizioni di legge
Pag. 2 di 8 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'appellato da da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria delle spese di I e II grado. In via istruttoria: Si chiede che il giudice Voglia ordinare a
[...]
la produzione in giudizio di copia integrale del Controparte_3
fascicolo del sinistro nr. 200111257 essendo l'assicurazione del di Pt_1
San Dona' di Piave che ha gestito l'imposizione ed immotivatamente resistito e negato il buon diritto dell'appellato al risarcimento pure sollecitato dal proprio assicurato anche. Ai fini della riprova della pretestuosità della resistenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva il CP_1
Tribunale di Venezia esponendo che, in data 29.7.2020, mentre percorreva via Dalla Francesca in sella al proprio ciclomotore Aprilia SR50, in modo del tutto repentino aveva subito il danneggiamento del proprio ciclomotore a causa del cedimento del manto stradale, profondo 5-6 cm;
che detta situazione non era in alcun modo segnalata ed era imputabile al Parte_1
per omessa manutenzione del bene detenuto in custodia;
[...] Parte_1
che il danno causato al motociclo era pari a 1,220,00 euro, cui doveva aggiungersi il fermo tecnico per 250,00 euro e il costo dell'attività stragiudiziale svolta dall'avv.to Gaudenzi per 430,56 euro. Ciò premesso, evocava in giudizio il perché, accertata la Parte_1
esclusiva responsabilità di quest'ultimo ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 c.c., fosse condannato al pagamento della somma di 1.900,56 euro o altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Pag. 3 di 8 Si costituiva il convenuto che contestava la propria responsabilità.
Precisava che lungo la strada in questione vi erano degli avvallamenti dovuti a cedimenti naturali o lavori svolti, ma che essi erano perfettamente visibili. Inoltre, l'avvallamento che avrebbe causato la caduta si trovava in centro strada per cui l'attore transitava senza tenere la sua stretta destra in violazione dell'art. 143 C.d.S.. Contestava altresì il quantum del danno essendo stato prodotto solo un preventivo di spesa e contestando la debenza delle somme richieste per fermo tecnico e per assistenza stragiudiziale.
Con sentenza n. 9/2023, il Giudice di Pace di S. Donà di Piave accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento di 951,60 euro, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite. Più in particolare il Giudice riteneva applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c. essendo stato provata l'esistenza di una sconnessione nel manto stradale nel punto in cui si era trovato a passare , del diametro di 50 cm e CP_1
profondità di 5-6 cm, non facilmente percepibile, e che essa aveva provocato la caduta dell'attore, come dichiarato dal testimone . Tes_1
Quanto al danno subito, riconosceva solo l'importo preventivato per la riparazione, non essendo essa stata eseguita, ritenendo non dovuti fermo tecnico e compenso professionale.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Parte_1
censurando la decisione del giudice in ordine: 1) alla ricostruzione del fatto avendo dato alla testimonianza del valore probatorio in ordine Tes_1
alla sussistenza del nesso di causalità tra buca e gli asseriti danni, non avendo il testimone riferito alcunchè riguardo ai danni riportati dal ciclomotore. Osservava inoltre come la stessa misura dell'avvallamento non era compatibile con i danni riportati;
2) contestava la sussistenza del
Pag. 4 di 8 nesso di causalità; 3) contestava la valutazione del giudice laddove aveva ritenuto che la sconnessione non potesse essere superata con l'adozione delle normali cautele e non fosse percepibile;
4) rilevava la mancata prova del danno allegato, essendosi il giudice basato su di un mero preventivo, comunque non compatibile con la dinamica del sinistro.
Osservava infine che il aveva provveduto al pagamento del dovuto, Pt_1
per cui chiedeva la condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo che fosse respinto il gravame proposto con conferma della sentenza di primo grado.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, il giudice si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appello proposto può trovare accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Deve infatti trovare accoglimento il motivo di gravame in punto mancanza di prova del nesso di causalità tra il transito sull'avvallamento in questione e il danno asseritamente subito dal motociclo.
La fattispecie in esame è sussumibile, come correttamente affermato dal primo giudice, nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia: sussiste, infatti, la relazione di custodia (cioè di effettivo controllo e di governo della cosa) in capo al rispetto al manto stradale di via Dalla Parte_1
Francesca. Siffatta responsabilità, come costantemente affermato dalla
Pag. 5 di 8 giurisprudenza, anche di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18518/2024 e
Cass. n. 4035/2021), ha natura oggettiva: affinché sussista la responsabilità in capo al custode è sufficiente che il danneggiato dimostri il collegamento causale fra la res (in regime di custodia) e l'evento dannoso secondo la logica del “più probabile che non”; dimostrata la sussistenza di tale legame, solo la presenza del caso fortuito – la cui prova, quale elemento impeditivo, grava sul convenuto/danneggiante – comporta l'interruzione del nesso eziologico e, quindi, l'esonero di responsabilità in favore del custode.
Segnatamente, con riferimento al caso fortuito, la giurisprudenza (Cass. n.
30515/2021, in tal senso altresì Cass. S.U. n. 20943/2022) ha affermato che
“il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode”.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio in merito alla sussistenza del nesso causale fra il danno evento subìto e la condizione del manto stradale.
Osserva questo giudice come la testimonianza resa dal teste non Tes_1
sia probante in tal senso. Infatti, l'unico capitolo di prova che verteva sul nesso di causalità era quello sub i), laddove si chiedeva di affermare se era vero che il 29 luglio 2020 transitava in via della Francesca CP_1
Pag. 6 di 8 alla guida del proprio ciclomotore sulla buca “danneggiando il ciclomotore”. A tale capitolo il testimone ha risposto: “se era danneggiato il ciclomotore non lo so, gli ho chiesto se aveva problemi e mi ha detto di no”. Questi quindi ha visto transitare, a quanto si comprende, lo che CP_1
si doveva essere fermato, stante la sua richiesta, ma non ha saputo dire se il passaggio sull'avvallamento abbia effettivamente provocato i danni lamentati. Inoltre, la stessa tipologia di danno risultante dalle foto dimesse
(scheggiatura del parafango) non risulta compatibile con la dinamica narrata in quanto appare difficile che il passaggio sull'avvallamento di così scarsa profondità possa provocare un abbassamento del veicolo tale da colpire il parafango.
Stante l'assenza di responsabilità del , andrà Parte_1
quindi rigettata sia la domanda svolta da , con conseguente CP_1
obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo.
Stante l'accoglimento dell'appello, non va esaminata la domanda ex art. 96
c.p.c. svolta dall'appellato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante vanno poste a carico dello e saranno liquidate nei limiti del disputatum, nei valori CP_1
minimi in considerazione della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di , così decide:
[...] CP_1
Pag. 7 di 8 • In accoglimento dell'appello proposto e, in riforma della sentenza n.
9/23 del Giudice di Pace del Tribunale di Venezia, rigetta la domanda svolta da nei confronti del;
CP_1 Parte_1
• Condanna a restituire all'appellante le somme versate a CP_1
titolo di adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
• condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo, in 633,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come legge, e, per il secondo, in 852,00 euro per compensi, oltre 147,00 euro per esborsi,
IVA, rimborso forfetario e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia il 20 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8