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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 770 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE UFFICIO LEGALE 100 98122 MESSINA presso lo studio CP_1 dell'Avv. LUPOLI MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
PREMESSO CHE:
• Con ricorso iscritto al n. RG 770/22, chiedeva Parte_1
l'accertamento dell'attività lavorativa svolta nell'anno 2011 per 102 giornate quale bracciante agricolo alle dipendenze della ditta RC
CE Giuseppe, contestando la cancellazione disposta dall' dai CP_1
relativi elenchi anagrafici;
• Con ricorso iscritto al n. RG 225/23, il medesimo ricorrente impugnava l'indebito relativo all'anno 2010 per € 1.887,39, sostenendo di essere CP_1
stato illegittimamente escluso dagli elenchi anagrafici per tale anno;
• L' non si è costituito nel procedimento RG 770/22 e si è costituito CP_1
nel procedimento RG 225/23, riconoscendo implicitamente la fondatezza della pretesa attorea attraverso la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2010 e 2011;
CONSIDERATO CHE:
• Dagli estratti contributivi aggiornati, risulta che l' ha provveduto a CP_1
reiscrivere negli elenchi anagrafici per gli anni 2010 e Parte_1
2011;
• Tale circostanza comporta la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., essendo venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione giurisdizionale in conseguenza dell'accoglimento della pretesa azionata;
• La giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 9622/2015;
Cass. n. 6331/2014) ha ribadito che l'iscrizione negli elenchi anagrafici costituisce accertamento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale e non può essere disattesa senza valida motivazione e senza contraddittorio;
• L'omessa motivazione da parte dell' del provvedimento di CP_1
cancellazione costituisce violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), oltre che dei principi del giusto procedimento ex L. 241/1990;
• Pertanto, sussistono giusti motivi per la condanna dell' alla rifusione CP_1 delle spese di lite, tenuto conto anche dell'anticipazione da parte del procuratore distrattario;
• Trattandosi di due procedimenti riuniti, va tenuto conto della moltiplicità delle difese e della diversa fase temporale di instaurazione degli stessi ai fini della liquidazione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi riuniti n. RG 770/22 e RG 225/23, promossi da contro l' ; Parte_1 CP_1 Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € CP_1
1680,00 (stante la riunione con altro fascicolo) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina dichiaratasi anticipataria;
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo