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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 912/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 912 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 19/11/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MASIA MARCELLO Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BALZARINI SONIA Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2024 ha chiamato in giudizio Parte_1 [...]
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Olbia il 22/8/2009 (atto CP_1 trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 84, parte I, serie di Olbia, anno
2009), deducendo: che dal matrimonio era nata la figlia (4/7/2006), la quale, affetta da una Persona_1 condizione invalidante, aveva vissuto dapprima a periodi alterni con i genitori separati di fatto, per poi essere collocata dagli stessi presso la Comunità "La casa sull'albero" in Sorso;
che la figlia nel 2023 era andata a vivere con il fidanzato e con la famiglia Persona_1 dello stesso e da tale momento provvedeva autonomamente alle proprie necessità; che con sentenza n. 278/2024 del 28/3/2024 il tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la separazione personale alle seguenti condizioni:
“dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 affida la figlia , che continuerà a risiedere in Tula, via Tempio 8, ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Sassari, che dovranno adottare le decisioni di maggior importanza per la medesima, afferenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, sentiti i genitori in capo ai quali permane l'esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori avranno facoltà di vedere la figlia quando vorranno, previo accordo con la medesima;
dispone che i genitori corrispondano alla figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di
€. 200,00 per ciascuno a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
I genitori dovranno inoltre contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”. che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che, pertanto, vi era interesse alla pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza;
con vittoria di spese e compensi di lite.
2 Quanto alla ancora per pochi mesi minore figlia, la ricorrente non intende sottrarsi a responsabilità alcuna ma palesi sono le difficoltà connesse all'esercizio della potestà genitoriale.
Altrettanto evidente è che , tra pochi mesi maggiorenne, ha ormai una vita Persona_1 autonoma e indipendente da quella della famiglia di origine e paradossale apparirebbe l'ingerenza da parte dei genitori, così come non più dovuto è il contributo al suo mantenimento, anche perché vive con la famiglia del fidanzato.
Su dette questioni, pertanto, premesso quanto sopra, ci si rimette alla decisione dell'Ill.mo
Tribunale adito”.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda della ricorrente e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“..il Tribunale adito voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
, compensando le spese di lite tra gli stessi”. Parte_1
All'udienza cartolare del 19/11/2025, rilevato il sostanziale accordo dei coniugi in ordine alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriore condizione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda, sostanzialmente congiunta, può trovare accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o, comunque, dalla sentenza non definitiva di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Olbia il 22/8/2009 (atto trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.84, parte I, serie di Olbia, anno
2009):
3 TRA
(nata a [...] il [...], residente in [...]1 07100 Parte_1
AS ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nato a [...] il [...], residente in [...]22 Controparte_1
07026 OLBIA ITALIA;
CF ). C.F._2
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 912/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 912 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 19/11/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MASIA MARCELLO Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BALZARINI SONIA Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2024 ha chiamato in giudizio Parte_1 [...]
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Olbia il 22/8/2009 (atto CP_1 trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 84, parte I, serie di Olbia, anno
2009), deducendo: che dal matrimonio era nata la figlia (4/7/2006), la quale, affetta da una Persona_1 condizione invalidante, aveva vissuto dapprima a periodi alterni con i genitori separati di fatto, per poi essere collocata dagli stessi presso la Comunità "La casa sull'albero" in Sorso;
che la figlia nel 2023 era andata a vivere con il fidanzato e con la famiglia Persona_1 dello stesso e da tale momento provvedeva autonomamente alle proprie necessità; che con sentenza n. 278/2024 del 28/3/2024 il tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la separazione personale alle seguenti condizioni:
“dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 affida la figlia , che continuerà a risiedere in Tula, via Tempio 8, ai Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Sassari, che dovranno adottare le decisioni di maggior importanza per la medesima, afferenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, sentiti i genitori in capo ai quali permane l'esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori avranno facoltà di vedere la figlia quando vorranno, previo accordo con la medesima;
dispone che i genitori corrispondano alla figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di
€. 200,00 per ciascuno a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
I genitori dovranno inoltre contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”. che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che, pertanto, vi era interesse alla pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza;
con vittoria di spese e compensi di lite.
2 Quanto alla ancora per pochi mesi minore figlia, la ricorrente non intende sottrarsi a responsabilità alcuna ma palesi sono le difficoltà connesse all'esercizio della potestà genitoriale.
Altrettanto evidente è che , tra pochi mesi maggiorenne, ha ormai una vita Persona_1 autonoma e indipendente da quella della famiglia di origine e paradossale apparirebbe l'ingerenza da parte dei genitori, così come non più dovuto è il contributo al suo mantenimento, anche perché vive con la famiglia del fidanzato.
Su dette questioni, pertanto, premesso quanto sopra, ci si rimette alla decisione dell'Ill.mo
Tribunale adito”.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda della ricorrente e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“..il Tribunale adito voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
, compensando le spese di lite tra gli stessi”. Parte_1
All'udienza cartolare del 19/11/2025, rilevato il sostanziale accordo dei coniugi in ordine alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriore condizione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda, sostanzialmente congiunta, può trovare accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione o, comunque, dalla sentenza non definitiva di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Olbia il 22/8/2009 (atto trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.84, parte I, serie di Olbia, anno
2009):
3 TRA
(nata a [...] il [...], residente in [...]1 07100 Parte_1
AS ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nato a [...] il [...], residente in [...]22 Controparte_1
07026 OLBIA ITALIA;
CF ). C.F._2
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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