Articolo 3 della Legge 23 giugno 1927, n. 1630
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 ottobre 1927
>
Versione
11 settembre 1931
Art. 3.

E' fatto obbligo alle Provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli gia' esistenti ed efficienti.

((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 2 luglio 1931, n. 1010 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1932, n. 41 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La custodia dei campi di fortuna e' affidata al Ministero dell'aeronautica in deroga all' art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1630 ".
Entrata in vigore il 11 settembre 1931